REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA - Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere est.
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
a scioglimento della riservata decisione assunta all'udienza del 13/07/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 471 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
M.D., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Borghesi e dall'avv. Francesco Vergerio di Cesana e domiciliato presso lo studio dell'avv. Borghesi in Roma via Luciano Manara n. 47
Reclamante
E
I.V. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Arturo Maresca e dall'avv. Marco Conti e domiciliata presso lo studio M.M.B. in Roma via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22
Reclamata
Oggetto: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92 del 2012 avverso la sentenza n. 1052/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 02/02/2023.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. M.D. ha impugnato il licenziamento intimatogli dall'I.V. s.p.a. con comunicazione ricevuta in data 27/03/2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "in via principale, ordinare alla datrice di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento, mansioni e anzianità, la riconsegna dei titoli di polizia, il pagamento della retribuzione per il mese di luglio 2019 e quelli successivi, e di ogni altro emolumento dovuto per legge, così come l'indennità risarcitoria, i contributi previdenziali e il differenziale contributivo; - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non disponesse la reintegrazione nel posto di lavoro, condannare la datrice di lavoro alla corresponsione della indennità risarcitoria dovuta per legge, del TFR, delle ferie e permessi residui, dei permessi a conguaglio, della tredicesima e quattordicesima, così come indicate in narrativa, nonché i contributi previdenziali e il differenziale contributivo; - con vittoria di spese, compensi, RSG, IVA e CPA, del presente giudizio, in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari".
1.1. Nella resistenza della I.V. s.p.a., disposto il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio ai sensi della L. n. 92 del 2012, con ordinanza emessa in data 24/06/2021, all'esito della fase sommaria (proc. R.G. n. 38763/2019), il Tribunale di Roma ha così statuito: "Rigetta la domanda. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3500,00. Dispone altresì la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per la domanda concernente le rivendicazioni economiche all'udienza del 21-10-2021 ore 9.45".
1.2. Il giudice della fase sommaria ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore dalla società convenuta con missiva datata 15/03/2019 "a causa della cessazione dei servizi di vigilanza presso Inps Direzione Generale, ove Lei è assegnato con prevalenza, con conseguente soppressione dei relativi posti di lavoro, a seguito del cambio appalto e dell'assegnazione dei predetti servizi alla S.S. s.r.l.", motivando il proprio giudizio sulla scorta dell'infondatezza delle censure di carattere formale e sostanziale mosse dal ricorrente all'atto di recesso datoriale.
1.3. In particolare, ha rilevato il Tribunale che: a) quanto ai motivi del licenziamento, essi sono chiaramente indicati nella relativa lettera del 15/03/2019, ossia la perdita dell'appalto INPS, cui il ricorrente risultava adibito in via prevalente, ed il subentro della S.S. s.r.l.; b) infondata è la doglianza relativo al mancato esperimento della procedura davanti alla DTL, atteso che il comma 6 dell'art. 7 della L. n. 604 del 1966, nel testo vigente, prevede che la procedura conciliativa prevista non si applichi, tra gli altri, nel caso dei licenziamenti e delle interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma 34, della L. n. 92 del 2012, disposizione che richiama alla lettera a) i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali si siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro; c) il licenziamento intimato al ricorrente deve inquadrarsi nell'ambito dei recessi per giustificato motivo oggettivo, e di esso il datore di lavoro ha provato l'esistenza dei relativi presupposti, essendo dimostrate la perdita dell'appalto INPS da parte della convenuta e l'adibizione del ricorrente presso lo stesso in via prevalente, ed essendo documentati l'esperimento presso la sede Ebitev in data 28/02/2019 della procedura di cambio d'appalto prevista dagli artt. 24 e ss. CCNL e l'assorbimento di 92 GPG provenienti dall'I.U. spa, nonché il rifiuto opposto dal lavoratore all'assunzione presso la S.S. s.r.l.; d) l'istruttoria orale, inoltre, ha consentito di verificare che la convenuta non aveva alcuna posizione libera cui assegnare il ricorrente, avendo cessato diversi appalti negli anni 2018 e 2019, mentre la convenuta ha documentato di aver presentato istanza di concordato preventivo.
2. Con la gravata sentenza, emessa all'esito del giudizio ex art. 1, comma 51, L. n. 92 del 2012, il Tribunale di Roma, pronunciando sull'opposizione proposta da M.D. avverso la predetta ordinanza, cui aveva resistito I.V. s.p.a., chiedendone il rigetto, ha rigettato l'opposizione, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 3.000,00.
