anche presso la società (odierna ricorrente) presso la quale erano transitati con passaggio diretto, a seguito di cambio appalto per attività di portierato e altri servizi accessori, in luogo della retribuzione prevista dal CCNL Commercio Cisal e CCNL Portieri e custodi applicati dalla società
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido - Presidente -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
Dott. MICHELINI Gualtiero - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10474-2017 proposto da:
SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP.(già Sicuritalia SAI soc. coop.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA n. 3, presso lo studio dell'avvocato ANGELO MARTUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI GRANATO;
- ricorrente -
contro
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 58 presso lo studio degli Avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono unitamente all'Avvocato AGOSTINO CALIFANO; - controricorrente -
contro
T.A., AMT S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 382/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/10/2016 R.G.N. 217/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere Dott. MICHELINI GUALTIERO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 382/2016, respingeva l'appello proposto da Securitalia Servizi Fiduciari Soc. Coop. contro la sentenza del Tribunale della medesima città che l'aveva condannata a pagare la somma di Euro 8.967 ad T.A. e di Euro 11.751 ad P.A., oltre accessori e rifusione di spese di lite, a titolo di differenze retributive.
2. I lavoratori originari ricorrenti, con distinti ricorsi riuniti in primo grado, avevano rivendicato il trattamento retributivo derivante dall'applicazione del CCNL Multiservizi (loro applicato dalla società di cui erano in precedenza dipendenti) anche presso la società (odierna ricorrente) presso la quale erano transitati con passaggio diretto, a seguito di cambio appalto per attività di portierato e altri servizi accessori, in luogo della retribuzione prevista dal CCNL Commercio Cisal e CCNL Portieri e custodi applicati dalla società subentrante nell'appalto ai propri soci lavoratori. Le differenze erano state quantificate con CTU contabile sulla base di orario ordinario di 40 ore settimanali.
3. La Corte territoriale, richiamando propri precedenti in controversie analoghe, osservava in particolare che:
- l'affidatario dell'appalto, a norma del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, (Codice Appalti) vigente ratione temporis, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- il c.d. CCNL Multiservizi è quello maggiormente diffuso a livello nazionale e locale nel settore delle pulizie, del portierato fiduciario non armato, dell'attività di attesa e facchinaggio in cui operava la società ed a cui si riferiva l'appalto;
- la quantificazione delle differenze era stata correttamente effettuata dal Tribunale sulla base dei conteggi sviluppati dall'ausiliare contabile seguendo esatti parametri normativi.
4. Securitalia Servizi Fiduciari Soc. Coop. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.
Successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione nei soli confronti del sig. T.A. e verbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Genova del 29.1.2020.
P.A. ha resistito con controricorso.
La società appaltante AMT SPA (Azienda Mobilità e Trasporti) non si è costituita nel presente grado (così come in grado di appello).
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, limitatamente al ricorso proposto nei confronti del sig. T.A., e per il rigetto del ricorso proposto nei confronti del sig. P.A. e della AMT s.p.a.
La società ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente si dà atto dell'estinzione del giudizio quanto alla posizione di T.A., per rinuncia a seguito di intervenuta conciliazione. Non vi è luogo a provvedere sulle relative spese, stante la mancata costituzione in giudizio di tale intimato.
2. Nel merito, quanto alla posizione di P.A., si osserva che le questioni sollevate in ricorso hanno già formato oggetto di convergenti pronunce di questa Corte (sentenze n. 4622/2020, 4621/2020, 9862/2019, 9005/2019, 7047/2019, 5189/2019), cui il Collegio intende dare continuità.
3. Con il primo motivo di ricorso Sicuritalia censura, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, e dell'art. 12 preleggi, per avere la Corte di merito interpretato la disposizione citata come relativa a fattispecie anche diverse dal subappalto, in contrasto col criterio ermeneutico letterale (nel caso di specie riferito in particolare alla rubrica della norma) e con quello logico-teleologico.
4. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2070 c.c., degli artt. 36 e 39 Cost., del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, L. n. 142 del 2001, artt. 3 e 6, L. n. 31 del 2008, art. 7, comma 4, del CCNL Commercio Cisal e del CCNL Portieri e Custodi, richiamato nel Regolamento cooperativo. Deduce l'erronea applicazione delle disposizioni sopra richiamate nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la compatibilità con le stesse del CCNL Commercio Cisal per la non perfetta coincidenza del settore merceologico di tale contratto collettivo con quello contenuto nell'oggetto sociale di Sicuritalia, sebbene le norme citate non contenessero un simile precetto e sebbene l'effettiva attività di Sicuritalia coincidesse con una parte del settore contemplato da tale CCNL; del pari, assume l'erroneità della decisione laddove ha escluso la compatibilità anche del CCNL Portieri e custodi con le disposizioni citate perchè relativo ad un settore merceologico diverso dall'attività oggetto dell'appalto (di guardiania di immobili di proprietà dell'appaltante), con la conseguenza di avere la Corte d'appello anche trascurato il dato della sottoscrizione di detto contratto da parte delle tre sigle Cgil, Cisl e Uil, al pari del CCNL Multiservizi.
5. Con il terzo motivo di ricorso Sicuritalia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2070 c.c. e degli artt. 36 e 39 Cost., per avere la Corte d'appello imposto alla società datoriale l'applicazione del CCNL Multiservizi nei rapporti con i soci lavoratori, sancendo in tal modo l'estensione dell'efficacia del predetto contratto a soggetti non vincolati, secondo un meccanismo diverso da quello previsto dall'art. 39 Cost.; sottolinea come il fatto che vi siano contratti collettivi che attribuiscono ai lavoratori condizioni economiche più favorevoli non postula automaticamente che contratti collettivi meno favorevoli violino la disposizione di cui all'art. 36 Cost..
6. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., art. 115 c.p.c. in relazione al principio del diritto alla prova e al principio di non contestazione, in riferimento al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6. Sostiene la falsa applicazione del principio di non contestazione in riferimento ad un parametro, la maggiore diffusione del contratto collettivo, non previsto dalle norme citate e quindi non rilevante ai fini della decisione; deduce violazione del diritto alla prova, compreso nel principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., per la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta al fine di dimostrare come i contratti collettivi (Commercio Cisal e Portieri e custodi) fossero applicati, come richiesto dall'art. 118 cit., anche nel territorio di Genova da aziende affidatarie di servizi analoghi a quelli svolti da Sicuritalia presso A.M.T. s.p.a.
7. Con il quinto motivo la società ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, artt. 3 e 6, L. n. 31 del 2008, art. 7, del R.D. n. 2657 del 1923, art. unico, anche in relazione all'art. 32 bis CCNL Multiservizi. Sostiene l'errore della Corte di merito nella determinazione del quantum di differenze retributive, non essendo stata considerata la modifica, ad opera della L. n. 30 del 2003, della L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 2, per effetto della quale risultavano ampliate le ipotesi di deroga regolamentare, con il solo limite del trattamento economico minimo, e con conseguente rilevanza del CCNL solo quale parametro esterno per determinare tali condizioni minime. Argomenta in ordine alla violazione del R.D. n. 2657 del 1923 nel computo delle ore di straordinario a partire dalla quarantunesima ora, anzichè dalla quarantaseiesima, sostenendo di aver allegato fin dal primo grado il carattere discontinuo dell'attività svolta da Sicuritalia (e quindi non circostanza nuova in appello, come affermato dalla Corte territoriale).
8. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto investono, da diversi punti di vista, l'interpretazione e l'applicazione della disciplina dettata sul trattamento economico dei soci lavoratori di cooperativa.
9. Al riguardo sono necessarie alcune premesse.
10. La L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo".
11. Sulla stessa linea si colloca la previsione della medesima legge, art. 6, comma 2, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.
12. In questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che, all'art. 7 comma 4, ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".
13. Detti trattamenti fungono, dunque, da parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo rispetto ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative; il fatto che, nel tempo, sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale (suggerito dall'Organizzazione internazionale del lavoro - OIL, come politica per garantire una "giusta retribuzione"), oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva. L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. 51/2015).
14. La L. n. 31 del 2008, art. 7, presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria. Come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art. 7 ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative" (in tal senso anche Cass. 17583/2014; 19832/2013). 15. Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.
