Pubblicato il 13/04/2022
N. 02538/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05489/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5489 del 2021, proposto da
Vincenzo De Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Benito Aleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 4482/2019 - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 4482/2019 dell’11 settembre 2019, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 5866/2014, questo Tribunale ha condannato la Prefettura di Napoli al risarcimento del danno subito dal ricorrente per l’illegittima revoca dell’autorizzazione di nomina a guardia particolare giurata (come accertato con sentenze di annullamento della Sezione n. 7164/2008 e 4648/2009 e sentenza di conferma del Consiglio di Stato n. 2907/2014), oltre al pagamento delle spese di lite.
2. In particolare, la Sezione ha così statuito: “L’Amministrazione va dunque condannata al risarcimento per il mancato guadagno della retribuzione percepita prima che intervenisse il provvedimento di revoca, come risultante dalle ultime buste paga antecedenti alla disposta sospensione dallo stipendio e fino alla riassunzione in servizio in data 1° marzo 2010, detratto l’aliunde perceptum. In particolare andrà scomputata l’indennità di disoccupazione percepita nel periodo considerato, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", atteso che la risoluzione del rapporto per impossibilità della prestazione lavorativa è stato evento generatore tanto del diritto all'indennità di disoccupazione quanto del mancato guadagno (cfr. in termini Cassazione civile, sez. lav., 4 febbraio 1998, n. 1150). Quanto all’ammontare del risarcimento, il Collegio ritiene di potersi far ricorso alla previsione di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione: - le parti in contraddittorio procederanno alla determinazione del danno effettivo, parametrato alle retribuzioni non percepite, con esclusione delle indennità e voci di retribuzione legate alla presenza in servizio, sulla base del raffronto tra i conteggi prodotti dal ricorrente e analoga stima svolta dall’amministrazione; - sugli importi così calcolati andrà detratto l’aliunde perceptum (in particolare per indennità di disoccupazione riferita al periodo dal 1° marzo 2010 al 31 ottobre 2010, come risultante dall’estratto conto contributivo in atti); - sul dovuto a titolo di risarcimento del danno, che è debito di valore, andranno calcolati rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale dalla data della domanda fino al soddisfo”;
Con il ricorso all’esame, censurando l’inerzia dell’Amministrazione soccombente che non ha provveduto a dare seguito al dictum giudiziale, l’istante ha agito ex art. 112 e ss. c.p.a per conseguire l’ottemperanza della suindicata sentenza, nelle more passata in giudicato.
Più in particolare il ricorrente ha chiesto di:
- ordinare all’amministrazione intimata di dare esecuzione alla pronuncia in oggetto mediante il pagamento secondo gli importi e le modalità indicate dal Collegio nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza;
- provvedere alla nomina del Commissario ad acta qualora la p.a non provveda all’esecuzione nel termine indicato, affinché lo stesso, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, adotti i provvedimenti del caso, finalizzati al richiesto pagamento, il tutto a carico e spese dell’amministrazione medesima, anche mediante variazione di bilancio e adozione del relativo mandato di pagamento, con conseguente riconoscimento del danno nella misura complessiva di € 27.092,64 al netto dell’Irpef e dei contributi spettanti al lavoratore;
- condannare l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase di giudizio.
3. Si è costituita con memoria di stile l’Amministrazione intimata.
4. All’udienza in camera di consiglio del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Tanto premesso in fatto, nel merito il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
6. Alla luce della documentazione depositata in atti e delle dichiarazioni di parte, è rimasto incontestato che l’epigrafata sentenza, nelle more passata in giudicato, non ha avuto esecuzione di sorta, né l’amministrazione intimata ha provveduto, nonostante ripetute istanze di parte, a dimostrare l’avvenuto pagamento (cfr., in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass., S.U., sent. n. 12533/01).
Stante, dunque, l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione e perdurando l’inerzia dell’amministrazione intimata, va dichiarato l’obbligo della stessa di conformarsi alla precisata sentenza di questo Tribunale, provvedendo entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, alla determinazione degli importi spettanti al ricorrente, alla stregua dei succitati criteri individuati nella sentenza ottemperanda ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. (tenuto conto, dunque, della perdita dallo stesso subita, in termini di mancata retribuzione fino alla riassunzione in servizio in data 1 marzo 2010, risultante dalle ultime buste paga, con esclusione delle indennità e voci di retribuzione legate alla presenza in servizio e detratto l’aliunde perceptum), nonché al pagamento dei relativi importi oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale, dalla domanda fino al soddisfacimento.
7. Decorso infruttuosamente il predetto termine, il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli provvederà in via sostitutiva - quale commissario ad acta di questo Tribunale, con potestà di delega ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio - a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza alla sentenza in questione, entro il termine di sessanta giorni successivi alla specifica richiesta di parte ricorrente.
Nel caso in cui vi sia stata l’inerzia dell’Amministrazione resistente, il predetto commissario ad acta provvederà a trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Il compenso per l’attività eventualmente svolta dal Commissario, comprensivo delle spese, ad incarico espletato, sarà liquidato a sua richiesta con separata ordinanza e posto a carico della parte inadempiente.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a favore del difensore antistatario, con rimborso del contributo unificato se versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui all’epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Prefettura di Napoli di dare integrale esecuzione, nei modi e termini indicati in motivazione, alla sentenza in epigrafe.
Condanna la Prefettura alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori come per legge da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio Maria Abbruzzese
IL SEGRETARIO
