Corte d'Appello Firenze, Sez. lavoro, Sent., 27/01/2022, n. 62 di essere stato assunto ad aprile 2008 come guardia giurata (livello VI), ma di avere svolto fino a settembre 2008 le mansioni di produttore in via prevalente

Giovedì, 27 Gennaio 2022 06:11

di essere stato assunto ad aprile 2008 come guardia giurata (livello VI), ma di avere svolto fino a settembre 2008 le mansioni di produttore in via prevalente; ... - da luglio 2009 di essere stato incaricato di svolgere le sole mansioni di guardia giurata, con demansionamento che era poi proseguito fino a marzo 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze

Sezione lavoro

nelle persone dei magistrati:

dr. Maria Lorena Papait - Presidente rel.

dr. Roberta Santoni Rugiu - Consigliera

dr. Nicoletta Taiti - Consigliera

nella causa iscritta al n.779/2020 RG promossa da

S.M.

avv. ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani

appellante

contro

S. SPA

avv.ti Antonio Galassi e Giovanna Fiesoli

appellata

avente ad oggetto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro n.573/2020 pubblicata in data 14.10.2020

all'udienza del 25.1.2022 previa camera di consiglio, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante, diretto a far dichiarare l'illegittimità del demansionamento subito da luglio 2009 a marzo 2013 e ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente, nonché ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo da aprile 2008 a settembre 2008 e ottenere le differenze retributive di conseguenza maturate pari ad Euro 1.524,60.

Il ricorrente aveva dedotto :

- di essere stato assunto ad aprile 2008 come guardia giurata (livello VI), ma di avere svolto fino a settembre 2008 le mansioni di produttore in via prevalente;

- di essere stato inquadrato dall'1.10.2008 al III livello con mansioni di produttore, addetto alle vendite;

- da luglio 2009 di essere stato incaricato di svolgere le sole mansioni di guardia giurata, con demansionamento che era poi proseguito fino a marzo 2013;

- di avere da subito contestato il demansionamento, anche con ricorso cautelare (respinto per difetto del periculum);

- di avere subito una serie di reazioni datoriali mobbizzanti (plurime contestazioni disciplinari, con sanzioni dichiarate nulle o non applicate, adibizione a turni notturni, trasferimento a Salluggia in provincia di Vercelli);

-di essersi ammalato in conseguenza del grave demansionamento subito, restando assente per lunghi periodi, come da certificati prodotti, e venendo infine licenziato a marzo 2013 per superamento del periodo di comporto, licenziamento che aveva impugnato e che il Tribunale aveva dichiarato illegittimo con sentenza n.588/2015 confermata dalla Corte d'Appello. Aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale (pari alla media delle provvigioni non percepite) e non patrimoniale (danno alla professionalità, all'immagine e biologico) conseguente al demansionamento e il pagamento delle differenze retributive, per il periodo da aprile 2008 a settembre 2009, tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire sulla base del corretto inquadramento al III livello con mansioni di produttore.

S. SPA aveva chiesto di dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni da demansionamento per violazione del principio del ne bis in idem e per intervenuto giudicato, nel merito di rigettare le domande perché infondate.

Il primo giudice, svolta istruttoria orale, ha accolto l'eccezione di giudicato quanto alla domanda relativa al demansionamento, richiamando la giurisprudenza in materia di giudicato (Cass.5486/2019, Cass.20629/2016) e ritenendo che la sentenza n.588/2015 pronunciatasi sul licenziamento avesse escluso l'illegittimità del demansionamento, che il lavoratore aveva dedotto per sostenere la ritorsività del recesso quale ultimo atto di una serie di condotte mobbizzanti, partite -appunto- dal demansionamento.

In proposito ha così motivato, richiamando testualmente la motivazione della sentenza n.588/2015 :

"Sul tema è intervenuto un accertamento specifico, che ha escluso l'illegittimità del demansionamento:

"Dalle risultanze probatorie non sono emersi elementi di univocità tali da consentire una qualificazione del complesso degli atti datoriali in termini di mobbing, conformemente alla stringente definizione datane dalla Suprema Corte.

Con riferimento al dedotto demansionamento, è emerso che, almeno far data dal luglio 2009, il ricorrente è stato adibito a mansioni di guardia giurata, inferiori rispetto a quelle di produttore commerciale, contrattualmente attribuitegli e corrispondenti ad un livello di inquadramento superiore, in assenza della prova di un accordo di demansionamento (dedotto dalla convenuta ma logicamente contrastante con la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c., rigettato per assenza del periculum in mora, in assenza di qualsivoglia statuizione in punto di sussistenza del fumus boni iuris, e con le dichiarazioni del teste C.).

