REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SECURPOL VIGILANTES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BORRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI LAORA FRANCESCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 328/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 20/05/02 r.g.n. 413/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/05 dal Consigliere Dott. Luciano.
VIGOLO; Udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 22 marzo 2001 il Tribunale di Arezzo condannava la Securpol Vigilantes s.r.l. a pagare all'ex dipendente Francesco Di Lora L. 25.000.000, il risarcimento dei danni biologico (15 milioni) e morale (10 milioni) per patologia depressiva dipendente da prestazione di lavoro esclusivamente notturno, malgrado il dipendente avesse chiesto, allegando certificazioni mediche, l'alternanza dei turni.
L'appello della società è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Firenze con sentenza depositata il 20 maggio 2002 che ha ridotto la condanna, relativamente al solo danno biologico, a E. 4.000, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ha ritenuto il Tribunale che nel 1999 una visita medico-legale della competente Commissione dell'U.S.L. aveva accertato l'idoneità al lavoro del dipendente, ih relazione alle sue condizioni psico- fisiche, solo a condizione di pari alternanza tra lavoro notturno e diurno.
Pertanto la responsabilità della società era palese ancor prima della consulenza medico legale disposta dal giudice (il 6 ottobre 2000 il dipendente venne licenziato per impossibilità di essere adibito ad altra posizione lavorativa.
La Securpol non avrebbe potuto invocare la disposizione dell'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 per contestare la propria responsabilità per danno biologico in quanto la patologia decorreva dal gennaio 1999 (visita da parte della USL).
Inoltre, risultava che l'INAIL aveva considerato la patologia come 'malattia comunè e non professionale, seppur cautelativamente denunciata dalla società, sicchè era prevedibile che l'Istituto non avrebbe provveduto all'indennizzo.
La Securpol avrebbe dovuto rispondere anche per il danno morale, attesa la propria responsabilità per concorso in lesioni permanenti, consistenti in cefalea muscolo-tensiva psicogena in un quadro di disturbo di ansia tendente alla cronicizzazione, per essere venuta meno la datrice di lavoro agli obblighi ex art. 2087 c.civ..
Quanto al danno biologico, tenuto conto della ridotta presenza al lavoro dal 1999 e del conseguente apporto causale della condotta aziendale, appariva equo ridurre il risarcimento ad E. 4.000.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società con quattro motivi.
Francesco Di Laora è intimato.
Motivi della decisione
Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 10, 11, 66 t.u.
1124/1965, 13 d.lgs. 38/200, degli artt. 11, 12, 15 disp. prel. c. civ. e 81 c.p.c., la Securpol si duole che la Corte di appello abbia escluso l'esonero da responsabilità civile del datore di lavoro nei riguardi del dipendente assicurato presso l'INAIL che abbia contratto una malattia professionale, avendo ritenuto inapplicabile 'ratione temporis' l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, sopravvenuto in corso di giudizio.
Per contro, tale disposizione sopravvenuta, non diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, aveva prodotto effetti quanto alla tutela assicurativa obbligatoria.
Pertanto, avendo il legislatore stabilito che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale (12 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. il 25 luglio) di approvazione delle tabelle, l'INAIL, avrebbe erogato l'indennizzo previsto dal d.lgs. cit. in luogo delle prestazioni ex art. 66 del t.u. n. 1124/1965, tenuto al risarcimento del danno biologico sarebbe stato, appunto, l'Istituto.
L'art. 13 cit, laddove stabilisce che l'INAIL eroga l'indennizzo per i danni conseguenti a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, avrebbe inteso riferirsi alle 'situazionì portate a conoscenza dell'Istituto dopo il 12 luglio 2000.
E' consolidato il principio secondo cui la malattia professionale si considera verificata all'atto della denunzia, nel momento, cioè in cui l'assicurato e/o il datore di lavoro hanno certezza della manifestazione dell'infermità e da tale momento decorre l'indennizzo per danno biologico.
La Corte di appello aveva accertato che, dopo il 12 luglio 2000, la società aveva presentato denunzia cautelativa all'INAIL e, prima di tale data, non vi era stata prestazione da parte dell'Ente;
conseguentemente, avrebbe dovuto rigettare la domanda del lavoratore o, meglio, dichiarare il difetto di legittimazione ad causam della Securpol, in quanto il lavoratore aveva azione diretta contro l'Istituto di assicurazione anche per il danno biologico, pur se l'INAIL non avesse inteso assumere a suo carico l'evento.
Il motivo non merita di essere accolto.
L'art. 13, comma secondo del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, come modificato dall'art. 73, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che "in caso di danno biologico, pei i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma terzo, l'INAIL (...) in luogo della prestazione di cui all'art. 66. comma primo, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalla seguenti disposizioni: (...)".
