REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5440/2022 R.G. promossa da
D.E.M.,
con gli avv.ti Giovanni Trapani e Gianluca Mainini, domicilio eletto in Milano, via Oltrocchi n. 11,
RICORRENTE
contro
S.F. SOC. COOP.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somme.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, D.E.M. ha convenuto in giudizio S.F. Soc. Coop. perché venissero accolte le seguenti domande:
"A) Accertare e dichiarare la validità del credito da lavoro dipendente vantato dalla signora E.D.M., in conseguenza del rapporto di lavorointercorso con S.S.F. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, e delle varie voci retributive a questo connesse elencate in narrativa per tutti i motivi riportati e dedotti in atto;
B) Conseguentemente condannare S.F. Soc. Coop., già S.S.F. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della signora E.D.M. l'importo complessivo di Euro 8.456,15 (Euro ottomilaquattrocentocinquantasei/15) oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive ordinarie e per lavoro supplementare e straordinario (Euro 2.259,59), a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto (Euro 30,50), a titolo di ulteriore maggiorazione per lavoro supplementare ex art. 61, comma 3, del CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari (Euro 1.481,50) e a titolo di ulteriore maggiorazione per lavoro in esecuzione di clausole elastiche ex art. 59 del medesimo CCNL (Euro 4.684,56);
C) Accertare e dichiarare la violazione da parte di S.F. Soc. Coop., già S.S.F. Soc. Coop. della disciplina legale (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 81 del 2015) e contrattuale (art. 59 del CCNL applicato al rapporto di lavoro) in materia di clausole elastiche;
D) E per l'effetto condannare la resistente a corrispondere alla signora E.D.M. l'importo di Euro 703,32 (euro settecentotrentadue/00), ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2015.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".
Malgrado la rituale notifica, non si è costituita la società resistente, rimaste contumace per l'intera durata del procedimento.
All'udienza del 30/11/2022, tenutasi da remoto in ragione dell'epidemia di COVID 19, la causa è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, in punto di fatto, la ricorrente ha esposto di avere presentato, in data 13 maggio 2019, domanda di ammissione a socio alla Coop resistente (doc. 2) che veniva accolta in data 17 maggio 2019 (doc. 3) e, al contempo, domanda di instaurazione rapporto di lavoro (doc. 4).
L'assunzione si è perfezionata il 23 maggio 2019 (docc. 5 e 6) con instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato senza causale sino al 31 agosto 2019, per lo svolgimento della mansione di addetta a portierato, applicazione del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari - Sezione S.F. per la sola parte economica minima tabellare, inquadramento al livello F, qualifica di operatore, orario di lavoro parttime di 30 alla settimana, sede di lavoro provincia di Milano e zone limitrofe inizialmente presso A.N.; retribuzione come da regolamento sociale.
L'orario di lavoro, in particolare, era quantificato in 30 ore settimanali, così suddivise:
- lunedì dalle 7.00 alle 12.00,
martedì dalle 21.00 alle 02.00,
giovedì dalle 15.00 alle 20.00,
venerdì dalle 7.00 alle 12.00,
sabato dalle 21.00 alle 02.00
domenica dalle 15.00 alle 20.00.
Risulta che successivamente il rapporto di lavoro veniva prorogato al 31 ottobre 2019 e infine trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1 novembre 2019, come da lettera di proroga e trasformazione allegate (docc. 7 e 8).
Il rapporto di lavoro è cessato il 31 marzo 2022 come risulta dalle buste paga di marzo e aprile 2022 (docc. 9).
Emerge dai documenti di causa che la ricorrente ha lavorato presso vari clienti del proprio datore di lavoro (doc. 10).
In particolare, dalla data di assunzione sino al mese di febbraio 2020 compreso, la ricorrente ha svolto la propria attività presso l'A. di S. S. G. in Via M. 33; presso il poliambulatorio di via A. D. 52 a M.; presso la sede A. di via D. O. 2 a Milano; presso la sede A. di via K. M. 135 a S. S. G.; presso il poliambulatorio di via L. 2 a M. e altri.
Come emerge dall'analisi dei fogli presenza allegati, in tale periodo, la signora M. non ha mai rispettato i turni di lavoro indicati in sede di assunzione.
La ricorrente lamenta che, in tale periodo, i turni di lavoro le venivano comunicati di volta in volta dal proprio coordinatore, signor Z., con scarsissimo preavviso: di settimana in settimana o di giorno in giorno o addirittura, in talune occasioni, il giorno stesso.