Tuttavia, deve sottolinearsi come tale variazione sia stata motivata dal datore di lavoro sulla base del mancato raggiungimento da parte del ricorrente degli obiettivi minimi stabiliti dal contratto -fatto non contestato dallo S., a fronte della deduzione e produzione di controparte- che avrebbe legittimato, per espressa previsione negoziale, il recesso datoriale (come documentato dalla produzione dell'allegato B del contratto, dei contratti conclusi dal ricorrente e dalle buste paga, dalle quali emergono le provvigioni corrisposte al produttore a fronte dei contratti effettivamente conclusi). Anziché procedere al licenziamento, il datore di lavoro ha ritenuto, in un'ottica di conservazione del rapporto, di mutare le mansioni del dipendente, conservando inalterati inquadramento e retribuzione superiori, di modo che, a fronte di tale prospettazione, l'atto datoriale di mutamento delle mansioni non può essere connotato in termini di manifesta vessatorietà." (doc. 9 convenuta).

Pertanto, con riferimento al dedotto demansionamento, la citata pronuncia ha accertato:

- il mancato raggiungimento, da parte del lavoratore, degli obiettivi minimi stabiliti dal contratto, circostanza non contestata;

- che detta circostanza, per espressa previsione negoziale, legittimava il licenziamento;

- che il mutamento delle mansioni era stato attuato ai fini del mantenimento del posto di lavoro, conservando l'inquadramento e le retribuzioni superiori.

E' pacifico tra le parti, oltre che documentato in atti, che la sentenza non è stata impugnata dal ricorrente (doc. 10 comparsa di costituzione in appello di S.), che l'appello proposto dalla società convenuta è stato rigettato (doc. 1 sentenza Corte d'Appello n. 524/2015) e che si è formato il giudicato, anche sul citato accertamento.

Peraltro, anche laddove il ricorrente avesse promosso appello avverso la sentenza n. 588/2015, non avrebbe potuto far valere in appello l'invalidità della clausola contrattuale, che prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore non avesse raggiunto, per tre mesi consecutivi, i minimi produttivi stabiliti, dedotta per la prima volta nella presente causa".

Quanto alla domanda per differenze retributive, da limitarsi al periodo aprile 2008/settembre 2008 (dato che a partire da ottobre 2008 il lavoratore aveva ottenuto il III livello, poi conservato sino al licenziamento con relativo trattamento economico), il Tribunale ha ritenuto non provato lo svolgimento di mansioni superiori sulla base dell'istruttoria orale svolta.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato inammissibile per intervenuto giudicato la domanda diretta ad accertare l'illegittimità del demansionamento da luglio 2009 alla cessazione del rapporto (21.3.2013), respingendo le conseguenti richieste risarcitorie, e ha respinto la domanda di differenze retributive; ha condannato S. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società ex datrice, liquidate in Euro 4.050 oltre accessori.

S.M. ha impugnato la sentenza chiedendone l'integrale riforma con accoglimento di entrambe le domande, così concludendo : ..dichiari che il demansionamento subito dal ricorrente dal luglio 2009 al 21 marzo 2013 è illegittimo anche per violazione dell'art. 2103 c.c. per i motivi indicati in narrativa. Condanni la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio in favore del ricorrente per danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente al demansionamento, per i motivi indicati in narrativa del 30% della retribuzione per ogni mese di dequalificazione (pari a 44 mesi) e della somma di Euro 300 per ogni mese in cui è stato demansionato per la perdita di provvigioni che avrebbe mediamente percepito ove avesse continuato a svolgere attività di produttore. Oltre al risarcimento del danno biologico per invalidità temporanea quantificabile in Euro 96,00 per ogni giorno di malattia e quindi per 220 giorni (così come previsto dalle allegate tabelle del Tribunale di Milano) risultante dalla certificazione medica versata in atti, per un importo complessivo di Euro 21,120,00. Condanni altresì la convenuta al pagamento in favore del ricorrente per differenze retributive per i motivi indicati in narrativa e per i titoli indicati in conteggio della somma di Euro 1524,60. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Ha contestato la decisione relativa alla formazione del giudicato sull'illegittimità del demansionamento poiché la sentenza n.588/2015, pronunciata nel giudizio di impugnazione del licenziamento con rito Fornero, non aveva affatto statuito sulla legittimità del demansionamento, ma solo sulla sua "non manifesta vessatorietà" nel contesto della domanda di ritorsività del recesso per mobbing, oltre al fatto che nel rito Fornero il demansionamento era stato dedotto solo ai fini di tale domanda e sarebbe stata inammissibile una domanda per farne accertare l'illegittimità.

