REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Luigi PERINA - Presidente
Dr. Gianluca ALESSIO - Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con reclamo depositato in data 29 giugno 2021
da
C. SRL (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. C.H., rappresentato e difeso in forza di mandato ad litem allegato al reclamo dall'avv. Andrea Niero, con indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, Via Aleardo Aleardi, 108
- reclamante/reclamata incidentale -
contro
P.S. (C.F. (...)), rappresentato e difeso dagli avv.i Enrico e Claudia Cornelio indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) nonché avv. Stabilito Livia Cornelio, con studio in Venezia - Mestre, via Vespucci n. 39, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
- reclamato/reclamante incidentale -
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n.391/21 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia
In punto: impugnazione di licenziamento per giusta causa
Causa trattata all'udienza del 15 dicembre 2021
Svolgimento del processo
Con reclamo depositato in data 29 giugno 2021 la C. s.r.l. ha impugnato la sentenza n.391/21 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione all'ordinanza che aveva definito la fase sommaria del procedimento ex L. n. 92 del 2012 di impugnazione del licenziamento intimatogli per giusta causa il 16 - 17 dicembre 2019 (con effetto differito in quanto in malattia il lavoratore), promosso dall'odierno reclamato.
Pure aderendo alla ricostruzione in fatto compiuta dal giudice del sommario, quello dell'opposizione ha ritenuto che la condotta del lavoratore non fosse meritevole della sanzione espulsiva difettando il requisito della proporzionalità.
Con memoria di costituzione depositata 14 settembre 2021 si è costituito il signor P. chiedendo di respingere l'impugnazione e proponendo reclamo incidentale con il quale ha invocato l'applicazione della tutela reale ritenendo ritorsivo l'atto di recesso e, comunque, insussistenti i fatti addebitati.
La causa è stata discussa all'udienza del 15 dicembre 2021 e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate in epigrafe, dovendosi precisare che la società in sede di discussione ha anche eccepito l'omessa notificazione del reclamo incidentale in carenza di deposito della stessa nel fascicolo principale.
Motivi della decisione
1) Tra la società reclamante e S.P. è intercorso un rapporto di lavoro dapprima a termine e dall'1 settembre 2019 a tempo indeterminato come "Guardia Particolare Giurata". Il rapporto era stato preceduto da un altro da cui la società aveva receduto durante il periodo di prova. Il contenzioso che ne era scaturito era stata definito in via conciliativa con l'assunzione del signor P. dal settembre 2019.
2) A fondamento dell'atto espulsivo erano stati posti due addebiti contestati con la lettera di apertura del procedimento disciplinare del 28 ottobre 2019.
Con il primo il lavoratore era stato incolpato di essersi addormentato durante il servizio del precedente giorno 24 nei seguenti testuali termini: "In data 24.10.2019 l'imbarcazione ove prestava servizio "Nicolò I" veniva affiancata alle 22.34 da ns. motoscafo "Beatrice I", condotto dal sottoscritto e il Sig. C.E. caposervizio, bene notando che Lei era coricato sui paioli della stessa dormendo profondamente decidevamo di suonare il clacson che nulla è servito e rimanevano li fino alle 23,36, interrogando la stessa GPG C. sulle modalità di servizio e Lei minimamente non si accorgeva della ns. presenza e del ns. parlare da barca a barca una attraccata all'altra. A questo punto chiedevamo alla GPG C. di nulla proferire a riguardo intendendo comprendere se fosse un episodio isolato.".
Con il secondo addebito era contestato di aver abbandonato il 26 ottobre il posto di lavoro al fine di effettuare una cena con amici durante la quale aveva continuamente riferito via radio alla centrale operativa di C. S.r.l. che il servizio si stava svolgendo regolarmente la seguente condotta: "In data 26.10.2019 montato in servizio di vigilanza ittica con inizio turno ora 19,00 alle 19,18 dava inizio turno e servizio regolare a mezzo radio ns. centrale, subito dopo veniva contattato dalla GPG F. in servizio dei Centrale Operativa poiché gli arrivava un allarme arresto motore dell'imbarcazione in posizione non di servizio dal satellitare, bensì imbarcadero ACTV Fusina e immediatamente informava il sottoscritto.
