Tribunale Milano, Sez. lavoro, Sent., 10/01/2023, n. 2976. Dequalificazione professionale, risarcimento danni.

Martedì, 10 Gennaio 2023 13:13

Dequalificazione professionale, risarcimento danni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado n. 789/2021 R.G. promossa

da

R.V.,

con gli avv.ti Laura Sitzia e Gianluigi Valesini, domicilio eletto in Milano, corso di Porta Vittoria n. 32,

- RICORRENTE -

contro

T.I. S.P.A.,

con gli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, domicilio eletto in Milano, Largo Augusto n. 8,

- RESISTENTE -

Oggetto: dequalificazione professionale, risarcimento danni.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, R.V. ha convenuto in giudizio T.I. s.p.a., formulando le seguenti domande:

"1) accertare e dichiarare che la resistente da giugno 2017, o dal diverso periodo che verrà accertato, ad oggi ha attuato nei confronti della ricorrente un illegittimo demansionamento e/o una dequalificazione, accertando e dichiarando, occorrendo, la nullità dell'assegnazione della ricorrente alle mansioni di site specialist effettuata con comunicazione del 9.6.2017 ed operativa dal mese di ottobre 2017, ovvero dal diverso periodo che verrà accertato, per tutti i motivi esposti in narrativa;

2) conseguentemente condannare la resistente a:

a) riassegnare la ricorrente a mansioni equivalenti a quelle svolte sino a maggio 2017 e comunque rientranti nel 4 di inquadramento del ccnl T. e nella categoria legale di inquadramento impiegatizio;

b) risarcire alla ricorrente il danno professionale causato per la illegittima dequalificazione e/o demansionamento attuati nei suoi confronti pari al 30 % della retribuzione lorda corrisposta da giugno 2017 a dicembre 2020 nell'importo di Euro 30.500,00 ovvero nel diverso minore o anche maggiore importo che verrà accertato e determinato, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, per tutti i motivi di cui in narrativa.

3) Con il favore di spese e compensi".

Si costituiva ritualmente T.I. s.p.a. contrastando le pretese avversarie di cui chiedeva l'integrale rigetto.

In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda e la mancata allegazione delle necessarie circostanze di fatto.

Fallita la conciliazione, la causa veniva riassegnata all'odierna decidente stante il congedo per maternità del primo giudice assegnatario.

All'esito di prove orali, la causa veniva discussa e decisa con modalità da remoto.

A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente deduceva di aver iniziato il rapporto lavorativo con T.I. s.p.a. a far data dal 12 luglio 1990 e di essere stata inizialmente inquadrata quale "operatore addetto ai servizi utenza", livello IX del CCNL applicabile.

La stessa V. riferiva, di aver prestato l'attività lavorativa in diversi settori, assumendo, nel 1996, la qualifica di "addetto ad attività impiegatizie" fino a ricoprire, nel 2009, le mansioni di "specialista di attività tecniche" con conseguente inquadramento al livello IV del CCNL T..

In tale ruolo la sig.ra V. veniva assegnata alla G. di rete, ove svolgeva, in autonomia, l'attività di Delivery standard occupandosi delle attivazioni, variazioni e cessazioni delle linee ed in particolare dell'attività relativa alla gestione dei rientri in T. da altri operatori.

Quest'ultima attività consisteva, in sintesi, in una serie di operazioni, che la ricorrente, era tenuta ad effettuare attraverso l'utilizzo di determinati applicativi (Designer, unica RA, A., A.) e nel rispetto di procedure imposte dalle linee guida.

Esponeva inoltre la sig.ra V. di aver svolto, nel corso del lungo rapporto lavorativo, attività complesse, tra cui le attività di gestione delle segnalazioni di pericolosità per tre aree di riferimento (Padova, Venezia e Rovigo) ed infine, a partire dal 2014, quelle relative alla gestione dei danni da terzi per l'area di Vicenza.

La ricorrente lamenta poi che, dal 2016, a seguito di processi riorganizzativi aziendali, è stata dapprima adibita alle mansioni di tecnico on field e successivamente alle mansioni di portierato (cd. site specialist).

La scelta effettuata dalla società era stata dettata dalla necessità dello spostamento dell'attività di Gestione dei Danni da terzi da T. ad altri reparti; ciò aveva dunque comportato che tutti gli addetti al reparto in oggetto, compresa la ricorrente, venissero riallocati diversamente all'interno della struttura aziendale.

La figura del "site specialist", ricoperta tuttora dalla ricorrente, sarebbe preposta a garantire l'accoglienza dei visitatori, al controllo degli accessi, del flusso e deflusso delle persone, alla ricezione delle merci nonché all'espletamento di attività tecnico-operative correlate ai servizi di facility management.

La sig.ra V. afferma tuttavia di non svolgere le mansioni sopra indicate ma di restare sostanzialmente inoperosa, essendo la sua nuova attività - di fatto - consistente in un mero servizio di portierato con registrazione degli sporadici accessi giornalieri.

T. ha ammesso che, al fine di procedere ad una riorganizzazione aziendale e di agevolare il progetto di riallocazione delle risorse, è ricorsa, nel 2016, allo strumento dell'internalizzazione, volto a far rientrare nel perimetro aziendale le attività in precedenza effettuate da soggetti esterni, fornitori di T.. Nello specifico, la società ha deciso di internalizzare il servizio di reception delle sedi aziendali, introducendo la figura degli site specialist e assegnando, così, tale ruolo anche alla ricorrente.

Secondo la prospettazione della società, la nuova attività prevede che la ricorrente si occupi di: identificazione del personale in entrata anche mediante l'ausilio di sistemi applicativi informatici (eRAS e VAM Web) e di citofonia/videocitofonia; di controllo accessi; di rilascio informazioni di cortesia; di ritiro dei documenti di identificazione del personale e relativo rilascio di badge; di compilazione dei registri e/o modelli predisposti cartacei o informatizzati; di custodia/gestione delle chiavi in consegna secondo specifiche disposizioni; di custodia e gestione delle sale riunioni di palazzo; di gestione delle anomalie da S.D.B.A. (allarmi impianti antincendio, elevatori etc.); del contatto col proprio referente per consentire l'attivazione della Società incaricata per gli interventi nel caso di guasti agli impianti elevatori, e dei dispositivi, laddove presenti, relativi alla rilevazione e spegnimento automatico d'incendio, sistemi di evacuazione dalla sede negli orari di presidio; di supporto attività di primo soccorso ed emergenze (allagamenti, principi d'incendio, evacuazione stabile, terremoto, operazioni di pronto soccorso); di gestione accessi da parte di Pubblici Ufficiali; di supporto alla gestione delle auto aziendali di sede (car sharing e car pooling); di utilizzo del sistema informativo GEMOT; di produzione della reportistica; di Info - Point e punto di ascolto per i Servizi di Facility Management (accogliere le eventuali segnalazioni di disservizi riguardanti i servizi di F.F.M. e darne evidenza alla struttura aziendale competente, anche tramite i sistemi informatici dedicati).

