REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -
Dott. COSTANTINI A. - rel. Consigliere -
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedetto - Consigliere -
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Co.Al., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha richiesto la inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Co.Al., per mezzo del difensore avvocato Luigi Gargiulo, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 14 febbraio 2017, ha rideterminato la pena in anni sei e mesi dieci di reclusione ed Euro 44.000 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 e L. n. 203 del 1991, art. 7 (incluso nel capo 20 di imputazione da cui è stato espunto il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. cit. per il quale è intervenuta sentenza di assoluzione in primo grado), art. 416-bis c.p. (capo 1), art. 81 c.p., art. 629 c.p., comma 3, con rif. all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, e L. n. 293 del 1991, art. 7 (capi 67 e 67-bis).
Con riferimento al capo 1) si contesta la partecipazione del Co. ad un'associazione a delinquere di tipo mafioso, inizialmente promossa, diretta e organizzata da P.A. e D.G., e successivamente capeggiata, diretta e organizzata, in conseguenza dell'arresto di quest'ultimo il 4 aprile 1998, dal fratello D.A., in precedenza partecipe dell'associazione stessa, nonchè da F.C., M.A. e U.A.. La condotta di reato di D.A., soggetto di riferimento del Co. giudicato separatamente nel processo principale, è stata riqualificata in quella di mero partecipe di detta associazione.
Il sodalizio, la cui operatività abbraccia un arco temporale che va dal 1990 al 2002, localizzato in Salerno e zone limitrofe, secondo la prospettazione accusatoria, si sarebbe avvalso della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e omertà da esso derivanti per il perseguimento di un ampio programma delinquenziale ricomprendente la detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo ed esplosivi, la commissione di delitti contro il patrimonio e la persona (estorsioni e rapine ai danni di esercizi commerciali, omicidi e tentati omicidi in danno di appartenenti ad associazioni criminali rivali), la gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti, l'assunzione ed il controllo di attività economiche quali il noleggio dei videogiochi e sorveglianza nei locali pubblici (c.d. security). Sono state contestate le aggravanti del carattere armato dell'associazione anche finalizzata al controllo di attività economiche (capo 1).
Co. rispondeva anche di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in Salerno dal 1999 al 2002 (capo 20), unitamente ad altri soggetti tra cui, per quel che in questa sede rileva, D.A.. Nel corso dei vari procedimenti in cui quello principale veniva separato alcuni soggetti che risultavano concorrenti nell'attività di spaccio ( P.R., + ALTRI OMESSI) venivano assolti, mentre altri venivano condannati non con sentenza non per tutti definitiva.
L'iniziale contestazione complessivamente contenuta nel capo 20 prevedeva, altresì, l'esistenza di una associazione dedita al narcotraffico che veniva meno a seguito di assoluzione perchè il fatto non sussiste con la decisione del Tribunale di Salerno del 14 febbraio 2017, definitiva sul punto.
Le ipotesi di estorsione contenute nei capi 67 e 67-bis riguardano, infine, plurime richieste di denaro ai danni di C.A., gestore di un circolo ricreativo, finalizzate al mantenimento dei detenuti.
2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Vizi cumulativi di motivazione, violazione di legge penale, travisamento della prova in ordine alla ritenuta concordanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p..
I collaboratori parlerebbero della sola vicinanza del ricorrente ad D.A. e dell'attività di vendita della sostanza stupefacente; al riguardo si osserva come D.A. sarebbe solo un partecipe dell'associazione P.- D. che vede al vertice il fratello G.. Solo il collaboratore C. farebbe riferimento ad episodi collegati alla detenzione di armi, dichiarazioni che potevano essere semmai apprezzate come spunti investigativi privi di alcun riscontro.
Si rappresenta la carenza di motivazione in ordine al motivo di gravame formulato in quella sede in cui si faceva presente che le dichiarazioni di C. farebbe riferimento alla partecipazione del Co. ad altra organizzazione denominata "clan P.", già trasfusi in autonomi capi di imputazione che sono stati definiti con sentenza del G.u.p. di Salerno con "non luogo a procedere" perchè il fatto non sussiste, atti depositati nel fascicolo del dibattimento di cui si dà atto a pag. 15 della sentenza di primo grado.
2.2. Vizi cumulativi di motivazione, violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in ordine alla residuale ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Il ricorrente rileva come le dichiarazioni dei collaboratori siano assolutamente generiche evenienza che, con il venir meno della fattispecie associativa ex art. 74 D.P.R. cit., implica una conseguente genericità della imputazione che non consente di comprendere quantità, qualità, beneficiari della sostanza, luoghi e frequenza delle cessioni, con ciò impedendo un diritto di difesa alla luce della assoluta vaghezza della contestazione.