Alle 19,46 dava un ulteriore messaggio di regolarità operativa a mezzo radio di cui subito confermavamo la falsità poiché eravamo presenti sul posto il sottoscritto e la GPG C.C., e ... imbarcazione ferma ormeggiata con luci accese all'imbarcadero ACTV (abbandono del mezzo per l'equipaggio) e entrambi impegnati in una allegra spaghettata al chiosco di Fusina con allegra bevuta;
alle 21,05 circa dava ancora messaggi radio con voce chiaramente alterata addirittura da Nicolò I a Umberto I era divenuto il nome della barca tutto regolare nessun pescatore nella zona;
Alle 21,20 circa il Suo collega scorgeva la ns autovettura e accorreva in barca comprendendo la situazione e ci trovava proprio davanti alla barca e con la massima lucidità ed umiltà si scusa dell'accaduto capendo la gravità;
qualche minuto dopo giungeva Lei barcollando in evidente stato di ebrezza, non volendo subito ammettere la situazione addirittura continuando maneggiare il telefono personale, al che massimamente indisposto procedevo a chiamare il 113, telefonata sospesa per Sue suppliche poiché consapevole di essere in grave situazione e a Suo dire se fossero arrivate le FF OO considerato il Suo stato avrebbero potuto procedere con la sospensione non solo dei titoli e della licenza di GPG ma anche delle patenti ed ogni altra grave conseguenza;
oltre quanto detto non indossava la divisa bensì un completo Pile affermando che la divisa era a bordo dell'imbarcazione;..."
La comunicazione proseguiva riferendo della redazione da parte del lavoratore, una volta sospeso il servizio ed accompagnatolo presso la centrale operativa, di "scritti a riguardo" e concludeva puntualizzando: "Da subito Lei si dimostrava più interessato ad accusare che anche il collega aveva bevuto nonostante lo stesso risultava sobrio, non aveva alito vinoso, ed era perfettamente lucido, addirittura favorevole all'intervento della Polizia e/o CC da Lei invece fortemente supplicato il non intervento.".
2) Come premesso il giudice dell'opposizione pure ritenendo sussistenti i fatti ha affermato non esservi proporzione tra condotta e licenziamento in ragione dell'assenza di sanzione nei confronti del collega C. benché lo stesso si fosse "macchiato della stessa grave condotta".
In particolare quanto alla ricostruzione dei fatti con riguardo al primo ha valorizzato la documentazione fotografica che ritraeva il lavoratore dormiente sull'imbarcazione in assenza di valido disconoscimento. Sul punto ha osservato che l'opponente "non ha in alcun modo preso posizione su detto fatto e successivamente alla costituzione della società resistente, la quale sub doc. (...) aveva allegato le foto della sera in cui era stato colto nella barca a dormire, si è limitato a "chiedere abilitazione a prova contraria".".
Ha rammentato che vi era uno specifico onere di disconoscimento della documentazione e che "per inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità", poiché "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali (...), deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (vd. Cass. 1250/2018)." . Tale puntuale disconoscimento era del tutto carente e, comunque, contrariamente da quanto sostenuto, la società aveva formulato istanze istruttorie (prova testimoniale) tese a dimostrare gli accadimenti oggetto della contestazione. Le deduzioni ulteriori secondo le quali non fosse possibile riferire la fotografia all'occasione lavorativa e l'assenza di prova, comunque, di consapevolezza e volontarietà, trovavano smentita documentale nel corredo fotografico.
Sul secondo episodio il giudice ha ritenuto che vi fosse l'ammissione del fatto (partecipazione alla cena in orario di servizio) sulla base delle lettere del 26 e 28 ottobre 2019 del lavoratore, non disconosciute. Ha ritenuto, quindi, che tali scritti avessero valore confessorio.