2.1. In sintesi, il giudice dell'opposizione, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine di impugnazione, ha rilevato che: a) la cessazione dell'appalto ben può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che, pur non essendo atto dovuto, rientra nella facoltà del datore di lavoro perdente l'appalto, ove non abbia la possibilità di utilizzare diversamente la risorsa; b) non è revocabile in dubbio che quello intimato dalla società sia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato dalla perdita dell'appalto presso l'INPS Direzione Generale, come espressamente indicato nella lettera di recesso; c) contrariamente a quanto affermato dal lavoratore, egli possedeva il requisito della stabile applicazione sull'appalto INPS, in quanto, alla luce di quanto risulta dall'elenco dei servizi svolti dal predetto dal gennaio 2018 al giugno 2019, nel semestre da gennaio a giugno 2019 egli ha effettuato solo 73 giornate di lavoro presso l'appalto INPS Direzione Generale, ma su un totale di sole n. 96 giornate complessive di lavoro, essendo stato frequentemente assente per malattia, per turno di riposo o per altre ragioni, con la conseguenza che sussiste il requisito della prevalenza di applicazione sull'appalto sia in virtù del criterio di prevalenza "comparativa" rispetto ad altri appalti, sia alla stregua di un criterio "assoluto", parametrato ad valore minimo di almeno il 50% delle giornate effettivamente lavorate, nel semestre antecedente la cessione; d) posta la legittimità del recesso intimato al M., incluso nell'elenco delle n. 92 GPG da assumersi alle dipendenze della S.S. s.r.l., la società ha altresì dimostrato di essere stata impossibilitata a ricollocarlo alle proprie dipendenze in diverso appalto: i testimoni A.F. e G.C. hanno confermato i numerosi appalti cessati in quegli anni, mentre le dichiarazioni del teste S.M. - in ordine alla possibilità di ricollocamento del ricorrente - sono del tutto generiche, avendo egli, di fatto, affermato "c'era posto ma non so perché"; e) al motivo della perdita dell'appalto presso l'INPS Direzione Generale, nel quale il ricorrente era prevalentemente applicato, nonché di numerosi altri, in concomitanza, tutti già saturi, si aggiunge, inoltre, l'ulteriore significativo dato delle difficoltà finanziarie della società, comprovato dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo; f) irrilevante la circostanza della avvenuta riassunzione di tre lavoratori, licenziati solo per errore, in quanto erroneamente inseriti nell'elenco del personale da assumersi alle dipendenze della nuova appaltatrice, non essendosi trattato di nuove assunzioni; g) non si riscontra alcuna violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della L. n. 604 del 1966, poiché, in presenza della obbligazione assunta dalla subentrante S.S. S.r.l. di procedere all'assunzione dell'odierno ricorrente, facente parte dell'elenco delle n. 92 GPG in possesso dei requisiti per l'applicazione della clausola sociale, del tutto correttamente l'impresa uscente era esonerata dall'attivazione della procedura conciliativa ex lege, per espressa deroga normativa; h) non vi è luogo all'esame della domanda subordinata, di attribuzione al ricorrente delle competenze di chiusura del rapporto, in quanto non oggetto del presente giudizio, essendo stata trattenuta dal giudice della precedente fase sommaria per la decisione nel giudizio separato ex articolo 414 c.p.c.
3. Avverso tale pronuncia M.D. ha proposto tempestivo reclamo ex art. 1, comma 58 e ss., L. n. 92 del 2012, deducendo l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere gravante sulla società datrice di lavoro di provare l'impossibilità di ricollocamento del lavoratore, nella parte in cui ha valutato le risultanze della prova orale, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal teste M.S., nella parte in cui ha omesso di verificare compiutamente l'effettiva struttura organizzativa del datore di lavoro al fine di accertare la possibilità di reimpiego in altra e differente mansione, e nella parte in cui ha ritenuto dimostrato l'effettivo espletamento della procedura di riassunzione presso la S.S. s.r.l.
3.1. I.V. s.p.a. si è costituita tempestivamente in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
3.2. All'odierna udienza, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 1, comma 60, L. n. 92 del 2012.
4. Con il primo motivo di reclamo la sentenza emessa all'esito della fase di opposizione viene censurata nella parte in cui ha ritenuto dimostrata in giudizio la impossibilità di ricollocamento del lavoratore quale presupposto del giustificato motivo oggettivo del licenziamento.
