REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello Di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale - Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale - Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 869 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
I.R.D.V. S.R.L. (con l'Avv. Carmelo Bozzo)
- appellante
E
P.S. (con l'Avv. Alessandro Dattilo)
- appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Cassa integrazione guadagni.
Svolgimento del processo
1. L'appellato aveva chiesto, con ricorso al Tribunale Giudice del Lavoro di Cosenza, di riconoscergli, per il periodo in cui la propria parte datoriale (I. S.r.l.) era stata sottoposta a CIGS a zero ore (1.1.2009/30.9.2013), le retribuzioni per le ore di straordinario svolte, per le mensilità aggiuntive (14.ma parziale per il 2012 ed intera per il 2013) ex artt. 117 e 105 del CCNL Vigilanza Privata, la quota oraria della normale retribuzione e la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 82 del predetto CCNL, a titolo di permessi non goduti, nonché le indennità di servizio di piantonamento fisso e per il servizio notturno, di cui all'art. 108 dello stesso CCNL richiamato.
2. Il tribunale aveva accolto parzialmente dette domande e, ascoltati i testi, disposta CTU e svolte le proprie considerazione in base all'incrocio degli elementi risultanti dall'intera attività istruttoria, aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di Euro 7.112,50 (inferiore all'originaria pretesa di Euro 12.851,02), sommatoria dei seguenti importi: Euro 2.234,00, a titolo di straordinario e festivo; Euro 730,97, a titolo di indennità di rischio, di lavoro domenicale e di lavoro notturno (compresa l'indennità di piantonamento fisso); Euro 4.147,52, a titolo di permessi non goduti nonché di 13.ma e 14.ma mensilità ancora spettanti.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello la parte datoriale, resistente in primo grado, chiedendone la riforma e rilevandone l'erroneità: 1) per una inesatta valutazione del compendio istruttorio, orale e documentale; 2) per una ingiusta ammissione tardiva di documentazione, consistente negli ordini di servizio riguardanti il ricorrente, versati in atti solo in udienza; 3) per insufficiente motivazione circa le ragioni inducenti alla pronuncia favorevole al lavoratore; 4) per illegittimo riconoscimento di 13.me e 14.me mensilità, non dovute nel particolare regime della CIGS "on the job"; 5) per la violazione dell'art. 421 c.p.c., non essendo stato riconosciuto un termine alle parti per note difensive, in conclusione del primo grado di giudizio.
4. Si è costituito in sede di gravame il P., resistendo nel merito.
5. Il giorno 23 giugno 2022, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado ed ascoltati i procuratori presenti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
II.- La circostanza che, nel periodo in cui è stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria, il ricorrente abbia continuato a lavorare è incontestata.
II.1 Ed è documentato che, in forza dell'accordo raggiunto il 3.8.2010 con i sindacati dei lavoratori, l'azienda si sia obbligata (oltre "ad anticipare il trattamento di CIGS") a corrispondere "ai lavoratori interessati, per tutto il periodo di ricorso alla CIGS, la differenza tra l'indennità mensile di CIGS e la retribuzione netta contrattualmente prevista e la relativa contribuzione". Ciò in corrispondenza a quanto previsto dall'art. 4 del D.I. n. 49281 del 18 dicembre 2009 (richiamato dalle parti), secondo cui, per l'appunto, "al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento a sostegno del reddito spettante e la retribuzione originaria".
II.2 Ne consegue il riconoscimento al ricorrente del diritto a percepire dal datore di lavoro, nel periodo in cui è stato collocato in cassa integrazione guadagni, seppur con le modalità c.d. "on the job", la differenza tra il trattamento previdenziale, che lo stesso datore di lavoro gli ha anticipato, e il trattamento retributivo ordinario spettantegli.
III.- L'entità del trattamento retributivo dovuto al ricorrente è quella determinata dal suo contratto di lavoro (individuale e collettivo) e va commisurata alle prestazioni lavorative rese nel periodo in cui, pur essendo in cassa integrazione, ha continuato a lavorare.
III.1 Pertanto, non ci sono ragioni per negargli, ad esempio, la tredicesima ovvero la quattordicesima mensilità che, insieme, sono previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro come mensilità supplementari e costituiscono, quindi, parte integrante della "retribuzione originaria" di cui il ricorrente fruiva.
III.2 Altrettanto è da dirsi, poi, per l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, anch'essi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e, come tali, integranti la retribuzione ordinaria spettantegli.
IV.- Corretto, inoltre, è stato il riconoscimento di quanto rivendicato per maggiorazioni spettanti per il lavoro straordinario prestato, nei limiti in cui il ricorrente ne ha dato prova e di cui il tribunale ha avuto contezza.
IV.1Nulla quaestio, per le ragioni dianzi esposte, sulla dovutezza del compenso per le prestazioni rese dal ricorrente oltre il normale orario lavorativo. Il trattamento retributivo dovuto resta, infatti, quello previsto dal suo contratto di lavoro, per la parte che non è coperta dal trattamento di integrazione salariale straordinario di cui egli ha beneficiato. Ed è quindi un trattamento retributivo che va commisurato all'effettivo orario di lavoro. La durata del suo impegno lavorativo e, soprattutto, le occasioni nelle quali esso ha ecceduto il limite dell'orario ordinario si desumono chiaramente dagli ordini di servizio che ha prodotto in corso di causa, chiedendone l'acquisizione.
IV.2 Trattasi di documenti che (ai fini e nei limiti della prova del lavoro straordinario controverso) sono stati già acquisiti - ed avrebbero avuto accesso financo in grado di appello, ove negati in primo grado, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. -: a) sia perché sono indispensabili ai fini della verifica dell'esecuzione del lavoro straordinario specificamente dedotto in ricorso; b) sia perché consentono di seguire la pista probatoria che è offerta dalla documentazione già in atti e dalle testimonianze escusse, in modo da poter colmare la relativa lacuna dimostrativa in ordine all'orario che il ricorrente ha effettivamente rispettato.
IV.3 Dalla disamina svolta dal consulente tecnico d'ufficio si ricavano i computi esatti delle voci spettanti al lavoratore, posto che egli ha utilizzato solo dati emersi documentalmente.
Il suo elaborato è stato ritenuto esente da vizi e da aporie logiche e/o scientifiche già dal tribunale; e tale valutazione viene condivisa anche da questa Corte.
V.- Nel complesso, la differenza retributiva calcolata dal consulente tecnico d'ufficio ammonta ad un totale di Euro 7.112,50. Questo è l'importo che all'appellato doveva o dovrà essere corrisposto, ove già non avvenuto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione al soddisfo.
VI.- L'appello, pertanto, va rigettato.
VII.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del richiedente procuratore di parte convenuta, si liquidano come da dispositivo, oltre accessori di legge e spese generali.
VIII.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.R.D.V. S.r.l., con ricorso in data 10 luglio 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 439/18, resa in data 21 marzo 2018, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate nella misura di Euro 1.900,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro di Catanzaro, il 23 giugno 2022.
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2022.
