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Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell' art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi ( Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 ), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.