4.1. Afferma, in particolare, il reclamante che: i) gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare non solo l'assenza della possibilità di ricollocamento del lavoratore, quanto anche che egli fosse adibito in via esclusiva presso l'appalto cessato; ii) il datore di lavoro si è limitato ad allegare quale motivo oggettivo di licenziamento una presunta crisi aziendale legata alla perdita di appalti ed al ricorso ad una procedura di gestione della crisi; iii) diversamente, è emerso in giudizio che M.D. era impiegato in plurimi servizi erogati a soggetti diversi da quello oggetto di cessazione, ossia presso varie sedi di clienti quali l'Ambasciata della Repubblica della Germania, I.S. s.p.a., oltre che presso diverse sedi dell'INPS; iv) la società non ha adempiuto all'onere di rendicontare in maniera completa ed esaustiva non solo la propria struttura organizzativa ma anche il proprio modello di lavoro.
4.2. Come correttamente rilevato dal giudice dell'opposizione, il licenziamento intimato a M.D. con missiva del 15/03/2019, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato, si configura come licenziamento per giustificato motivo oggettivo in esito alla procedura relativa al cambio appalto dei servizi di vigilanza presso la Direzione Generale INPS.
4.3. In materia, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, una volta necessariamente esplicitata la ragione organizzativa o produttiva posta a giustificazione causale della risoluzione del rapporto, al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, nonché la verifica dell'esistenza del nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento, essendo, in altri termini, necessario che la riorganizzazione sia effettiva, che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall'imprenditore e che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10699 del 03/05/2017, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8661 del 28/03/2019, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 752 del 12/01/2023).
4.3.1. Anche in epoca recente, la Suprema Corte ha ribadito che "e sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, pero, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 9468 del 2019). E' sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva eall'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201 del 2017)" (Cass. 752/2023 cit.).
4.3.2. Posto che l'onere della prova circa la sussistenza dei richiamati presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricade sul datore di lavoro, la cessazione di un appalto può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore dipendente dell'impresa già aggiudicataria di quell'appalto, laddove non residui alcuna possibilità di utile reimpiego della risorsa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8531 del 12/04/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8973 del 2018).
4.4. Nel caso di specie, come accennato, il giudice di prime cure ha ritenuto, in primo luogo, il licenziamento motivato dalla perdita, da parte della società datrice di lavoro, dell'appalto presso l'INPS Direzione Generale, come espressamente indicato nella comunicazione del 15/03/2019 ("… si comunica la risoluzione del Suo rapporto di lavoro a causa della cessazione dei servizi di vigilanza presso l'Inps Direzione Generale, ove Lei e assegnato con prevalenza, con conseguente soppressione dei relativi posti di lavoro, a seguito del cambio di appalto e dell'assegnazione dei predetti servizi alla S.S. S.r.l. …"), e dimostrata la circostanza della stabile applicazione sul predetto appalto del lavoratore M.D..
4.5. Il reclamante lamenta sul punto che, invero, la società datrice di lavoro avrebbe dovuto provare l'adibizione in via esclusiva del lavoratore presso l'appalto cessato, che sarebbe smentita dall'impiego dello stesso in servizi diversi erogati ad altri soggetti.
4.6. Tale affermazione appare, a giudizio del Collegio, destituita di fondamento.
4.7. Come riportato anche nella gravata sentenza, l'art. 25 CCNL Vigilanza Privata espressamente disciplina l'ipotesi del c.d. cambio appalto, prevedendo che: "In ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (...) con subentro da parte di altro Istituto di vigilanza (...) l'istituto uscente ove ne abbia interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, …, alla Prefettura presso fa quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla Questura/e della/e provincia/e presso le quali li servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo: 1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione. Per i lavoratori a tempo determinato andrà specificata anche la data di scadenza del contratto; 2) il codice fiscale dei lavoratori interessati; 3) il monte ore di servizio previste dall'appalto …". Quindi, attivata la procedura, il successivo art. 27 CCNL prevede che: "L'Istitutosubentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale impiegato nel servizio … con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dell'appalto …".
