REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di trattazione scritta, in data 22 dicembre 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35634 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
G.S.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t. - Avv.ti A. Bosdachin e R. Bolognesi
- ricorrente -
E
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. R. Cantatore
- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso due certificati INAIL di variazione (notificati in data 22.10.21) nonché del verbale unico di accertamento e notificazione n. (...) del 21.12 prot. n. (...) del 22.12.20, notificato alla società in data 08.01.2021, prodromico di tali certificati di variazione, chiedendo che fossero dichiarati nulli i provvedimenti di rettifica - variazione e il verbale ispettivo, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Inail chiedendo il rigetto del ricorso.
Dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma e ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note conclusionali di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La società ricorrente si duole del fatto che gli ispettori verbalizzanti hanno applicato il CCNL Servizi di pulizia aziende industriali - Servizi integrati multiservizi rispetto al CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati applicato dalla società (pag. 3 del verbale ispettivo).
Gli ispettori, in base all'art. 7, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 124 del 2004, che individua fra i doveri della vigilanza pubblica la competenza ad "una corretta applicazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro", erano tenuti ad applicare il contratto collettivo corrispondente all'attività in concreto svolta dall'azienda G. che, fatto notorio e non contestato, è una azienda che ha come oggetto sociale di offrire in appalto servizi integrati nei più diversi ambiti operativi (gestione di attività e servizi a favore di Enti pubblici e privati, antincendio, pulizia, sicurezza ambientale). Ne consegue che l'attività svolta dalla società, non riguardando servizi di portierato ad immobili pubblici e/o privati, non può che essere inquadrata nel contratto collettivo servizi integrati, pienamente vigente tanto da essere stato rinnovato in data 8.6.2021.
Dalle risultanze ispettive non è emerso che la società resistente abbia applicato il CCNL Assiv Associazione I.V. e S.F., in quanto dal verbale ispettivo emerge che ella ha applicato unicamente quello di portierato.
Riguardo all'eccezione di difetto di motivazione sollevata dalla difesa della società ricorrente relativamente al contratto collettivo applicato dagli ispettori verbalizzanti per disciplinare il trattamento economico dei lavoratori occupati in appalto presso i presidi ospedalieri di Fano, Pesaro e Muraglia, va evidenziato come la motivazione sia ampiamente riportata da pag. 3 a pag. 5 del verbale ispettivo laddove si evidenziano le attività concretamente espletate dai lavoratori dipendenti della G. ossia di portierato e guardiania, di controllo varchi accesso e transito mezzi, di presidio del centralino telefonico e attivazione della reperibilità per il personale ospedaliero (medici, infermieri e OSS) e si chiarisce che dette attività sono state confermate dalle dichiarazioni dei lavoratori allegate al verbale ispettivo, dal Documento di valutazione dei rischi (DVR), dalle lettere di assunzione dei lavoratori, dal contratto di appalto e da altra documentazione indicata a pag. 2 del verbale ispettivo.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 59 del 2013, ha statuito che la "normativa pertinente alla determinazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali (e, quindi nel quadro del rapporto previdenziale)si rinviene … nell'art.1 comma 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n.338, convertito nella L. n. 389 del 7 dicembre 1989, nonché nell'art.2 comma 25 della L. 28 dicembre 1995, n.549.".
Infatti, l'art. 2, comma 25, L. n. 549 del 1995, stabilisce che "L'art.1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modifiche nella L. 7 dicembre 1989, n. 380, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Sulla base di tale quadro normativo, il verbale ispettivo individua nel CCNL Servizi di pulizia aziende industriali - Servizi integrati multiservizi il contratto collettivo coerente sia rispetto alla ragione sociale della società resistente, che è una società multiservizi, sia rispetto al contenuto del contratto di appalto e quindi all'attività effettivamente svolta dai lavoratori interessati dall'appalto.
Come ben argomentato nella sentenza della Cassazione civile sez. lav. 1/3/2019 n. 6143, che si riferiva proprio, come nel caso in questione, a servizi appaltati da una azienda ospedaliera, "il contratto collettivo per il Personale Dipendente da Imprese esercenti S.P. e S.I. (cd. Multiservizi) disciplina, in particolare, i rapporti di lavoro resi nell'ambito di "attività svolte per la committenza pubblica e privata" (cfr., art. 1 CCNL), individuando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le attività ricadenti nella sua sfera di applicazione quella dei "servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili".
5.1. Il CCNL Multiservizi ha, dunque, ad oggetto proprio il settore della produzione di servizi svolti tramite contratti di appalto, come, peraltro, reso palese dalla lett. dell'art. 4 del CCNL, ed indica specificamente il servizio di "portierato" (quale è, evidentemente, l'attività di controllo e custodia di aree ed edifici altrui).
