... contratti da parte del primo giudice, all'uopo rilevando che l'imprecisione e la negligenza, in cui è incorsa Sicuritalia nell'indicare, nella lettera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati - Presidente rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli - Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1137 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2020 - avverso la sentenza n. 1913/2020 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro in data 3 novembre 2020, Giudice dott. Luigi Pazienza - decisa il 28 aprile 2021
promossa da
S.I. S.p.A. con sede in C., in persona del Legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Moro presso il cui studio in Como è domiciliata;
Appellante
contro
G.C., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Lopa e dall'Abogado Ernesto Perillo, del "Ilustre Colegio de Abogados de Lucena", avvocato stabilito ai sensi del D.Lgs. n. 96 del 2001 presso il Foro di Roma presso lo studio dei quali in Milano è domiciliato.
Appellato
OGGETTO: Incidenza dell'Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali - AFAC sugli istituti retributivi indiretti.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza n. 1913/2020 in data 3 novembre 2020, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da G.C. contro la S.I. S.p.A. - presso la quale il primo era alle dipendenze come guardia giurata di secondo livello super CCNL per i Dipendenti da Istituti e imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - ha respinto la domanda proposta dal lavoratore per il riconoscimento dei diritto a vedersi consegnata la busta paga in formato cartaceo (questione che non ritorna nel presente grado) e ha invece accolto l'altra principale domanda per il computo dell'AFAC (Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali) dichiarando "il diritto del ricorrente alla inclusione dell'importo di Euro 20,00 di cui all'art.109 del CCNL 08 aprile 2013 per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, rubricato come "Copertura Economica" c.d. AFAC, quale elemento fisso della retribuzione, nel calcolo della "Retribuzione Normale" di cui all'art.105 del CCNL e del "Salario Unico Nazionale" di cui all'art.106 CCNL ed il conseguente diritto dell'istante al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, ivi inclusi i compensi per festività, lavoro straordinario e festivo e relative maggiorazioni, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, permessi Banca Ore, permessi annuali, ferie e tfr; condanna la società resistente alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo reclamato di Euro 932,21, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo ed al versamento nei confronti dell'Inps su tale somma dei contributi previdenziali ".
La pronuncia, comportante la condanna della resistente alla rifusione della spese del grado, è stata motivata con riferimento alle disposizioni di CCNL di cui agli artt. 105, 106, 109 e 142, desumendone il Tribunale che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 106 era quella disciplinata dall'art. 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del Contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo senza coincidere con quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. ex art. 142 e che aveva portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013 : "Rilevante nella attribuzione della natura retributiva e non indennitaria alla voce di cui all'art.109 CCNL, è ancora la disposizione dell'art.106 del CCNL che include espressamente tra le altre componenti del "Salario Unico Nazionale", a sua volta elemento costitutivo della "Retribuzione Normale" (art.105 CCNL), l'indennità di vacanza contrattuale, quale elemento costitutivo degli elementi fissi della retribuzione da computarsi nella base di calcolo degli istituti contrattuali."
L'indennità di cui all'art. 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e quindi nella retribuzione normale di cui all'art. 105 (che comprende tale salario unico), di modo che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 era stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro con la conseguenza di poter incidere su ogni istituto che richiamava quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro".
Reputando corretti i conteggi allegati dal lavoratore, il primo Giudice si è quindi risolto per condannare l'Azienda all'importo dianzi indicato.
Sicuritalia ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma mediante il rigetto delle domande azionate dal C. in primo grado, con vittoria di spese dei due gradi.
L'appellante svolge una serie di censure rispetto al contenuto della decisione, censure orientate dall'assunto per cui quello dell'AFAC rappresentava un'indennità di vacanza contrattuale corrispondente a quella contemplata nel CCNL del 2006 che sul punto a sua volta ricalcava la previsione dell'Accordo Interconfederale del 1993, considerando espressamente in tal senso l'acconto in questione alla strega di un elemento provvisorio della retribuzione volto ad accordare una forma di protezione anticipata, temporanea e contingente per il trattamento salariale del lavoratore a fronte dei ritardi della contrattazione collettiva e, come tale, assoggettato a revisione/rideterminazione in sede di futuro rinnovo del contratto: per questa ragione l'emolumento doveva far parte della "parte bassa" della busta paga e non poteva essere fatto rientrare nella base di calcolo della retribuzione ossia nella paga base conglobata così come delineata dagli art. 105 e 106 del CCNL anche a fronte della previsione di cui all'art. 144 del CCNL "(Procedure per il rinnovo del c.c.n.l.) Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109".
Tale impostazione troverebbe invero conferma nella pronuncia della Cassazione n. 14595/2014.
L'appellato si è costituito resistendo alle doglianze formulate dall'appellante e ha concluso per la reiezione del gravame come da conclusioni già riportate.
Anche in relazione alla presente fattispecie, la Corte ritiene di dare continuità alla soluzione apprestata con la sentenza resa nella causa n. 1319/2019 RG in data 3 marzo 2020 relativa a una controversia del tutto sovrapponibile anche per quel che riguarda i motivi di appello, laddove - in adesione a un ulteriore precedente - era stato stabilito quanto segue.
" .......I.I.V. s.p.a. impugna la sentenza di primo grado per errata interpretazione ed applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché dei principi giurisprudenziali intervenuti in merito all'istituto della vacanza contrattuale.