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui fa riferimento la norma è stato emanato il 12 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio ed è entrato in vigore il 9 agosto 2000 (art. 10 disp. sulla legge in generale).
Oggetto della nuova disciplina, secondo il tenore testuale dell'art. 13, comma secondo, citato è il trattamento dei danni conseguenti, per quanto interessa, a malattie professionali denunciate a decorrere dal 9 agosto 2000.
Tanto precisato, non può condividersi la motivazione della Corte di appello - che pertanto, va corretta, ai sensi dell'art. 384 cpv. c.p.c., stante la conformità a diritto del dispositivo - secondo cui l'art. 13, comma secondo, cit., non sarebbe applicabile al caso in esame per escludere la responsabilità datoriale, talchè dei danni sofferti dal Di Laora avrebbe dovuto rispondere l'Istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro, avendo la Corte di merito preso erroneamente a riferimento, per l'operatività della nuova disciplina, il gennaio 1999, epoca nella quale il lavoratore era stato sottoposto a visita medica da parte della USL e dalla quale sarebbe "decorsa" la malattia. In realtà sarebbe stato corretto prendere quale punto di riferimento la data della denuncia di quest'ultima (art. 135 cpv. legge 30 giugno 1965 n. 1124). Deve però rilevarsi, a tale proposito, che neppure la datrice di lavoro, indica con esattezza nei ricorso in quale data abbia provveduto a denunciare la malattia professionale all'INAIL, essendosi limitata a riferire che la denuncia venne inoltrata, in via cautelativa, a seguito delle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale di ufficio.
D'altra parte, la sentenza impugnata si limita solo ad affermare che la denuncia "cautelativa" era stata presentata dopo il 12 luglio 2000.
Secondo il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione costantemente riaffermato da questa Corte - in riferimento al divieto per il giudice di legittimità di ricercare gli elementi fattuali e le prove relative negli atti dei giudizi di merito e, d'altra parte, stante l'esigenza per lo stesso giudice di legittimità di valutare la rilevanza e la decisività di quei dati fattuali ai fini della decisione -, la Securpol avrebbe dovuto indicare la data nella quale pervenne all'INAIL la denuncia della malattia professionale costituendo il riferimento di tale data, a quella del 9 agosto 2000 o a data successiva un presupposto della responsabilità dell'Istituto di assicurazione e della conseguente esclusione della responsabilità della datrice di lavoro per i danni di cui è causa, ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. 1124/1965.
Non avendo dato la ricorrente indicazioni a tale proposito, il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità non superabili.
Tale argomento è assorbente rispetto all'altra censura mossa dalla ricorrente al ragionamento della Corte di appello, la quale ha ritenuto fondata la domanda proposta contro l'INAIL sul rilievo ulteriore che l'Istituto, avendo considerato la patologia come malattia comune, avrebbe manifestato l'intendimento di escluderla dalla tutela: si tratta di una seconda, distinta motivazione, fondatamente contestata dalla ricorrente, la quale ha considerato che l'indennizzabilità della patologia da parte dell'Istituto o la legittimazione passiva della datrice di lavoro non avrebbero potuto dipendere dalla disponibilità o meno del primo a farsi carico dell'indennizzo.
Col secondo motivo, la società ricorrente deduce violazione degli artt. 2087, 2108, 1362 segg. e 2697 c.civ. in relazione all'art. 39 del contratto collettivo di settore, nonchè vizi di motivazione.
Afferma che il verbale di visita della USL del 14 gennaio 1999 non aveva valore di prescrizione in ordine all'alternanza del lavoro diurno e notturno sia perchè tali modalità di prestazione non esistevano in azienda, sia per la genericità delle parole usate nel verbale, sia perchè l'organizzazione del lavoro spettava esclusivamente al datore di lavoro.
Non sarebbe stato quindi ravvisatale da parte del giudice di appello un comportamento colposo della società in ordine all'insorgere, dopo quella visita, di una patologia psicotica.
Inoltre nella visita del 14 gennaio 1999 il lavoratore venne giudicato idoneo al lavoro, non già affetto di malattia cronica o di una patologia suscettibile di futuro aggravamento.
Correttamente erano state quindi mantenute le condizioni di lavoro pattuite in sede di assunzione, in quanto la società non avrebbe potuto prevedere l'insorgenza, di lì a poco, di una vera e propria patologia destinata a cronicizzarsi e non aveva determinato una situazione di rischio improprio. li lavoro in turni notturni non era vietato dalla legge e il c.c.n.l. di settore lo considerava lavoro normale, nè imponeva turni alternati; in tale contesto non avrebbe potuto ravvisarsi alcun inadempimento o colpa della datrice di lavoro.