4.8. Essendo il riferimento della norma contrattuale ai lavoratori "impiegati in via esclusiva o prevalente" nell'appalto oggetto di cessazione, è corretta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sufficiente la prova del requisito della stabile/prevalente applicazione di M.D. all'appalto in questione.
4.9. Stabile applicazione che non può che essere ribadita anche in questa sede, atteso che, come evidenziato dalla società appellata, l'adibizione del reclamante in via assolutamente prevalente al servizio di vigilanza presso l'INPS Direzione Generale risulta dimostrata per tabulas dal prospetto di riepilogo dei turni del lavoratore, elaborato sulla base delle disposizioni di servizio depositate in atti (all. 1 del fascicolo di parte appellata prima fase), da cui si evince che il lavoratore, nel periodo maggio 2018 - giugno 2019, è stato assegnato al servizio di vigilanza presso l'INPS Direzione Generale per n. 183 turni, presso l'Ambasciata di Germania per n. 27 turni, presso Investire SGR per n. 13 turni e presso il Fondo A.F. per n. 3 turni.
4.10. Inoltre, nel semestre antecedente il cambio appalto, il lavoratore - come riportato dalla gravata sentenza esente da censure sul punto - è rimasto occupato presso l'appalto INPS per n. 73 giornate di lavoro, peraltro su di un totale di n. 96 giornate complessive di lavoro, essendo stato assente frequentemente per malattia, turno di riposo o altre ragioni, con conseguente sussistenza del parametro della prevalenza di applicazione sull'appalto sia in virtù di un criterio di prevalenza "comparativa", sia secondo un criterio "assoluto" parametro ad un valore minimo di almeno il 50 % delle giornate lavorate nell'intero semestre.
4.11. Irrilevante, pertanto, ai fini della prova della sussistenza del presupposto dell'addizione del lavoratore all'appalto cessato la circostanza che questi sia stato impiegato anche in servizi diversi, risultando evidente ed inconfutabile la sua stabile e prevalente applicazione all'appalto presso la Direzione Generale INPS. Con la conseguenza che effettiva e non pretestuosa, alla luce dell'esaurimento del rapporto con la stazione appaltante, deve ritenersi la contrazione dell'attività di impresa della società datrice di lavoro e la correlata esigenza di riduzione del personale (Cass. n. 8973/2018 cit.).
4.12. Il primo motivo di reclamo è, pertanto, a giudizio della Corte infondato. 5. Con il secondo motivo di gravame, M.D. lamenta una errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale ad opera del giudice dell'opposizione con riguardo alle possibilità di ricollocamento del lavoratore.
5.1. Afferma, in particolare, il reclamante che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice le dichiarazioni rese dal testimone M. erano tutt'altro che generiche e dimostravano non solo, per conoscenza diretta, la presenza di posti di lavori utili al ricollocamento del lavoratore licenziato ma anche che il lavoratore stesso non era adibito in via esclusiva presso l'appalto cessato.
5.2. Posta l'irrilevanza di tale ultima circostanza per quanto esposto al superiore paragrafo, ritiene la Corte di condividere il giudizio espresso dalla gravata sentenza in ordine alla assoluta genericità delle dichiarazioni rese dal testimone M.S. in ordine alla possibilità di ricollocamento dell'odierno reclamante.
5.3. Il testimone M. ha dichiarato quanto di seguito integralmente si riporta: "Sono guardia giurata per la convenuta da 31.7.2019. Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato assieme nel 2019 nell'ultimo periodo. Io nel 2019 ero presso l'ambasciata tedesca intorno a gennaio febbraio, Non ricordo bene e nel INPS nel 2018 all'eur presso la direzione generale. Nel periodo in cui il ricorrente ha cessato dalla IVU c'erano posti per ricollocarlo li, La società aveva all'epoca moltissima appalti, lo so perché giravo anch'io per vari appalti. C'era posto ma non so perché. Io il 30 giugno 2019 sono stato licenziato per cambio di appalto e poi riassunto il 31.7.2019. Non accadeva che venissimo licenziati e poi riassunti dalla stesso datore di lavoro, era la prima volta. Non so se verso luglio 2019 sono state assunte altre persone. Io non so di preciso quando sia cessato il rapporto del ricorrente. era comunque luglio 2019. Lo so comunque che il lavoro c'era in altre parti. Io ho sempre girato per vari appalti anche in contemporanea nel senso che ad esempio un giorno ero da una parte e un giorno dall'altra a volte con preponderanza presso un appalto. Lo stesso faceva il ricorrente. Rammostrato il doc 1 del fascicolo della prima fase di parte datoriale il testimoni e che queste sono le disposizioni di servizio dell'IVU che rappresentano i luoghi dove eravamo adibiti con le date".
