per l’annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. 2792/16B Area 1 Quater del 7.4.2009 con il quale si conferma la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e connessa licenza di porto di pistola, rinnovato il 5.10.2006.
N. 04648/2009 REG.SEN.
N. 03338/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3338 del 2009, proposto da:
Vincenzo De Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Benito Aleni, Lucia Aleni, con domicilio eletto presso Benito Aleni in Napoli, corso Vittorio Emanuele, 115;
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, costituiti in giudizio rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e con la stessa ex lege domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11,
per l’annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. 2792/16B Area 1 Quater del 7.4.2009 con il quale si conferma la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e connessa licenza di porto di pistola, rinnovato il 5.10.2006;
- del Decreto Ministeriale del 10.5.1994, n. 415, nella parte in cui non consente l’accesso alle relazioni di servizio, informazioni o altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica ed all’attività di prevenzione e repressione della criminalità.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/07/2009 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Premette De Roma Vincenzo, già dipendente della Coop. Mercurio a r.l., con sede in Marigliano alla Via Variante 7 bis, Km. 47, quale guardia particolare giurata, giusta decreto e connessa licenza di porto di pistola, rinnovati in data 5 ottobre 2006, che, con provvedimento prefettizio n. 2792/16B Area 1 Quater del 15.4 2008, gli erano state revocate le autorizzazioni di nomina a guardia particolare giurata e di porto di pistola, ritenendo la sopravvenuta mancanza dei requisiti di buona condotta e di affidabilità, per la circostanza di essere stato “controllato da personale del Commissariato di P.S. di Afragola, unitamente a due pregiudicati a carico dei quali si registrano numerosi e gravi precedenti”.
Aggiunge che, nonostante con sentenza n. 7164 del 3.7.2008 della Quinta Sezione, il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, sul presupposto dell’irrilevanza della circostanza dell’accompagnamento con pregiudicati (risultando la conoscenza di questi ultimi legata a motivi di lavoro), avesse annullato il predetto provvedimento, il Prefetto di Napoli non aveva dato esecuzione alla predetta sentenza restituendo i titoli autorizzativi, per la qual cosa era stato proposto ricorso innanzi al predetto T.A.R. per l’esecuzione della sentenza in parola.
Tanto premesso e preso atto che, immediatamente dopo la notifica di quest’ultima, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli - con la nota prot. n. 15308/12B16/Gab./Staff Sic. Citt. del 4 settembre 2008 - aveva comunicato l’avvio di un nuovo procedimento di revoca dei suddetti titoli, in quanto il Commissariato P.S. di Afragola aveva evidenziato a suo carico il venir meno dei requisiti di affidabilità, sempre per la circostanza della frequentazione con pregiudicati, senza tenere conto delle memorie difensive da lui prodotte (nelle quali aveva, tra l’altro, evidenziato che la mancata restituzione del porto d’armi e della licenza di porto di guardia giurata erano necessari per espletare il proprio servizio dal quale era stato sospeso, con conseguente privazione della retribuzione stipendiale), con il decreto in epigrafe, aveva confermato la revoca della licenza di guardia giurata, contestualmente vietando la detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’39 del T.U.L.P.S., mentre con note del 29.1.2009 e del 13.2.2009 aveva negato - ai sensi del D.M. n. 415/94 - l’accesso alle relazioni di servizio del Commissariato contenute nel proprio fascicolo (sul presupposto che trattasi di notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica ed all’attività di prevenzione e repressione della criminalità), De Roma Vincenzo, con ricorso il ricorso in esame - notificato il l0.6.2009 e depositato il giorno 17 successivo - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti in epigrafe.
All’uopo, preso atto che il nuovo episodio di frequentazione contestato nell’impugnato decreto di revoca, risaliva al 6.11.2007, il ricorrente ha dedotto, per il tramite di tre censure, profili di violazione di legge (artt. 3 e 10 bis L. n. 241 del 1990; artt. 8, 10, 11, 133 e ss. T.U.L.P.S.; art. 97 Cost.) e di eccesso di potere (per difetto di istruttoria ed arbitrarietà).
L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.
DIRITTO
1- Come è stato rappresentato ai difensori presenti nel corso della Camera di Consiglio del 16 luglio 2009, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata in quanto manifestamente fondato.
