REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGO Geppino - Presidente -
Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -
Dott. MANTOVANO Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Consigliere -
Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (OMISSIS);
AG.AN., nato a (OMISSIS);
F.A., nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO.
Svolgimento del processo
1. La CORTE di APPELLO di BARI, con decreto deciso nella camera di consiglio del 19/01/2022, disponeva la parziale riforma del decreto del TRIBUNALE di TRANI-sez. misure prevenzione dep. in data 29/03/2018 nei confronti di A.A., AG.AN. (n. 1993) e F.A. e per l'effetto:
- dichiarava inammissibile l'appello proposto da F.;
- accoglieva l'appello proposto dal PROCURATORE della REPUBBLICA del TRIBUNALE di BARI e disponeva la confisca dell'appezzamento di terreno sito ad (OMISSIS), in c.da (OMISSIS), con annesso vano rurale;
- confermava il resto.
Il provvedimento del TRIBUNALE di TRANI era stato una prima volta riformato dalla CORTE di APPELLO di BARI che, con decreto del 13/12/2018, aveva rigettato l'appello del pubblico ministero (il quale aveva contestato la revoca del sequestro a suo tempo eseguito in relazione al terreno ubicato ad (OMISSIS), in c.da (OMISSIS)), e aveva accolto per intero le impugnazioni di A.A. e di AG.AN., e in parte quella per conto di F.A., e per questo aveva revocato la confisca dei beni mobili registrati e degli immobili di proprietà dei tre anzidetti, con l'eccezione del fondo rustico ubicato ad (OMISSIS), alla c.a Sperlongano, intestato a F.. Su ricorso del PROCURATORE GENERALE della CORTE di APPELLO di BARI, la 6 Sezione penale di questa S.C., con sentenza n. 24902/2019 aveva quindi annullato il decreto del 13/12/2018 della CORTE territoriale, cui era seguito in sede di rinvio quello di cui alla camera di consiglio del 19/01/2022, oggetto dell'attuale fase del giudizio.
2. A.A., AG.AN. (n. 1993) e F. propongono ricorso per cassazione, i primi due per il tramite dell'avv. Claudio CIOCE e la terza per il tramite dell'avv. Giuseppe CIOCE, e deducono i seguenti motivi:
- come primo, la violazione di legge in relazione agli art. 125 c.p.p. e 24 d. lgvo n. 159/2011. Pongono una questione di preclusione processuale, derivante dal decreto del TRIBUNALE di TRANI del 12/11/2012, divenuto definitivo, di rigetto a carico di A.A. della misura di prevenzione personale e di quella patrimoniale, individuando nel contributo economico fornito dal di lui padre la causa legittima delle disponibilità finanziarie mostrate dalla famiglia A.. Ragioni analoghe avevano poi condotto negli anni successivi l'autorità giudiziaria, fino a questo Giudice di legittimità, a escludere l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, anche perchè venivano attinti sempre i medesimi beni. La CORTE territoriale avrebbe poi trascurato di considerare, oltre alle donazioni paterne in favore del proposto, le risorse finanziarie da costui conseguite attraverso mutui, anche bancari, per concludere, a differenza di quanto deciso dal Collegio di appello, per la proporzione fra le proprie disponibilità economiche e gli acquisti effettuati;
- come secondo, la violazione di legge in relazione all'art. 24 d. lgvo n. 159/2011 e alla sentenza della CORTE costituzionale n. 24/2019, poichè il parametro della pericolosità di A.A. sarebbe rimasto nel generico, mentre il profitto, non posto in discussione, di Euro 1.382.000 sarebbe stato acquisito in epoca successiva al periodo delimitato di pericolosità, e quindi non avrebbe dovuto incidere sul presente procedimento. Censurano inoltre l'avvenuta utilizzazione nel procedimento medesimo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, perchè rese successivamente allo scadere del periodo di 180 giorni normativamente previsto, in violazione dei principi del giusto processo, e senza che fosse mai stato depositato il relativo verbale illustrativo.