Ha quindi riproposto le difese svolte in primo grado per fare dichiarare l'illegittimità del demansionamento e ottenere il risarcimento dei danni subiti, essendo pacifica l'adibizione a mansioni inferiori e da ritenersi palesemente contra legem la clausola contrattuale che consentiva il licenziamento in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, non idonea quindi a legittimare una dequalificazione che avrebbe un evidente scopo punitivo.

Ha inoltre contestato la decisione sulle differenze retributive, dato che l'istruttoria aveva invece dimostrato l'adibizione a mansioni di produttore in via prevalente nel periodo da aprile a settembre 2008.

S. SPA ha rilevato in via preliminare il divieto di domande nuove in appello con riguardo alla specificazione nelle conclusioni dell'appello del risarcimento del danno biologico con relativa quantificazione - ma già il primo giudice aveva correttamente rilevato come la domanda fosse desumibile dalla lettura complessiva del ricorso, in particolare a pag.9 - e resistito all'impugnazione ritenendo corretta la decisione del Tribunale su entrambe le domande.

Secondo il Collegio l'appello è infondato quanto alla domanda risarcitoria e alla questione del giudicato sulla legittimità del demansionamento, fondato invece quanto alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori.

Quanto alla prima, va detto che nel procedimento di impugnazione del licenziamento ex rito Fornero il lavoratore trattava ampiamente la tematica dell'illegittimità del demansionamento esponendo come:

-da luglio 2009 fosse stato privato delle mansioni di produttore e adibito alle sole mansioni di guardia giurata, con conseguente perdita delle provvigioni

-con lettera del 29.10.2009 avesse contestato la dequalificazione professionale

-avesse quindi promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. per essere reintegrato nelle mansioni di produttore, nel procedimento cautelare la controparte si fosse difesa allegando essere intervenuto tra le parti un accordo di demansionamento (che egli negava) e il giudice avesse respinto il ricorso per difetto del periculum

-la situazione di demansionamento fosse poi proseguita e il datore avesse messo in atto ulteriori e ripetuti atti di vessazione nei suoi confronti (contestazioni disciplinari plurime, sanzioni poi annullate, trasferimento a Salluggia..) sino al licenziamento per superamento del periodo di comporto, che egli assumeva di natura ritorsiva

-come il demansionamento subito fosse illegittimo per violazione dell'art.2103 c.c. (oltre che dell'art.2087 c.c. con riguardo alle altre condotte vessatorie) e gli avesse causato danni alla professionalità e danno biologico per i quali si riservava di agire in separato giudizio.

La società datrice si difendeva deducendo - quanto al demansionamento - che il contratto concluso ad ottobre 2008, con l'attribuzione delle mansioni di produttore, prevedeva il raggiungimento di un obiettivo minimo di produzione, pena il licenziamento, che il lavoratore non aveva raggiunto detto minimo e che le parti avevano quindi concordato l'assegnazione a mansioni inferiori di guardia giurata.

Il Tribunale, con la sentenza n.588/2015 all'esito del giudizio di opposizione, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per difetto di motivazione ex art.2 comma 2 L. n. 604 del 1966, mentre ha escluso che fosse ritorsivo ritenendo non provato il mobbing dedotto dal lavoratore. In particolare, quanto al denunciato demansionamento, che ha ritenuto provato e non giustificato da un patto di demansionamento, ha ritenuto che non fosse manifestamente vessatorio in quanto motivato dal datore di lavoro sulla base del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di produzione (fatto non contestato dallo S.) che avrebbe legittimato il licenziamento per espressa previsione negoziale.

Si rimanda alla motivazione testuale sopra trascritta.

La sentenza è stata impugnata dalla società, non invece dal lavoratore, e confermata dalla Corte d'appello con sentenza n.524/2015, divenuta definitiva.

A fronte di tali dati, ritiene il Collegio del tutto corretta la decisione del primo giudice considerato che la questione della illegittimità del demansionamento è stata chiaramente dedotta dal lavoratore, oggetto delle domande proposte e delle eccezioni della controparte a fondamento dell'assunta legittimità, pur ai fini della impugnazione del licenziamento (peraltro con riserva di agire per il risarcimento dei danni in separato giudizio).