5.4. Come è evidente, il testimone M. ha confermato unicamente la circostanza dell'esistenza di ulteriori appalti, senza peraltro saper riferire in modo specifico sull'esistenza di posti di lavoro ove utilmente ricollocare il proprio collega ("c'era posto ma non so perché … il lavoro c'era in altre parti") e senza fornire alcun dato concreto ed oggettivo, scevro da quella che il Tribunale correttamente definisce "personali valutazioni", per ritenere che esistessero, nell'ambito degli appalti all'epoca affidati alla società appellata, possibilità di nuova occupazione per il M..
5.5. D'altro canto, è rimasta esente da censure la circostanza evidenziata dal Tribunale della cessazione, negli anni 2018/2019, di svariati rapporti di appalto di vigilanza armata ad opera della I.V. s.p.a., in particolare di quelli presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, presso le sedi territoriali dell'INPS, presso il Parco Archeologico del Colosseo, presso la A.R., presso T. s.p.a. e presso l'Ambasciata di Germania, nonché nel 2020 presso D. s.p.a. ed E. s.p.a.
5.6. In definitiva, il giudizio del Tribunale ("Alla data del 15/3/2019, di intimazione del licenziamento, è pertanto confermato che tutte le posizioni di GPG fossero coperte da personale stabilmente impiegato negli appalti oppure da personale ricollocato da appalti cessati") si è fondato su di una valutazione delle risultanze probatorie complessiva ed unitaria, ossia leggendo le dichiarazioni testimoniali di M.S. nel contesto dell'intero compendio probatorio in atti e, pertanto, tenuto conto altresì: i) delle dichiarazioni rese da F.A., addetto all'Ufficio di Programmazione dei Servizi delle GPG, il quale ha confermato i numerosi appalti cessati in quegli anni (F.: "All'epoca della sua cessazione non ricordo se c'era posto per sistemarlo in altri appalti dell'azienda ma ricordo che era un periodo in cui sono cessati diversi grossi appalti") dichiarando altresì (cfr. verbale dell'11/03/2021 fase sommaria) che la società appellata "dopo la cessazione dell'appalto presso L'INPS Direzione Generale non ha acquisito ulteriori appalti" e che "alla cessazione dell'appalto INPS non vi era la possibilità di ricollocare il ricorrente"; ii) della comprovata esistenza di difficoltà finanziarie della società appellata, che in data 31/12/2019 aveva presentato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, tanto che con Provv. del 25 novembre 2021 il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, aveva omologato il concordato preventivo in continuità aziendale; iii) della inesistenza di nuove assunzioni nel periodo successivo alla cessazione dell'appalto, dovendosi ritenere irrilevante la circostanza della avvenuta riassunzione di tre lavoratori (tra cui M.S.) licenziati solo per errore in quanto erroneamente inseriti nell'elenco del personale da assumersi alle dipendenze della nuova appaltatrice, pur carenti del requisito di prevalente applicazione sull'appalto INPS Direzione Generale, e quindi non assorbibili dalla nuova aggiudicataria. 5.7. Anche il secondo motivo di impugnazione, pertanto, è da ritenersi infondato.
6. Inammissibile è il terzo motivo di reclamo, che censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della reale ed effettiva struttura organizzativa della società datrice di lavoro.
6.1. Rileva, in particolare, il reclamante che dal sito internet dell'azienda si evincerebbe che la stessa offre un numero "sterminato" di servizi, e che, pertanto, il lavoratore avrebbe potuto essere ricollocato in una delle tantissime altre mansioni presenti nella struttura aziendale.
6.2. Come osservato dalla società appellata con la memoria di costituzione in giudizio, il motivo di reclamo in disamina, da un lato, tenta di introdurre temi di indagine nuovi, mai posti all'attenzione del giudicante nelle fasi precedenti, e richiedendo altresì lo svolgimento di attività istruttorie del tutto inammissibili per l'accertamento di tali fatti. D'altro canto, appare evidente come gli argomenti - nuovi - che parte reclamante propone siano del tutto irrilevanti in quanto relativi alla situazione organizzativa della società rapportata all'attualità, e non certo all'epoca dei fatti di causa, risalenti a circa 4/5 anni fa, ragion per cui mai potrebbero dimostrare che la cessazione dell'appalto fosse "bilanciato dalla presenza di numerosi ed importanti clienti".