3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Motivi della decisione
1. Va premesso che ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10 comma 3, il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, e, da ultimo, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. Se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cf., specificamente, gli D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7 comma 1 e 10 comma 2, in combinato disposto con l'art. 125 c.p.p., comma 3), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente.
Se dunque nella vicenda in esame rileva esclusivamente, ai fini della violazione di legge, l'assoluta carenza di motivazione, va constatato che il decreto impugnato è sostenuto da argomentazioni tutt'altro che apparenti, e di conseguenza i ricorsi vanno dichiarati inammissibili perchè manifestamente infondati.
Va intanto ripresa la motivazione della pronuncia di annullamento con rinvio con cui questa S.C. aveva già escluso che ai fini della decisione del presente procedimento avesse incidenza la sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale: "essendo stata affermata la pericolosità sociale dell'AGRESTI ai sensi sia della lettera a) che della lettera b) dell'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011, cui fa riferimento l'art. 4 lettera c) del decreto medesimo, - così la sentenza della 6 Sezione penale n. 24902/2019 - l'intervenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale, in ragione dell'imprecisione e perciò della genericità di quest'ultima disposizione normativa, "nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a)" - così come recita il dispositivo della sentenza anzidetta del giudice delle leggi - non esercita un'incidenza dirimente nel caso di specie, avendo lasciata ferma, ribadendone anzi la conformità ai principi costituzionali, l'ipotesi di pericolosità legata al vivere, almeno in parte, grazie ai proventi dell'attività delittuosa".
2. L'articolazione del presente procedimento ha visto, fin dai suoi passaggi più remoti:
- un primo decreto del TRIBUNALE di TRANI del 12/11/2012, divenuto irrevocabile per carenza di impugnazioni, di rigetto della richiesta di applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nei confronti di A.A., e della misura patrimoniale relativa all'immobile con autorimessa, sito ad (OMISSIS), (OMISSIS), e ai terreni in c.da (OMISSIS) dello stesso Comune, a causa dell'assenza di prova adeguata "di un inserimento stabile del proposto in circuiti illeciti, nonchè sulla documentata fruizione continuata di redditi annui sia pur modesti, sull'accensione, nel 2007, di un mutuo ipotecario di Euro 110.000,00 regolarmente concesso dal San Paolo (OMISSIS) per l'acquisto dell'abitazione in (OMISSIS) ad (OMISSIS), ma soprattutto su consistenti apporti economici elargiti dal padre, AG.AN.";
- un decreto di sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 il 23/10/2014, che ha colpito i medesimi beni, e che dapprima era stato annullato in sede di riesame, quindi era stato cassato nel giudizio di legittimità, e poi tenuto fermo dal TRIBUNALE, poichè "la situazione reddituale ed economica accertata in capo ai componenti del nucleo familiare del proposto, nonchè coinvolgente gli incrementi patrimoniali del di lui genitore, AG.AN. (classe 1949), non fosse idonea a giustificare la liceità degli acquisti";
- un ulteriore decreto di rigetto della richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di AG.AN. (n. 1949), decisa dal TRIBUNALE di TRANI il 18/02/2016, pur esso non impugnato e quindi divenuto definitivo;
- un decreto del 19/12/2017-dep. 29/03/2018, col quale il TRIBUNALE di TRANI, su proposta della D.D.A. di BARI, ordinava la confisca degli immobili e dei mobili registrati dei quali di controverte nel presente giudizio, con eccezione dei conti correnti e dei rapporti bancari, essendo esigue le somme depositate, e dell'immobile sito in c.da (OMISSIS), in quanto presumibilmente acquistato in epoca in cui non poteva dirsi provato il requisito della pericolosità sociale del proposto. Il provvedimento ablatorio aveva valorizzato i seguenti elementi: "1) ricostruzione reddituale del nucleo familiare dell' A. nel periodo 1993/2013, più ampio di quello, dal 2004 al 2010, contemplato nell'informativa della G.d.F. oggetto del procedimento di prevenzione del 2012; 2) estensione della proposta anche all'immobile ubicato in c.da Sperlongano, acquistato il 15.11.2013 ed intestato a F.A.; 3) risultanze della perizia redatta a cura del geom. C.P., avente ad oggetto una rivalutazione del valore dei cespiti e delle migliorie annesse; 4) dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia";