Ha poi richiamato gli esiti dell'istruttoria svoltasi ancora nella fase sommaria, da cui era emerso che la cena era stata organizzata dal collega C. (testi C. e R.) Ha aggiunto che non era emersa la prova che lo stesso C. fosse il capo barca e che la circostanza non poteva esser valorizzata dal momento che "il ricorrente non avrebbe dovuto partecipare alla cena né farsi coinvolgere nel rispondere alle chiamate della Centrale Operativa facendo intendere di essere regolarmente in servizio, atteso che, in ogni caso, il lavoratore non deve dare esecuzione agli ordini illegittimi dei propri superiori.". Tale conclusione trovava avallo nella giurisprudenza di legittimità (Cass.Civ. Sez. L. n.23600 del 2018).
Ha poi escluso che la sanzione fosse ispirata da una finalità ritorsiva: "Quanto al complotto tra legale rappresentate della società e C. ai danni del ricorrente, vi sono elementi suggestivi, ma non tali da assurgere quali fatti gravi, precisi e concordanti.
26. Il fatto commesso dal ricorrente - sia lo stesso compiuto di sua iniziativa o per esservi stato indotto da C. - deve essere qualificato come abbandono del posto di lavoro e non è riconducibile ad alcuna sanzione conservativa prevista dal CCNL applicato in azienda.".
Con specifico riguardo, invece, alla ritenuta sproporzione il giudice lagunare ha affermato: "La circostanza che la società abbia ritenuto di sanzionare solo il ricorrente e non anche il collega, che pur aveva pienamente partecipato al fatto, influisce invero sulla proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta, come ribadito dalla S.C. secondo la quale "ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa " (vd. Cass. L. 10550/2013; Cass. L., 144/2008).
32. Nel caso in esame - sia il ricorrente e C. hanno proprio concorso nello stesso fatto, abbandonando entrambi la barca per recarsi a cena nel Locale Al Bateo, senza che siano state addotte specifiche e fondate ragioni tali da giustificare la diversità di trattamento.".
Ha concluso determinando, a seguito della declaratoria di risoluzione contrattuale, un indennizzo (ex art.18 comma 5 St. Lav.) in 15 mensilità.
3) Col reclamo principale la sentenza è censurata con un primo motivo per avere ritenuto il difetto di proporzionalità.
Sotto un profilo processuale la società deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essere mai stata prospettata la questione dall'opponente.
Nel merito evidenzia la reclamante che sussiste sotto plurimi profili una giustificata differenziazione nel trattamento riservato al reclamato rispetto alle scelte compiute nei riguardi di C..
In primo luogo non vi è perfetta identità di addebiti dal momento che a C. non viene contestato il primo episodio, quello del giorno 24.
Con riguardo, poi, al secondo addebito sono valorizzati ulteriori elementi differenziali: a) C., accortosi dell'arrivo del datore di lavoro, gli va incontro e si scusa; b) non é ebbro ed è in divisa; c) P. rimane al bar per un'altra ventina di minuti; d) fatto chiamare da C. (il legale rappresentate della società, presente sul posto) si avvicina con fare barcollante, in evidente stato di ebrezza con alito alcolico e neppure in divisa (venendo evitata la chiamata della Polizia per l'alcoltest); e) a P. sono state contestate le false comunicazioni reiterate via radio riguardanti lo stato del servizio.
Sotto un diverso concorrente profilo, la società reputa non pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità citata dal primo giudice (Cass. 10550 del 2013): solo nel caso in cui non emergano differenze, situazione, al contrario ricorrente nel caso di specie, si pone la questione del pari trattamento e, quindi, del difetto di proporzionalità.
Ad aggravare il quadro, inoltre, assume che il signor P. era capopattuglia, opzione che si ricava dalla maggiore anzianità rispetto a C., dal tipo di contratto e dalle deposizioni testimoniali (per altro genericamente richiamate).