La pronuncia del giudice ha anch'essa ad oggetto, chiaramente, la questione della illegittimità del demansionamento - quale presupposto della vessatorietà della condotta datoriale - come si trae dalla motivazione, pur non condivisibile nel merito, laddove il demansionamento viene giustificato nell'ottica della salvaguardia del posto di lavoro da parte della società datrice, in luogo del licenziamento altrimenti stabilito dalla clausola negoziale per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di produzione.

Di fatto quindi il demansionamento viene ritenuto legittimo, con una decisione come visto non impugnata dal lavoratore e divenuta definitiva.

Secondo l'appellante il Tribunale si sarebbe pronunciato solo sulla "non manifesta vessatorietà" del demansionamento, non invece sulla sua illegittimità, sulla quale quindi non si sarebbe formato il giudicato, così che sarebbe stato possibile proporre la questione in un diverso giudizio (finalizzato al risarcimento dei danni derivati dal demansionamento illegittimo) nel quale far valere anche la illegittimità della clausola contrattuale sulla facoltà datoriale di licenziamento per mancato raggiungimento degli obiettivi perché contra legem. Aggiunge inoltre che nel rito Fornero non avrebbe potuto proporre domande dirette all'accertamento della illegittimità del demansionamento, che sarebbero state inammissibili, né il giudice in mancanza di domanda di parte avrebbe potuto pronunciarsi con efficacia di giudicato su questioni pregiudiziali o incidentali rispetto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.

Ma a parere del Collegio - oltre al fatto che il Tribunale si è espresso proprio nel senso della legittimità del demansionamento - l'appellante non "si misura" con la giurisprudenza in tema di giudicato già richiamata per esteso dal primo giudice, che individua una nozione di giudicato c.d. implicito molto ampia, riguardante il "dedotto e il deducibile" e comprendente (anche) gli accertamenti su questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune alle due cause, pur mirate a finalità diverse.

Infatti per la consolidata giurisprudenza di legittimità "L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass.5486/2019)

Ancora: "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo." (Cass. sez. L sent. n. 67/2007; Cass. sez. 3 sent n. 20629/2016).

Nel caso di specie pertanto l'accertamento relativo al demansionamento nel giudizio di impugnazione del licenziamento - comunque presupposto della domanda di ritorsività del licenziamento per mobbing come proposta dal lavoratore - preclude un successivo esame della stessa questione nell'odierno giudizio avente ad oggetto il medesimo accertamento, pur ai fini della domanda risarcitoria.

Non era quindi necessaria la proposizione di una specifica domanda di accertamento dell'illegittimità del demansionamento nel giudizio di licenziamento ai fini della formazione del giudicato, essendo sufficiente l'accertamento incidentale (peraltro chiesto dal ricorrente, come da conclusioni del ricorso ex rito Fornero) effettuato dal giudice, trattandosi della "soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause".

Va invece accolto l'appello relativo alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori nel periodo dall'aprile 2008 al settembre 2008.

Il Collegio ritiene infatti, a differenza del primo giudice, che l'istruttoria orale, in unione alla documentazione prodotta, dimostrino chiaramente come l'appellante abbia svolto in detto periodo mansioni di produttore in via prevalente, riconducibili al livello superiore.

Si ritiene in particolare determinante la testimonianza di D.C., guardia giurata da aprile 2008 a gennaio 2011, il quale ha riferito quanto a S., assunto pure assunto ad aprile 2008 "Fin da quando l'ho conosciuto so che svolgeva le mansioni di produttore, oltre a quelle di guardia particolare giurata. Entrava in servizio alle 7,30, facendo l'apertura di Interchange in via Acciaioli, talvolta anche di Agenzia delle Entrare, in aggiunta, a volte in alternativa. Si trattava di servizi che duravano circa mezz'ora o un'ora. Non ricordo di avere svolto detti servizi con il ricorrente. Ho appreso personalmente detti fatti tramite le comunicazioni via radio o in quanto l'ho constatato, facendo sempre la notte, lo vedevo al momento della mia cessazione. Al termine svolgeva attività di produzione, ricercando clienti per i servizi offerti dall'azienda. In particolare ho avuto contatti con il sig. S. in occasione dell'avvio di nuovi clienti da lui trovati, per chiarimenti sul tipo di servizio da svolgere.

