Corte d'Appello Messina, Sez. lavoro, Sent., 18/07/2022, n. 606 P.D. ha svolto attività di guardia particolare giurata, con mansione di guida di furgoni blindati portavalori (come da DVR) sin dall'anno 1992 e fino al 23 gennaio 2017.

Lunedì, 18 Luglio 2022 05:52

P.D. ha svolto attività di guardia particolare giurata, con mansione di guida di furgoni blindati portavalori (come da DVR) sin dall'anno 1992 e fino al 23 gennaio 2017.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

La Corte d’ Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :

1 ) dott. B. Catarsini - Presidente rel.

2 ) dott. C. Zappalà - Consigliere

3 ) dott. F. Conti - Consigliere

all'udienza del 14 luglio 2022 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa vertente tra:

INAIL, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’ avv. M. C. La Torre

APPELLANTE APPELLATO

CONTRO

P.D., nato a M. il (...), rappresentato e difeso dall'avv. G. Mazzeo

APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1127/2020 emessa in data 18 settembre 2020.

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2021 l'Inail proponeva appello avverso la sentenza richiamata in epigrafe con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina aveva riconosciuto a P.D. l'indennizzo in conto capitale in misura del 10% per la malattia professionale di natura osteoarticolare da cui era affetto, condannando l'Inail al pagamento della corrispondente prestazione e delle spese giudiziali, oltrechè di quelle di consulenza tecnica d'ufficio.

Censurava la sentenza impugnata sotto il profilo del riconosciuto nesso etiologico fra la patologia accertata in capo al periziando e l'attività lavorativa espletata nonché in ordine alla quantificazione del danno biologico operata dal c.t.u. e chiedeva il rigetto delle domande spiegate in primo grado, con vittoria di spese e compensi.

Instaurato il contraddittorio si è costituito l'appellato, avversando i motivi di impugnazione proposti dall'Inail e chiedendo, con appello incidentale, il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in conto capitale in misura del 15%, con vittoria di spese di giudizio.

La causa veniva istruita con nuovo accertamento medico-legale.

All'udienza odierna, svoltasi in modalità cartolare e con la presenza, attraverso il deposito di note scritte, di entrambe le parti, la causa è stata decisa con allegato dispositivo telematicamente pubblicato.

Motivi della decisione
Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da P.D.. Trattasi di appello incidentale tardivo, posto che il termine per impugnare la sentenza (sei mesi dalla sua pubblicazione) scadeva il 18 marzo 2021 mentre il P.D. ha depositato il proprio atto di costituzione, contenente l'appello incidentale, il 30 luglio 2021. Va, in proposito, rammentato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impugnazione incidentale fuori termine ex art. 334 c.p.c. è ammissibile nel caso in cui quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato (cfr. ex plurimis Cass. 14596/2020). Il soccombente ha, infatti, l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge; solo eccezionalmente viene concesso alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza o abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, ove l'interesse ad impugnare sia emerso dall'impugnazione principale (Cass. n. 14558 del 2012).

Chiedendo una pronuncia di riconoscimento del danno biologico in misura del 15%, è lo stesso ricorrente incidentale a palesare un interesse preesistente alla notifica dell'appello principale, che avrebbe giustificato la proposizione dell'impugnazione ab origine. Deve, tuttavia, escludersi la possibilità per l'appellato, di recuperare, tramite il ricorso incidentale, una facoltà ormai preclusa per l'avvenuto decorso dei termini di legge (cfr. Cass. n. 6156/2018 e Cass. n. 12837/2016).

Come condivisibilmente evidenziato dal giudice di legittimità: "l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta solo quando abbia ad oggetto lo stesso capo o punto della sentenza, oggetto della impugnazione principale ovvero altro che sia con quello in rapporto di dipendenza o di connessione. Pertanto, se l'appello principale è stato proposto soltanto in riferimento alle spese del giudizio, la controparte non può impugnare con l'appello incidentale tardivo la decisione di merito contenuta nella stessa sentenza" (Cass. n. 3556/1985).

Venendo al merito dell'appello principale, il consulente tecnico nominato in seconda battuta nel presente grado di lite ha proceduto ad un’ attenta disamina del tipo di attività lavorativa svolta dal P., autista di mezzi di sicurezza presso la S. s.p.a., attività che prevede di indossare in servizio il giubbotto antiproiettile, nonché ad un’ analisi del DVR (Documento valutazione Rischi) della società datrice di lavoro e di dichiarazione della società circa il livello di esposizione alle vibrazioni rilasciata in data 28 ottobre 2016, nonché infine documentazione e questionario per esposizione professionale alle vibrazioni (Inail).

