Tribunale Roma, Sez. lavoro, Sent., 17/11/2022, n. 9668 della convenuta per effetto di cambio di appalto dal 1 luglio 2020, con qualifica di guardia particolare giurata ed inquadramento al 4 ...

Giovedì, 17 Novembre 2022 06:16

della convenuta per effetto di cambio di appalto dal 1 luglio 2020, con qualifica di guardia particolare giurata ed inquadramento al 4 ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

I SEZIONE LAVORO

in persona del giudice dr.ssa Maria Lucia Frate all'esito dell'udienza del 17-11-2022 svoltasi nelle forme della trattazione scritta all'esito delle vigenti disposizioni emergenziali, ha depositato la presente

SENTENZA

nella causa promossa

DA

D.M.B.

(avvocato Maurizio Sansoni)

ricorrente

CONTRO

C.S. in persona dell'amministratore delegato M.B.

(avvocati Pierluigi Rizzo e Laura Testa)

resistente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso iscritto il 23-2-2022, il ricorrente, già dipendente della I. spa Istituto di Vigilanza dal 26 luglio 2018 è passato alle dipendenze della convenuta per effetto di cambio di appalto dal 1 luglio 2020, con qualifica di guardia particolare giurata ed inquadramento al 4 livello di classificazione del CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, premesso di aver percepito l'emolumento previsto dall'art. 109 CCNL a copertura economica della vacanza contrattuale con decorrenza 1 marzo 2016, ha chiesto accertarsi la natura di elemento della retribuzione di fatto conglobata mensile di detto emolumento con conseguente incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti ed indiretti e la conseguente condanna della società al pagamento di tutti gli emolumenti contrattuali che abbiano riferimento alla normale retribuzione mensile come elemento fisso della retribuzione.

Si è costituita la società che ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.

Il ricorso è fondato, condividendosi le argomentazioni già esposte da questo Tribunale con le sentenze nn. 4813/2021 e 7623/2021 e dal Tribunale di Milano con le pronunce depositate dai ricorrenti con l'atto introduttivo.

L'art. 109 CCNL 8.4.2013 per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, rubricato "Copertura Economica", prevede testualmente: "Le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016 a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi".

Pacifico in causa che l'importo di Euro20,00 sia stato corrisposto al lavoratore, il ricorrente rileva trattarsi di una voce fissa, che determina la paga-base tabellare e che pertanto dovrebbe incidere su straordinari, festività e mensilità aggiuntive, nonché TFR.

L'art. 105 del medesimo CCNL, intitolato "Retribuzione normale", prevede che: "Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106; 2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111.

A sua volta, il successivo art. 106, intitolato "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che "Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla L. 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla L. 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione previstadall'Acc. 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente …."

In forza di una interpretazione testuale dell'art. 106 cit., la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario normale" di cui all'art. 105.

Ebbene, ritiene il Tribunale che l'emolumento di cui all'art. 109 coincida con quello della "indennità di vacanza contrattuale", essendo previsto che esso sia corrisposto "al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo" e che esso sia di natura puramente retributiva, essendo specificato che "gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi".

Del resto, come osservato nei precedenti richiamati, l'art. 142, che regola "l'indennità di vacanza contrattuale" alla quale fa riferimento l'art. 106 può identificarsi con l’"una tantum" previsto dall'art. 142 CCNL cit. a copertura del periodo di precedente vacanza contrattuale (ossia dall'1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013) posto che tale norma collettiva precisa che detto "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il tfr.

Recita infatti l'art. 142 CCNL, intitolato "Una tantum": "le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi nella quale tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile in relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale 1 gennaio 2009-31 gennaio 2013 le parti concordano che verrà corrisposta a tutti i dipendenti in forza alla data dell'1.2.2013 una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450,00 da erogarsicon le seguenti modalità temporali… gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto".

Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del CCNL 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell'articolo 109, in vista della scadenza dello stesso e quella riferibile al precedente periodo (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'art. 142.

Non condivide inoltre questo giudice la tesi della convenuta secondo cui l'emolumento di cui all'art. 109 CCNL avrebbe una natura necessariamente temporanea, precaria e provvisoria, suscettibile di essere completata o addirittura modificata a seconda delle scelte che le Parti sociali saranno libere di fare all'atto della sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

Il tenore dell'art. 109 consente invece di ritenere che diversamente da altri casi, in questa ipotesi le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. sent. N. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso CCNL nel senso appena esposto, prevedendo appunto sia l'importo di tale voce, sia l'assorbibilità nei futuri incrementi contrattuali, sia l'incidenza di detto importo sugli istituti indiretti della retribuzione, in forza del combinato disposto degli art. 105 e 106.

Sulla scorta delle dette premesse l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 deve includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all'art. 105, che tale salario unico comprende, e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la retribuzione normale di lavoro.

Le spese di lite, attesa la non univocità dei precedenti giurisprudenziali di merito, si compensa fra le parti in ragione della metà, mentre la residua metà si pone a carico della società soccombente e si liquida come da dispositivo sulla scorta del valore indeterminato della controversia e delle tariffe forensi in vigore.

Dispositivo

Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente al computo dell'Indennità prevista dall'articolo 109 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 tra gli elementi fissi della retribuzione, con decorrenza dall'1/8/2020.

Condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive derivanti dall'incidenza della indennità medesima sugli emolumenti contrattuali che abbiano riferimento alla retribuzione normale mensile, con decorrenza dal 1-8-2020.

Liquida le spese di lite in complessivi Euro 5000 e le compensa per metà. Condanna la convenuta al pagamento del residuo, pari ad Euro 2500,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Si comunichi

Conclusione
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2022.

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