5.2. L'art. 4 cit., in particolare, rileva che "il settore è caratterizzato (...) dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto"; ed è proprio questa situazione, tipica, che le parti collettive individuano a giustificazione di una peculiare disciplina economico-normativa dei rapporti di lavoro, in quanto esposti a "frequenti cambi di gestione tra le imprese" con risoluzione dei contratti (di lavoro) da parte dell'impresa cedente ed assunzioni ex novo da parte di quella subentrante.
Logico corollario di quanto precede è che il trattamento economico normativo in vigore per il settore cui si riferisce la prestazione oggetto dell'affidamento da parte dell'A. di S. (attività di portierato resa nell'ambito di un servizio dato in appalto presso il P.A. quartiere (OMISSIS)) si rinviene, ai sensi dell'art. 118, comma 6, cit., nel CCNL Multiservizi e non nel CCNL Portieri e Custodi ("contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati"), relativo ad un settore non sovrapponibile a quello in oggetto.".
E’ dunque la Corte Suprema che ribadisce la correttezza della scelta operata dagli ispettori nell'applicazione del CCNL Servizi integrati Multiservizi scelta, ampiamente motivata nel verbale ispettivo laddove evidenzia la varietà delle attività svolte dal personale, riporta sia l'ambito di applicazione del CCNL per i dipendenti di proprietari di fabbricati (applicato erroneamente dalla società ricorrente) sia i profili professionali del CCNL Servizi di Pulizia Aziende Industriali - Servizi integrati multiservizi e conclude per l'impossibilità, considerata la varietà delle mansioni svolte dal personale appaltato dall'azienda ospedaliera, di applicare il contratto di portierato.
La scelta dell'inquadramento economico contrattuale del personale in argomento è dunque ampiamente argomentata.
Inoltre, secondo i giudici della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 20.02.2019 n. 4951), l'applicazione del contratto di portierato, se pure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), risulta stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), il che rende evidente il ristretto ambito applicativo dello stesso, e, nel contempo, non soddisfa il requisito previsto dall'art. 7, L. n. 31 del 2008 che fa riferimento al contratto collettivo sottoscritto, anche per parte datoriale, dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
E’ un fatto, ed è circostanza non contestata ed avvalorata dalle dichiarazioni dei lavoratori allegate al verbale, che le mansioni svolte dal personale appaltato fossero variegate (centralinisti, addetti alla organizzazione della reperibilità del personale ospedaliero, servizi di presidio e gestione delle auto aziendali ecc.) e dirette essenzialmente alla prestazione di servizi integrati nei più diversi ambiti operativi, per cui non può ritenersi che il C.C.N.L. Portieri e Custodi avesse attinenza al settore ed alla categoria cui si riferiva il servizio oggetto di appalto, trattandosi di contratto disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati riguardante una ed una sola autonoma attività.
Infatti l'oggetto dell'appalto coincide perfettamente con i profili previsti dalla declaratoria del livello 2 del CCNL Servizi di pulizia aziende industriali - Servizi integrati multiservizi, che prevede tra i profili professionali (pag. 5 del verbale ispettivo): Profilo 1 ….es. operai comuni addetti ad altre attività di ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario; Profilo 2 lavoratori che effettuano attività di controlli di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti. Es. portiere, guardiano, custode, sorveglianza non armata; Profilo 3 … es. addetti al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti in edifici pubblici e privati.
Gli ispettori verbalizzanti, sulla base di documentazione quale l'elenco del personale appaltato e delle relative mansioni, il libro unico del lavoro e le buste paga, si sono limitati a rapportare le declaratorie del contratto collettivo di riferimento.
La società ricorrente si duole altresì del tasso di rischio applicato dagli ispettori verbalizzanti nella vigenza della tariffa del 2000 e fino al 2019 ossia la voce di tariffa 0714 riguardante le imprese specializzate nel prestare a terzi servizi di investigazione, sorveglianza, controllo e verifica; secondo la tersi attorea è corretta l'applicazione della voce di tariffa 0721 riguardante invece il personale con mansioni operative in genere, anche di servizio (portieri, guardiani, sorveglianti), di aziende che svolgono esclusivamente attività di ufficio.
Sul punto si osserva che nel caso in esame il personale appaltato dalla G. non svolgeva esclusivamente attività di ufficio (come rilevato nel corso dell'ispezione) e quindi la voce di rischio da applicare era la voce 0714 (tariffa 2000) specifica per i servizi di guardiania e servizi di sorveglianza in genere e già aperta nella medesima PAT (...) dal 01.11.2008, quindi ritenuta dalla stessa società adeguata alla classificazione dell'attività.