2.3. Vizi cumulativi di motivazione, violazione di legge penale, travisamento della prova in ordine alla sussistenza dei delitti di estorsione cui ai capi 67 e 67-bis, nonchè in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6.
Dalla lettura della stessa imputazione emergerebbe che la richiesta di denaro per le famiglie dei detenuti fosse stata effettuata da A.G., evenienza confermata dalle stesse dichiarazioni della parte offesa C.A. che quando parla del Co. non fa riferimento alle richieste di denaro per i detenuti.
Quanto alla ritenuta inidoneità del risarcimento offerto al C. di Euro 800.00 si osserva che la quantificazione dello stesso, ammonterebbe al massimo a 450 mila delle vecchie lire.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è generico, manifestamente infondato e declinato in fatto e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Deve innanzitutto ribadirsi il principio di diritto secondo cui in tema di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio attribuito dal ricorrente, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante (Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, Nuzzo Piscitelli, Rv. 246916). Tale principio deve essere inoltre coniugato con altro ormai consolidato a mente del quale le decisioni dei due gradi di merito si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale che può essere letto congiuntamente, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione, specie quando i motivi di gravame si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).
3. Ciò premesso si osserva come il primo motivo con il quale il ricorrente deduce plurime violazioni, in realtà censurano l'apprezzamento operato da parte dei Giudici di merito che, per mezzo di motivazione adeguata e nel complesso completa, hanno ritenuto sufficientemente dettagliate e precise le dichiarazioni che facevano riferimento alla posizione del Co. all'interno del sodalizio mafioso in ordine al quale logica risulta l'analisi dei Giudici di merito circa la riconosciuta processuale esistenza sulla base di plurime sentenze passate in giudicato.
Sotto questo profilo si osserva come i Giudici di appello, reiteratamente richiamando anche la decisione di primo grado, hanno dato conto dei plurimi apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia, la cui genuinità non veniva posta motivatamente in discussione neppure dal ricorrente, convergenti nel ritenere che Co.Al., facente parte dell'associazione operante in Salerno e luoghi limitrofi che vedeva a capo D.G. e P.A. (fino al loro arresto avvenuto nell'aprile del 1998), fosse un assiduo frequentatore della casa di D.A., anch'egli membro del sodalizio e fratello di D.G., particolarmente attivo nello spaccio di stupefacenti; il Collegio di merito ha smentito la prospettazione della difesa secondo cui costui sarebbe stato un semplice amico del D., segnalando le attività di interesse camorristico cui lo stesso era attivo: oltre allo spaccio di stupefacente, acquisto di armi, furti e estorsioni.
Significativa risulta la circostanza, riferita dal collaboratore di giustizia C.A. - della cui attendibilità i giudici di merito non nutrono dubbi in considerazione dell'essenza di intenti calunniosi, precisione delle dichiarazioni e verifiche già avallate da decisioni definitive -, secondo cui il Co. era stato incaricato di compiere un omicidio per conto del clan, delitto poi sfumato per cause diverse dalla mancata adesione, intervenuta, del ricorrente; dato che non solo evidenzia il contributo penalmente rilevante fornito all'associazione, ma anche la estrema fiducia che la stessa associazione nutriva nei confronti del Co..
Motivazione resa dalla Corte di appello di Salerno con frequenti riferimenti alla conforme decisione di primo grado che aveva provveduto ad analizzare le singole dichiarazioni dei vari collaboranti ( I.B., C.A., P.A., F.C., pagg. da 13 a 18 della sentenza del Tribunale), che solo genericamente sono state fatte oggetto di censura; censure che costituiscono reiterazione di quelle già formulate in sede di gravame (pag. 5 della sentenza di appello) e rettamente confutate dalla Corte di merito.
Egualmente generica risulta la censura che vorrebbe accreditare la tesi secondo cui il collaboratore di giustizia C.A. avesse fatto riferimento a diversa associazione di stampo mafioso: il processo che contraddirebbe l'ipotesi accusatoria era relativo al capo 42 ed era relativo ad una estorsione ai danni dei titolari del Bar (OMISSIS), reato all'evidenza eccentrico rispetto alla prospettata efficacia preclusiva rispetto alla contestata appartenenza al sodalizio mafioso di cui al capo 1), al cui vertice, almeno sino al loro arresto avvenuto nell'aprile del 1998, sarebbero rimasti D.G. e P.A., poi sostituiti da altri soggetti che ne assumevano la direzione.
4. Generica risulta la censura enunciata con il secondo motivo che deduce la vaghezza dell'imputazione al netto dell'intervenuta assoluzione per il delitto di associazione dedita al narcotraffico.
