... Viceversa, nella direzione dell'oggettiva continuità dell'operazione milita la circostanza che l'A. C./V., come evincibile dalla pianta organica e dalle buste paga prodotte ...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa promossa
da
C.M.A. (...); G.L. (...), con l'Avv.to MANGIA ENRICA, elettivamente domiciliate in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
contro
V. S.P.A. (...), con l'Avv.to MOROSETTI FRANCESCO e con l'Avv.to BUCCIONI MASSIMO ((...)) VIA ATTILIO REGOLO, 12/D 00192 ROMA; , elettivamente domiciliata in VIA FONTEIANA, 49 00152 ROMA;
RESISTENTE
OGGETTO: Violazione dell'art.2112 c.c. - Violazione art. 222 e ss. CCNL Turismo - Violazione art. 4 CCNL Multiservizi - Illegittima riduzione dell'orario di lavoro - Illegittima modifica CCNL applicato
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 6/2/2023, le ricorrenti C.M.A. e G.L. convenivano in giudizio V. s.p.a. al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:
1. IN VIA PRINCIPALE
a. A. e dichiarare che il subentro, alla data dell'01/01/2019, nell'appalto per i S.I.D.R., P., P., B. e F. presso il Comune di Corsico, da parte della aggiudicataria V. S.p.a. nonché di L.C.G.S. S.r.l., rispettivamente mandataria e mandante dell'A. tra le medesime costituita, ha integrato a tutti gli effetti, per i motivi esposti in ricorso, un trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.;
b. A. e dichiarare che all'atto del subentro alla data dell'01/01/2019 dell'A. costituita da V. S.p.a. e L.C.G.S. s.r.l. nella gestione nell'appalto per i S.I.D.R., P., P., B. e F. presso il Comune di Corsico, le ricorrenti erano adibite al suddetto servizio in qualità di operaie con qualifica di A.S.M. e inquadramento nel Livello 6S del CCNL del Turismo sin dal 1/6/2009, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con part-time rispettivamente pari a 18 ore settimanali la sig.ra C., ed a 17,5 ore settimanali la sig.ra G., e che la loro prestazione lavorativa è proseguita sul medesimo appalto ai sensi dell'art. 2112 c.c., con decorrenza dal 1/1/2019, senza soluzione di continuità con il periodo precedente, con le medesime mansioni e le medesime modalità precedenti;
c. A. e dichiarare il diritto delle ricorrenti ai sensi dell'art.2112 c.c., nonché ad ogni altro effetto di legge e di contratto, oltre che ai sensi 2103 c.c., art. 36 Cost., al mantenimento, all'atto del passaggio alle dipendenze di L.C.G.S. S.r.l., delle condizioni economiche e normative in essere con la Gestione uscente e per l'effetto
d.A. e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla assunzione alle dipendenze di L.C.G.S., sin dalla data del 01/01/2019, con orario di lavoro part-time complessivamente pari a 18 ore settimanali per la sig.ra M.A.C. ed a 17,5 ore settimanali la sig.ra L.G..
e. A. e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inquadramento, sin dalla data della assunzione del 01/01/2019 nel livello 6S del CCNL Turismo-Sezione Ristorazione Collettiva per l'intero orario di lavoro complessivamente prestato sull'appalto e per tutte le prestazioni rese alle dipendenze delle società subentrate nell'appalto e, in ogni caso, a percepire la corrispondente retribuzione contrattuale, ivi inclusi gli scatti di anzianità precedentemente maturati ed i relativi trattamenti integrativi salariali.
2. IN SUBORDINE
f. A. e dichiarare la violazione da parte di V. S.p.a. e di L.C.G.S. s.r.l. degli artt. 222 e ss. del CCNL del Turismo - Ristorazione Collettiva - ovvero in subordine, dell'art.4 CCNL M. da parte deLa C.G.S., con conseguente diritto delle ricorrenti al mantenimento dello stesso orario di lavoro part time in atto presso la Gestione uscente all'atto del cambio d'appalto, complessivamente pari a 18 ore settimanali per la sig.ra C., ed a 17,5 ore settimanali per la sig.ra G., nonché alla applicazione di condizioni retributive, non inferiori a quelle in atto presso la Gestione uscente all'atto del cambio d'appalto, corrispondenti alle retribuzioni di cui al livello 6S del Contratto Collettivo Nazionale del Settore Turismo-Ristorazione Collettiva, ivi compresi gli scatti di anzianità maturati ed i trattamenti integrativi salariali.