Per lo svolgimento delle suddette mansioni sarebbe stato peraltro necessario erogare alla ricorrente un apposito percorso formativo; la dipendente, inoltre, ha l'obbligo di indossare una divisa aziendale.

T. afferma che la figura professionale dello site specialist rientra nel IV livello C.C.N.L. T. e di conseguenza che, le nuove mansioni assegnate alla ricorrente sarebbero equivalenti a quelle precedentemente svolte, in quanto rispondenti alla professionalità acquisita.

Così delineata la fattispecie, si rammenta che l'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3 D.Lgs. n. 81 del 2015, così dispone: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero amansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. (…)" A seguito della nuova formulazione della norma, pertanto, la modifica delle mansioni disposta dal datore di lavoro è possibile soltanto se le nuove mansioni sono "riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".

In due soli casi è possibile l'assegnazione a mansioni appartenenti al livello inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale: a) modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore; b) previsione nei contratti collettivi della possibilità di adibizione ad un livello inferiore, purché rientrante nella medesima categoria legale. In entrambi i casi il mutamento delle mansioni deve essere comunicato, a pena di nullità, in forma scritta.

Quindi, l'art. 2103 c.c. nella sua attuale formulazione, prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero, ancora, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Elemento di novità rispetto al passato è che non si fa più riferimento al requisito dell'equivalenza professionale tra le ultime mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione.

Si ricorderà, infatti, che la disciplina previgente consentiva il mutamento a condizione che le mansioni precedenti e quelle nuove fossero equivalenti sia dal punto di vista oggettivo (parità di contenuto professionale) e sia soggettivo (coerenza con il bagaglio professionale acquisito). Al datore di lavoro è ora attribuita, invece, la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti). Ciò significa, in sostanza che, se in base al contratto collettivo il mutamento di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun limite nell'assegnazione di nuove mansioni essendo la verifica giudiziale necessariamente circoscritta, appunto, ai soli parametri della categoria legale e dell'inquadramento.

Di conseguenza, a seguito della modifica dell'art. 2103 c.c. introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81 del 2015, lo ius variandi orizzontale è correttamente esercitato ove le mansioni equivalenti cui il lavoratore è adibito siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle precedenti, secondo le astratte previsioni del sistema di classificazione del contratto collettivo e senza che sia necessario un giudizio in ordine all'equivalenza c.d. sostanziale.

Dunque, tra le novità introdotte dal legislatore, alcune riguardano anche l'esercizio del c.d. jus variandi orizzontale, vale a dire lo spostamento del dipendente a mansioni equivalenti. Mentre il previgente testo della norma consentiva una simile variazione a condizione che le nuove mansioni fossero "equivalenti alle ultime effettivamente svolte", quello attualmente in vigore permette l'assegnazione di "mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte". Il giudizio di equivalenza, pertanto, deve essere condotto assumendo quale parametro non più il concreto contenuto delle mansioni svolte in precedenza dal dipendente, bensì solamente le astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto. Ne consegue che, a differenza che nel passato, è oggi legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente (come ritenuto in passato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: v., tra le più recenti, Cass. n. 17624 e n. 4989 del 2014).

In sostanza, il legislatore del 2015 ha esteso al settore del lavoro alle dipendenze di privati un regime analogo a quello previsto dall'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: così come quest'ultima norma, disponendo genericamente che "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento (..)", assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 7106 del 2014, n. 18283 del 2010, n. 11405 del 2010), alla stessa maniera il nuovo art. 2103 impone di arrestare la verifica dell'equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte all'accertamento del formale livello di inquadramento del lavoratore interessato e alla riconducibilità delle nuove mansioni a quel livello.

L'onere probatorio in ordine al corretto esercizio dello ius variandi grava sul datore di lavoro in quanto il demansionamento appartiene al tema dell'inadempimento e, in particolare, dell'inadempimento di una delle principali obbligazioni gravanti sul datore in ragione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato: "in tema di demansionamento del lavoratore, quando questi alleghi un atto di assegnazione di mansioni inferiori riconducibile all'inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro, ex art. 2103 c.c., incombe sul datore stesso l'onere di dimostrare l'esatto adempimento del proprio obbligo" (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2018, n. 17365).

Per contro, il riconoscimento del danno derivante dal demansionamento non può prescindere - oggi come ieri - dall'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio effettivo che il solo lavoratore è onerato di dimostrare. Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può allora prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, che dovrebbe essere provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 dicembre 2017, n. 29047; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 luglio 2018, n. 17978).

Il CCNL per il personale dipendente da imprese E.S. di telecomunicazione (doc. 26 ric.) include nel IV livello i lavoratori che: "in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico -operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/tori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica".

La declaratoria contrattuale era uguale anche nei precedenti CCNL e non è mutata nell'ultimo CCNL intervenuto a dicembre 2020 (docc. 26 e 26 bis) Nell'elenco dei profili professionali esemplificativi non si rinviene il c.d. "site specialist".

Lo stesso CCNL così delinea, invece, il III livello: "appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero (…) che svolgono con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità" Rientrano ad esempio in questo livello "l'addetto ad attività tecniche, l'addetto ad interventi tecnici, il tecnico di supervisione e controllo, l'addetto alla gestione amministrativa"

Rientrano, infine, nel II livello "le lavoratrici/tori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica in ufficio". Tra i profili, "l'addetto ad impianti tecnici e l'addetto a compiti semplici di ufficio, informazioni telefoniche e attività tecniche".

La ricorrente afferma dunque che, sino al maggio 2017, ha svolto mansioni implicanti conoscenze di tipo specialistico, attività amministrativa e tecnico operativa di adeguata complessità, agendo in autonomia e con assunzione di responsabilità in relazione al risultato richiestole.

Nei mesi da giugno a settembre 2017 sarebbe rimasta priva di mansioni; dal mese di ottobre 2017 sarebbe stata demansionata, venendo adibita alla portineria, esplicando compiti elementari, esecutivi e ripetitivi.

