Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., (data ud. 31/03/2022) 22/06/2022, n. 20184. La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto dalla Sicuritalia s.p.a. e da M.L., confermando la pronuncia

Venerdì, 24 Giugno 2022 06:00

La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto dalla Sicuritalia s.p.a. e da M.L., confermando la pronuncia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -

Dott. PONTERIO Carla - rel. Consigliere -

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -

Dott. BELLE’ Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4206-2021 proposto da:

SICURITALIA IVRI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato EZIO MORO;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 284/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

Svolgimento del processo
che:

1. La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto dalla Sicuritalia s.p.a. e da M.L., confermando la pronuncia di primo grado, di rigetto della opposizione all'ordinanza ingiunzione (n. 27905/2017) emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di (OMISSIS) per il pagamento delle sanzioni amministrative comminate a seguito del disconoscimento, in sede ispettiva, dei contratti di apprendistato conclusi con i lavoratori elencati nella sentenza impugnata.

2. La Corte di merito, per quanto ancora interessa, ha accertato un rilevante e palese inadempimento da parte della società agli obblighi formativi propri dei contratti di apprendistato sottoscritti con i lavoratori di cui al verbale ispettivo, per l'assenza di attività formativa non solo teorica ma anche pratica, con conseguente qualificazione dei rapporti, sin dall'inizio, come di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Gli apprendisti erano stati utilizzati fin dall'assunzione per attività di lavoro ordinaria, con espletamento di una normale prestazione di lavoro e con diritto alla piena retribuzione e contribuzione. Ha quindi ritenuto integrate le violazioni del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, per la mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione prima dell'inizio dell'attività; nonchè la violazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis, comma 2, convertito in L. n. 608 del 1996, come sostituito dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 2, modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1180, per mancata comunicazione al servizio competente dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato degli undici dipendenti. Secondo i giudici di appello, era integrata l'ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato poichè la comunicazione eseguita, riferita a un rapporto di apprendistato, non era idonea a soddisfare l'obbligo di legge, ed aveva anzi carattere fuorviante, tale da indurre in errore l'ufficio rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato; le prove raccolte avevano dimostrato l'esistenza di una deviazione tipologica, rispetto al rapporto di apprendistato, realizzata fin dall'assunzione e non in costanza di rapporto; ove anche si fosse adottata la tesi, secondo cui la congruità della comunicazione deve valutarsi ex tunc, nel caso di specie era comunque mancata qualsiasi comunicazione, in corso di esecuzione, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato di fatto.

3. Avverso tale sentenza Sicuritalia I.V.R.I. s.p.a. e M.L. hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, formulando un unico motivo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ispettorato Territoriale del Lavoro di (OMISSIS) ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. E' stata depositata memoria nell'interesse dei ricorrenti.

Motivi della decisione
che:

5. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis, comma 2, del D.L. 181 del 2000, art. 4 bis, in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., e alla L. n. 689 del 1981, art. 1.

6. I ricorrenti denunciano l'erronea e illogica interpretazione delle norme di legge poichè svolta in contrasto con i principi di tassatività, legalità e col divieto di analogia che informano anche il sistema delle sanzioni amministrative. Sostengono di avere tempestivamente ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dalle norme citate e che eventuali divergenze emerse rispetto alla tipologia contrattuale comunicata e pattuita tra le parti, ed accertate in costanza di rapporto, avrebbero potuto avere rilievo sotto il profilo contrattuale civilistico o contributivo, ma non erano idonee ad integrare la violazione dell'obbligo di comunicazione; che eventuali violazioni in tema di apprendistato e di violazione dell'obbligo formativo avrebbero potuto avere rilievo, ai fini sanzionatori, in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 167 del 2011, ma non attraverso un'interpretazione estensiva di norme aventi finalità e una ratio del tutto diverse.

7. Il ricorso è infondato.

8. I giudici di merito si sono attenuti ai principi affermati da questa Corte, secondo cui le disposizioni richiamate presuppongono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinchè gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, e tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 20727 del 2015; n. 14960 del 2009).

9. Tale statuizione è la sola coerente con il principio di effettività, che permea il diritto del lavoro e che non può ovviamente subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo.

10. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

11. Non si provvede sulle spese di lite atteso che il Ministero non ha svolto difese.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 31 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2022

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