- il decreto, sopra menzionato, con cui la CORTE barese il 13/12/2018 revocava le statuizioni del TRIBUNALE, poichè non ravvisava novità negli elementi allegati dalla PROCURA. Il Collegio di appello aveva escluso potersi qualificare ‘nuove provè, rispetto al decreto irrevocabile del TRIBUNALE di TRANI del 2012, "nè l'estensione dell'arco temporale preso a riferimento per la ricostruzione reddituale del nucleo familiare del proposto, in quanto irrilevante rispetto all'epoca di acquisto dei beni suindicati, nè l'elaborato peritale redatto dal geom. C.", poichè questo sarebbe coinciso con "una rilettura critica di dati contabili già presenti in atti o già delibati da parte dei giudici di primo grado", nè le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia C.G., S.P. e P.R., perchè generiche, carenti e de relato. La CORTE territoriale aveva invece confermato la confisca dell'immobile in c.da Sperlongano, poichè era stato acquistato il 15/11/2013, in epoca corrispondente a quella in cui si era manifestata la pericolosità sociale di A.A., che era stato condannato in via definitiva alla pena di venti anni di reclusione per rapina aggravata, ricettazione, violazione della legge sulle armi e tentato omicidio, in relazione all'assalto a due furgoni portavalori, avvenuto l'8/04/2013 in LOMBARDIA. Tale pericolosità per la CORTE era ulteriormente confermata dalle dichiarazioni di C.G., in ordine al coinvolgimento del padre del proposto nella attività illecita concernente le rapine ad autoarticolati, cui doveva correlarsi la fittizietà dell'intestazione del fondo a F., moglie di A.A.;
- la sentenza n. 24902/2019 della la 6 Sezione penale di questa S.C., di annullamento con rinvio del decreto della CORTE territoriale. Il Giudice di legittimità aveva escluso la preclusione processuale, "rilevando come, nella materia in esame, - per riprendere la pronuncia menzionata - il giudicato debba essere sempre inteso "allo stato degli atti", sì da essere suscettibile di superamento alla stregua di elementi di novità - siano essi sopravvenuti o non precedentemente valutati - che legittimino, in ipotesi anche illuminando di nuova luce i dati già acquisiti, una nuova valutazione del complessivo quadro in atti;
elementi di novità in effetti sussistenti ed offerti all'apprezzamento del giudice di secondo grado". "(...) il giudizio di mera apparenza attiene alla parte in cui la Corte d'appello (...) ha significato l'irrilevanza sia della "estensione dell'arco temporale preso a riferimento per la ricostruzione reddituale del nucleo familiare del proposto", perchè non conferente "rispetto all'epoca di acquisto dei beni", sia dell'elaborato peritale a firma del geom. C., in quanto ritenuto espressione unicamente di "una rilettura critica di dati contabili già presenti in atti o già delibati da parte dei giudici di primo grado": si tratta, infatti, di argomentazioni del tutto eccentriche in rapporto alle ragioni esplicitate dal provvedimento di primo grado a sostegno dell'antitetica conclusione raggiunta, da ricondursi al fatto che, per un verso, la più dettagliata ricostruzione del reddito dell'intero nucleo familiare allargato dell' A., quale operata dalla p.g., ha consentito l'individuazione ed il conteggio delle spese sostenute dal nucleo in questione, con conseguente loro scomputo dal reddito conseguito; e, per altro verso, il succitato elaborato tecnico ha introdotto un diverso e più attendibile parametro di valutazione, sostituendo al formale valore catastale, il ben più attendibile valore di mercato, in tal modo tenendo nella debita considerazione anche le ingenti migliorie apportate. Mentre il difetto di motivazione inerisce alla mancata disamina della valutata inidoneità della "capacità di risparmio del nucleo familiare di AG.AN....", pur al di là della ritenuta assenza di prova dell'effettività delle elargizioni da costui provenienti, "... a colmare il divario negativo tra le entrate e le uscite del nucleo familiare del figlio A.A.".