In punto di mansioni svolte dalla ricorrente nel corso della carriera in T. sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:

- teste M.B., tecnico T. dal 2009:

"Lavoro a Vicenza, sono tecnico giuntista, questo significa che rispetto a un tecnico normale, ho una professionalità un po’ più elevata. Lavoro quasi esclusivamente sui cavi di rame e fibra. Non ho contenziosi con T.. P. che sono entrato in azienda nel 1993, ho lavorato al Servizio Commerciale sino al 2004. Poi, sino a giugno 2009 ho fatto il venditore e dal 2009 ad oggi il tecnico.

Conosco la ricorrente dal 1993, da quando sono entrato in azienda, lei era già dentro.

A memoria, abbiamo lavorato insieme dal 1993 al 1998 poi le nostre strade si sono divise sino al 2012, non sono sicuro dell'anno, quando lei è venuta a Padova, dopo essere diventata a sua volta tecnico.

A partire da quel momento, abbiamo fatto lo stesso lavoro. Eravamo tecnici di impianti servizi. Si andava ad attivare impianti o ripararli. Il nostro lavoro avviene su centrali telefoniche, su armadi stradali e sede clienti, intendo abitazioni private e aziende. C'era ovviamente un coordinamento da parte del nostro responsabile. È un lavoro da singolista, intendo che si fa da soli. In alcuni casi, si può procedere in squadra. Poi io sono passato ad occuparmi di altro e come dicevo ora sono tecnico giuntista.

La signora V., non ricordo a partire da quando, è stata spostata su una sede a Padova a fare servizio di portineria. Ne sono a conoscenza in quanto la vedo quando entro in sede. Sicuramente si occupa dell'accoglienza degli ospiti. Consegna loro un badge. Altro non so riferire. La ricorrente non indossa divisa. La portineria si trova al piano terra della sede, non ha postazioni. All'ingresso c'è un bancone con una vetrata e poi ci sono i tornelli. La ricorrente sta dietro al bancone. Quando mi è capitato di vederla, era sempre da sola. Lì al piano terra c'è una sala ristoro con macchina del caffè e merendine e poi sale riunioni.

Prima di essere adibita alla reception, la ricorrente lavorava da singolista, qualche volta abbiamo anche lavorato insieme. Viene letto al teste il n. 37 del ricorso e gli viene chiesto se la ricorrente, negli anni di adibizione alla mansione di tecnico, espletasse tutte le attività elencate nel paragrafo medesimo. Il teste dichiara: "Confermo integralmente la circostanza".

Vengono mostrati al teste i docc. 20 e 21 di parte ricorrente.

Il teste dichiara: "adesso è cambiato ma al tempo i documenti in questione erano quelli che venivano utilizzati per espletare l'attività lavorativa tecnica. Vedo un armadio, vedo un verticale orizzontale, l'apparecchio che utilizziamo per riconoscere i cavi e le abilitazioni di cui la ricorrente era in possesso".

Con riferimento al cap. 61 posso riferire di non avere conoscenza diretta di tali circostanze".

A.: prima di diventare tecnico, mi è stata fatta formazione con affiancamento della durata di un anno. Per la ricorrente, la formazione con affiancamento è stata più breve, tre - quattro mesi. Dopo di che la ricorrente è stata messa a fare il mio stesso lavoro.

A.: attualmente sono V livello che ho conseguito quando ero ancora venditore, mi pare nel 2008".

teste di parte resistente L.L., pensionato, dal 30 giugno 2021: "In precedenza, ero responsabile in T., in ambito Creation, cioè sviluppo rete. Prima ero responsabile dei tecnici, a Padova e prima ancora a Venezia, prima ancora a Rovigo. Non ho conteziosi con T..

Conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme quando ero responsabile dei tecnici a Padova e Vicenza. La ricorrente era un tecnico di Padova. Io non ero il suo referente gerarchico diretto, tra me e lei c'era il coordinatore M.Z.. L'attività di tecnico che la ricorrente svolgeva a Padova era di assurance (per guasti) e delivery, vale a dire l'attivazione di nuovi impianti. La ricorrente poteva operare in centrale; dalla centrale partivano i cavi che andavano verso i c.d. armadi stradali chiamati "riparti linea". Lei interveniva anche su questi armadi. Poi c'erano i cavi che dall'armadio arrivavano al terminale box e da lì all'interno di abitazione private e aziende. La ricorrente operava su tutti questi siti.

Quando è diventata autonoma, la ricorrente ha iniziato a lavorare da sola. Poi c'erano attività - ad esempio quando si attiva un impianto - e si doveva andare al box, in cui potevano essere necessarie due persone a causa dell'impiego della scala. Generalmente le attività di squadra avvenivano per il tempo strettamente necessario alla collaborazione. L'attività prevalente della ricorrente era da singolista.

Non ricordo le date precise ma mi sembra che a giugno 2016 la ricorrente sia arrivata come tecnico.

È rimasta in formazione - affiancamento sino alla fine di gennaio 2017, per 7 mesi. Si tratta di un tempo mediamente doppio rispetto alla media dei tecnici.

A febbraio 2017, ha iniziato a lavorare in autonomia. Io avevo pressioni dall'azienda in quanto noi dovevamo entro un certo periodo rendere i tecnici produttivi. Ogni mese era molto difficile tenere fuori dalle linee le persone non ancora autonome. Questo è avvenuto anche per la ricorrente.

La ricorrente ha lavorato come tecnico per circa tre mesi, da febbraio ad aprile 2017. P. che la produzione era basata su numeri per cui ogni tecnico doveva portare da 3 a 4 attività al giorno. Per attività non intendo attività specifiche, legate ad assurance e delivery ma intendo attività per equivalente. Ci sono lavori pesanti e leggeri.

Si prende come riferimento di attività equivalente uguale a 1 il guasto R. vale a dire su linea telefonica normale. Tutte le attività vengono rapportate a questo parametro. Ci sono attività - che pur essendo singole - ad esempio valgono 3 e ci sono attività che valgono 0,50.

Ogni settimana, la direzione predisponeva dei report sull'attività svolta dai singoli tecnici e io dovevo giustificare perché alcune persone erano sotto questa media, intendo singolarmente, uno per uno. La ricorrente era al di sotto di questa media, era sui, 2,50.

Il numero di persone che dovevo giustificare era di 2 - 3 su un bacino di 234. Le altre persone al di sotto delle 3 - 4 attività al giorno, avevano un motivo per questo rendimento difforme.

Ad esempio, erano adibite alla centrale di zone difficoltose (centri storici di Venezia e Padova) e facevano attività di aiuto ai tecnici esterni. In gergo, queste persone si chiamavano permutatoristi. La ricorrente non era permutatorista e dopo circa tre mesi l'azienda ha chiesto - su proposta della stessa azienda - il cambio mansioni.

La ricorrente è stata quindi assegnata alla portineria di via S.S. a P..

