Tribunale Varese, Sez. II, Sent., 21/01/2020, n. 6. riconoscimento qualifica superiore - differenze retributive

Martedì, 21 Gennaio 2020 09:33

Sentenza nella causa promossa da G.N. ricorrente contro C.V.C. S.P.A. (V. S.P.A.) riconoscimento qualifica superiore - differenze retributive

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Varese

II SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Varese

Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

G.N. (CF: (...)) elettivamente domiciliato in Varese alla via Robbioni 39 presso lo studio degli avv.ti Andrea Bordone, Ferdinando Perone e Paolo Perucco, che lo rappresentano e difendono, come da procura a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

C.V.C. S.P.A. (V. S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Moro, Ezio Moro e Giovanna Zuccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Varese alla via Speroni n. 14, come da procura in calce alla memoria

RESISTENTE

OGGETTO: riconoscimento qualifica superiore - differenze retributive

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23.12.2014, G.N. conveniva in giudizio C.V.V. SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, formulando le seguenti conclusioni: "(...) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla definitiva acquisizione e in ogni caso al riconoscimento da parte della società convenuta dell'inquadramento nel 3 livello di cui al C.C.N.L. Vigilanza Privata, o comunque nella categoria superiore rispetto a quella detenuta che sarà ritenuta corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore sin dalla data di assunzione (13/12/2005), o comunque dalla diversa data che dovesse ritenersi accertata ad esito del giudizio, e di conseguenza condannare la società convenuta... al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 12.632,72 a titolo di differenze retributive conseguenti all'errato inquadramento professionale attribuitogli e maturate con riferimento al periodo 2014, o comunque del diverso importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio o che sarà ritenuto equo e/o di giustizia, oltre agli importi per i medesimi titoli successivamente maturati e maturandi sino all'effettivo riconoscimento del livello rivendicato. Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo" ; con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Si costituiva ritualmente in giudizio C.V.V. SPA (V. S.P.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Ammessa l'istruttoria, mutato il giudicante in corso di causa, all'udienza del 21.1.2020 i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e va pertanto rigettato.

Il ricorrente nel proprio atto introduttivo ha dedotto quanto segue:

- che è stato assunto alle dipendenze della società convenuta il 13 dicembre 2005 con qualifica di operaio e inquadramento al IV livello C.C.N.L. Vigilanza Privata (doc. 1 ricorrente);

- che sin dalla data di assunzione ha sempre svolto mansioni di "Capo Equipaggio" nel settore del trasporto valori;

- che il servizio svolto infatti si articola su turni che prevedono l'impiego di tre addetti, di cui due con incarichi soltanto operativi e uno con funzione di responsabile;

- che nell'esercizio della funzione di Capo Equipaggio, "operando con ampio margine di autonomia gestionale, organizzativa e operativa in ordine agli interventi di competenza, coordina l'attività delle guardie giurate in servizio di cui è il referente per la soluzione di ogni problema dovesse sorgere nell'espletamento della mansione";

- che "è il punto di riferimento per la centrale operativa, organizza il giro dei ritiri da effettuare presso i clienti e ha potere decisionale per eventuali cambi di programma, custodisce tutte le chiavi in dotazione...nonchè le combinazioni utilizzate dalle banche e dai supermercati, intrattiene i rapporti con i cassieri /e di questi/e ultimi/e, accede ai caveau, utilizza il computer per le operazioni di ritiro-valori su alcune casse particolari...ed è la prima persona ad essere interpellata dalla questura in caso di rapina e/o l'assalto ai furgoni portavalori";

- che "le mansioni di fatto assegnategli sin dall'assunzione corrispondono esattamente alla declaratoria del III livello di inquadramento contrattuale... perché tra le esemplificazioni contemplate sono espressamente previste le figure professionali dei "Capi Squadra, Capi Turno,..." (doc. 2 ricorrente);

- che diversi colleghi aventi le sue medesime mansioni...sono inquadrati al III livello CCNL applicato;

- che secondo i conteggi elaborati dall'Ufficio Vertenze della Cgil di Varese sulla base della disciplina contrattuale applicabile il credito per cui è causa ammonta ad Euro 12.632,72 con riguardo al periodo gennaio 2008 - ottobre 2014, oltre alle differenze retributive successivamente maturate a tale titolo.