Sostiene che "il fatto che un determinato emolumento espressamente definito quale indennità di vacanza contrattuale e come tale provvisorio e non definitivo, possa essere assorbito dai futuri aumenti contrattuali non determina che lo stesso debba considerarsi alla stessa stregua del salario unico, rectius, che tale aumento sia (parte del) salario unico.
L'indennità di vacanza contrattuale è e resta un'indennità provvisoria che viene corrisposta nel periodo di carenza contrattuale per evitare distorsioni del potere di acquisto dei dipendenti; essa ha pertanto natura di indennizzo per il prolungarsi delle trattative e pertanto non può di per sé rientrare nella retribuzione normale di cui all'art. 105 e, quindi, nel salario unico nazionale di cui al successivo 106 CCNL così come sostenuto nella sentenza impugnata.
In sintesi il fatto che tale indennità verrà poi assorbita nella complessiva paga base che sarà pattuita dalle parti sociali in occasione del futuro rinnovo contrattuale, non trasforma tale voce indennitaria e temporanea in una voce di natura pienamente retributiva. ..................
contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'art. 106 si riferisce alla paga conglobata che dovrà essere corrisposta a partire dal 1 febbraio 2013 in cui è confluito quanto corrisposto a titolo di l'indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo gennaio 2009 - gennaio 2013 in virtù delle norme di cui al CCNL 2006.
L'art. 109, invece, disciplina la vacanza contrattuale per il periodo successivo alla scadenza contrattuale del CCNL 2013 e quindi stabilisce semplicemente l'ammontare dell'indennità che verrà corrisposta a titolo di indennizzo nel momento in cui vi saranno dei ritardi nel rinnovo del contratto del 2013.
Il Giudice ha omesso di considerare che con riferimento al periodo di vacanza contrattuale connesso al precedente rinnovo contrattuale (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013) l'indennità di vacanza contrattuale è stata in un primo momento disciplinata dall'art. 145 del CCNL 2006 e, una volta approvato il CCNL del 2013, dall'art. 142 del suddetto contratto collettivo.
Pertanto pare evidente che alcune aziende avrebbero potuto avere corrisposto ai propri dipendenti l'indennità di vacanza contrattuale in base alle norme di cui al CCNL 2006, altri (che nelle more non avessero corrisposto alcunché a titolo di vacanza contrattuale) avrebbero potuto corrispondere quanto previsto ex post dal nuovo contratto collettivo del 2013 in applicazione dell'art. 142.
Così stando le cose il CCNL 2013 non ha regolamentato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013, bensì ha opportunamente precisato, da un lato, che l'indennità di vacanza contrattuale eventualmente riconosciuta dagli istituti in forza delle norme del CCNL 2006 avrebbe cessato di essere corrisposta e sarebbe confluita nel salario unico nazionale da corrispondersi dal successivo 1 febbraio 2013 e, dall'altro, che l'una tantum prevista dall'art. 142 CCNL (in alternativa ed in sostituzione di quanto previsto dall'art. 145 CCNL 2006) non avrebbe inciso su alcun istituto contrattuale.
Anzi tale ultima precisazione conferma il fatto che l'indennità di vacanza contrattuale (che sia corrisposta mese per mese in base alle norme di cui al CCNL 2006 o, invece, corrisposta quale una tantum non abbia lacuna incidenza sugli istituti retributivi indiretti).
Chiarito quanto sopra appare evidente che la copertura economica (rectius indennità di vacanza contrattuale) prevista dall'art. 109 per il periodo di carenza successivo al 2015 non possa in alcun modo rientrare nel salario di cui all'art. 106 CCNL.
E ciò sia per ragioni letterali, sia per ragioni logiche e giuridiche; ed infatti:
- Tale copertura di 20 Euro non è inserita nella tabella di cui all'art. 106; di conseguenza non può essere salario unico nazionale;
- Le parti sociali non potrebbero predeterminare ultrattivamente un aumento del salario per un periodo successivo alla scadenza del contratto collettivo.."........
La materia del contendere attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art. 109 del CCNL applicato (Copertura Economica: "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi") e precisamente se rientri nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da ricomprendere nella base di calcolo per la determinazione del dovuto a titolo di festività, straordinario, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, banca ore, ferie e t.f.r., come sostengono gli appellati o sia invece una mera indennità provvisoria, in quanto tale da non computare nel montante retributivo, come sostiene l'appellante.
E' indubbio che la "copertura economica" di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che "L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso, Cass. sent. n. 8803/14). Se si tratta di un'"anticipazione", non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent. n. 14356/14)".
Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di "provvisorietà" dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura "pienamente retributiva", essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso.
La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale" a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. a2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti.
Ad identica conclusione è pervenuta questa Corte nell'analizzare le disposizioni del CCNL SERVIZI FIDUCIARI, aventi il medesimo tenore di quelle esaminate in questa sede (cfr. CA MI n. 2067/19). "
L'appello va pertanto respinto come da dispositivo che segue, ponendo a carico della Società appellante le spese processuali del presente grado nella misura ivi liquidata in applicazione dei criteri posti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto del valore della controversia, del suo grado di complessità, del numero degli appellati nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1913/2020 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
Condanna la Società appellante a rifondere a G.C. le spese del presente grado liquidate in complessivi Euro 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae a favore dei Difensori antistatari.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 28 aprile 2021.
Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2021.