Conosco poco nel dettaglio questa attività. È stata proposta dall'azienda. Era una prassi aziendale, applicata anche in precedenza, di trasferire i tecnici ritenuti dall'azienda con bassa performance ad altre mansioni. Quando, rare volte, mi sono recato in via S.S. mi è capitato di vedere la ricorrente. Era a fianco deitornelli, all'interno di un locale chiuso con vetrate. Io l'ho vista con colleghi, non ricordo se indossasse divisa. Altro non so riferire".

- teste di parte ricorrente V.P., impiegata presso T. dal 7 dicembre 2005:

"Non ho contenziosi con T. e T.. Al momento lavoro in area P.S. che rientra nell'area di rete. Ciò da metà giugno del 2021. In precedenza, dal 1 settembre 2020, lavoravo nell'area formazione. Prima ancora ero site specialist presso la sede di via S. S. a P.. Questo lavoro prevedeva l'accoglienza del cliente e del personale esterno. Venivano richiesti i documenti e verificavo la presenza del nominativo nel sistema ERAS come controllo che avesse un appuntamento quel giorno. Fatta questa verifica dovevo ritirare il documento, inserirlo in un casellario numerato, numero che poi corrispondeva al badge che consegnavo all'ospite. L'ospite veniva poi registrato all'interno del sistema V.W., con indicazione anche del numero di badge, della durata e della data di permanenza. Poi ritiravo tutte le chiavi della struttura che venivano inserite in un casellario appeso sul muro. Le chiavi venivano numerate e catalogate. Se, qualche collega veniva a ritirarne un paio, noi dovevamo registrarlo. A fare questo lavoro eravamo più persone. All'inizio di questo lavoro, sono stata collocata in Torre A, vale a dire al data center dal 1 ottobre 2017 al febbraio circa del 2020. M. colleghi erano V.P. e la ricorrente. Facevo l'attività che ho appena descritto Poi a seguito di riunione con le risorse umane, sono stata spostata da T. alla T. B.

In Torre B ho trovato altri colleghi. L'attività era la stessa con l'aggiunta della gestione delle sale. Intendo l'apertura e la chiusura della sale, intendo proprio l'apertura e la chiusura delle porte di accesso alle sale. P., peraltro, che mai ho espletato tale attività specifica perché la mia permanenza lì è stata molto breve, anche tenuto conto del C..

In Torre B la ricorrente faceva il mio stesso lavoro. In 8 ore lavoro, l'afflusso medio di pubblico era di circa una quindicina di persone al giorno. Certi giorni anche meno. L'azienda ci aveva fornito la divisa ma io non l'ho mai messa perché il sito era molto freddo, mi sono lamentata molte volte a causa di ciò, stavo tutto il giorno la con la stufetta vicina alle gambe.

In torre A c'era un getto di aria fredda che arrivava da sotto. In Torre B invece faceva molto caldo perché l'aria condizionata non funzionava. Nessuno indossava la divisa, neanche la ricorrente. Per fare questo lavoro, mi è stato fatto un corso a Roma di qualche giorno. Si è trattato però di un corso più "culturale" che lavorativo. Si è parlato di tutto tranne che di lavoro. Poi è stato fatto un corso in sede a Padova con la psicologa. Anche lì non si è parlato di lavoro. La ricorrente non era presente, neanche a Roma. Poi la signora V., il signor Petrolati ed io abbiamo avuto un incontro con A.N. che era un responsabile, non ricordo di cosa che ci ha solo letto il mansionario. Era presente anche il site manager della struttura, signor S..

A.: la portineria di Torre A era molto piccola e fredda per i getti d'aria che uscivano dalle macchine che registravano i dati. Eravamo in tre oltre alla guardia giurata presente. Per evitare di ammassarci in questo luogo senza finestra, dovevano darci il cambio. Due su tre dovevano quindi salire in un altro ufficio perché non ci stavamo. Lì non facevamo nulla. Chi leggeva un libro, chi studiava, chi beveva un caffè, parlavamo tra noi. C'erano i servizi ma l'azienda ci aveva chiesto di non usarli e di utilizzarne uno posto all'esterno dell'edificio.

In Torre B il luogo lavorativo era più grande. C'era una finestra all'interno del bagno che usavamo anche se ci era pur sempre stato chiesto di preferire il bagno esterno. C'era una finestra dietro all'ambiente. Lì stavamo uno dietro e due davanti.

Quanto alla guardia, abbiamo fatto presente il problema dello spazio per cui poi le è stata assegnato un locale a parte.

L'orario di lavoro era su due turni: dalle 7.30 alle 16.08 e il secondo dalle 10.52 - 19.30. Era prevista una pausa pranzo di un'ora con timbratura.

A.: io fruivo della L. 104. Petrolati aveva permessi legati al suo incarico presso ASSILT, cioè un servizio sanitario aggiuntivo. Lui aveva avuto anche problemi alla schiena, era stato collocato lì proprio per questo motivo. E.A. era una categoria protetta in quanto idrocefalo e narcolettico.

A.: mi risulta che molte persone addette alla rete abbiano scelto di accedere alla iso pensione ex L. Fornero. A.: nello specifico, ora creo un piano lavoro all'assistente tecnico; invio il materiale (modem, cavetti, quello che serve per attivare il servizio fibra al magazzino di competenza), pago le imprese esterne, cioè le uscite per la creazione dei punti LAN (visione) e l'uscita per l'esecuzione del lavoro in concreto.

A.: sono stata trasferita in portineria perché lavoravo in negozio. La mia situazione personale richiedeva la fruizione di permessi e anche della L. 104. L'organico era sottodimensionato e la mia titolare mi concedeva difficilmente i permessi. Io dovevo seguire mia madre. Ho chiesto io all'azienda una sistemazione compatibile con la mia situazione. Ho chiesto di tornare dove ero prima ma mi è stato detto che il mio background non lo consentiva. Anche l'attuale sistemazione è stata chiesta da me perché l'attività di portineria è molto povera professionalmente, quasi nulla, per cui ho chiesto lo spostamento ad un reparto che mi consentisse di lavorare, anche per il successo dell'azienda, desidero dare il mio contributo per quelle che sono le mie caratteristiche.

A.: in portineria fornivo informazioni sugli uffici, sul bagno, sulla collocazione delle persone nei vari uffici. Poteva anche capitare che arrivassero colleghi che lamentavano malfunzionamenti: lampadine, sciacquoni o altro che non rientravanelle nostre competenze (bagnare piante). Molte volte venivamo scambiati per componenti di team service, cioè di chi si occupa di pulizie e manutenzione della struttura. M. mi sono occupata di auto aziendali.