La Corte di appello aveva sostanzialmente ravvisato una responsabilità oggettiva della società per il solo fatto dell'insorgenza della patologia e in assenza di violazione di qualsiasi norma di protezione del lavoratore.
Il motivo è infondato e presenta, esso pure, profili di inammissibilità.
Le argomentazioni giuridiche con lo stesso svolte presuppongono tutte una valutazione diversa in fatto dei dati acquisiti al processo e valutati dalla Corte di merito con argomenti immuni da vizi logici o giuridici.
Così è per il contenuto del verbale della Commissione della USL del 14 gennaio 1999 (l'idoneità a mansioni con rispetto dell'alternanza perfetta delle turnazioni notturne e diurne presupponeva necessariamente, secondo la corretta valutazione della Corte di appello, l'inidoneità per il lavoro esclusivamente notturno) e non può dubitarsi che, in presenza di tale contenuto, la datrice di lavoro ben avrebbe potuto e dovuto rappresentarsi la nocività del lavoro assegnato esclusivamente nelle ore notturne e avrebbe dovuto astenersi da siffatta prescrizione o, in caso di comprovata impossibilità, recedere dal rapporto (come in effetti si deduce essere poi avvenuto).
La persistenza nell'adibizione costante a turni notturni, che secondo accertamenti di merito correttamente svolti, aveva dato causa (resa prevedibile dalla certificazione USL sopra ricordata) alla depressione del lavoratore, costituì indubbiamente un elemento di colpa, rilevante anche sotto il profilo penale (lesioni colpose), con conseguente responsabilità civile della datrice di lavoro, anche per il danno morale (Cass. 22 marzo 2002, n. 4129; 20 aprile 1998, n. 4012). A tale proposito deve sottolinearsi come l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, anche in relazione ad un singolo lavoratore, essendo posto a tutela del bene primario e costituzionalmente garantito della salute, prevale sulla mera osservanza delle condizioni contrattuali individuali e collettive che regolano in via generale le modalità della prestazione lavorativa, così come prevalgono sulle esigenze organizzative del datore di lavoro. Infatti, l'eventuale, comprovata e successivamente accertata Impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni confacenti al suo stato fisico o psichico, può costituire giustificato motivo di recesso datoriale (Cass. 4012/1998 cit.).
Col terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2087, 2043, 2697 c.civ. e 61 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, rileva la Securpol che alcun nesso causale vi era tra il proprio comportamento e la cefalea conseguente a sindrome depressiva riscontrata al dipendente:
anche a ritenere in ipotesi un rapporto concausale con il lavoro, la prevalenza causale del lavoro non avrebbe potuto ravvisarsi in considerazione del fatto che nei tre anni anteriori alla consulenza tecnica il dipendente aveva lavorato in tutto sei mesi.
La consulenza tecnica non avrebbe potuto rappresentare mezzo di prova in ordine al rapporto causale, specie in presenza di patologia multrfattoriale e la perizia aveva escluso il nesso di causalità, e nessuna altra prova era stata acquisita al riguardo.
Il motivo di ricorso è infondato.
Esso coinvolge una questione, tipicamente di fatto, sulla quale il giudice di merito si è espresso in modo coerente e corretto laddove ha ritenuto, alla luce della consulenza di ufficio, il nesso causale (o quanto meno concausale, che non necessariamente deve essere prevalente, in presenza di patologia multifattoriale: art. 41 c.p.) dell'attività costantemente svolta in orario notturno.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'accertamento del rapporto causale o concausale tra determinate attività lavorative provate aliunde e una determinata patologia, eventualmente accertata dall'ausiliare del giudice, è oggetto tipico dell'indagine specialistica, presupponente particolari nozioni scientifiche e tecniche, da affidare a consulente tecnico medico-legale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la consulenza tecnica di ufficio - che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti - può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (Cass. 19 agosto 2004, n. 16256; e n. 6166/1966).
Le considerazioni svolte trattando del secondo motivo, in tema di colpa di rilevanza penale, sono assorbenti rispetto alle censure svolte col quarto motivo di ricorso per pretesa violazione degli artt. 2043 e 2059 c.civ. e vizi di motivazione, dolendosi, ancora, la ricorrente che sia stato riconosciuto a controparte anche il risarcimento del danno morale quando dalla violazione dell'art. 2087 c.civ. non necessariamente consegue una violazione di rilevanza penale e non era risultato nella concreta fattispecie un comportamento datoriale connotato dalla colpa.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese non essendo l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese..
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2005
