TAR CAMPANIA: Napoli, Sez. IV, Sent., (data ud. 25/07/2007) 30/10/2007, n. 10267 risarcimento del danno in favore del ricorrente, per illegittima revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata nella misura di cui in motivazione

Mercoledì, 25 Luglio 2007 20:35

Con il ricorso n.8066/03 il Sig.C.M. chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento del danno in favore del ricorrente, per illegittima revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata nella misura di Euro 18.451,51,

oltre interessi e rivalutazione monetaria; ... - che con la sentenza n.18312/05 il Tar, in accoglimento del proposto gravame, condannava il MINISTERO DELL'INTERNO al risarcimento del danno in favore del ricorrente, per illegittima revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata nella misura di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli - Sezione Quarta - nelle persone dei magistrati

dott. Eduardo Pugliese - Presidente

dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere

dott. Ines Simona Immacolata Pisano - Referendario, rel.est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n.2726/07 R.G., proposto da M.C., rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dall'Avv. Davide Attilio presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli Centro Direzionale Isola E/4

C O N T R O

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ivi domiciliato in via Diaz 11

PER OTTENERE

l'esecuzione del giudicato della sentenza del TAR Catania, IV sezione n.18312/05, pronunziata nella causa iscritta al n.8066/03.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dott. Ines Simona Immacolata Pisano;

Uditi, alla camera di consiglio del 25.07.2007 i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- con il ricorso n.8066/03 il Sig.C.M. chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento del danno in favore del ricorrente, per illegittima revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata nella misura di Euro 18.451,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- che con la sentenza n.18312/05 il Tar, in accoglimento del proposto gravame, condannava il MINISTERO DELL'INTERNO al risarcimento del danno in favore del ricorrente, per illegittima revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata nella misura di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione.

- Rilevato che la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato;

- Rilevato altresì che il Ministero dell'Interno è stato messo regolarmente in mora rimanendo, ciononostante, inottemperante;

- Ritenuto, per quanto esposto, di dover accogliere l'istanza di esecuzione della sentenza del TAR Napoli indicata in epigrafe, ordinando alla amministrazione intimata di eseguire le statuizioni ivi contenute, e ciò entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con l'avvertimento che in ipotesi di una persistente inottemperanza della predetta amministrazione, si procederà alla nomina di commissario ad acta, sin d'ora individuato in persona del Prefetto della Provincia di Napoli o in un funzionario dallo stesso delegato il quale dovrà nei 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla amministrazione insediarsi presso di essa e ad essa sostituirsi per l'esecuzione del giudicato di cui trattasi;

Precisato, inoltre, che:

- le spese relative all'esecuzione, e liquidate in dispositivo (nonché, fra queste, l'eventuale compenso da corrispondere al commissario, oltre alle spese da lui sostenute e documentate), devono essere poste a carico dell'amministrazione inottemperante;

- l'amministrazione inottemperante dovrà fornire al commissario ad acta tutta la collaborazione necessaria;

- che le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli IV Sezione - in accoglimento del ricorso in epigrafe, così statuisce:

- dichiara l'obbligo dell'amministrazione intimata dare attuazione alla sentenza del TAR di Napoli, IV sezione n.18312/05, pronunziata nella causa iscritta al n.8066/03, nei termini sopra precisati:

- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli o in sua vece funzionario della Prefettura dal predetto delegato, il quale dovrà nei 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alle amministrazioni insediarsi presso di esse e ad esse sostituirsi per l'esecuzione del giudicato di cui trattasi;

1) condanna l'amministrazione inottemperante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1000,00;

2) determina il compenso per l'eventuale opera del commissario in euro 800,00, oltre le spese documentate, sempre a carico dell'amministrazione inottemperante, che dovrà corrispondere tali somme immediatamente dopo l'espletamento dell'incarico giudiziario;

3) ordina a tutti i funzionari di detta amministrazione, ciascuno per quanto di propria competenza, di collaborare attivamente con il commissario ad acta nell'ipotesi in cui questi dovesse insediarsi per svolgere l'incarico giudiziario affidatogli.

Ordina alla Segreteria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Napoli in qualità di eventuale commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, in data 25.07.2007.

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