P.D. ha svolto attività di guardia particolare giurata, con mansione di guida di furgoni blindati portavalori (come da DVR) sin dall'anno 1992 e fino al 23 gennaio 2017. Sulla scorta della prova testimoniale svolta in primo grado può ritenersi accertato che nell'espletamento della propria attività lavorativa (dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 15:00) egli indossava un giubbotto antiproiettile del peso di 20 kg e che inoltre si occupava anche del carico e/o scarico di pacchi di soldi, di oro di argento, a volte anche del peso di circa 20 kg e anche superiore. È emerso altresì che la conduzione del mezzo blindato, del peso di 5 q a pieno carico, comportava vibrazioni fastidiose cui erano soggetti in relazione ad un'attività di guida che giornalmente si aggirava intorno ai 200/400 km. Precisava, ancora, il teste M.A., che quando i mezzi in uso erano di riparazione essi si avvalevano di quelli di riserva, più vecchi e maggiormente soggetti a vibrazioni. Infine il teste C.D. aggiungeva che la cattiva manutenzione dei mezzi acuiva le vibrazioni a causa dello scarico degli ammortizzatori e che i sedili erano rigidi e la gommapiuma, in qualche punto, particolarmente usurata dal tempo.

La CTU ha accertato a carico del P. le seguenti patologie: "spondiloartrosi, più accentuata a livello lombare, con multiple discopatie, pregresse discectomia e foraminectomia L5-S1 sx, artrosi interlaminospinosa L5-S1".

Con riferimento all'eziologia professionale l'attività svolta per quasi 25 anni, nelle particolari condizioni descritte dai testi di primo grado e sulla base non solo dell'esame obiettivo ma anche di tutta la certificazione presente in atti, può ritenersi ragionevolmente provata, secondo il principio di causalità efficiente e determinante, la correlazione causale tra la dimostrata discopatia lombare, che ha necessitato di discectomia e artrodesi, in quanto direttamente connessa al rischio lavorativo riconosciuto, sia a titolo di malattia da sovraccarico biomeccanico, sia a titolo di esposizione continua protratta a vibrazioni meccaniche impresse sul rachide lombare. La patologia artrosica dalla quale il periziando è affetto interessa, infatti, il rachide, con complicanze discopatiche e radicolopatiche, soprattutto a livello lombare. Va considerato, sulla scorta delle indagini scientifiche compiute dalla medicina del lavoro, che l'artropatia degenerativa, segnatamente del tratto lombare del rachide, complicata nel caso di specie da discopatie, può trovare un momento etiopatogenetico, pur se non unico, ossia quale co-fattore, anche in determinate attività lavorative che producono sollecitazioni protratte e prolungate sul rachide lombare e sulla cerniera lombo-sacrale e che costringono il soggetto a posture obbligate. Seppure, pertanto, non possa negarsi la genesi multifattoriale della patologia degenerativa da cui il P. è affetto, tuttavia un’ attenta valutazione della fattispecie, anche alla luce del documento di valutazione dei rischi allegato in atti, consente di ritenere che l'attività lavorativa svolta abbia influito sulla genesi e sulla evoluzione della patologia in modo significativo, ossia determinante.

Quanto all'entità del danno biologico il nominato consulente ha ritenuto condivisibile la valutazione percentuale eseguita dal consulente di primo grado sulla scorta delle tabelle allegate al D.M. n. 38 del 2000 ma anche dell'articolo 79 del testo unico 1124/65 (secondo cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione il cui denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio. Il CTU ha, in proposito, ritenuto che la diffusa spondiloartrosi fosse preesistente alla discopatia, poiché diversamente la valutazione tabellare sarebbe stata certamente più alta.

Avverso la bozza peritale nessuna delle parti ha sollevato obiezioni.

Sulla scorta, pertanto, della condivisibile valutazione medico-legale operata dal consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.

L'esito della lite rende giustizia dell'integrale compensazione delle spese di questo giudizio.

Essendo stato il presente procedimento depositato dopo il 1 febbraio 2013 sussiste l'obbligo, per l'appellante principale soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

L'appellato incidentale gode, invece, della condizione di soggetto esonerato.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull’ appello proposto dall'Inail avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1127/2020 emessa in data 18 settembre 2020, nei confronti di P.D., nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, uditi i procuratori delle parti, così provvede:

- conferma la sentenza impugnata e dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da P.D.;

- compensa tra le parti le spese del presente appello;

- da atto che l'appellante principale soccombente è tenuto a corrispondere un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 288 e manda la cancelleria per quanto di competenza.

Conclusione
Così deciso in Messina, il 14 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2022.

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