Afferma inoltre la ricorrente che presso la sede di E. in via Privata C. 5 a M., l'orario di lavoro da osservare era diverso da quello pattuito in sede di assunzione in quanto organizzato su tre turni lavorativi: dalle 7.00 alle 15.00, dalle 15.00 alle 23.00 e dalle 23.00 alle 07.00. Anche di tale periodo, risultano prodotti in giudizio i fogli presenza (doc. 10) che a fine mese venivano inviati dalla lavoratrice via mail o whatsapp ai suoi coordinatori (doc. 11).
La ricorrente espone che, in forza delle previsioni di cui al CCNL applicato, ha ricevuto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, una somma mensile a titolo di "Cop. Ec. Art. 24 CCNL", nella misura di Euro 15,00, come risulta dalle buste paga allegate (doc. 12).
Tali importi, contrariamente a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla costante interpretazione giurisprudenziale, sino alla retribuzione di giugno 2021, non sono stati considerati quali elementi fissi della retribuzione e non sono stati posti quale base di calcolo né per la retribuzione ordinaria, né per le relative maggiorazioni previste dal CCNL per la remunerazione delle ore di lavoro straordinario svolte, né tantomeno per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Solo a partire dal luglio 2021 la Cooperativa ha iniziato a inserire correttamente, negli elementi della retribuzione, anche gli importi erogati alla voce "Cop. Ec. Art. 24 CCNL" (Cfr. doc. 12).
In conseguenza di tale omesso inserimento della voce "Cop. Ec. Art. 24 CCNL", la signora M., in data 5 aprile 2022, diffidava la Cooperativa al pagamento delle differenze retributive maturate e al corretto pagamento di tutte le ore di lavoro straordinario svolte (doc. 13).
La missiva rimaneva, peraltro, priva di riscontro rendendosi necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Così delineata la fattispecie, le pretese qui avanzate dalla ricorrente possono essere accolte in quanto provate per documenti e conformi alle previsioni del contratto individuale e del CCNL di categoria qui applicabile (dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari -Sezione Servizi Fiduciari).
Con riferimento alla voce retributiva "Cop. Ec. Art. 24 CCNL", si osserva che la stessa è stata erogata ai sensi dell'art. 109 CCNL Dipendenti Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari, parte generali e art. 24 dello stesso CCNL, Sezione S.F..
Si rammenta che l'art. 109 C.C.N.L. Vigilanza Privata 2013/15, rubricato "Copertura economica", dispone che: "le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi".
L'art. 106 che, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che "il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla L. 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla L. 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'Acc. 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (…)".
L'art. 142 che, con rubrica "Una tantum" prevede che "le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile…"
La questione nodale riguarda, pertanto, la natura pienamente retributiva della voce stipendiale prevista dall'art. 109 e, per traslato, la sua computabilità nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio.
Reputa chi scrive di poter dare continuità all'indirizzo interpretativo ormai consolidato di questa Sezione e anche della locale Corte d'Appello, qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare: "è sufficiente leggere tale norma per rendersi conto come si tratti dell'istituto conosciuto come "indennità di vacanza contrattuale", essendo specificato che è corrisposta "al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo".
Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, già specificando che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti "dai futuri incrementi retributivi".
D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi. Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142.
Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale", a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme).
Dall'altro canto, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene aprecisare che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale "Una tantum" non sia da includersi nel "salario unico" e nella "retribuzione normale" (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale.
Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del C.C.N.L. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell'articolo 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'articolo 142.
Pertanto, non può essere accolta la difesa proposta nella discussione orale dalla resistente per la quale l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'articolo 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del C.C.N.L. 2013 in quanto quest'ultima è già regolamentata - in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale - dall'articolo 142.
Infatti, qualora si addivenisse alla proposta ermeneutica della convenuta, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L. 2013 (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), nell'articolo 106, con una sua "inclusione" nella retribuzione normale e nell'articolo 142, con una sua "esclusione" dalla retribuzione normale, con la previsione della sua non incidenza sugli istituti. Dunque, da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza delprecedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142. L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'articolo 106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all'articolo 105 (che comprende tale salario unico).
Sicchè, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro" (cfr. ad es., artt. 34, 59, 81, 82).
In tal senso, è da rilevare che, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. Sentenza n. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso appena esposto".
Ne deriva, pertanto, stante la natura di retribuzione normale di tale indennità, la necessità di ricomprensione della stessa nel calcolo del montante retributivo ai fini della determinazione del dovuto per festività (art. 89 CCNL), straordinario, festivo e domenicale e relative maggiorazioni (art. 116), indennità di malattia (art. 124), mensilità aggiuntive (art. 117), banca ore (artt. 81 e 82), ferie (artt. 86 e 87), TFR (art. 141), con diritto alle differenze retributive nella misura da determinarsi, sulla base delle richieste avanzate e limitatamente agli istituti qui azionati" (sent. Trib. Milano n. 2175/2020; n. 750/218 e C. App. Milano n. 206/2022; 327/2021 e molte altre).