g. A. e dichiarare la violazione da parte di L.C.G.S. S.r.l. dell'art.50 D.Lgs. n. 50 del 2016 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla applicazione del CCNL Turismo - Ristorazione Collettiva al rapporto di lavoro in essere con V. S.p.a., sin dalla sua costituzione dell’ 1/1/2019, con conseguente diritto delle medesime all'inquadramento nel livello 6S del CCNL medesimo nonché, in ogni caso, alla applicazione delle retribuzioni corrispondenti al suddetto livello di inquadramento - parametrate alla percentuale di lavoro part-time - anche sotto forma di superminimo ad personam.
3. Condannare V. S.p.a. (C.F.: (...)) con sede legale in R. (00173 - R.), Via F. A. n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. F.G., a corrispondere alle ricorrenti, anche a titolo risarcitorio, le differenze retributive maturate dalle medesime per effetto della illegittima riduzione dell'orario di lavoro, della illegittima modifica dell'inquadramento e della illegittima riduzione della retribuzione, anche in relazione agli scatti di anzianità maturati, per gli importi rispettivamente pari a:
- per la sig.ra C. ad Euro 6.180,48 incidente sul TFR per l'ulteriore importo di Euro 457,81, per complessivi Euro 6.638,29 maturate dal 1/1/2019 al 30/11/2022;
- per la sig.ra G. ad Euro 6.738,15 incidente sul TFR per l'ulteriore importo di Euro 499,12, per complessivi Euro 7.237,27 maturate dal 1/1/2019 al 30/11/2022;
ovvero per il diverso, maggiore o minore, importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio.
4. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE,
h. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inquadramento da parte di V. S.p.a. nel Livello III del CCNL M. e per l'effetto condannare V. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, i seguenti importi:
- per la sig.ra C. ad Euro 2.994,41 incidente sul TFR per l'ulteriore importo di Euro 221,80, per complessivi Euro 3.216,21 maturate dal 1/1/2019 al 30/11/2022;
- per la sig.ra G. ad Euro 2.889,49 incidente sul TFR per l'ulteriore importo di Euro 214,03, per complessivi Euro 3.103,52 maturate dal 1/1/2019 al 30/11/2022;
l. Ovvero il diverso importo che sarà accertato all'esito del giudizio.
m. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive scadenze al saldo.
5. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE,
i. accertare e dichiarare che le ricorrenti, sin dal 1/1/20219, svolgono regolarmente ore di lavoro supplementare per una media pari, per la sig.ra C., a n. 5 ore e 33 minuti mensili, e pari per la sig.ra G. a n. 2 ore e 24 minuti mensili, con conseguente declaratoria del diritto delle ricorrenti ad un aumento delle ore ordinarie contrattualmente definite, pari alle ore di lavoro supplementare di fatto continuativamente prestate e, per l'effetto, condannare V. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore alla modifica del contratto in essere con le ricorrenti mediante corrispondente incremento dell'ordinario orario di lavoro part time.
6. Con sentenza provvisoriamente esecutiva e con rifusione di compensi professionali ex D.M. n. 55 del 2014, spese generali, IVA e cpa da liquidarsi a favore dell'avv. Enrica Mangia.
Le ricorrenti risultano essere applicate ai S.I.D.R., P., P., B. e F. degli istituti scolastici territoriali del Comune di Corsico sin dal 01/06/2009 alle dipendenze di diversi appaltatori che si sono succeduti nella gestione dell'appalto, con inquadramento livello 6S del CCNL Turismo - Ristorazione Collettiva.
Con il subentro nell'appalto dell'A. - costituita tra le due società V. s.p.a., in qualità di mandataria, e L.C.G.S. s.r.l., in qualità di mandante - risulta essere stata operata una suddivisione, interna alle stesse società, tra le attività qualificate come attinenti alla "Ristorazione", attribuite a V. s.p.a., e le attività qualificate di "Pulizia", attribuite a L.C.G.S. s.r.l..