Tutto ciò premesso il ricorrente ha pertanto adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.

La società convenuta, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso eccependo, da un lato, la prescrizione parziale del credito per cui è causa, dall'altro, assumendo che nelle occasioni in cui il ricorrente ha ricoperto il ruolo di Capo Equipaggio gli sono state corrisposte le indennità previste dall'art. 31 CCNL di settore con validità dal 1.5.2004 e, a seguito di rinnovo del predetto CCNL (validità 1.2.2013-31.12.2015), l'indennità di funzione prevista dalla tabella B dell'art. 31 (doc. 5 resistente), ritenendo pertanto che l'adibizione del N. alla mansione più volte richiamata presenti una frequenza di per sé inidonea ad attribuire al predetto il livello di inquadramento contrattuale richiesto.

Nella fattispecie in esame è sin da ora opportuno richiamare l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile; ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata" (Cass. Civ. n. 14088/2001).

E ancora "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto" (Cass. Civ. n. 8025/2003).

Il vaglio della domanda de qua, infatti, è vincolato ad un preciso iter logico che il giudice è tenuto a formulare, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento" (Cass. Civ. n. 8589/2015).

Fatte tali premesse, occorre pertanto esaminare le risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria espletata, che per praticità si riporta integralmente.

Interrogata sui capitoli di prova ammessi, la teste comune alle parti R.P., ha dichiarato quanto segue: "Sui capitoli del ricorso "Premetto di essere dipendente della società resistente a far data dal 2005, come maresciallo e conosco il ricorrente come collega di lavoro. Cap. 1 ("Vero che sin dalla data di assunzione il ricorrente ha sempre svolto (e tuttora svolge) mansioni di "Capo Equipaggio" nel settore del trasporto valori") "Non so dire". Cap. 3: "Non so dire se il ricorrente coordina o no l'attività delle guardie giurate in servizio". Cap. 4: "Quando il ricorrente è capo-equipaggio, custodisce la chiave Dallas per aprire la cassa; non so dire dei suoi rapporti con la centrale operativa e neppure delle altre attività. So solo dire che a volte fa il capoequipaggio. Sui capitoli della memoria: Cap. 4 "Confermo la struttura del servizio quale illustrata". Cap. 5 (VC per esigenze organizzative, nel corso del periodo dal giugno 2006 al dicembre 2014, il ricorrente ha, in alcune occasioni, ricoperto il ruolo di capo equipaggio (altrimenti detto "capo macchina") come risulta dal prospetto qui allegato (doc. 3)"): "Confermo quanto riferito in precedenza sul punto". Cap. 6 (VC nei restanti servizi di trasporto e scorta valori cui era comandato, il ricorrente ha svolto compiti di autista o di scorta): "E' capitato".

Interrogato sulle medesime circostanze, il teste di parte ricorrente G.T. ha dichiarato quanto segue: "Sui capitoli del ricorso: Cap. 1 "Premetto che conosco il ricorrente. E' un mio collega di lavoro. A me è capitato di avere sempre come capo equipaggio il ricorrente, anche se non so indicare a partire da quale data, ancorché dalla mia assunzione; spesso abbiamo lavorato insieme, inizialmente nel giro di Saronno io era scorta e lui era fisso come capoequipaggio e in seguito anche nella zona di Luino io fungendo da autista e il ricorrente come capoequipaggio. E' capitato solo un paio di volte che io sia stato autista e il ricorrente solo scorta, ed era solo scorta in quanto il ricorrente era in affiancamento ad un giovane capo-equipaggio". Cap. 3: "Confermo. E' il capo-equipaggio che ha la responsabilità dell'intero equipaggio". Cap. 4: "Confermo che le attività indicate nel capitolo sono quelle del capo-equipaggio. Io le ho viste eseguire dal ricorrente quando io ero autista o scorta". ADR "E' l'azienda che al mattino, ogni giorno, fornisce un foglio recante tutti gli obiettivi della giornata nell'ambito di certe zone da girare. E' un foglio che contiene l'indicazione delle consegne e dei ritiri e a quelli si attiene il capo-equipaggio. L'ordine delle consegne e ritiri fissati dall'azienda, non so dire con che criterio può essere variato dal capo-equipaggio che decide le priorità e le precedenze nel giro da svolgere a sua discrezione. All'azienda interessa che il giro sia completato".