La voce di tariffa 0714 identifica l'attività lavorativa specificata Servizi investigativi, di guardiania e sorveglianza in genere (esclusi i servizi svolti dalle guardie di cui alle v. 0712 e 0713); la voce 0714 della tariffa 2000 è transitata nella voce 0820 della tariffa 2019.
La prova della correttezza della voce di tariffa applicata si ha con la nuova tariffa dei premi 2019 che include nella voce 0820 i servizi di vigilanza, guardiania e sorveglianza in genere e riconduce a tale voce le lavorazioni precedentemente previste alle voci:
- 071100 addetti all'estinzione degli incendi, ai servizi di salvataggio, di protezione civile, ecc.;
- 071200 guardie giurate in genere;
- 071400 servizi investigativi, di guardiania e sorveglianza in genere.".
Dall'inquadramento operato dagli ispettori è risultato pagato all'INAIL un premio minore e, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995 in applicazione dell'art.12 comma 1 D.P.R. n. 1124 del 1965, sono state determinate le evasioni contributive accertate per differenza tasso dal 1.1.2015 al 31.12.2019 secondo i conteggi riportati a pag.11 del verbale ispettivo e meglio esplicitati nei certificati di variazione.
La società ricorrente sostiene che la voce applicata dalla società 0421 della Tariffa del 2000 è migrata interamente nella voce 0421 della Tariffa 2019.
In realtà, la voce 0721 della tariffa 2000 è migrata solo in parte nella voce 0721 ed in parte in quella 0411 (si veda pag. 35 della scheda tecnica di comparazione delle voci nelle due tabelle allegate quale doc. 9 alle note di trattazione scritta Inail che il Tribunale acquisisce ai sensi dell'art. 421 c.p.c. essendo indispensabili ai fini del giudizio).
La declaratoria della voce 0721 (Tariffa 2019) verte esclusivamente su lavorazioni inerenti servizi di pulizia e sanificazione, essendo del tutto assente il riferimento ai servizi di sorveglianza, portierato e guardiania, evidenziando l'errore di classificazione della ditta ricorrente.
Parte ricorrente deduce che la classificazione operata dagli ispettori verbalizzanti seguirebbe pedissequamente le istruzioni fornite dalla circolare della Direzione Generale rischi del 2011 (all. 4 alla memoria) priva di fondamento normativo.
In realtà tale circolare è meramente esplicativa ed esemplificativa di quanto riportato nelle tariffe dei premi per le singole voci oggetto del presente ricorso (rispettivamente, tariffe del 2000 e 2019) che hanno valore normativo; infatti, come riporta l'art. 40 del D.P.R. n. 1124 del 1965, "le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", e devono essere definite in maniera conforme rispetto "al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39".
Se la portata classificatoria della fonte secondaria, ossia dei D.M. di approvazione della tariffa, vincola l'attività interpretativa ed applicativa delle tariffe, non è accettabile che per una attività che non è contestata come quella dei servizi di guardiania e sorveglianza in genere si applichi una diversa voce di tariffa. Infatti, l'attività di sorveglianza e portierato è attività tipica in quanto definita e tipizzata dalla norma che esamina le caratteristiche tecniche della lavorazione (voce 0714 tariffa 2000 e voce 0820 tariffa 2019) e quindi è preclusa una classificazione diversa da quella statuita dall'INAIL (in tal senso Cass. Sez. Lav. 13.11.2018 n. 927).
Invero, per giurisprudenza consolidata della Cassazione (Cass. Sez. lav. n. 3311/2019, Cass. 16688/2017) i decreti ministeriali con i quali, ai sensi dell'art. 40 testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si approva la tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e si determinano le relative modalità di applicazione, hanno natura di regolamenti delegati.
Come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché di esame diretto e di interpretazione da parte della Corte di legittimità (Cass. 5/8/2005, n. 16547; Cass. 15/7/2010, n. 16586), con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. gen. (Cass. 5/10/2007, n. 20898; Cass. 5/6/2012, n. 9034, Cass. 8 marzo 2017, n. 5863).
Infine, con riferimento alle differenze retributive, va sottolineato come relativamente a trasferte, indennità chilometriche e rimborsi spese, la società ha adempiuto alla diffida con versamento delle sanzioni, regolarizzando compiutamente l'omessa contribuzione, mentre relativamente alle assenze non retribuite i conteggi allegati al verbale ispettivo da A ad F (pagg. 1-9) evidenziano i mesi ed i lavoratori interessati, con indicazioni dettagliate inerenti: "Ore assenze non retribuite " e "Imponibili assenze non retribuite".
Ne discende la correttezza del verbale impugnato e degli atti consequenziali.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO
rigetta il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.864,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022.