Invoca, infine, altra giurisprudenza di legittimità (Cass n.5546 del 2010) a sostegno dell'ulteriore motivo di gravame, in base alla quale è irrilevante le condotta del collega, anche se analoga ma diversamente valutata, se il comportamento attribuito al singolo mina la fiducia in lui riposta.
Con altro motivo di impugnazione la reclamante principale lamenta l'eccessività dell'indennizzo.
Infine con un ultimo motivo di gravame la CBS si duole della statuizione sulle spese.
4) Nel costituirsi il signor P. replica osservando che la deduzione sulla proporzionalità era insita nella domanda subordinata ex art.18 comma 5 Stat. lav. (richiama un passaggio della proprio narrativa a tale fine).
Nel merito afferma che la questione "dell'addormentamento in servizio" è secondaria e non provata (sul punto rileva che vi ea stata contestazione mediante l'introduzione della prova contraria), eventualmente colposa ed involontaria.
Individua poi in C. l'artefice dell'interruzione dal servizio del giorno 26.
Quanto al difetto di proporzionalità rileva il mancato richiamo nella contestazione disciplinare del c.c.n.l. di cui il giudice ha richiamato l'art.101 non è rilevante in quanto "la normativa del richiamato CCNL non fa parte di questo giudizio in quanto non oggetto di tempestiva allegazione da controparte."
4.1) Il signor P., inoltre, prospetta i seguenti motivi a sostegno del reclamo incidentale.
Reitera la deduzione sull'arbitrarietà del licenziamento per mancata contestazione del "criterio normativo applicato" e deduce la violazione dell'art. 416 c.p.c. perché ritenuta irrituale la produzione (tardiva e non autorizzata) del c.c.n.l..
Ribadisce l'assenza di riferimenti normativi della contestazione disciplinare.
In particolare sostiene che controparte non ha indicato alcun criterio per valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito: "resta assolutamente incerto stabilire, sulla base di quanto richiamato in sentenza, quale dei due contratti collettivi sia quello di riferimento al momento della contestazione, non avendo controparte fatto riferimento a norme di nessuno dei due."-
Con riguardo ai fatti addebitati lamenta l'errata decisione nella parte in cui il primo fatto contestato risulterebbe sussistente. Afferma che lo stesso non è stato provato, ed in particolare si tratterebbe di condotta, in ipotesi, verificatasi senza che ne fosse consapevole "l'opponente", come tale inidoneo a giustificare il licenziamento, non essendone dimostrata la volontarietà, né l'accadimento in costanza servizio.
Quanto alla documentazione fotografica afferma che prova ciò che si vede, ossia il lavoratore non al posto di guida "forse in attesa che l'altro membro dell'equipaggio arrivasse o forse fuori orario di servizio".
Con riguardo al secondo episodio deduce la violazione dell'art.2104 c.c..
Risulta acquisita in primo luogo la prova del rapporto gerarchico: "C. aveva le chiavi dell'imbarcazione (e quindi era lui che ne aveva la responsabilità o comunque se l'era arrogata)". Richiama in tale senso le dichiarazioni dei testi C., R., e C..
Ripropone la tesi del "complotto" per licenziarlo alla cui prova si perviene attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, costituenti presunzione dell'inganno perpetrato a proprio danno. Sostiene che il legale rappresentante C. ha agito per vendetta (ispirata dalla transazione precedente per la sua riassunzione); complice di tale "trappola" è stato C. che ha organizzato la sospensione indebita del servizio con la cena; indicativo di ciò è il dato che alla cena non vi era alcuno suo amico da festeggiare; è coerente con tale quadro l'assenza di sanzioni nei confronti di C.. Assume che C. è teste menzognero quando riferisce di un proprio incontro con C. presso la centrale, situazione da cui origina il controllo.
Ne valorizza la dichiarazione, invece, nella parte in cui non descriva un proprio stato di ebrezza. Reputa ancora false le dichiarazioni di C. circa l'affermazione di C. di essere stato invitato ad una festa insieme con P., in quanto è emerso che C. ne era l'organizzatore. Infine afferma di essersi limitato a dare seguito alle disposizioni datoriali (tramite il superiore, C.) nell'interrompere il servizio, senza che la teorica del rifiuto dell'ordine illegittimo ricordata dal giudice sia invocabile, in quanto riferibile solo ad un ambito "pubblicistico".