La ricorrente lamenta, poi, il mancato rispetto dei minimi retributivi previsti dal CCNL con riferimento alle ore di lavoro supplementare e straordinario.
La doglianza è fondata.
La lavoratrice ha prodotto in causa i verbali di assemblea che hanno stabilito tale modus operandi (doc. 17), in evidente contrasto con l'art.3 comma 1 L. n. 142 del 2001 142 del CCNL il cui comma 1 prevede: ""… le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine".
L'art. 6 della medesima legge stabilisce al primo comma che "Il regolamento deve contenere in ogni caso: … d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 …", mentre al secondo comma precisa che "… il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla".
Quindi, i trattamenti retribuitivi non possono essere inferiori ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, vale a dire:
- 38% per le ore di lavoro supplementare;
- 25% per le ore di straordinario diurno feriale;
- 35% per le ore di straordinario notturno feriale;
- 40% per le ore di lavoro domenicale/festivo diurno;
- 50% per le ore di lavoro domenicale/festivo notturno;
- 50% per le ore di lavoro straordinario domenicale/festivo diurno;
- 60% per le ore di lavoro straordinario domenicale/festivo notturno.
E ciò a prescindere da quanto accettato dalla ricorrente in sede di assunzione.
In ragione di quanto precede, alla ricorrente spetta la somma complessiva di Euro 2.229,59 in relazione alle ore di lavoro supplementare e straordinario prestato, come da documenti in atti.
Con riferimento al TFR, si determina un credito di Euro 30,50, come da tabelle in atti.
La ricorrente lamenta anche il fatto di avere reso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, ore di lavoro supplementare oltre i limiti stabiliti dall'art. 61 comma 1 del CCNL che prevede:
"… il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 120 ore annue …" (Cfr. doc. 14).
Il successivo comma 3 prevede che "Le ore di lavoro supplementari, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 1 comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto dovuta" (Cfr. doc. 14).
In particolare, la ricorrente reclama: nell'anno 2019 ha svolto 199 ore di lavoro supplementare (29 nel mese di giugno, 30 nel mese di luglio, 32 nel mese di agosto, 30 nel mese di settembre, 30 nel mese di ottobre, 35 nel mese di novembre e 13 nel mese di dicembre) (cfr. doc. 12), oltrepassando di 72 ore il limite di 120 ore annue.
Per tali ore eccedenti il limite annuo la signora M. aveva diritto a ricevere una maggiorazione del 50% in aggiunta alla retribuzione oraria di fatto già percepita (ex art. 61, comma 3, CCNL), che non le è stata mai corrisposta (Cfr. doc. 12)
A tale titolo, la ricorrente ha maturato un credito ex art. 61, comma 3, pari a complessivi Euro 1.481,50 così determinati:
anno 2019 Euro 272,81;
anno 2020 437,63
anno 2021 Euro 771,06.
L'ulteriore doglianza della ricorrente riguarda la mancata applicazione delle maggiorazioni previste dal CCNL per lo svolgimento della prestazione lavorativa in esecuzione di clausole elastiche e del relativo diritto al risarcimento per violazione dell'art. 10 comma 3 D.Lgs. n. 81 del 2015.
La ricorrente lamenta cioè che, nonostante la collocazione oraria della prestazione lavorativa prevista in contratto, ha sempre svolto attività lavorativa su turni diversi da quelli pattuiti e variati di settimana in settimana.
Invero, nonostante la collocazione oraria prevista, la ricorrente, in base alle indicazioni di volta in volta ricevute ha sempre svolto la propria attività lavorativa su turni diversi da quelli pattuiti e che variavano di settimana in settimana, come risulta dai fogli presenze allegati (cfr. doc. 10).
Si rammenta che in materia di variazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa per i lavoratori part-time, l'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 81 del 2015 lascia alla contrattazione collettiva la disciplina delle clausole elastiche ed in ogni caso prevede che "… le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, conpreavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione …" e che "… le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza ella retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti"
L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2015 stabilisce invece che "Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno".
Quanto invece alle previsioni di cui al CCNL, l'art. 59 stabilisce che "… il datore di lavoro interessato ha facoltà di variare la sola collocazione oraria della prestazione lavorativa, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore" alle, per quello che interessa nel presente procedimento, seguenti condizioni: a) consenso scritto del lavoratore con menzione della data di stipula, della possibilità di denuncia di cui all'art. 60; d) preavviso di 10 giorni (Cfr. doc. 14).