All'atto del subentro dell'A. è stata, inoltre, operata una riduzione del complessivo orario di lavoro settimanale dei lavoratori addetti all'appalto, e delle stesse ricorrenti, le quali hanno conseguentemente subito una contrazione della retribuzione sia per effetto della riduzione dell'orario di lavoro, sia per effetto dell'applicazione di diverso contratto collettivo, con inquadramento nel 2 livello del CCNL M..
Nell'odierno giudizio le ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al mantenimento dell'orario di lavoro, dell'inquadramento contrattuale e della retribuzione precedenti, in via principale per effetto della configurabilità nella vicenda dedotta di un trasferimento d'azienda, e dunque della violazione da parte dell'A. subentrata nell'appalto, della Direttiva 2001/23/CE, in via subordinata per effetto della violazione della clausola sociale di cui al CCNL Turismo - Ristorazione Collettiva in virtù della quale, non essendo intervenuta alcuna modifica nell'organizzazione e modalità del servizio, nelle tecnologie produttive, nelle clausole dell'appalto e nel numero dei pasti/giorno, avrebbero dovuto essere mantenute le medesime condizioni contrattuali precedenti, non risultando dunque giustificate la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione.
Agiscono, in via subordinata, per l'accertamento dell'illegittima dequalificazione e riduzione della retribuzione contrattuale operata da L.C.G.S. per effetto dell'applicazione di un CCNL diverso dal CCNL di settore, in violazione della clausola di cui all'art. 44.1 del Capitolato d'Appalto, e in ogni caso per effetto dell'inquadramento nel 2 livello del CCNL M., non corrispondente all'inquadramento precedente ed alle mansioni sempre in precedenza espletate, tutte nel loro complesso ed unitariamente riconducibili alla declaratoria del livello 6S - profilo Addetto S.M. del CCNL Turismo, o quantomeno al 3 livello del CCNL M.. C., infine, la condanna delle due società convenute, in via tra di loro solidale, al pagamento delle differenze retributive.
Il ricorso proposto da C.M.A. e G.L. appare fondato e meritevole di accoglimento nella sua declinazione principale, in virtù delle motivazioni di seguito enunciate ed esposte.
È documentalmente provata la circostanza che, per il periodo decorrente dal marzo 2009 sino al dicembre 2018, i servizi di appalto dedotti in causa siano stati conferiti dal Comune di Corsico, Stazione Appaltante, alla società G. s.p.a. Uninominale alla quale, per effetto di successivi trasferimenti d'azienda, subentrava C. Soc. Coop. a.r.l.
Alla naturale scadenza contrattuale, il Comune di Corsico affidava la gestione del servizio di Ristorazione, P., P., B. e F. all'A. costituita da L.C.G.S. s.r.l., in qualità di mandante, e V. s.p.a., in qualità di mandataria. In data 11/04/2022, L.C.G.S. veniva incorporata da V. s.p.a. all'esito di una procedura di fusione per incorporazione, con conseguente transito, con decorrenza 1/07/2022, dei rapporti di lavoro delle odierne ricorrenti in capo a V. s.p.a., ai sensi dell'art. 2112 c.c..
Tanto detto in ordine agli assetti contrattuali generali, quanto agli specifici rapporti di lavoro delle odierne ricorrenti, giova osservare come, dal 1/6/2009 e fino alla data del subentro nell'appalto dell'A. V. - L.C.G.S., la sig.ra C. avesse operato sull'appalto alle dipendenze di G. prima e di C. poi, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mansioni di "A.S.M.", con inquadramento nel livello 6S del CCNL del Turismo - Ristorazione Collettiva e orario di lavoro part-time pari a 18 ore. Con effetto dal 1/1/2019, data di subentro dell'A., nuova affidataria del servizio, la sig.ra C. veniva assunta alle dipendenze di L.C.G.S. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di "Addetta alle pulizie e portierato" e inquadramento nel 2 Livello del CCNL M. con orario di lavoro part time di 16 ore e 30 minuti settimanali.