Escusso sui medesimi capitoli istruttori, il teste di parte ricorrente B.F., dipendente della convenuta ed inquadrato nel III livello a seguito di vertenza incardinata innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, ha dichiarato quanto segue: "Ho conosciuto il ricorrente nel 2010 sul trasporto valori, quando l'azienda mi ha spostato a Varese, per inquadrarmi nel III livello riconosciutomi dalla sentenza; ci conosciamo dal 2010; ADR: i primi giorni mi ha fatto affiancamento lui; proprio perché faceva il capo equipaggio;

sul cap. 1): il ricorrente ha sempre svolto questa mansione; chi ritira i valori è proprio il capo equipaggio; noi lo facevamo insieme, prima li ritiravamo e poi li smistavamo;

ADR: Preciso che da 5-6 mesi il ricorrente fa l'autista; lo vedo tutte le mattine, ci vediamo perché lavoriamo vicini; prima comunque ha sempre fatto il capo equipaggio;

sul cap. 2): confermo che il ricorrente coordina l'attività delle guardie giurate in servizio; in particolare si occupa di ritirare i valori, consegnarli, riporli nella cassa, controllare l'attività dell'autista e della scorta; confermo che è il capoequipaggio il referente per la soluzione di ogni problema;

confermo il capitolo anche per quanto riguarda l'autonomia gestionale; è il capoequipaggio che decide, che firma tutto e che ha le responsabilità;

sul cap 4): confermo che il capoequipaggio è il punto di riferimento per la centrale operativa, che lo contatta tramite telefono aziendale; preciso che a noi danno un foglio di marcia con l'elenco dei posti in cui dobbiamo recarci; è però il capo equipaggio che decide l'ordine delle priorità e può cambiare programma; confermo tutte le altre attività di cui al capitolo;

Sentito a prova contraria:

sul cap. 4): confermo;

sul cap. 5): viene rammostrato al teste il doc. 3 di parte resistente: "Si tratta di un documento aziendale; non l' ho mai visto; non so di cosa si tratta; non confermo il capitolo; il ricorrente ha sempre fatto il capo equipaggio salvo negli ultimi 5-6- mesi;

sul cap. 6): il ricorrente ha sempre svolto solo mansioni di capo equipaggio; lo ripeto; poi le mansioni sono cambiate, ma solo da 5-6 mesi".

Interrogato sulle medesime circostanze, il teste comune alle parti S.P. ha dichiarato quanto segue: "Lavoro presso la resistente da trent'anni; conosco il ricorrente da cinque-sei anni; non ricordo di preciso; Non lavoriamo insieme; adesso, da quasi vent'anni, faccio il trasporto valori; prima facevo servizio notturno; è capitato di lavorare a volte insieme al ricorrente, ma da tanto non capita più perché ci occupiamo di zone diverse;

ADR: il ricorrente - da tre/quattro anni - fa l'autista; prima anche lui ha fatto il capo macchina, ossia il capoequipaggio;

Preciso che iniziando a lavorare nella scorta valori dobbiamo saper fare un po' di tutto, un giorno il capoequipaggio, uno l'autista, uno la scorta;

ADR: credo di aver lavorato insieme al ricorrente al massimo per un paio di settimane; in quell'occasione ha fatto l'autista;