2- Nella fattispecie in esame l’impugnato decreto di revoca dei titoli autorizzativi per l’espletamento delle mansioni di guardia particolare giurata con annesso porto di pistola e contestuale divieto di detenzione di armi e munizioni - come evidenziato nel preavviso di provvedimento dell’1.10.2008 - è stato emanato in occasione del seguito amministrativo alla sentenza del T.A.R. Campania, n. 7164 del 3.7.2008, con la quale era stato annullato per carenza e genericità della motivazione un precedente decreto di revoca dei predetti titoli e trae fondamento da una missiva dell’11.9.2008 con cui il Commissariato P.S. di Afragola confermava le valutazioni negative evidenziando che “in data 6.11.2007 personale della dipendente squadra volante, dopo un inseguimento per le strade cittadine di tale centro, controllava il De Roma in compagnia di tale Puzio Pasquale, ritenuto un pericoloso elemento del clan Moccia di Afragola. In ordine al succitato controllo del 6.11.2007, il predetto Commissariato di Afragola, con precedente missiva del 2.11.2007, aveva precisato che la suddetta squadra volante aveva fermato un’autovettura Audi, i cui occupanti venivano identificati nei soprammenzionati Puzio Pasquale, conducente e De Roma Vincenzo, passeggero. Inoltre nella medesima missiva è stato precisato, altresì che, nonostante l’uso di segnali acustici e visivi azionati dagli operanti, le succitate persone tentavano di eludere il controllo di polizia, allontanandosi velocemente, adducendo futili giustificazioni sul comportamento assunto”.
3- Il Collegio deve rilevare che l’impugnato provvedimento con il quale si conferma la revoca dell’autorizzazione alla nomina a guardia giurata particolare con annesso porto di pistola, ancora una volta, si base su un unico, isolato episodio di frequentazione, che, seppure maggiormente circostanziato rispetto a quello posto fondamento del precedente decreto prefettizio n. 2792/16B Area 1 Quater del 15.4 2008 non può essere assimilato alla frequentazione di malavitosi e continua ad essere asintomatico della mancanza dei requisiti di buona condotta e di affidabilità.
E ciò considerando, altresì, in punto di fatto, che dalla documentazione versata in giudizio, risulta che Puzio Pasquale, ritenuto “pericoloso elemento” al quale si accompagnava il De Roma, risulta essere incensurato e risulta lavorare presso una società provata con la qualifica di impiegato.
Inoltre il riferito controllo nel centro abitato di Afragola dell’auto nella quale occasionalmente si trovava il ricorrente, che costringeva la Polizia ad un “inseguimento per le vie cittadine”, si era concluso con l’elevazione di un semplice verbale di contravvenzione a carico del Puzio per mancato allacciamento della cintura di sicurezza, senza alcun deferimento di quest’ultimo all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 c.p.
4- In tale situazione il Collegio non può che richiamare ancora una volta la giurisprudenza, dalla quale non ha ragione di discostarsi, che è fermissima nell’affermare che l' Amministrazione non può denegare l'attestato d' idoneità a guardia particolare giurata ed il connesso permesso al porto di arma adducendo il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati del luogo di residenza ovvero che, come nella fattispecie, sia legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità.
Tanto perché le suddette circostanze di per sé sole non sono ostative al riconoscimento del requisito di buona condotta richiesto all' uopo dall' art. 138 T.U. 18 giugno 1931 n. 773, la cui assenza, peraltro, deve essere dimostrata dalla P.A. (Cfr. Corte cost. 25 luglio 1996 n. 311, 28 luglio 1976 n. 207, 6 luglio 1965 n. 61, 9 giugno 1965 n. 45, 31 marzo 1994 n. 108 e 16 dicembre 1993 n. 440, TAR Campania 2 maggio 1996 n. 163 e 17 luglio 2002 n. 4193; Cons. Stato Sez. I par. 6 marzo 2002 n. 1165 e Sez. IV 31 marzo 2003 n. 1671).
5- Nella fattispecie non si può fare a meno di rilevare che i “nuovi ” fatti contestati al De Roma dall’Autorità di P.S. e ritenuti ostativi alla restituzione dei titoli di polizia, in quanto sintomatici del venir meno dei requisiti di buona condotta e di affidabilità (non solo per il conseguimento, ma anche) per il mantenimento delle autorizzazioni predette si rivelano tanto più ininfluenti sol che si consideri che, essendosi verificati il 6.11.2007, essi risalgono ad un periodo che precede non solo il primo giudizio sulla revoca delle autorizzazioni intestate al De Roma, ma anche lo stesso precedente decreto di revoca, datato 15.4.2008, e non sono stati contestati al ricorrente, né in occasione del predetto giudizio (il cui provvedimento è stato annullato con la sentenza n. 7164/2008 del T.A.R. Campania), né in occasione della prima comunicazione di avvio del procedimento - intervenuta in data 1.10.2008 - di conferma della revoca conclusosi con il provvedimento in questa sede impugnato.
6- Quanto si è andato esponendo induce a rilevare la fondatezza delle ulteriori censure di violazione dell’art. 10, in relazione all’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, nonché di elusione del giudicato.