- teste di parte resistente S.S., impiegato presso T.I./T. dal 1989:

"Da almeno 15 anni, la mia sede di lavoro è a T. in via P.. Attualmente sono team leader, dal 2020; in precedenza ero building manager del Friuli-Venezia Giulia. Non ho contenziosi con le parti.

Conosco la ricorrente, sono suo coordinatore dal 1 novembre 2020. In precedenza, mai avevo lavorato con lei.

La ricorrente è una receptionist della portineria di Padova S.S.. Le sue mansioni, come quelle degli altri colleghi (in portineria sono 3), sono quelle di gestire l'accesso all'immobile sia di persone che di cose. Gestire l'accesso comporta di fare accedere all'immobile solamente le persone e le cose che sono aziendalmente autorizzate. P. che si tratta di un immobile non aperto al pubblico. Se una persona arriva priva di autorizzazione pre-richiesta, rimane fuori.

Quindi c'è in primo luogo un controllo filtro sulle persone in ingresso. C'è poi la gestione delle chiavi dell'immobile. Si tratta di un immobile di 6 piani con all'interno circa 300 persone a pieno regime.

Tutte le chiavi dei locali tecnici sono collocate in una bacheca presente in portineria. Quando i tecnici vanno a prendere le chiavi devono essere registrati dal personale di portineria, tra cui la ricorrente, con apposito modulo che deve essere firmato da chi lo compila. Sempre il personale di reception, tra cui la ricorrente, deve controllare che nel locale portineria non vengano depositati pacchi. Tutta la corrispondenza delle PA non deve essere ritirata perché in quella sede non c'è un servizio legale. Ed ancora è richiesto agli addetti alla reception di mantenere un atteggiamento gentile e collaborativo nei confronti dei colleghi chelavorano in loco, indirizzandoli nelle varie difficoltà. Aggiungo anche la gestione delle sale riunioni presenti nell'immobile che consiste nel consegnare le chiavi delle sale stesse e nel ritirarle a fine riunione. Segnalo che le sale riunioni vengono richieste. Per cui deve esserci una richiesta precedente fatta con un operativo apposito che gestisce l'utilizzo. La sala viene data a chi ha prenotato.

A.: mi reco a Padova circa una volta al mese. Segnalo però che presso la sede di P. sono presenti due colleghi che fanno parte del mio gruppo, A.S. e C.M., che lavorano lì stabilmente. A.: la sede di P. S.S. che è composta da due torri, A e B, dallo stabile S. e raccordo C. unisce S. con la Torre B. Nel corso della pandemia, la torre A è sempre stata aperta perché in Torre A è presente il CED mentre il resto dell'immobile è stato chiuso ad eccezione delle sale riunioni al piano terra della palazzina B che sono state chieste e saltuariamente aperte per incontri indispensabili per l'area vendita. A.: i turni del personale di portineria vanno dalle 7.30 alle 19.30 Chi è in servizio fa tutto, i tre addetti hanno le stesse mansioni".

- teste di parte resistente A.B., impiegato presso T.I. dall'ottobre 1987:

"Attualmente lavoro per una struttura direzionale del territorio del Nord Est. La mia sede di lavoro è a Padova. Sono stabilmente a Padova, circa dal 2000. Lavoro in un gruppo che si occupa del mantenimento delle certificazioni di qualità e ambientali che abbiamo in azienda nonché di monitoraggio degli obiettivi aziendali, questa sono le attività principali. Non sono in causa con le parti.

Conosco la ricorrente. All'epoca in cui ero coordinatore della cross activity F.O.L. (F.) V., la ricorrente era una mia collaboratrice. Attualmente non lavoro più con lei, siamo in ambiti diversi.

Nel periodo in cui ha lavorato con me, la ricorrente ha svolto più mansioni ma direi che la principale era la gestione dei danni da terzi. Si occupava della gestionedal punto di vista amministrativo delle segnalazioni di danni causati da terzi alle nostre infrastrutture.

In concreto, per confezionare la pratica di danno da terzi, era necessario raccogliere tutta una serie di informazioni utili alla determinazione del danno, inteso come quantificazione economica del danno subito. P. che ci sono procedure aziendali determinate che supportano nella stima del danno, ci sono processi aziendali prefigurati. A. la pratica sia il più possibile completa, chiara ed esaustiva bisognava che i dati raccolti contengano delle informazioni indispensabili.

I dati venivano inseriti dalla ricorrente in un sistema automatico. A completamento dell'istruttoria, la pratica veniva girata al settore amministrativo che si occupava del recupero del credito. Poi a seguito di riorganizzazione interna, questa attività è passata ad altra struttura e la ricorrente si è occupata di formazione, cioè andava a ingressare dei registri. Intendo che abbiamo procedure aziendali nelle quali vanno riempiti certi campi (nominativo, titolo del corso, durata, orario, sede). Alla fine, il sistema produce in automatico un registro che serve per raccogliere le firme dei partecipanti. In un altro periodo, o forse contemporaneamente, non ricordo con precisione, la ricorrente inseriva all'interno di altro sistema aziendale i partecipanti alle ruote di reperibilità a seconda dei calendari stilati dai responsabili dei centri di lavoro.

A questo punto, l'avv. Sitzia chiede che al teste venga chiesto di confermare se l'attività svolta dalla ricorrente corrispondeva a quanto esposto nel cap. 31 del ricorso.

Viene letto integralmente al teste il cap. 31 di cui al ricorso e si chiede al teste, paragrafo per paragrafo, se confermi o meno le circostanze ivi esposte. Il teste dichiara: " 1 confermo. 2 confermo, preciso che la tempistica indicata corrisponde a obiettivi aziendali. 3 confermo anche la circostanza che l'iter sidivideva a seconda che il danneggiante fosse noto o ignoto. 4 confermo, sostanzialmente sono applicativi che venivano consultati per contribuire a completare i dati da raccogliere a completamento della pratica. 5 confermo, Newgefat è la procedura principale per gestire i danni. 6 confermo, l'uso del timbro di M.C. avveniva con il consenso dell'interessato al fine di accelerare la procedura se C. non era in sede. 7 confermo, si tratti di applicativi tutti aziendali.

Viene mostrato al teste il doc. 18 di parte ricorrente. Il teste dichiara: "Si tratta di documenti riconducibili alle attività e agli applicativi di cui abbiamo sin qui parlato. A.: l'attività della ricorrente veniva svolta in autonomia. Se c'erano problemi c'ero io o anche altre colleghe che la supportavano ma l'obiettivo era ovviamente che potesse operare in autonomia, cosa che la ricorrente faceva.

