che denotano sistematicità, organizzazione e programmazione nella realizzazione dei reati contro il patrimonio, tra l'altro posti in essere....approfittando proprio della funzione di guardia giurata addetta alla vigilanza di denaro e valori "(ord. P. 10)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente -
Dott. BEVERE A. - rel. Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.P. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 70/2014 TRIB. LIBERTA'' di MILANO, del 30/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo che ha chiesto il rigetto.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ordinanza 30.1.2014, il tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Monza il 16.1.2014, nei confronti di S.P., in ordine a due reati di furto ex art. 110 c.p., art. 624 c.p., n. 2 e 5, art. 61 c.p., n. 7, art. 11 c.p., commessi il (OMISSIS) (capo A) e il (OMISSIS) (capo B) di ingenti somme di denaro collocate in sacchi sigillati, detenuti dall'impresa Battistolli spa alle cui dipendenza il S. svolgeva la sua attività di guardia giurata.
In relazione al reato di cui al capo A, l'accusa è stata formulata anche nei confronti del collega V.G. e S. G.;
in relazione al capo B, l'accusa è stata formulata anche nei confronti dei colleghi V.G., Sa.Gi., C.C..
Nell'interesse del S. è stato presentato ricorso per vizio di motivazione con esclusivo riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. a) - c).
Quanto all'asserito pericolo di inquinamento probatorio, il ricorrente rileva che esso si basa su una serie di congetture, derivanti dal contenuto nebuloso e non inequivoco di due telefonate, riportate in meri brogliacci. Questa modalità formale degli strumenti conoscitivi rende particolarmente doverosa una verifica particolarmente attenta e rigorosa. Ciononostante, i giudici di merito hanno desunto da queste conversazioni telefoniche la sussistenza del "rischio che il S. metta in atto un contegno che possa incidere sulle indagini che sono ancora in corso".
Secondo il ricorrente, si tratta di una conclusione illogica che rende necessario l'annullamento dell'ordinanza.
Quanto al pericolo di reiterazione di fatti delittuosi, nell'ordinanza si afferma che "concreto ed elevato è il pericolo che l'indagato, ove rimesso in libertà o sottoposto ad una misura cautelare diversa da quella inframuraria, possa commettere analoghe condotte criminose".
Questo pericolo è desunto dalle modalità della condotta...che denotano sistematicità, organizzazione e programmazione nella realizzazione dei reati contro il patrimonio, tra l'altro posti in essere....approfittando proprio della funzione di guardia giurata addetta alla vigilanza di denaro e valori "(ord. P. 10). Questa argomentazione illogicamente non tiene conto che il S. è stato sospeso dal proprio incarico e quindi oggettivamente non potrebbe porre in essere condotte analoghe a quelle contestate.
Al di là di questa carenza motivazionale, il tribunale non indica le condotte analoghe che potrebbe tenere qualora fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Inoltre, il tribunale enuclea la pericolosità sociale dalla mancata ammissione della propria responsabilità, omettendo di considerare che nessuna norma obblighi l'accusato alla confessione e che l'art. 274, lett. a, stabilisce che "Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli addebiti".
Il ricorso non merita accoglimento. Al di là di opinabili e non decisive argomentazioni sul rilievo negativo attribuito all'esercizio del diritto dell'indagato a non collaborare con gli inquirenti, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è assolutamente censurabile, in quanto trae conclusioni e prognosi da una precisa ricostruzione storica e da una razionale sua valutazione,riguardanti, oltre ai fatti addebitati al S., anche il suo comportamento tenuto nel corso delle indagini. Quanto al pericolo di inquinamento delle prove, va rilevato che dalle telefonate - compiute nel corso della perquisizione del 23.11.2013 - emerge il tentativo, nel corso di una di esse, di trovare giustificazioni in merito al possesso di quanto rinvenuto dalla polizia giudiziaria, cioè di materiale, composto anche da documentazione bancaria, utilizzabile per ricostruire l'impiego del denaro sottratto Razionalmente il tribunale osserva che comunque queste telefonate, fatte dal S. nel pieno delle indagini sulla sua posizione, denotano una volontà non certo collaborativa, bensì ostativa alla ricostruzione dei fatti.
Quanto alla doglianza sulle esigenze di prevenzione speciale, va rilevato che le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., lett. c), sono giustificate dall' accertata e non contestata alla professionalità manifestata dal ricorrente nella realizzazione -con sistematicità, organizzazione e programmazione - di trasgressioni in danno dell'altrui proprietà e in danno del datore di lavoro. La prognosi sulla proiezione nel futuro di tale collaudata capacità criminale - è del tutto razionale, come è razionale il giudizio di inidoneità a far fronte alle esigenze di prevenzione speciale degli arresti domiciliari, in quanto misura con ridotta limitazione della libertà personale.
La sua applicazione ha come presupposto logico e giuridico l'accredito di affidabilità e lealtà che è impossibile - allo stato degli atti - riconoscere a chi risulta gravato da indizi attestanti la reiterata attività criminosa posta in essere proprio violando la fiducia accordatagli dal datore di lavoro, in considerazione dell'apparente ruolo di tutore della legalità.
L'ipotesi dell'esclusione del ricorrente dall'ambito del suo rapporto di lavoro è stata razionalmente ritenuta irrilevante ai fini della negativa prognosi ex art. 274 c.p.p., lett. c): risulta che S., nello svolgimento del suo lavoro a tutela della proprietà altrui, ha dimostrato di possedere una capacità professionale nella consumazione di furti di alto livello patrimoniale, legittimante una prognosi negativa su suoi futuri comportamenti nel campo predatorio, da fronteggiare con la sola misura della custodia in carcere. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014