Quanto alla ricorrente sig.a G., la stessa, sin dal 1/6/2009 e fino alla data di subentro nell'appalto dell'A. V. - L.C.G.S., aveva operato sull'appalto alle dipendenze di G. prima e di C. poi, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mansioni di "Addetta ai S.M.", con inquadramento nel livello 6S del CCNL del Turismo - Ristorazione Collettiva e orario di lavoro part-time pari a 17,5 ore settimanali. Con effetto dal 1/1/2019, data di subentro dell'A., nuova affidataria del servizio, la sig.ra G. veniva assunta alle dipendenze di L.C.G.S. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mansioni di "Addetta alle pulizie e portierato" e inquadramento nel Livello 2 del CCNL M. con orario di lavoro part-time di 16 ore settimanali.
Le ricorrenti assumono, in principalità, l'esistenza di una vicenda traslativa con effetti successori ai sensi dell'art. 2112 c.c., in occasione del passaggio di appalto con subentro dell'A. nella gestione Integrata delle attività di Ristorazione, P., P., B. e F., ciò sulla base di una pletora di indici.
Non si sarebbe, in primo luogo, realizzata alcuna modifica rispetto all'oggetto dell'appalto precedentemente conferito a G. (e poi trasferito a C.), come risulterebbe dal confronto tra i due capitolati, dalla circostanza che le precedenti appaltatrici e l'A. subentrata si sono sempre avvalse dei medesimi beni strumentali, sempre di proprietà della Stazione Appaltante, in riferimento ai quali sulle appaltatrici che si sono succedute è sempre gravato - al netto delle opere di ristrutturazione eseguite da G. solo all'atto della acquisizione dell'appalto - solo un onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, beni sempre rimasti di proprietà della Committente e dalla stessa messi a disposizione delle appaltatrici ai fini della gestione del servizio.
Tutti i lavoratori già adibiti all'appalto alle dipendenze di C., avrebbero, inoltre, cessato di prestare servizio per quest'ultima in data 31/12/2018 e sarebbero transitati alle dipendenze di V. e L.C.G. a far data dal 1/1/2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e senza periodo di prova, con il mantenimento dell'anzianità convenzionale di servizio, in assenza di soluzione di continuità anche con riferimento a tempi e modalità di svolgimento della prestazione.
All'atto del subentro dell'A. nella gestione dell'appalto, infine, non si sarebbe verificata alcuna interruzione del servizio, che sarebbe stato svolto con le medesime modalità organizzative e gestionali.
Viene in rilievo, nell'odierna fattispecie, il disposto di cui all'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 276 del 2003, come novellato dalla L. n. 122 del 2016, che recita: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contrattocollettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".
Diversamente da quanto previsto nella previgente versione della disposizione, l'ipotesi di successione aziendale, rilevante ai sensi dell'art. 2112 c.c., può configurarsi anche nella fattispecie di successione di imprese nell'appalto, allorquando non siano ravvisabili un'autonoma struttura organizzativa e operativa in capo alla subentrante nonché elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.
La giurisprudenza, successivamente intervenuta, ha provveduto alla concreta declinazione degli indici normativi per l'individuazione di una vicenda traslativa nell'alveo della successione di appalto, stabilendo che, affinché possa trovare applicazione la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. è necessario che venga mantenuta la specificità dell'"azienda": la citata norma, infatti, si applica anche ai casi di cambio appalto in cui - in concomitanza con il passaggio di beni o mezzi di una certa entità o per altri fattori di continuità - venga mantenuta l'identità aziendale: in sostanza la successione nell'appalto integra il trasferimento d'azienda qualora emerga una sostanziale continuità tra la struttura organizzativa ed operativa del subentrante e quella dell'appaltatoreuscente ossia quando è riscontrabile un'identità d'impresa tra l'attività del primo e quella del secondo, con mera mutazione della titolarità della stessa (App. Roma, sez. lav., 6 febbraio 2023, n. 180).
Si è, inoltre, affermato che la successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi integra un trasferimento di azienda, in quanto fattispecie non automaticamente sovrapponibili soltanto qualora sia accertato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, oalmeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti (Cass. civ., sez. VI, 19 gennaio 2022, n.1665).
Occorre, pertanto, verificare se nel caso concreto siano ravvisabili significativi elementi di discontinuità e autonomia imprenditoriale e gestionale nella successione dell'A. nell'appalto di gestione Integrata delle attività di Ristorazione, P., P., B. e F., precedentemente conferito a G. (e poi trasferito a C.), ovvero se l'operazione presenti tratti significativi di continuità, dovendosi in tale ultimo caso ravvisare una fattispecie di trasferimento aziendale, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 2112 c.c..