Da tale valutazione, ad avviso di questa S.C., derivava la necessità di un nuovo apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur esso travolto, benchè su di esso il Collegio di appello avesse formulato un giudizio pertinente, e non di mera apparenza.
3. Rispetto al tema della preclusione processuale, che pure andrebbe considerato superato alla stregua della precedente pronuncia di questa S.C., è da ricordare, in aggiunta, il consolidato e condiviso orientamento del Giudice di legittimità (cf. Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013, Capriotti ed altri, Rv. 255383; Sez. 1, n. 25846 del 04/05/2012, Franco e altri, Rv. 253080; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv.254278), che ne riconosce,la riferibilità alle misure di prevenzione, pur se non è evocabile la nozione di giudicato in senso proprio. La preclusione processuale derivante da precedente decisione cautelare, esecutiva o in materia di prevenzione, come ben rilevato nelle conclusioni scritte del P.G., ha effetti più limitati rispetto alla sentenza passata in giudicato, perchè rimane circoscritta alle sole questioni dedotte, e non si estende a quelle deducibili. E' comunque condizionata dalla situazione di fatto presa in considerazione (cf. in proposito Sez. U. sentenza n. 36 del 13/12/2000, Madonia, Rv. 217668 e sentenza n. 600 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176): essa pertanto opera allo stato degli atti, e non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, sulla base di ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato. (Sez. 6, Sentenza n. 53941 del 03/10/2018 Cc. dep. 30/11/2018 Rv. 274585).
Con la sentenza n. 24902/2019, alla stregua di tali principi, la 6 Sezione penale di questa S.C. ha disatteso le considerazioni della difesa in ordine alla preclusione processuale per via dell'accoglimento integrale degli appelli a suo tempo proposti nell'interesse di A.A. e di AG.AN.. Peraltro essa ha rimarcato come questa 2" Sezione penale, con la sentenza n. 14945/2015 nei confronti di A.A. aveva escluso la portata ostativa del decreto n. 70/2012 del TRIBUNALE di TRANI rispetto alla richiesta di sottoposizione dei beni medesimi a sequestro preventivo ex art. 12 sexies 1.356/92, e aveva ribadito come in sede di prevenzione il giudicato debba sempre intendersi ‘allo stato degli attì, quindi superabile in presenza di elementi di novità, sopravvenuti o non considerati in precedenza, tali da legittimare una nuova valutazione.
4. La CORTE barese ha richiamato in sede di rinvio i principi affermati dal Giudice di legittimità, e le conclusioni da essa raggiunte non si pongono in contrasto con quanto sancito da questo S.C. con altra sentenza 6 Sezione penale, la n. 42612/2021, che riguarda il solo A.A., dal momento che in tale sede i ricorsi di F.A. e di AG.AN. sono stati dichiarati inammissibili, quanto alla confisca disposta ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992: il vizio di motivazione ivi riscontrato deriva dal fatto che la Corte di merito non aveva esaminato le censure difensive sulla preclusione processuale: ma in quella circostanza il Giudice di legittimità ha richiamato i medesimi principi di diritto sulla preclusione processuale che sono a base della presente decisione, sì che non vi è alcun contrasto.
5. Manifestamente infondate sono pure le censure sulla sproporzione, poichè attengono al difetto di motivazione che, come già sottolineato, non rileva in materia di prevenzione, tranne che nell'ipotesi di totale carenza.