A.: il processo della gestione dei danni a terzi era strutturato secondo linee guida interne da seguire. In alcune circostanze c'era un minimo di discrezionalità tenuto conto che ogni pratica è diversa dall'altra".

- teste di parte ricorrente L.B., tecnico T.:

"Sono dipendente di T. da giugno 1989. Sono tecnico da gennaio 2012. Lavoro a Vicenza dal 2012, ci lavoravo anche prima quando facevo il servizio commerciale. Non ho contenziosi con le parti in causa.

Conosco la ricorrente. Sono stato assunto il 1 giugno 1989, lei è stata assunta nel mio reparto nel 1990. Il reparto si chiamava C.C.L.S.U.. C'era il servizio 12, il 187. Facevamo lo stesso lavoro, potevamo essere seduti in postazioni contigue o anche distanti, a seconda. C'erano tre isole, ma eravamo all'interno dello stesso locale. Ho lavorato con la ricorrente dal 1990 sino al settembre 1994. In seguito, non più. Poi lei nel 1995 lei è stata trasferita a Padova. Poi ci siamo rincontrati nel gennaio 2012 perché io stavo a Padova in Donà, a fare il corso di riqualificazione per diventare tecnico, lei lavorava negliuffici di governance. Non ho fatto il corso di tecnico con la ricorrente. P. che io ho cominciato il corso a gennaio 2012 ed è terminato l'8 marzo dello stesso anno. Avevamo giornate formativa in aula e nel frattempo affiancavamo un collega sul campo. Dopo l'8 marzo, dal 9 sono stato affiancato da colleghi esperti fino al 31 luglio 2012. Dal 1 agosto ho iniziato l'attività in autonomia, da solo, ma sempre confrontandomi e chiamando aiuto se avevo bisogno.

Per quanto mi risulta, la ricorrente ha avuto una formazione molto più breve. Me lo ha detto lei. Lei ha fatto formazione di 4 giorni in aula, dopo di che ha fatto un periodo di affiancamento e poi è partita in autonomia, mi pare dopo circa 4 mesi. Come tecnici, mai abbiamo lavorato insieme. Mi risulta però che ci occupassimo delle stesse cose: attivazione di nuove linee, trasloco di linee che è simile all'attivazione, riparazione guasti di linea, questo era il grosso dell'attività. P. che per linea intendo sia l'A. che la fibra chiamata mista che arriva fino agli armadi stradali tramite fibra ottica e poi viene permutata verso il cliente. Poi installiamo o aggiorniamo il router, quello che c'è da fare.

Vengono mostrati al teste i docc. 20 e 21 di parte ricorrente. Il teste dichiara: "Il doc. 21 è un armadio stradale. La seconda foto mostra l'attività che si fa in collegamento impianto. Si tratta di un'attività che la ricorrente espletava. L'altra foto rappresenta blocchetti di centrale, anche in questo caso si tratta di attività che la ricorrente faceva. Il doc. 21 rappresenta varie attività di permuta che la ricorrente svolgeva. A.: nel periodo in cui entrambi lavoravamo come tecnici mi sentivo con la ricorrente sia per confrontarmi su dinamiche operative sia se capitavano casi strani, frequenti nel nostro lavoro che è una sorpresa continua. Ci confrontavamo anche sulle nostre prestazioni di produttività che dipende dall'esperienza ma anche dal tipo di lavoro che viene assegnato".

- teste di parte ricorrente G.T., impiegato presso T. dal 16 novembre 1990: "Non ho contenziosi con la società. P. che mediamente, ogni 5- 6 anni, ho cambiato attività.

Ho lavorato con la ricorrente a cavallo tra il 2010, ultimo periodo e il 2011, per circa un anno. Nell'ultimo periodo mi sono reso progressivamente indipendente. Io sono andato in affiancamento alla ricorrente per imparare l'attività che prima non facevo. Intendo la gestione dei rientri in T.I.. I rientri sono clienti che erano passati ad altro operatore e che poi hanno deciso di tornare in T.. La ricorrente mi ha insegnato ad usare le procedure, a seguire tutto il percorso lavorativo dall'ordinativo all'esecuzione, per la gestione della pratica. Gli applicativi erano molti, il principale era Designer, A., A.R. e A.R..

In parte, è stata la signora V. ad insegnarmi tali applicativi, in parte li ho approfonditi durante il mio percorso, comunque, i rudimenti me li ha dati lei.

Nel corso del mio periodo di affiancamento, ho potuto verificare che la ricorrente operava in modo autonomo. Si gestiva il suo lavoro in modo indipendente dalla A alla Z, sapeva come fare e quando fare. Oltre alla ricorrente, c'erano altri colleghi che seguivano i rientri al pari nostro e che potevano intervenire se c'erano problemi o necessità di sostituzione, ad esempio per ferie. Il signor G. era il nostro coordinatore e N.B. era il superiore gerarchico dello stesso G.. L'importante era che il lavoro venisse fatto tutto in giornata perché avevamo delle scadenze prestabilite e fisse tutti i giorni. P. che il nostro reparto si chiamava Delivery e seguiva numerose attività sia OLO che non OLO (Other Licensed Operators). Quando facevamo i rientri, seguivamo solo quello, intendo la ricorrente ed io. Nel tempo siamo stati trasferiti ad altri reparti e lavorazioni. Lavoravamo a P., in via D..

Viene letto integralmente al teste il paragrafo n. 15 di cui al ricorso e gli viene chiesto se nella descrizione sia rinvenibile l'attività svolta dalla ricorrente erispetto alla quale vi è stato l'affiancamento da parte del teste. Il teste dichiara: "Confermo la circostanza".

Viene letto al teste il paragrafo n. 17 di cui al ricorso e gli si chiede se confermi o meno la descrizione ivi rinvenibile. Il teste dichiara: "Confermo con una precisazione. DAC significa Data Attivazione Concordata, è una data che si concorda tra operatori e che non può essere "saltata" tranne casi eccezionali".

- teste di parte resistente C.C., impiegata presso T.I. dal gennaio 1997:

"Attualmente sono responsabile della struttura di F.P. nell'ambito della funzione di Real Estate, funzione che comprende tre anime: Maintenance, E. e F.P.. Non sono in causa con T..

Conosco la ricorrente, ci siamo conosciute nel 2016 nell'ambito di un progetto di internalizzazione del processo di reception. Per un certo periodo, tra giugno 2016 e dicembre 2017, sono stata la sua responsabile. A quel tempo, io ero responsabile della funzione facility di real estate e fui coinvolta nello start up di questo progetto di internalizzazione della reception; in quella occasione ho conosciuto R. che ha seguito la formazione e poi è entrata nella struttura a tutti gli effetti, svolgendo la funzione di Site Specialist.