L'art. 59 inoltre stabilisce che lo svolgimento della prestazione lavorativa in esecuzione di clausole elastiche comporta il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della normale retribuzione nella misura del 20% (Cfr. doc. 14).
Nel caso concreto, emerge dai documenti di causa che la signora M.: - ha svolto la sua prestazione lavorativa in esecuzione di clausole elastiche per tutta la durata del rapporto (cfr. doc. 10);
- non ha stipulato alcuna clausola elastica con S. (cfr. doc. 4, 5, 6 e 7);
- non ha mai ricevuto la relativa maggiorazione (cfr. doc. 12).
Ne consegue che, in applicazione della richiamata normativa legale e contrattuale, la ricorrente ha diritto:
- a ricevere una maggiorazione della normale retribuzione del 20% per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in esecuzione di clausole elastiche, ex art. 59 del CCNL;
- al risarcimento del danno, ex art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 2015, per aver svolto la propria prestazione in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Si determina, a tali condizioni, un credito pari a Euro 4.684,56 per le maggiorazioni ex art. 59 del CCNL applicato e a Euro 703,32, per risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2015, come da tabella analitica in atti.
Con specifico riferimento al risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa, come ormai pacifico, l'entità dello stesso risulta calcolata in misura pari al 10% della retribuzione ordinaria percepita per il periodo dal giugno 2019 al febbraio 2020: in tale periodo, infatti la signora M. non poteva in alcun modo organizzare il proprio tempo libero o ricercare un'altra occupazione o ancora gestire i propri impegni familiari, in quanto i turni le venivano comunicati senza il rispetto del preavviso di 10 giorni indicato nel CCNL, di settimana in settimana o di giorno in giorno.
Nel periodo successivo, e cioè dal marzo 2020 sino all'interruzione del rapporto di lavoro, la signora M., pur avendo svolto la prestazione lavorativa in esecuzione di clausole elastiche mai previste, riusciva a gestire i propri turni di lavoro insieme ai colleghi e a predeterminare con il giusto preavviso i propri impegni.
Per tale periodo, non risulta richiesto alcun risarcimento del danno.
Alla luce di quanto precede, si determina quindi in favore della ricorrente un credito così determinato:
Euro 703,32, per risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2015 e dell'importo di Euro 8.456,15, per differenze retributive, così suddivisi:
- Euro 2.229,59, per differenze retributive maturate in conseguenza della corretta imputazione delle somme ricevute sotto la voce "Cop. Ec. Art. 24 CCNL" ed in conseguenza della corretta applicazione delle maggiorazioni previste per le ore di lavoro supplementare e straordinario;
- Euro 30,50, per incidenza sul trattamento di fine rapporto della corretta imputazione delle somme percepite sotto la voce "Cop. Ec. Art. 24 CCNL" dal giugno 2019 sino al giugno 2021;
- Euro 1.481,50, a titolo di maggiorazione per lo svolgimento di ore di lavoro supplementare oltre il limite annuo di 120 ore;
- Euro 4.684,56, a titolo di maggiorazione per lo svolgimento della prestazione lavorativa in esecuzione di clausole elastiche
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
La ricorrente ha provato in causa, come era suo onere, la sussistenza del rapporto di lavoro con la società resistente, la disciplina contrattuale e pattizia; ha allegato in modo analitico le voci di credito qui reclamate.
A fronte di tali precise difese, in particolare alla doglianza relativa all'inesatto adempimento contrattuale, per erronea liquidazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, la resistente, omettendo di costituirsi in giudizio nulla ha allegato di modificato o estintivo rispetto a quanto dedotto da controparte, non assolvendo l'onere probatorio su di sé gravante, con conseguente fondatezza delle rivendicazioni avanzate dai ricorrenti, anche con riferimento a tale specifico aspetto.
Le pretese avanzate dal ricorrente possono dunque essere integralmente accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la resistente a pagare in favore della ricorrente l'importo complessivo di Euro 8.456,15 oltre a interessi e rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive ordinarie, per lavoro supplementare e straordinario (Euro 2.259,59), saldo del trattamento di fine rapporto (Euro 30,50), ulteriore maggiorazione per lavoro supplementare ex art. 61, comma 3, del CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari (Euro 1.481,50) e a titolo di ulteriore maggiorazione per lavoro in esecuzione di clausole elastiche ex art. 59 del medesimo CCNL (Euro 4.684,56);
2) accerta e dichiara la violazione, da parte della resistente della disciplina legale e contrattuale in materia di clausole elastiche;
3) per l'effetto condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di Euro 703,32 a titolo di risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2015.
4) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 per diritti oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 30 novembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2022.