Ho appreso dal sig. S. che si dedicava alla produzione fino alle 17,00, a partire da detta ora effettuava le chiusure, servizio che durava circa una ora e mezzo. Ho appreso dal sig. S. che era impegnato nell'attività di produzione per circa 8-10 ore al giorno, nell'attività di guardia particolare giurata per circa 2 ore e mezza - tre, vi era una pausa pranzo, che non so quantificare. Ho constatato che non portava la divisa operativa della guardia giurata, ma la divisa utilizzata dai capi ufficio e del personale che svolgeva reception nei centri commerciali, munita di cravatta. A settembre o ottobre 2009 ho constatato un cambiamento in quanto fu inserito nel turno operativo, anche nel mio, presso banche e ronde notturne, cessando l'attività di produzione, come da lui appreso...Il nominativo di clienti nuovi mi è stato dato dal sig. S., indico ad esempio quello un tabaccaio del centro di Firenze, in ordine al quale mi disse che vi erano più entrate dove collocare il bigliettino di avvenuta visita."

Si tratta di dichiarazioni puntuali e per la gran parte frutto di conoscenza diretta da parte del teste, compresa la circostanza che S. indossasse giacca e cravatta e non la divisa, nonché il fatto che le cose cambiarono a settembre/ottobre 2009 quando fu inserito nel turno operativo delle guardie giurate.

Lo svolgimento di attività di produttore è stata confermata anche dal teste D.G., che non ha saputo dire quale fosse l'impegno lavorativo prevalente (guardia giurata o produttore) e precisato però che ciò "si trae dai servizi".

Le dichiarazioni di C. trovano pieno riscontro nei documenti 4 e 5 prodotti dal lavoratore.

Il primo consiste nei contratti stipulati dallo S. con i clienti, che sono ben 16 nel periodo in questione, da aprile a luglio 2008 (ovvero 3 ad aprile, 4 a maggio, 3 a giugno, 5 a luglio), un numero equivalente a quello dei contratti conclusi, dopo la formale attribuzione del III livello come produttore, da ottobre 2008 a febbraio 2009, livello attribuito "in virtù dell'espletamento dei buoni risultati conseguiti nell'espletamento dei servizi affidatigli" come da doc.7.

Il secondo consiste negli ordini di servizio (quelli a cui fa riferimento il teste G.), dai quali si evince chiaramente come S. nel periodo in questione sia stato molto spesso assegnato ad attività di "produzione/esazione", anche in unione a servizi presso "Interchange via Acciaioli" di breve durata e/o di servizi di pronto intervento (cfr. pagine da 54 a 79 del doc.5), a ulteriore specifica conferma delle dichiarazioni del C..

La difesa della società datrice ha disconosciuto detti ordini di servizio, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e 2719 c.c., ma in modo del tutto generico e quindi inefficace ai fini delle norme richiamate, tanto più che i documenti prodotti si presentano come del tutto formali e di provenienza datoriale e che anche il teste G. vi ha fatto riferimento.

Per contro il teste S.M., dipendente della appellata all'epoca in cui è stato sentito quale "responsabile del commerciale", appare poco credibile, dato le dichiarazioni rese confliggono con detti documenti (doc.4-5), oltre ad essere nel complesso generiche e imprecise (es. laddove afferma che l'accordo per l'attribuzione delle mansioni superiori prevedeva un minimo di produzione e che in caso di mancato raggiungimento del minimo il dipendente sarebbe rientrato nelle mansioni precedenti di guardia giurata; mentre l'accordo prevedeva semmai in tal caso il licenziamento).

Si ritiene pertanto provato lo svolgimento nel periodo in questione di mansioni riconducibili in via prevalente al livello superiore, considerata sia la quantità dell'impegno lavorativo (come si desume dal numero di contratti conclusi, che implicano attività di ricerca clienti, proposta dei servizi, trattative, preventivi, stesura contratti, riscossione, sollecito pagamenti..) sia la qualità dell'attività svolta, ben superiore rispetto a quella della semplice guardia giurata.

Circa il quantum delle differenze di retribuzione, l'importo di Euro 1.524,60 si desume dai conteggi prodotti in primo grado (laddove a pag.1 è indicata la differenza "paga giornaliera" tra dovuto e percepito, intendendosi il "dovuto" con inquadramento ab origine nel terzo livello, come si trae dalla pagina dei conteggi relativa all'anno 2008) e non è stato come tale contestato dalla società datrice.

Considerata la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle due domande proposte, nonché il fatto che la prima è stata decisa con accoglimento di una eccezione pregiudiziale, mentre la seconda ha comportato lo svolgimento di rilevante attività istruttoria con assunzione di quattro testi in primo grado ed esame della documentazione prodotta, con conseguente diversa valutazione dell'attività difensiva, si compensano integralmente tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza appellata

- condanna la società appellata S. spa al pagamento a S.M. della somma di Euro 1.524,60 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

- compensa per intero le spese processuali dei due gradi di giudizio.

Conclusione
Così deciso in Firenze, il 25 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2022.

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