Le guardie giurate, anche se in servizio presso pubbliche amministrazioni, in quanto destinate alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestono la qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio esclusivamente in relazione allo svolgimento di attività complementari a quelle istituzionalmente a loro affidate, con la conseguenza che non è configurabile il reato di cui all'art. 337 cod. pen. quando intervengono al di fuori delle loro attribuzioni istituzionali. (Fattispecie relativa a guardia giurata preposta al servizio di vigilanza di un ospedale ed intervenuta per sedare una lite fra un privato ed un pubblico dipendente su richiesta di medico di guardia del pronto soccorso). (Annulla senza rinvio, App. Salerno, 02/07/2012)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente -
Dott. SERPICO Frances - Consigliere -
Dott. GRAMENDOLA Frances - Consigliere -
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2473/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 02/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Pignatelli Angelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 2 luglio 2012 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di C.G. in data 21 maggio 2009, che lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, in relazione all'art. 576 c.p., art. 61 c.p., n. 2, commessi il (OMISSIS) in danno della guardia giurata M.R., al fine di opporsi al medico di guardia del pronto soccorso dell'Ospedale (OMISSIS) - ove aveva accompagnato la moglie colta da malore - che lo aveva invitato ad uscire dalla sala visite, dapprima inveendo contro il M. con frasi offensive e minacciose, quindi sferrandogli uno schiaffo, che gli procurava lesioni giudicate guaribili in tre giorni.
2. Avverso la predetta pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto due motivi di doglianza:
a) erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 337 e 357 c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente attribuito alla guardia giurata la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, da ritenere insussistente a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 133 e 134 (T.U.L.P.S.): il mero incarico ricevuto da parte del medico del pronto soccorso, infatti, non può legittimare l'attribuzione alla guardia giurata della qualifica necessaria perchè gli sia assicurata la tutela prevista dall'art. 337 c.p. per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per avere la Corte distrettuale erroneamente riconosciuto l'elemento psicologico del reato di resistenza in capo al ricorrente, senza verificare ed indicare gli elementi di prova da cui ha desunto la presenza della consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale della persona intervenuta nell'occasione, unitamente all'aspetto della riconoscibilità della funzione pubblicistica dalla stessa svolta su espresso incarico del medico ospedaliero.
Motivi della decisione
3. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne comporta l'accoglimento.
4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, le guardie giurate, ancorchè in servizio presso pubbliche amministrazioni, svolgono esclusivamente compiti di tutela delle entità patrimoniali affidate alla loro sorveglianza e non possono assumere, pertanto, la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio quando intervengano, al di fuori delle loro attribuzioni istituzionali, per sedare una lite insorta fra un privato ed un pubblico dipendente (Sez. 6, n. 45444 del 14/11/2008, dep. 05/12/2008, Rv. 241765; v., inoltre, Sez. 1, n. 8532 del 24/06/1996, dep. 19/09/1996, Rv. 205627).
Si tratta di una linea interpretativa che, muovendo dal combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., ha posto in evidenza come la guardia giurata particolare, previa autorizzazione prefettizia (che non può essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale"), possa essere destinata soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali (come, ad es., di proprietà immobiliari e mobiliari), rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorchè svolga un'attività complementare a quella istituzionalmente affidatagli (come, ad es., quando si accinga ad operare un arresto in flagranza di furto).
Nè la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere attribuita sulla base dell'abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti, ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo, infatti, trattasi di attività certativa, non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio, e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione, se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo profilo, invece, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili - ancorchè maggiormente qualificate - da quelle che in certi casi sono chiamati a svolgere anche i privati cittadini (Sez. 6, n. 28347 del 27/04/2004, dep. 23/06/2004, Rv.
229450).
Ne consegue che, non potendo derivare l'attribuzione della qualifica pubblicistica dall'esplicazione di un servizio posto al di fuori dei compiti di istituto, e tanto meno da un'impropria delega di funzioni da parte del soggetto che ne sia rivestito, non è configurabile il reato di cui all'art. 337 c.p. nei confronti della guardia giurata preposta al servizio di vigilanza di un ospedale, che, a seguito di richiesta proveniente dal medico di guardia del pronto soccorso, sia intervenuta per sedare una lite verbale precedentemente intercorsa con l'imputato, il quale, sebbene in tal senso invitato dai medici del pronto soccorso, si sia rifiutato di allontanarsi dai locali della sala visite ove si trovava la moglie ed altre pazienti in attesa di visita medica.
Sulla base delle su esposte considerazioni, deve altresì ritenersi logicamente assorbito il secondo profilo di doglianza articolato nel ricorso.
5. La sentenza impugnata va di conseguenza annullata senza rinvio perchè il fatto all'imputato ascritto sub A) non sussiste.
Ne discende, quale logico corollario, l'esclusione della contestata aggravante del nesso teleologico in ordine al reato di cui al capo sub B), per il quale va conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio per difetto della relativa condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo A) perchè il fatto non sussiste, nonchè in ordine al reato di cui al capo B), esclusa l'aggravante contestata, per difetto di querela.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013