5) Il reclamo principale è fondato, mentre va rigettato quello incidentale per quanto di seguito si espone.
5.1) In via preliminare va ritenuta destituita di fondamento la doglianza della difesa della società circa l'irritualità della notificazione del reclamo incidentale, fatta valere in sede di discussione. Con il reclamo principale la società aveva formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza; conseguentemente con D.P. del 14 luglio 2021 era stato indicato un doppio termine di comparazione, il primo (15 settembre) per la fase incidentale, il secondo (15 dicembre) per la cognizione nel merito del gravame. Correttamente il reclamato si è costituito per l'incidente sulla sospensiva, svolgendo anche le proprie difese nel merito (quindi anche proponendo il reclamo incidentale) e documentando a tale fine la notificazione dell'atto difensivo, di talché non risponde ad alcun principio di razionalità ancor prima che di rispetto del diritto di difesa e del contradittorio la implicita pretesa di una diversa e nuova notificazione del reclamo incidentale ai fini dell'udienza di merito se tale adempimento è stata già osservato per di più nell'ampio rispetto del termine dell'art.436 comma 3, c.p.c.. Tantomeno può essere proposta questione in ordine al mancato deposito della notificazione nel giudizio principale: in realtà il giudizio sull'incidente relativo all'istanza di sospensione è una fase dell'unico giudizio, per cui è fuori luogo prospettare l'omissione del deposito della notificazione anche nel caso di inserimento della notificazione nel "subprocedimento" (come noto, così denominato nella consolle del magistrato ogni incidente del procedimento).
5.2) In primo luogo, vengono in esame le deduzioni del reclamo incidentale circa la sussistenza dei fatti addebitati e la natura ritorsiva del licenziamento.
Con riguardo al primo il collegio rileva che né in sede di contestazione disciplinare né in quella giudiziale il signor P. ha negato il fatto.
Quanto alla fase pregiudiziale la lettera di giustificazione è del tutto omissiva limitandosi l'incolpato a svolgere le proprie considerazioni sul secondo episodio. Del tutto ignorato è l'episodio nel ricorso che ha aperto la fase sommaria. La sola richiesta di ammissione di prova contraria (come dedotto con nota depositata nel giudizio di opposizione) non vale a qualificare tale istanza come contestazione del fatto, dovendo possedere i caratteri fissati dall'art. 115 c.p.c.. La parte confonde il piano delle allegazioni (deduzione di circostanze atte a smentire la ricostruzione avversaria) con quella della prova (il corredo istruttorio che tale allegazione dovrebbe corroborare).
Infine con l'opposizione si limita ad affermare la carenza di prova, ma non vi è contestazione della datazione della fotografia, limitandosi la parte a ipotizzare che fosse "in attesa che l'altro membro dell'equipaggio arrivasse" o "fosse fuori servizio", e protestando l'assenza di consapevolezza. Quanto al primo aspetto la parte avrebbe dovuto dedurre specifiche circostanze circa la sua presenza sull'imbarcazione in un momento diverso rispetto a quello rilevato con la contestazione, che è precisa nell'indicare l'orario, il contesto operativo, le persone presenti, insomma, tutte quelle circostanze che ben potevano essere oggetto di verifica e di controdeduzione.
Anche volendo ritenere ammissibile il motivo di impugnazione (ma sull'inefficacia del disconoscimento nulla è scritto), il collegio rileva che si tratta di orario serale (dalle fotografie è evidente che si tratta di un momento della giornata in cui è buio).