Il site specialist è il primo rappresentante dell'azienda all'interno di immobili T.. Non tutti gli immobili di T. hanno una reception, solo quelli più rappresentativi.

Il primo compito del site specialist è di accogliere chi arriva. Si può trattare di personale interno o di ospiti, dipendenti di altre funzioni, dipendenti di altre società che collaborano con noi, Forze dell'Ordine. Occorre in primo luogo comprendere il motivo per cui la persona accede perché i nostri immobili non sono aperti al pubblico. A seconda dell'esigenza espressa, occorre verificare le generalità nonché l'abilitazione all'accesso e indirizzare gli ospiti presso gli uffici ove sonostati invitati. La ricorrente doveva poi avvisare i destinatari del visitatore. Negli immobili si svolgono anche eventi, in quello di Padova c'è un grande auditorium che veniva utilizzato a tal fine. Normalmente, nelle portinerie di questi immobili terminano tutti gli impianti di sicurezza (allarmi, antincendio). I colleghi, tra cui la ricorrente, sono stati formati per intervenire in caso di necessità. Nel momento in cui fu fatta la formazione prima dell'avvio dell'attività fu fatta una formazione trasversale coinvolgendo anche le funzioni che in qualche modo di intersecavano con quella del site specialist, in particolare, oltre al real estate, anche la security e le risorse umane, in particolare, la struttura che si occupa di sicurezza nell'ambito del lavoro. Alla reception di Padova lavorano due persone oltre a una guardia giurata perché in quell'immobile è presente e attivo il CED. La reception è stata appena ristrutturata, dopo il lockdown, l'ho vista la scorsa settimana. È cambiata tutta la hall del palazzo in un processo di valorizzazione. Ciò è avvenuto mentre noi eravamo in smart working, l'ho vista per la prima volta all'inizio di questo mese di maggio. Quando sono andata, c'erano due persone in servizio, una di queste era la ricorrente. M. ho visto la ricorrente indossare la divisa. La divisa era prevista nella fase di avvio del progetto. L'altro giorno il collega della ricorrente la indossava, mi risulta che siano state fatte divise su misura, lo posso affermare perché io stesso mi sono occupata della raccolta delle misure e poi della distribuzione delle divise. Che io ricordi, anche alla ricorrente è stata data la divisa.

A.: nel periodo in cui ho lavorato con la ricorrente, il suo sito lavorativo si trovava a Padova, via S.S., nella Torre A. In quel periodo, la guardia giurata era presente. P. che l'attività della guardia prevede anche la ronda essendo l'immobile molto grande e con punti sensibili.

A.: la ricorrente, a quanto ricordo io, non doveva stare tutto il tempo in portineria. P. che il lavoro di site specialist ha un orario più protratto rispettoa quello canonico. In alcuni momenti, i site specialist si sovrapponevano, motivo per cui avevamo adibito degli uffici contigui a postazioni di lavoro ove gli stessi potevano recarsi. Per quanto a mia conoscenza, nella fase di avvio, erano state individuate attività di censimento delle postazioni lavorative all'interno degli immobili in funzione di un diverso utilizzo degli spazi o si faceva formazione. Le sovrapposizioni erano per lo più in pausa pranzo o nel pomeriggio e allora c'era la possibilità di usufruire di questi uffici per le attività che ho descritto o anche per autoformazione o back office, come il censimento di cui ho riferito. Ai site specialist erano state assegnate delle planimetrie, l'elenco con il posizionamento delle persone all'interno degli uffici, il compito assegnato era di verificare la corretta collocazione del personale in relazione alla funzione svolta, segnalare le anomalie che poi inserite nei nostri data base per la gestione degli spazi. Tale attività è stata funzionale alla riorganizzazione e all'efficentamento degli spazi. Questa attività è partita nell'estate del 2016 ed è durata circa sei mesi.

Viene mostrato alla teste il doc. 12 di parte ricorrente e le viene chiesto se lo conferma. La teste dichiara: "R. e confermo la mail che mi viene mostrata".

Viene letto integralmente alla teste il paragrafo n. 23 di cui alla memoria di costituzione di T. e le si chiede se confermi o meno la descrizione analitica dell'attività di site specialist ivi rinvenibile. La teste dichiara: "Confermo integralmente il paragrafo. Confermo inoltre che la ricorrente svolgeva tutte le attività che sono elencate nel paragrafo 23 che mi è stato letto. La ricorrente era uno dei miei collaboratori. P. che sino alla fine del 2017 ho lavorato a Padova per cui mi recavo giornalmente in via S.S.. P. che il mio ufficio era in Torre B che ha ingresso autonomo rispetto alla Torre A. P. però che in Torre B ci sono uffici e mensa"

Alla luce delle deposizioni che precedono, può dunque affermarsi che quelle attribuite alla lavoratrice, sino al maggio 2017, erano mansioni di concetto, che implicavano responsabilità e iniziativa, utilizzo di risorse, formazione di personale, oltre che interazione costante con la clientela; compiti nello svolgimento dei quali, la signora V. beneficiava di autonomia.

Al contrario, a partire dal giugno 2017, alla ricorrente è stata assegnata a un'attività meramente esecutiva, di estrema semplicità e, soprattutto, del tutto avulsa dalla pregressa esperienza professionale.

I nuovi compiti affidati alla ricorrente - al netto dell'enfatica denominazione di site specialist - denotano, in concreto, un palese svuotamento e impoverimento del patrimonio professionale della stessa, un depauperamento qualitativo che risulta oggettivamente percepibile, non soltanto in virtù dell'assoluta diversità delle mansioni oggi disimpegnate (nelle quali è evidentemente precluso l'investimento del bagaglio professionale precedentemente maturato), ma anche in considerazione del fatto che questi stessi compiti lasciano la lavoratrice inoperosa per gran parte della giornata lavorativa.

Nel complesso, si tratta di attività compilative e ripetitive, in alcun modo equiparabili a quelle precedentemente svolte in qualità di TOF (tecnico on field) e che hanno cristallizzato un notevole abbassamento del livello quali-quantitativo della prestazione richiesta alla lavoratrice e una contrazione dell'impiego effettivo.

Per come accertata nel corso del giudizio, l'attività oggi volta dalla ricorrente potrebbe essere ricondotta al II livello del C.C.N.L. di settore, nel quale debbono essere inquadrati i lavoratori che "svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze

professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica in ufficio".

È peraltro documentato in causa che nel verbale di Acc. del 1992 intervenuto tra IRITEL, S. e SIP, da una parte, e C., CISL e UIL, dall'altra, l'attuale "site specialist" era inquadrato nella categoria (...) operaio (come usciere) e all'interno di Sip nel livello 9 (come addetto agli immobili e servizi) (doc. 28 ric.).