Sul cap. 4) della memoria: confermo;

sul cap. 5): confermo che nel periodo giugno 2006-dicembre 2014 il ricorrente ha ricoperto il ruolo di capo equipaggio; viene rammostrato al teste il doc. 3 di parte resistente: "non ho mai visto questo documento; non so di preciso cosa possa essere; posso dedurlo, con riferimento agli orari svolti dal ricorrente, ma di più non posso dire";

sul cap. 6): non sono in grado di rispondere; non lo so;

Sentito a prova contraria:

sul cap. 1 del ricorso): non sempre; preciso che per chi lavora sul trasporto valori ci sono le tre mansioni, ossia quella di autista, quella di capo equipaggio e quella di scorta; spesso chi fa il capo equipaggio lo richiede, perché è previsto un riconoscimento economico in più, tranne per i dipendenti del III livello, a cui non è riconosciuto comunque nulla;

con riferimento al ricorrente non posso dire che ci fosse una mansioni dallo stesso svolta con prevalenza sulle altre; quindi a volte faceva il capoequipaggio, a volte la scorta, a volte l'autista.

sul cap. 3): non confermo il capitolo; preciso che il capo equipaggio si limita a preparare i plichi e la predisposizione delle consegne; ma per qualsiasi problema si chiama in sede centrale il capo servizio, tale sig. S.A.;

preciso che il capo equipaggio non può prendere alcuna decisione in autonomia;

Sul cap. 4): non confermo il capitolo; preciso che tutti possiamo decidere in quali posti recarci prima, a seconda delle priorità, cambiando l'ordine delle sedi indicateci.

Preciso che tutte le chiavi restano sul mezzo; quindi la responsabilità delle stesse è di tutti e tre;

preciso che è il capoequipaggio ad intrattenere rapporti con cassiere, che accede ai caveau e che utilizza il computer per le operazioni di ritiro valori;

preciso che in caso di rapina o assalto al furgone tutte e tre le persone sono interpellate;

per quanto riguarda attività consegna/ritiro il capo equipaggio viene sempre coadiuvato dalla scorta;

ADR: io sono inquadrato al III livello".

Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata - in cui i testimoni interrogati hanno reso dichiarazioni genuine, coerenti ed immuni da alcun tipo di contraddizione logica - attribuita chiaramente maggior rilevanza alle dichiarazioni rese dai testimoni comuni, questo giudice ritiene che non sia emerso con assoluta certezza in giudizio che il ricorrente abbia costantemente svolto mansioni di Capo Equipaggio sin dalla data di assunzione, come dallo stesso dedotto in ricorso e, di conseguenza, il ricorso non può che essere respinto.

Con riguardo alle mansioni ricoperte dal lavoratore, infatti, va rilevato che la teste comune P., dipendente della convenuta a far data dal 2005, non ha confermato il costante e permanente svolgimento da parte del N. delle mansioni di "Capo Equipaggio" ("Cap. 1 "Non so dire. ...Non so dire se il ricorrente coordina o no l'attività delle guardie giurate in servizio".), precisando altresì che nelle occasioni in cui il predetto ha ricoperto tale ruolo (sottintendendo pertanto che tale circostanza non era una costante) era tenuto a custodire la chiave Dallas per provvedere all'apertura della cassa, compito che attende chiunque ricopra il ruolo in oggetto ("Cap. 4: "Quando il ricorrente è capo-equipaggio, custodisce la chiave Dallas per aprire la cassa; ...So solo dire che a volte fa il capo-equipaggio ...).

Dichiarazioni conformi sono state rese dall'altro teste comune alle parti S.P., che sul punto ha precisato che il N. "da tre/quattro anni - fa l'autista", confermando che in precedenza il predetto aveva ricoperto il ruolo di Capo Equipaggio, chiarendo tuttavia che il lavoro sulla scorta valori prevede che i dipendenti sappiano svolgere tutte le mansioni, dovendo ricoprire alternativamente il ruolo di autista, di scorta e, appunto, di Capo Equipaggio ("Preciso che iniziando a lavorare nella scorta valori dobbiamo saper fare un po' di tutto, un giorno il capoequipaggio, uno l'autista, uno la scorta").