La disamina non può che principiare dal confronto tra l'oggetto degli appalti, come rappresentato nei capitolati prodotti agli atti di causa, dal quale emerge come, in ambedue i casi, i servizi affidati avessero ad oggetto la "conduzione e la gestione integrata delle attività di:- Ristorazione scolastica, sociale e per altri utenti; - Pulizia ordinaria (e disinfezione); - P., bidelleria e piccolo fattorinaggio." Dalla lettura dell'articolata esemplificazione delle attività complessivamente inerenti al "Servizio di Ristorazione" al "Servizio di Pulizia" ed al "Servizio di P., B. e F." non sembrano emergere significative divergenze in ordine ad ampiezza e contenuto delle attività da svolgere per l'espletamento dei relativi servizi, che appaiono di particolare ampiezza e tali da ricomprendere tutte le attività prodromiche o preparatorie, nonché le attività successive strettamente consequenziali, oltre che il nucleo fondamentale di attività ricomprese nel servizio da svolgere.
Analoga appare anche la previsione dell'obbligo di eseguire interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Centro Cottura Comunale in una con la fornitura e l'installazione dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi necessari per la produzione e conservazione dei pasti, con previsione di acquisizione, al termine dei lavori, di tali beni in capo alla Stazione Appaltante, restando irrilevante, ai fini dell'individuazione di significativi elementi di discontinuità tra i due appalti, la circostanza che nelle more della realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, l'A. C./V., abbia messo a disposizione ed utilizzato, da ottobre 2019 ad agosto 2021 -, il proprio centro di cottura situato in N.M., non essendo rinvenibile alcuna previsione contrattuale obbligatoria in tal senso e trattandosi di circostanza, per altro, intervenuta a dieci mesi dalla realizzazione della vicenda successoria, momento al quale occorre far riferimento per valutare la ricorrenza degli indici di discontinuità ed autonomia, rilevanti ai fini dell'esclusione della fattispecie di cui all'art. 29 3 co. D.Lgs. n. 276 del 2003 e 2112 c.c.. Strettamente dipendenti da tale aspetto, e non incidenti sui profili di autonomia e discontinuità, appaiono i dati, vanamente enfatizzati da parte resistente, dell'acquisto di materiale e beni necessari alla ricostruzione del Centro cottura comunale ed alla necessità di organizzazione di un servizio di trasporto nelle more dell'esecuzione degli interventi di riattazione.
Né appaiono determinanti gli ulteriori elementi evidenziati da parte resistente al fine di dimostrare l'esistenza di autonomia di struttura organizzativa e operativa ed elementi di discontinuità rispetto al precedente servizio, id est la diversità dell'importo del corrispettivo (e, verosimilmente, della base d'asta) dei due appalti, circostanza di per sé non sintomatica della diversità del servizio offerto, e la previsione di specifiche regole operative con riferimento, ad esempio, alla gestione delle eccedenze alimentari e dei residui della preparazione dei cibi o la previsione di approvvigionamenti di prodotti biologici, trattandosi di aspetti di attualizzazione e conformazione normativa delle modalità di svolgimento del servizio, tenuto conto del tempo trascorso dal precedente appalto di riferimento (dieci anni circa), non incidenti sulla sostanziale identità del servizio offerto e sulla profonda analogia delle modalità di espletamento dello stesso, tali da escludere una significativa soluzione di continuità.
Viceversa, nella direzione dell'oggettiva continuità dell'operazione milita la circostanza che l'A. C./V., come evincibile dalla pianta organica e dalle buste paga prodotte in atti (doc. nn. 7 e 8 fascicolo parte resistente), abbia provveduto ad assumere tutto il personale in precedenza impiegato presso l'appalto, per un monte di complessive 1.399,4 ore settimanali, che i lavoratori, già alle dipendenze di C., abbiano cessato di prestare servizio per quest'ultima in data 31/12/2018 e, a far data dal 1/1/2019, transitando alle dipendenze dell'A. subentrante (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e senza periodo di prova, con il mantenimento dell'anzianità convenzionale di servizio) abbiano proseguito nello svolgimento delle attività innanzi demandate, con la medesima organizzazione e la stessa struttura gestionale (fatta eccezione per variazioni di assoluta marginalità, come la riduzione delle unità dietistiche da due a una), funzionali all'erogazione dei servizi appaltati nella medesima misura, utilizzando il know-how sviluppato nei due lustri di gestione del precedente appalto.