Del tutto eccentrica rispetto al ben inteso senso comune della veglia è l'affermazione circa "l'involontarietà" dell'"addormentamento": certamente il dormire implica l'assenza di coscienza, ma ben diversa è la condizione di chi, per compito istituzionale ed obbligo lavorativo, è chiamato a vigliare e si pone nelle condizioni di addormentarsi; non si vede, quindi, sotto quale profilo si tratta di condotta priva di consapevolezza.
L'allegazione circa l'irrituale allegazione del c.c.n.l. di riferimento è irrilevante (per quanto osservato di seguito al punto 5.3), oltre che esser infondata; è pur vero che è avvenuta con le note conclusive, ma ciò va riferito alla fase processuale del rito sommario (note del 9 ottobre 2020). Ne consegue che si tratta di allegazione del tutto tempestiva e ritenuta utilizzabile dal giudice dell'opposizione, conformemente all'orientamento consolidato di legittimità che esclude l'esistenza di preclusioni nel giudizio di opposizione, determinatasi a seguito dell'eventuale mancata introduzione dell'allegazione o della prova nel corso della fase sommaria del giudizio (tra le altre Sez. L - , Ordinanza n. 14976 del 14/07/2020, Rv. 658191 - 01): nel caso in esame l'introduzione del documento aveva addirittura preceduto l'opposizione.
A parte il fatto che vi è richiesta di prova sull'accadimento, qui non viene contestato che le fotografie che ritraggono dormiente il signor P. si riferisca alla giornata (serata) del servizio. La parte si limita ad ipotizzare che si trattasse di un momento di attesa dell'altro membro dell'equipaggio o fosse fuori orario.
A prescindere dall'anomalia ed inverosimiglianza di mettersi a dormire sull'imbarcazione di servizio se non si è impegnati nello stesso, la parte deduce fatti da qualificare come impeditivi che avrebbe dovuto dedurre (e non semplicemente ipotizzare) e provare (non formula alcuna istanza al riguardo).
Quanto al secondo episodio il reclamante incidentale oblitera totalmente il rilievo probatorio che assumono le due lettere ritenute dal primo giudice ammissive dell'addebito: la prima è vergata nell'immediatezza del fatto, la seconda come lettera di giustificazione alla contestazione disciplinare che conferma le dichiarazioni della prima. In sostanza, pure se le due comunicazioni non coprono nella sua integrità l'articolata vicenda oggetto dell'incolpazione, in assenza di alcuna costrizione (nessuna specifica allegazione o prova è allegata nel presente giudizio) si deve ritenere che il nucleo essenziale dell'addebito (l'abbandono del mezzo e del servizio) siano definitivamente accertati. Ma anche le circostanze ulteriori che aggravano la condotta del lavoratore non vanno escluse (la rassicurazione sulla regolarità del servizio, il lapsus sulla denominazione dell'imbarcazione, la mancanza di divisa, l'assunzione di bevande acoliche): in tale senso valga il richiamo alle dichiarazioni testimoniali di C., presente sia presso la centrale operativa, sia nella fase in cui sopraggiunge con C. a Fusina, sia presso il luogo ove viene riscontrata l'allontanamento dall'imbarcazione di P. e C.: "in auto sentivamo la Centrale chiamare l'imbarcazione Nicolò I ma rispondeva una GPG che si riferiva alla Umberto I.... A Fusina trovammo la pilotina Nicolò I ferma, e vuota, C. chiamava la centrale, siamo stati fermi 30- 40 minuti e dopo questo tempo ho visto arrivare il collega C. che vedendo C. è impallidito e di fronte alla richiesta di spiegazioni disse che si erano fermati un attimo al bar.... Dopo circa 10 minuti venne verso di noi una persona che non ho riconosciuto che fosse una guardia perché aveva i pantaloni blu e scarpe diverse dagli stivali in dotazione, ed una giacca. Faccio presente che venendo verso di noi il P. aveva ancora risposto a chiamata della centrale dicendo Umberto I. C. chiese ad entrambi se avevano bevuto,... P. invece disse che aveva bevuto qualche spritz. C. disse che avrebbe dovuto chiamare la Polizia, lui chiese di non farlo perché avrebbero tolto i suoi titoli e di non farlo per lui e per i figli, il suo alito, da vicino, sapeva di alcool o di caramella all'anice.". Sulla circostanza relativa alla risposta alla radio da parte del reclamante incidentale riferisce anche il teste C..