7. Il quarto motivo di reclamo censura la gravata sentenza per aver ritenuto adempiuta la "clausola sociale di salvaguardia" in assenza di alcuna prova che l'iter di passaggio diretto alla S.S. s.r.l. fosse stato concretamente posto in essere, non essendo dimostrata né la proposta contrattuale diretta al lavoratore né è comprovata la sua ricezione, come pure alcuna chiamata del lavoratore sul luogo di lavoro.
7.1. Sul punto non possono che essere richiamate le puntuali argomentazioni del giudice dell'opposizione relative all'esatto adempimento del procedimento di cui agli artt. 24 e ss. CCNL, con le quali il reclamo non si confronta in alcun modo, ed in particolare: i) vi è documentazione in atti che dimostra come la società appellata abbia attivato la procedura di cambio appalto con comunicazione all'Ente Bilaterale Territoriale Vigilanza Privata della Provincia di Roma datata 05/12/2018 (doc. n. 2 fascicolo di parte fase sommaria), finalizzata al passaggio del personale in esubero dall'Azienda uscente all'azienda subentrante (S.S. s.r.l.); ii) a tale comunicazione era allegato l'elenco delle n. 100 guardie particolari giurate stabilmente impiegate nell'appalto, secondo i criteri stabiliti dal CCNL (doc. n. 4 fascicolo di parte fase sommaria), tra cui anche M.D.; iii) è altresì in atti il verbale di Acc. del 28 febbraio 2019, che attesta come l'azienda subentrante S.S. s.r.l. si fosse impegnata ad assumere n. 92 guardie particolari giurate, così ridottosi il numero iniziale, di cui faceva parte circostanza non contestata - anche M.D. (doc. n. 5 fascicolo di parte fase sommaria).
7.2. A ciò si aggiunga che la lettera di licenziamento del 15/03/2019 (doc. n. 6) espressamente faceva riferimento "alla perdita dell'appalto suindicato a seguito dell'assegnazione dello stesso alla S.S. S.r.l." nonché alla "procedura di cambio appalto prevista dal CCNL applicato ed attivata dalla odierna deducente sulla cui base è stato siglato in data 28/02/2019 in sede EBITEV un accordo in cui al S.S. S.r.l. (subentrante nel servizio di appalti) si è obbligata ad assumere le unità stabilmente addette presso il servizio in questione, tra cui Lei, con Sua immediata ricollocazione presso l'appaltatrice subentrante con decorrenza presumibilmente dal 1 Aprile 2019", e che la società appellata ha documentato, tramite la produzione di una comunicazione della S.S. s.r.l. (doc. n. 8), che "M.D., invitato a sottoscrivere il contratto, ha rifiutato l'assunzione".
7.3. Parte reclamante sostiene che tale documento non avrebbe alcuna "rilevanza probatoria" trattandosi di una "comunicazione interna": tuttavia, il contenuto di tale comunicazione risulta vieppiù confermato dalle dichiarazioni del testimone Conti Andrea, Responsabile delle Risorse Umane della S.S. s.r.l., il quale, sentito all'udienza del 13/10/2022 ha riferito: "Confermo che il ricorrente è stato chiamato almeno due volte da S.M., collaboratrice dell'ufficio personale, per essere convocatoin azienda e dare corso all'assunzione presso di noi a seguito della procedura di cambio appalto INPS, come altri 91 lavoratori della società urbe. Lui non è mai venuto e la M. mi ha riferito che al telefono il ricorrente le ha detto che rifiutava il passaggio alle nostre dipendenze".
7.4. Resta, dunque, confermata la correttezza del ritenuto "esatto adempimento del procedimento preciso dalla contrattazione sociale" di cui agli artt. 25 e ss. CCNL da parte della I.V. s.p.a. in occasione del cambio appalto INPS Direzione Generale.
8. Per tutto quanto sinora esposto, il reclamo deve essere, dunque, rigettato.
9. La regolamentazione delle spese di lite del grado, liquidate con il dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il reclamo e condanna M.D. al pagamento delle spese del grado in favore dell'I.V. s.p.a. che si liquidano in Euro 3.500,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2023.