6.1- Relativamente a quest’ultimo profilo, il provvedimento impugnato è stato adottato in contrasto con il contenuto precettivo del precedente giudicato amministrativo avendo l’Autorità di P.S. esercitato il medesimo potere amministrativo già giudicato illegittimo. Ciò trova conferma nello stesso comportamento del Commissariato di Afragola, il quale considera ostativo al mantenimento dei titoli di polizia intestati al ricorrente l’averlo visto in macchina con un “pericoloso pregiudicato” ma senza alcun plausibile motivo riferisce detto episodio alla Prefettura (non antecedentemente all’adozione del primo decreto di revoca, ma) soltanto un anno dopo il verificarsi di detto episodio, cioè dopo pochi giorni dalla notifica della sentenza di annullamento del primo provvedimento ed a seguito di sollecitazione da parte della Prefettura ad esprimere pareri sul possesso di De Roma dei requisiti necessari per l’espletamento delle mansioni di guardia particolare giurata.
Ne deriva l’elusione del giudicato per essere l’Amministrazione di P.S. pervenuta al medesimo risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice in un provvedimento giurisdizionale (peraltro non appellato) di annullamento di un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, in tal modo esercitando una potestà pubblica solo formalmente diversa, in palese carenza dei presupposti che la giustificano (Cfr: T.A.R. Lombardia, Milano sez. I, 25 febbraio 2008, n. 431).
6.2- In ordine al profilo della violazione dell’art. 10, in relazione all’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, in caso di mancata valutazione delle controdeduzioni del privato, secondo pacifica giurisprudenza sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di valutare le memorie scritte ed i documenti prodotti dall’interessato, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, dando conto, nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato (Cfr: T.A.R. Lazio, Roma, II, 20.4.2004, n. 3433; C. di S., Sez. VI, 15.7.1998, n. 1074).
Nel caso di specie, a fronte delle comunicazioni, del 4.9.2008 e dell’1.10.2008, di avvio di due procedimenti, il primo inerente al divieto di detenzione di armi e munizioni e, quindi, alla revoca del porta d’armi, nella quale l’Autorità di P.S. si limita a richiamare le medesime motivazioni addotte nel primo provvedimento di revoca della autorizzazione di polizia annullato dal T.A.R., ed il secondo, nel quale la predetta Autorità reitera le valutazioni negative sulla persona del De Roma riproponendo la revoca ed adducendo una nuova circostanza risalente al 6.11.2007, il De Roma aveva più volte (Cfr: note del 15.9.2008 e del 16.1.2009) rappresentato nelle note difensive prodotte, senza, però, ottenere alcun riscontro:
a) che le “frequentazioni” consistevano in un unico, isolato episodio, peraltro di natura non penale, in quanto conclusosi con una mera contravvenzione a carico del Puzio per mancato allacciamento della cintura di sicurezza;
b) che non vi era stata mai una segnalazione all’Autorità Giudiziaria a suo carico;
c) che lo stesso non era stato mai destinatario di alcuna imputazione e non era stato mai sottoposto a processo e condanna, né a misura di polizia;
d) che, infine, mancava qualsiasi motivazione in ordine al bilanciamento dell’interesse privato alla conservazione del posto di lavoro con l’interesse pubblico alla sicurezza della collettività, bilanciamento ritenuto di particolarmente importante dalla giurisprudenza, affermandosi che: << E’ carente di motivazione il provvedimento di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e delle licenza di porto di pistola che non contenga un adeguato approfondimento istruttorio e motivazionale, in esito al sotteso e necessario giudizio probabilistico circa i possibili,ulteriori abusi del titolo, tenuto conto dell’inevitabile incidenza di detto provvedimento, sicuramente più grave rispetto a quello irrogabile della sospensione, sui valori costituzionali posti dall’art. 4 Cost., che riconosce il diritto al lavoro collegato anche agli obblighi incombenti ex art. 29 e 30 Cost. >> (T.A.R. Lazio, Latina, 20 luglio 2004, n. 647).
7- Quanto sopra comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento di revoca impugnato con salvezza per quelli ulteriori.
8- L’accoglimento del ricorso con l’annullamento del decreto prefettizio di revoca dei titoli autorizzatori intestati al ricorrente fa venir meno in quest’ultimo l’interesse alla impugnativa del Decreto Ministeriale n. 415 del 10.5.1994 (che pone divieto di accesso alle relazioni di servizio, informazioni o altri documentazione che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica ed all’attività di prevenzione e repressione della criminalità), in relazione alla quale il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
9- Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così dispone:
a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. 2792/16B Area 1 Quater del 7.4.2009 e con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative;
b) lo dichiara improcedibile relativamente alla impugnativa del D.M. n. 415 del 10.5.1994;
c) compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giu
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