Nessuna specifica deduzione o circostanza è stata introdotto per ritenere il teste inattendibile. Il reclamante incidentale assume che il teste è menzognero nel riferire di esser capitato in centrale per caso citando il teste F.: anche ammesso che sul punto della sua presenza e di quella C. in centrale il teste C. non abbia riferito correttamente si tratta di aspetto che precede l'accertamento del fatto avvenuto nelle fasi che seguono - il percorso e l'arrivo dei due a Fusina - (la stessa contestazione precisa che l'intervento è stato originato da una chiamata di F. dalla centrale operativa in ragione dell'anomalia del segnale). Su tali essenziali aspetti non vi è stata alcuna smentita.
Quanto all'avere agito in conformità ad un ordine superiore (tale sarebbe stata l'indicazione di C., quale capo pattuglia di allontanarsi con lui dall'imbarcazione per recarsi alla trattoria, il collegio osserva quanto segue.
A parte il rilievo che la circostanza secondo cui C. era capo pattuglia non emerge in modo cristallino (sul punto i testi riferiscono solo su aspetti circostanziali, in modo non uniforme e con affermazioni largamente valutative), in realtà si tratta di condotta del tutto estranea ai compiti ed al servizio, in presenza di accordo o beneplacito dei due di sospendere il servizio (il clima convivale descritto dai testi depone in tale senso: in tale senso C. titolare del bar - trattoria): d'altra parte nell' opinabilissima logica della parte un eventuale "rifiuto" di P. certamente non avrebbe potuto indurre il "capo pattuglia" a denunciare la violazione dell' "ordine superiore" e ciò di per sé toglie sostanza all'astrusa considerazione del reclamante incidentale circa la necessità di rispettare quanto disposto dal superiore; in verità anche nell'irrealistica ed indimostrata ricostruzione della vicenda al lavoratore sarebbe stato consentito "dissociarsi", perlomeno rimanendo sull'imbarcazione.
La parte, invece, investe di poteri datoriali C., senza avvedersi che nessuna "delega" a sospendere il servizio era stata attribuita al collega; tantomeno può ritenersi "incorporato" nella ruolo del preposto il compito organizzativo proprio del datore di lavoro.
5.3) Quanto alla carenza di indicazione di "criteri normativi" per apprezzare la sussistenza di giusta causa il collegio osserva: a) non è chiarito quale ricaduta abbia un'eventuale violazione per omessa indicazione del criterio normativo; b) anche per tale aspetto vale il notorio approdo della giurisprudenza di legittimità circa la nozione legale di giusta causa che àncora l'apprezzamento circa la sua sussistenza alla corretta ed esaustiva enucleazione del fatto addebitato (tra le altre, Cass. n.6382 del 1998 e la giurisprudenza citata nella successiva nota); c) va rammentato che la necessità dell'affissione del codice disciplinare non ha ragione d'essere in relazione ai fatti inerenti ai doveri fondamentali del lavoratore e alla violazione del "minimo etico". In sostanza solo ove la condotta assume connotati del tutto peculiari, il dato "normativo" costituisce la necessaria premessa per valutare se una condotta integri o meno la nozione legale di giusta causa.
5.4) Ad ogni modo anche volendo recedere dal complessivo ordine di superiori considerazioni la teoria del "complotto" è del tutto inconsistente: assume il signor P. l'idea dell'intento vendicativo per la riassunzione, ma anche ipotizzandola (non sono note in questo giudizio le ragioni del recesso durante la prova, all'origine del primo ricorso del lavoratore, definito con abbandono della causa) non si vede quali accordi possano esser intervenuti con C. che avrebbe congegnato la "trappola" della cena tra amici, al quale non verrà rinnovato il contratto di lavoro alla scadenza: il dato non è contestato e in tale senso vale, comunque, il documento n.4, prodotto in questo grado dalla reclamante principale, relativo alla comunicazione col modello Unilav in data 2 settembre 2020 ed al prospetto paga con vidimazione Inail per il mese di ottobre 2020.