Già il Giudice di primo grado aveva ritenuto che la fluidità dei soggetti gravitanti intorno alla figura di D.A. che, al momento dell'arresto del fratello, disponeva di una "provvista" di circa cinque chilogrammi di eroina, non era idonea a configura la presenza di un nucleo stabile intorno al quale ipotizzare la struttura associativa; apporti non stabili in termini di vicinanza a D.A. immediatamente successivi all'arresto del fratello D.G. cui hanno fatto riferimento tutti i collaboratori di giustizia ( I., C., P. e F.) che confermavano provvedesse a spacciare stupefacente del tipo eroina e che stretto collaboratore fosse proprio il Co.Al., ricostruzione che escludeva che la frequentazione avesse esclusiva valenza amicale o legata dal comune stato di tossicodipendenza.
Le ragioni dell'assoluzione in ordine all'ipotizzata partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico con a capo D.A. rendeva invece coerente l'ipotizzata responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 al netto della ipotesi associativa, ben esplicitata nella parte della contestazione che fa riferimento al trasporto, alla detenzione ed alla vendita a terze persone di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, in concorso, tra gli altri, con D.A. ("provvedendo tutti con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro e detenere, trasportare e vedere a terze persone (... sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina (...), in Salerno dall'anno 1999 e fino all'anno 2002"): tenore complessivo della residua contestazione coerente con quanto risultava dimostrato all'esito del vaglio delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia.
5. Versata in fatto, generica e manifestamente infondata risulta la censura formulata attraverso il terzo motivo afferente alle imputazioni riportate ai capo 67 e 67-bis in cui la difesa del ricorrente contesta la valenza estorsiva della condotta che afferma non aver personalmente realizzato.
5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con riferimento al capo 67, la sentenza fa espresso riferimento alla posizione del Co. quale diretto autore della richiesta di denaro a favore dei detenuti (" Co.Al. e A.G. (...) il primo dall'importo oscillante tra 500.000 e 1.000.000 di vecchie lire con l'apparente motivazione che esse servivano "per fare un regalo ai carcera", ed il secondo (...)"). Rilievo, tra l'altro, identico a quello già formulato in primo grado (pag. 38 sentenza Tribunale) e adeguatamente superato dal Giudice di merito che aveva evidenziato l'espressa riferibilità delle richieste in oggetto proprio in capo al Co. (pag. 44 sentenza Tribunale) e che - si osserva ai fini della rilevata inammissibilità - non viene ribadito in sede di gravame ove invece il motivo di gravame faceva preponderante riferimento all'ammontare esiguo delle richieste formulate sotto le festività natalizie e frutto di liberalità.
Risulta, inoltre, precluso in questa sede il motivo che attraverso un diretto riferimento al contenuto degli atti processuali, e segnatamente alle dichiarazioni rese in udienza dalla persona offesa C.A., tende ad accreditare una differente lettura delle stesse. E ciò a maggior ragione nel caso oggetto del presente ricorso in cui, al fine di assegnare coerente ed esatta interpretazione al portato delle dichiarazioni della parte offesa, sono state analizzate, congiuntamente, non solo quelle rese in udienza nel procedimento a carico di Co., ma anche quelle rese nel procedimento principale e nel corso delle indagini preliminari, dichiarazioni tutte che sono state acquisite con il consenso della parti e ritualmente utilizzate (pag. 42 sentenza del Tribunale).
5.2. La deduzione attraverso cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 risulta manifestamente infondata e tesa ad una difforme ricostruzione fattuale attraverso un non consentito tentativo di minimizzare la valenza delle contestazioni.
Seppure, invero, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, la sufficienza della somma spontaneamente versata dall'imputato per il risarcimento del danno morale cagionato alla persona offesa non possa essere esclusa con valutazione sommaria, basata sulla sua esiguità (Sez. 3, n. 17827 del 05/12/2018, dep. 2019, G., Rv. 275479 - 02), il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale; la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880).
Rispettosa dei citati principi risulta la motivazione dei Giudici di merito che, se hanno ritenuto di valorizzare l'offerta di risarcimento ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 51 sentenza Tribunale), hanno concordemente ritenuto la cifra di Euro 800 non adeguata e proporzionata non solo rispetto alle contestate plurime richieste estorsive a cui era stata sottoposta la persona offesa per lungo tempo, ma anche rispetto ai necessari danni di natura morali che aveva subito; motivazione logica che il ricorrente censura facendo improprio e precluso riferimento ad una non coerente e comunque preclusa minimizzazione della intera vicenda estorsiva.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