16. Nella fattispecie oggetto di causa, i regolamenti della società cooperativa Sicuritalia succedutisi negli anni 2007 e 2009 facevano riferimento, al fine di individuare il trattamento economico dei soci lavoratori, rispettivamente al CCNL Commercio Cisal e al CCNL Portieri e custodi; la Corte d'appello, data la pluralità di contratti collettivi astrattamente riferibili al settore oggetto dell'appalto A.M.T. s.p.a. (concernente la "guardiania di immobili di proprietà dell'appaltante"), ha individuato quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori della cooperativa Sicuritalia, quello previsto dal CCNL Multiservizi. Esattamente la Corte di merito ha ritenuto che quest'ultimo contratto collettivo rispondesse ai requisiti individuati sulla base di una interpretazione integrata delle disposizioni sopra richiamate, in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e attinente alla categoria oggetto dell'appalto in questione; la non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del CCNL Commercio Cisal è stata motivata in ragione della coincidenza solo parziale del settore e della sottoscrizione dello stesso da parte di una sola sigla sindacale, la Cisal, con conseguente difetto del requisito di sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative quale garanzia di realizzazione di un assetto di interessi più coerente con l'art. 36 Cost.; parimenti, la Corte di merito ha escluso l'utilizzabilità del CCNL Portieri e Custodi ("contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati"), quale parametro ai fini del trattamento economico minimo, in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto A.M.T. s.p.a., atteso che l'art. 1 del suddetto CCNL definisce il proprio ambito di applicazione come volto a disciplinare il rapporto dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali. Inoltre, tale contratto, se pure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), risulta stipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia), il che non soddisfa il corrispondente requisito previsto dalla L. n. 31 del 2008, art. 7. 17. La decisione d'appello si fonda, pertanto, su una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni sopra richiamate e dei contratti collettivi esaminati e si sottrae pertanto alle censure di violazione di legge mosse dalla società ricorrente; nè possono trovare ingresso in questa sede censure che investono accertamenti in fatto, ad esempio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti, sull'oggetto dell'attività di Sicuritalia e sulla coincidenza tra questo e il settore dei contratti collettivi esaminati, e che si collocano al di fuori del vizio di violazione di legge e nell'ambito del vizio motivazionale.
18. Tutto ciò premesso, diviene inammissibile la censura relativa alla violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, alle cui previsioni la Corte territoriale ha attribuito una portata puramente aggiuntiva di un obbligo già chiaramente e autonomamente delineato alla stregua del contesto normativo; in ogni caso, questa Corte ha già statuito circa la "chiara evidenza che il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118 (abrogato dal 19/4/2016) (...) si riferi(sse) sia all'appaltatore che al subappaltatore" (Cass. 10851/2019, in motivazione, p.p. 11 ss.).
19. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato rilevando la maggiore o minore diffusività del contratto collettivo unicamente quale indice della misura della rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti, requisito quest'ultimo espressamente contemplato dalla L. n. 31 del 2008, art. 7, e oggetto nel caso di specie di accertamento in fatto della Corte d'appello non sindacabile in questa sede di legittimità. 20. Sul quinto motivo di ricorso, deve anzitutto rilevarsi come nella fattispecie in esame non si faccia questione di deroghe in peius introdotte dal regolamento adottato dalla società cooperativa (cfr. L. n. 142 del 2001, art. 6), bensì di individuazione del trattamento economico utilizzabile quale parametro di una retribuzione proporzionata e sufficiente per i soci lavoratori.
21. Le disposizioni su cui si basa la decisione della Corte di merito, in particolare la L. n. 142 del 2001, art. 3 e la L. n. 31 del 2008, art. 7, dichiarano applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il "trattamento economico complessivo" non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa e il citato D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, impone di "osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni".
22. Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi "complessivo", quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle. Questa Corte (Cass. 17583/2014; 19832/2013) ha già affermato come, in tema di società cooperative, "nel regime dettato dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria".
23. Neppure è fondata la dedotta violazione di legge in materia di lavoro discontinuo, oggetto sempre del quinto motivo di ricorso, in quanto (anche non condividendo l'argomentazione della sentenza d'appello sulla novità della questione) è stato affermato in fatto che i lavoratori svolgevano mansioni non solo di guardiania passiva, ma anche di consegna e custodia della posta interna tra i vari impianti aziendali situati in zone diverse della città e la chiusura degli accessi di alcuni impianti, e non sono ammissibili in questa sede di legittimità censure su tale accertamento in fatto, compiuto dalla sentenza impugnata, quanto al carattere non discontinuo dell'attività. 24. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
25. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del lavoratore controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, e con distrazione in favore dei procuratori del medesimo dichiaratisi antistatari. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti di A.M.T. s.p.a., rimasta intimata.
26. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di T.A..
Rigetta il ricorso nei confronti di P.A..
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di P.A., che liquida in Euro 4.000 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2022