La ricostruzione del reclamante incidentale poggia poi su un assunto, ossia l'organizzazione della cena da parte di C. in cui lo stesso si sarebbe fatto "sorprendere" avendo anch'egli abbandonato il servizio: si tratta di assunto che ipotizza - senza riscontro alcuno - un completo affidamento di C. in C., affidamento va ben oltre una mera complicità (quale il vantaggio che ne avrebbe tratto il lavoratore?), esponendolo non solo ad iniziative disciplinari, ma ad eventuali pregiudizievoli conseguenze derivanti dall'omesso servizio di vigilanza verso la committenza, passibili di interessare anche la società. Si ribadisce, poi, che l'asserita complicità tra i due si è rivelata effimera se il contratto a termine non è stato rinnovato o trasformato.
Le affermazioni di C. circa una propria presenza presso la centrale primo dell'intervento, come si è scritto, non assumono alcuna decisiva valenza: anche ammesso che si tratti di circostanza non vera o non verificata non per ciò solo l'intera narrazione degli eventi da parte di C. può essere tacciato di falsità
6) Sul reclamo principale e sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento
Vanno in buona parte condivise le considerazioni della società circa gli aspetti fattuali che connotano e differenziano le condotte dei due lavoratori: la duplicità di addebiti nel caso di P. e la condotta caratterizzata da un più complessivo e grave contegno inosservante degli obblighi del lavoratore (risposta alla centrale operativa circa la regolarità del servizio, alterazione dovuta all'assunzione di bevande alcoliche - vedasi il lapsus sulla denominazione dell'imbarcazione - , dismissione dell'abbigliamento di servizio). Va altresì dato atto che il datore di lavoro non ha proseguito il rapporto lavorativo con C., lasciato scadere (invece di un'attivazione di un procedimento disciplinare che avrebbe esposto la società alla reazione giudiziale del lavoratore). Da tutti questi elementi risultano oggettivi e ragionevoli motivi per una diversa e differenziata scelta rispetto alle due distinte situazioni.
6.1) Quanto al profilo in diritto richiamato dal primo giudice a sostegno della propria decisione, va osservato che il giudizio di proporzionalità deve comportare pur sempre una valutazione sull'intrinseca gravità dei fatti addebitati. In tale senso è eloquente la giurisprudenza di legittimità che da tale presupposto (ossia la valutazione intrinseca del fatto) non prescinde; con riguardo ad una differente trattamento sanzionatorio (nel caso in esame il mancato rinnovo del contratto a termine di C. ben può esser considerata una forma di trattamento in senso ampio punitivo e disciplinare), si richiama, tra le altre, la sentenza n.14251 del 2015 della Corte di Cassazione.
Ebbene, nel caso di specie sono stati individuati i differenti aspetti che giustificano un diverso trattamento.
Ne consegue la legittimità del licenziamento intimato al signor P. per giusta causa atteso il patente disvalore espresso dalla reiterata condotta, tale da rescindere definitivamente il vincolo fiduciario: con l'interruzione del servizio in entrambi gli episodi egli ha esposto il datore di lavoro a conseguenze derivanti da gravi violazioni del servizio di vigilanza ittica affidatogli.
7) Restano assorbite le ulteriori questioni.
8) le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per entrambi i gradi in ragione del valore di causa (nel medio con istruttoria per il primo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie il reclamo principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo il licenziamento per giusta causa intimato nei confronti di S.P. in data 16 - 17 dicembre 2019;
- rigetta il reclamo incidentale;
- condanna P.S. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi in favore della C. s.r.l., liquidate quanto al primo grado in Euro.8.815,00 e quanto al presente grado in Euro.6.615,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante incidentale, S.P., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascun ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002.
Conclusione
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2022.