Inoltre, interrogato specificamente sulle mansioni svolte dal N., il predetto teste ha espressamente chiarito che "non sempre" il ricorrente ha svolto mansioni di Capo Equipaggio, precisando altresì di non poter confermare che il ricorrente svolgesse uno dei tre ruoli innanzi richiamati (ossia autista, scorta, Capo Equipaggio) in maniera prevalente rispetto agli altri due ("(...) con riferimento al ricorrente non posso dire che ci fosse una mansioni dallo stesso svolta con prevalenza sulle altre; quindi a volte faceva il capoequipaggio, a volte la scorta, a volte l'autista").

A questo punto, è opportuno esaminare anche le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, che hanno concordemente confermato che il N. ha praticamente sempre svolto il ruolo di Capo Equipaggio ("A me è capitato di avere sempre come capo equipaggio il ricorrente, anche se non so indicare a partire da quale data, ancorché dalla mia assunzione; spesso abbiamo lavorato insieme, inizialmente nel giro di Saronno io era scorta e lui era fisso come capoequipaggio e in seguito anche nella zona di Luino io fungendo da autista e il ricorrente come capoequipaggio. E' capitato solo un paio di volte che io sia stato autista e il ricorrente solo scorta, ed era solo scorta in quanto il ricorrente era in affiancamento ad un giovane capo-equipaggio" - teste T.; "ADR: i primi giorni mi ha fatto affiancamento lui; proprio perché faceva il capo equipaggio; sul cap. 1): il ricorrente ha sempre svolto questa mansione; chi ritira i valori è proprio il capo equipaggio; noi lo facevamo insieme, prima li ritiravamo e poi li smistavamo; (...) sul cap. 6): il ricorrente ha sempre svolto solo mansioni di capo equipaggio ..." - teste F.), ad eccezione degli ultimi cinque-sei mesi, periodo in cui il ricorrente, secondo quanto affermato dal teste F., avrebbe iniziato a ricoprire il ruolo di autista ("ADR: Preciso che da 5-6 mesi il ricorrente fa l'autista").

Ebbene, tutto ciò richiamato ed argomentato, ritiene questo giudicante che le dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente, seppur favorevoli alle deduzioni del N., non siano di per sé sole sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio sotteso alle domande formulate in ricorso, considerato - come già detto - il maggior rilievo che va attribuito alle dichiarazioni rese dai testimoni comuni alle parti ed innanzi esaminate.

Sul punto, va altresì rilevato come le circostanze fattuali confermate dal teste F. attengano in ogni caso ad un periodo con decorrenza successiva rispetto a quello considerato dal ricorrente per quanto concerne le pretese in questa sede azionate, posto che il predetto teste ha dichiarato di aver iniziato a lavorare con il N. soltanto nel 2010.

Di conseguenza, tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che il quadro probatorio delineatosi in corso di causa non sia sufficientemente chiaro e, pertanto, non possa considerarsi idoneo a confermare le argomentazioni del N. volte a dimostrare le pretese invocate.

A ben vedere, infatti, le emergenze probatorie risultano maggiormente coerenti con quanto sostenuto in memoria difensiva dalla odierna convenuta, che si badi non ha negato che il ricorrente abbia ricoperto anche il ruolo di Capo Equipaggio, ma ha dimostrato per tabulas (cfr. doc. 6 resistente, ossia le buste paga del N. prodotte in giudizio) che le volte in cui la circostanza si è verificata ha provveduto a riconoscere al lavoratore l'indennità prevista per il predetto ruolo dal CCNL di settore (docc. 4 e 5 resistente).

Tutto ciò argomentato e premesso, il ricorso è destituito di fondamento e va per l'effetto respinto.

Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.

Data la peculiarità della causa, anche alla luce dell'istruttoria espletata, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite fra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Conclusione
Così deciso in Varese, il 21 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2020.

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