Deve, dunque, concludersi, alla luce della medesimezza dei servizi offerti, del passaggio di beni di non trascurabile entità, nella funzione strumentale e unitaria all'attività di impresa (fatta salva la fisiologica attività di ristrutturazione dei locali e rinnovazione della strumentazione) e dell'intero personale, e con esso del know-how per l'esecuzione del servizio, proseguito in assenza di soluzione di continuità, nel senso della sussistenza, nell'operazione di subentro della A. V. - L.C.G.S. alla precedente appaltatrice, di tutti quegli elementi che caratterizzano la successione di una medesima entità economica organizzata nella sua funzione unitaria e strumentale all'esercizio dell'impresa, con conseguente intervenuto transito dei lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. in capo al subentrante, derivando dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, il diritto al mantenimento dell'orario di lavoro precedentemente praticato, all'inquadramento ed alla corrispondente retribuzione contrattuale, oltre che al medesimo CCNL.
Va, pertanto, affermato il diritto delle ricorrenti sin dal passaggio in capo a L.C.G.S.., in data 01/01/2019, alla conservazione delle condizioni, id est orario di lavoro part-time complessivamente pari a 18 ore settimanali per la sig.ra M.A.C. ed a 17,5 ore settimanali la sig.ra L.G., inquadramento, nel livello 6S del CCNL Turismo-Sezione Ristorazione Collettiva per l'intero orario di lavoro complessivamente prestato sull'appalto e, in ogni caso, a percepire la corrispondente retribuzione contrattuale, ivi inclusi gli scatti di anzianità precedentemente maturati ed i relativi trattamenti integrativi salariali.
Va, conseguentemente, condannata V. s.p.a., in qualità di società incorporante dal 11/04/2022, a corrispondere alle ricorrenti le differenze retributive spettanti per effetto dell'illegittima riduzione dell'orario di lavoro, modifica dell'inquadramento e riduzione della retribuzione, anche in relazione agli scatti di anzianità maturati, per gli importi, quantificati dalla difesa di parte ricorrente, e non oggetto di specifica contestazione, pari a:
- per la sig.ra C. ad Euro 6.180,48 incidente sul TFR per l'ulteriore importo di Euro 457,81, per complessivi Euro 6.638,29, dal 1/1/2019 al 30/11/2022;
- per la sig.ra G. ad Euro 6.738,15 incidente sul TFR per l'ulteriore importo di Euro 499,12, per complessivi Euro 7.237,27 dal 1/1/2019 al 30/11/2022, somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie le domande principali proposte da C.M.A. e G.L. e, per l'effetto:
accerta e dichiara il passaggio delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di L.C.G.S., a far data dal 01/01/2019, con orario di lavoro part-time complessivamente pari a 18 ore settimanali per la sig.ra M.A.C. ed a 17,5 ore settimanali la sig.ra L.G., all'inquadramento nel livello 6S del CCNL Turismo-Sezione Ristorazione Collettiva con diritto alla corrispondente retribuzione contrattuale, ivi inclusi gli scatti di anzianità precedentemente maturati ed i relativi trattamenti integrativi salariali;
condanna V. s.p.a., in qualità di società incorporante L.C.G.S. dal 11/04/2022, a corrispondere alle ricorrenti le differenze retributive spettanti per effetto dell'illegittima riduzione dell'orario di lavoro, della modifica dell'inquadramento e della riduzione della retribuzione, anche in relazione agli scatti di anzianità maturati, per i seguenti importi:
- per la sig.ra C. ad Euro 6.180,48 incidente sul TFR per l'ulteriore importo di Euro 457,81, per complessivi Euro 6.638,29, dal 1/1/2019 al 30/11/2022;
- per la sig.ra G. ad Euro 6.738,15 incidente sul TFR per l'ulteriore importo di Euro 499,12, per complessivi Euro 7.237,27 dal 1/1/2019 al 30/11/2022;
somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
condanna V. s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riserva il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 14 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2023.
