Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 14/07/2022) 19/08/2022, n. 7316 il Prefetto della Provincia di Caserta ha respinto l'istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola a tariffa ridotta.

Venerdì, 19 Agosto 2022 05:49

Con decreto notificato in data 11 ottobre 2016, il Prefetto della Provincia di Caserta ha respinto l'istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola a tariffa ridotta presentata in data 11 dicembre 2015 dal Presidente Nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali

in relazione all'attività di guardia zoofila volontaria svolta in seno all'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA). ... In particolare, il giudice di prime cure dopo aver analizzato la normativa in materia di guardia volontaria giurata dell'associazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4371 del 2018, proposto dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Caserta in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

il signor M.M. rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Russo, dichiaratosi antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tar Campania, sede di Napoli, sez. V, 3 novembre 2017, n. 5120, non notificata, che ha accolto il ricorso proposto avverso il decreto notificato in data 11 ottobre 2016, con il quale la Prefettura di Caserta ha respinto l'istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola a tariffa ridotta.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor M.M. e la memoria depositata in data 13 giugno 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Svolgimento del processo
1. Con decreto notificato in data 11 ottobre 2016, il Prefetto della Provincia di Caserta ha respinto l'istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola a tariffa ridotta presentata in data 11 dicembre 2015 dal Presidente Nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali in relazione all'attività di guardia zoofila volontaria svolta in seno all'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA).

Il provvedimento si è basato sulla nota con la quale il Comando Provinciale Carabinieri di Caserta ha espresso parere contrario al rilascio della licenza di porto di pistola a tariffa ridotta sul presupposto dell'assenza di nuovi e aggiuntivi elementi atti a comprovare il dimostrato bisogno di andare armato, con particolare riferimento all'eventuale rischio connesso all'espletamento dell'attività volontaria di guardia zoofila.

2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Campania, sede di Napoli, il signor M. ha impugnato tale provvedimento, chiedendone l'annullamento.

3. Il Tar Napoli, sez. V, 3 novembre 2017, n. 5120 ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il diniego dell'amministrazione.

In particolare, il giudice di prime cure dopo aver analizzato la normativa in materia di guardia volontaria giurata dell'associazione ENPA, ha ritenuto non condivisibile la motivazione posta a base del decreto impugnato secondo la quale le guardie in questione svolgerebbero una mera funzione ausiliaria, dovendo alle stesse riconoscersi, per lo svolgimento di particolari funzioni, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, abilitate anche ad effettuare operazioni di rilevante importanza come i sequestri. Pertanto, considerato che la guardia zoofila per conto dell'ENPA è fortemente esposta al rischio di aggressioni in zone con notevole attività criminale il Tar ha ritenuto sussistente l'eccesso di potere per errata comparazione dei contrapposti interessi in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, l'interesse pubblico fatto valere dall'amministrazione ad una limitata circolazione delle armi non si contrapponeva ad altro interesse meramente privato.

4. La citata sentenza n. 5120 del 3 novembre 2017 del Tar napoli è stata impugnata dal Ministero dell'interno e dall'U.T.G. - Prefettura di Caserta con appello notificato in data 2 maggio 2018 e depositato il successivo 30 maggio, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado sul duplice assunto che: a) il ruolo delle guardie volontarie, sebbene riconosciuto da parte dell'ordinamento giuridico, si colloca in una posizione collaborativa, ausiliaria e subordinata, rispetto ai compiti dei soggetti pubblici deputati in via primaria all'accertamento e alla repressione degli illeciti nella materia di cui si tratta, infatti tale categoria di guardie giurate zoofile può avvalersi della qualifica di agente di polizia giudiziaria solo limitatamente all'ambito dello svolgimento dei servizi di cui all'art. 6, comma 2, L. n. 189 del 2004 e, cioè, nei confronti dei soli animali di affezione; b) per quanto concerne, invece, l'eventuale vigilanza venatoria espletata ai sensi di altre norme vigenti, in tali ambiti le guardie non rivestono tale qualifica ed hanno, appunto, solo compiti di generica vigilanza essendo tenuti a segnalare, dì volta in volta, eventuali situazioni di illegalità e/o illegittimità riscontrate alle forze dell'ordine preposte al controllo del territorio e potendosi limitare unicamente a chiedere alle persone trovate in possesso di armi o arnesi atti alla caccia di esibire i titoli autorizzativi e i documenti comunque relativi all'attività venatoria. che presuppone il raggiungimento della prova del requisito del dimostrato bisogno di andare armato.

5. Il signor M.M. si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad impugnare considerato che l'amministrazione appellante non ha gravato la successiva sentenza emessa dal Tar Campania n. 4838 dell'11 ottobre 2019, che ha accolto il ricorso avverso il successivo decreto di diniego del rinnovo del porto d'armi fondato sui medesimi motivi di quello oggetto di gravame.

6. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione
1. Come esposto in narrativa, oggetto della controversia è il decreto della Prefettura di Caserta, notificato in data 11 ottobre 2016, con il quale è stata respinta l'istanza, presentata in data 11 dicembre 2015 dal Presidente Nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali, volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola del signor M.M. in relazione all'attività di guardia zoofila volontaria svolta in seno allo stesso.

L'appello è inammissibile per carenza di interesse, così come eccepito dall'appellato, dal momento che il Tar Napoli, con sentenza n. 4838 dell'11 ottobre 2019 ha accolto un ennesimo ricorso, proposto dal signor M.M. avverso un nuovo diniego di rinnovo del porto di pistola a tariffa ridotta, opposto dal Prefetto di Caserta in data 3 luglio 2019 per le stesse ragioni sottese al diniego oggetto del contenzioso all'esame del Collegio.

Il provvedimento annullato con l'impugnata sentenza del Tar Napoli, sez. V, 3 novembre 2017, n. 5120 ha dunque ormai esaurito gli effetti ed è stato sostituito da un nuovo diniego anch'esso annullato in sede giurisdizionale dal Tar Napoli con sentenza passata in giudicato perché non impugnata, con la conseguenza che alcun interesse ha parte appellata a veder deciso l'odierno gravame.

A tale conclusione in rito sembra peraltro pervenire lo stesso appellante che non ha inteso controdedurre né con scritti difensivi né con discussione orale alla eccezione sollevata da controparte.

2. Per le ragioni sopra esposte l'appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della particolarità della vicenda contenziosa le spese del presente grado di giudizio possono essere compensata tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

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