La fase istruttoria ha consento di accertare che la ricorrente si limita ad attività di reception nel senso più puro del termine.

Sussiste, dunque, in concreto il lamentato demansionamento con conseguente illegittimità del mutamento di mansioni.

In sede di discussione, i procuratori delle parti si sono anche confrontati in punto di performance lavorative della ricorrente, sostenendo T. che la ricorrente, appunto, era scarsamente produttiva.

Si osserva, da un lato, che se così fosse stato, il cambio di mansioni verrebbe ad assumere una valenza sostanzialmente punitiva, del tutto incompatibile con le motivazioni addotte da T. a supporto della sua decisione.

Per altro verso, le valutazioni della ricorrente, rinvenibili al doc. 25 ter di parte ricorrente, non corroborano l'assunto difensivo societario. Si legge, infatti: "…La risorsa ha acquisito le nuove competenze nella gestione della pericolosità con impegno e determinazione raggiungendo rapidamente l'autonomia gestionale e garantendo inoltre prezioso supporto al territorio con l'implementazione della emissione della DAI di pericolosità all'interno del crosso activities" (pag. 5)

Ed ancora: "Nell'approccio alla sua attività di dimostra spesso propositiva fornendo ai propri interlocutori indicazioni orientate al miglioramento del processo globale" (pag. 6).

"Risorsa che si dimostra disponibile all'acquisizione di nuove competenze e alla conoscenza di nuovi processi nell'ambito della struttura in cui opera" (pag. 12).

"La risorsa opera positivamente lavorando in squadra e portando il suo contributo anche nella ricerca di soluzioni comuni" (pag. 14).

Anche con riferimento al periodo di adibizione alle mansioni di site specialist, si rinviene, fatto salvo un necessario periodo di adattamento alla nuova attività che la performance della ricorrente "ha risposto complessivamente alle aspettative prefissate" (significato del punteggio 4 rinvenibile a pag. 37 di 42 del doc. 25 ter attoreo).

Quanto al tema della dedotta internalizzazione delle attività cui è stata adibita, tra gli altri, anche la signora V., è appena il caso di osservare che, pur ammettendosi l'intervenuta modifica organizzativa, appare innegabile, al contempo, l'assegnazione della lavoratrice a mansioni non compatibili con la previsione di legge, in quanto ampiamente deteriori.

Dalle considerazioni sin qui svolte consegue che alla società resistente deve essere ordinato di reintegrare immediatamente R.V. nelle mansioni svolte sino al maggio 2017 o in mansioni equivalenti, rientranti nel IV livello C.C.N.L. E.S. di Telecomunicazione.

In relazione al demansionamento, inoltre, parte ricorrente ha dedotto di aver patito un danno del quale chiede il risarcimento nella misura pari al 30% della retribuzione erogatale dal giugno 2017 al dicembre 2020, pari a complessivi Euro 35.000,00.

Al riguardo si rammenta che la lesione eventualmente conseguente all'assegnazione di mansioni deteriori non può in alcun modo considerarsi

come danno esistente in re ipsa, ossia, come conseguenza automatica e ineliminabile dell'assegnazione a mansioni inferiori o non equivalenti. Il riconoscimento del danno derivante dal demansionamento non può infatti prescindere dall'accertamento della sussistenza di un pregiudizio effettivo. La Corte di Cassazione ha affermato al riguardo che: "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l 'inadempimento datoriale" (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 dicembre 2017, n. 29047; conformi, Cass. Civ., Sez. Lav., 23 marzo 2012, n. 4712; Cass. Civ., Sez. Lav., 17 settembre 2010, n. 19875).

D'altronde, non ogni mutamento di mansioni determina un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dall'eventuale trattamento retributivo inferiore. In sostanza, non ogni modifica delle mansioni in senso riduttivo comporta, di per sé, una dequalificazione professionale, poiché questa fattispecie si connota ed esige la ricorrenza di un "abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e una consequenziale apprezzabile menomazione - non transeunte - la sua professionalità (si pensi alla dispersione o riduzione delle capacità professionali, in relazione a un periodo di prolungato sotto utilizzo delle esperienze lavorative, particolarmente dannoso in settori ad alta tecnologia, ecc.), nonché con perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno" (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 novembre 2003, n. 16792).

Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può allora prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, che dovrà poi essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.

Al riguardo, assume precipuo rilievo la prova per presunzioni, ossia la complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (Cass. Civ., SS. UU., 24 marzo 2006, n. 6572).

Ebbene, quanto sopra evidenziato in merito al carattere della prestazione lavorativa richiesta da T.I. a R.V. a decorrere dal giugno 2017 ha consentito di accertare l'assegnazione a una mansione di così differente natura e deteriore contenuto professionale da essere idonea a determinare un'evidente sottoutilizzazione e un grave svilimento delle potenzialità della lavoratrice; a maggior ragione tenuto conto della professionalità consolidata sino al momento del cambio e alla rapida obsolescenza del bagaglio tecnico individuale in un ambito, quale quello di T., connotato dal velocissimo evolversi di metodi e tecnologie.

Per il danno così patito, che è inevitabilmente soggetto a una valutazione ex art. 1226 c.c., reputa chi scrive che la percentuale del 30% della retribuzione globale di fatto qui rivendicata, per ogni mese di dequalificazione, dal giugno 2017 al dicembre 2020, sia equa.

Si rammenta, al riguardo, che la Corte di Cassazione ha sancito: "Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore, in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto" (ord. n. 19923/2019 Sez. Lavoro).

Per la quantificazione si ritiene di dover prendere a parametro di riferimento esclusivamente la quota di retribuzione fissa mensile (pari a Euro 2.711,38), con conseguente liquidazione in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 30.500,00, maturata sino alla data della di deposito del ricorso.

T.I. S.p.A., pertanto, deve essere condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella suddetta misura, oltre interessi dalla pronuncia al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accerta e dichiara l'illegittimità del mutamento di mansioni disposto da T.I. S.p.A. nei confronti della ricorrente dal giugno 2017 in quanto professionalmente dequalificante;

2) per l'effetto, condanna T.I. S.p.A. al risarcimento dei danni subìti dalla ricorrente con decorrenza dal giugno 2017 nella complessiva misura di Euro 30.500,00 oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;

3) ordina a T.I. di reintegrare immediatamente la ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti al IV livello C.C.N.L. E.S. di T., categoria impiegatizia;

4) condanna T.I. S.p.A. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi Euro 4.759,00 di cui Euro 259,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;

5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Conclusione
Così deciso in Milano, il 12 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.

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