Le ragioni di sproporzione illustrate dalla CORTE territoriale sono tutt'altro che inesistenti, poichè essa - quanto alla capacità di reddito di A.A. e della famiglia, in relazione a risorse lecitamente acquisite e a quanto ricevuto in dono donate dal padre - ha richiamato quel che aveva illustrato il TRIBUNALE di TRANI, ha dato conto delle contestazioni della difesa con riferimento all'abitazione di (OMISSIS) (OMISSIS) e con riferimento alle disponibilità finanziarie di A.A., e ha messo in luce l'aspecificità del relativo di motivo di impugnazione rispetto alle argomentazioni del primo giudice.
Ricordato in premessa quanto rilevato da questa S.C. in sede di annullamento, circa la denunciata mancata applicazione dei principi affermati dalla sentenza n. 24/2019 della CORTE costituzionale, deve aggiungersi che al fg. 18 s. del decreto impugnato la CORTE barese ha verificato la sussistenza degli elementi di fatto sintomatici dell'appartenenza alla categoria di pericolosità sociale di cui all'art. 1 lett. b), e ha a tal fine richiamato le condanne riportate da A.A. per delitti contro il patrimonio, dai quali derivano proventi illeciti, e fra essi il reato dal quale era rinvenuto l'impossessamento della somma di Euro 1.382.000, l'abitualità delle condotte illecite nell'arco temporale di circa 11 anni, la riconducibilità a tali proventi di buona parte del reddito di A.A., che i collaboratori di giustizia hanno identificato dedito da tempo alla commissione di tali crimini, e non ad attività lavorativa lecita.
Poichè già il TRIBUNALE aveva giudicato quale elevata la pericolosità del proposto in considerazione della natura dei reati contestati, commessi in concorso con soggetti di spessore delinquenziale stabilmente inseriti nella criminalità andriese, deve concludersi per una valutazione effettuata nei gradi di merito coerente con l'orientamento di questa S.C., secondo cui il presupposto, di cui alla ritenuta categoria di pericolosità, consistente nel vivere "abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" deve essere inteso facendo ricorso, proprio alla stregua dei principi affermati dalla pronuncia della Corte Cost. n. 24/2019, non a singoli titoli di reato, bensì a specifiche "categorie delittuose" idonee a consentire l'individuazione di "tipi di comportamento" assunti a presupposto per l'adozione della misura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38118 del 14/09/2021).
6. Non è infine condivisibile la censura riguardante la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia oltre i 180 giorni, perchè nella materia della prevenzione, autonoma rispetto a quella del giudizio penale, il giudice ben può valutare gli elementi probatori tratti da procedimenti penali, senza essere vincolato all'osservanza dell'art. 192 c.p.p., norma funzionale all'accertamento della responsabilità penale: egli infatti può fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, che siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa (Sez. 6, n. 332 del 29/1/1998, Consolato, Rv. 210819; Sez. 2, n. 26774 del 30/4/2013, Chianese, Rv. 256820).
Costituisce peraltro consolidato e condiviso orientamento del Giudice di legittimità che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rese a distanza di tempo dall'iniziale collaborazione, comunque oltre il termine di 180 giorni, non determinano inutilizzabilità: la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16-quater D.L. n. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991 n. 82, mod. dall'art. 14 L. 13 febbraio 2001 n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento, ma non opera nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. (Sez.U, n. 1149 del 25/9/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882).
La CORTE territoriale ha peraltro illustrato congruamente per quali ragioni tali dichiarazioni siano da ritenere sintomatiche della pericolosità del proposto, richiamando i contributi forniti dai collaboratori di giustizia, assimilabili alle chiamate in correità o in reità, dando atto della credibilità dei propalanti e dell'ampio reciproco riscontro.
7. La conclusione è che le censure formulate dai ricorsi non sono in alcun modo riconducibili alla violazione di legge, contestano per lo più il merito della motivazione, senza peraltro evidente fondamento, e per questo sono inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2022
