REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa promossa
da
D.B.A. (...), con l'Avv.to MOLFESE DIEGO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
contro
C.I.S. SRL IN LIQUIDAZIONE (...), con l'Avv.to DI MASO EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI LORENZO BERNINI, 1 40128 BOLOGNA;
I.S.S.V. S.P.A., con l'Avv.to PAOLA SALVATORI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DENZA 16/D;
P.G., con l'Avv.to ERNESTO IANNUCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DENZA 16/D;
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento superiore inquadramento contrattuale, differenze retributive, unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, risarcimento del danno.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 2/8/2021, il ricorrente D.B.A. conveniva in giudizio le società C.I.S. s.r.l. in liquidazione (di seguito, per brevità, C.), I.S.S.V. s.p.a. (di seguito, per brevità, I.), e P.G., premettendo di essere stato assunto in data 2/3/2009 da P.G., imprenditore a capo del G.C. - C.I.S., e di varie altre società con applicazione del CCNL M.S. e S.I. e inquadramento a livello Quadro in qualità di Responsabile Commerciale Nord Italia, di essere stato nominato Direttore Commerciale Italia del G.C., di essere transitato in capo a P.S. dal 1/1/13 al 14/1/13 e di avere successivamente proseguito il rapporto alle dipendenze di I., anch'essa di riferimento del medesimo imprenditore, venendo nominato, nel giugno 2014, Responsabile della filiale di M..
Allegava di aver subito, dal settembre del 2018, un evidente peggioramento delle condizioni lavorative, venendo sollevato dall'incarico di Responsabile della filiale di M. e di Responsabile commerciale per l'Italia, di essere stato demansionato, privato dei benefit aziendali, subendo una aperta lesione della propria immagine professionale nei confronti dei terzi e dei sopposti, di avere rassegnato le dimissioni in data 31/1/2019. Allegava altresì di avere ricevuto, in data 12/11/2019, un avviso di accertamento per l'anno 2014, per l'importo totale di Euro 6.626,05, per l'asserita inesatta dichiarazione del reddito imponibile in quanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, il ricorrente non avrebbe indicato tra i redditi per l'anno 2014 Euro 10.222,00 che concorrerebbero a formare un maggiore imponibile, erogati dalla società sotto forma di D.I., R.T..
Tanto allegato, premessa la competenza funzionale e per territorio del Tribunale adito, evidenziava la contitolarità in capo a tutte le società resistenti delle prestazioni lavorative, nonché in capo al G.P., con conseguente obbligo solidale di tutti i soggetti al rimborso al lavoratore degli importi richiesti nel ricorso, deduceva, in relazione ai compiti svolti ed al ruolo di "Direttore commerciale Italia" oltre che "Direttore di Filiale", essendo l'alter ego dell'imprenditore G.P., ed avendo poteri di rappresentanza esterna, di avere diritto al superiore inquadramento contrattuale alla stregua di Dirigente, con connesse differenze retributive, di avere diritto alla restituzione dell'importo di Euro 1.165,00, illegittimamente trattenuto, nonché delle trattenute a titolo di preavviso, stante la giusta causa di dimissioni, al risarcimento del danno pari all'importo dell'avviso di accertamento n. (...) per l'anno 2014 per l'asserita inesatta dichiarazione del reddito imponibile, al controvalore del fringe benefit (auto aziendale), illegittimamente revocato, al risarcimento del danno da mobbing/straining/dequalificazione professionale, patiti a partire dall'agosto 2018.
Tanto allegato e dedotto concludeva chiedendo:
1) Accertare e dichiarare che il Sig. D.B. ha prestato attività lavorativa dal 2 Marzo 2009 al 31 Gennaio 2019 in favore e nell'interesse di G.P. e delle altre parti resistenti, contitolari del rapporto di lavoro per i periodi e con l'inquadramento specificati in ricorso con un rapporto di lavoro subordinato;
2)Previa disapplicazione dei contratti individuali di lavoro accertare e dichiarare il livello di inquadramento superiore del ricorrente come Dirigente, invece del livello Quadro applicato dal datore di lavoro, dal gennaio 2010 o in subordine dal gennaio 2013 al termine del rapporto per i motivi esposti in atto;
3) Conseguentemente condannare le società resistenti e G.P., in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente i maggiori importi dovuti a titolo di differenze retributive (come indicati nei conteggi allegati al fascicolo di causa e da intendersi come parte integrante del ricorso)come di seguito indicati:
a- Periodo 1/1/2010-31/12/2012
Euro 56093,23 L. -di cui Euro 13228,18 per Tfr, oltre omissioni contributive da versare a favore degli Istituti assicurativi e previdenziali
b- Periodo 1/1/2013-31/1/2019( termine del rapporto )
Euro 95431,67 L. -di cui Euro 27659,16 per Tfr, oltre omissioni contributive da versare a favore degli Istituti assicurativi e previdenziali
Si richiede che tutti i convenuti vengano condannati in solido per le suddette somme (da sommarsi) o in subordine che ognuno dei convenuti venga condannato per quanto di propria competenza.
Il tutto salvo errori ed omissioni, o quelle diverse maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa anche a mezzo Ctu.
4) condannare le società resistenti e G.P., in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente gli importi indicati in atti (paragrafo 6 presente atto) per somme trattenute per assenza pari a Euro 1165,13 , per erroneo calcolo dei permessi residui assenza pari a Euro 7474,59 e 12 giorni assenza pari a Euro 1992,48 per un totale di Euro 10632,2 come da riepilogo in atti nonché previo accertamento della giustificatezza delle dimissioni del ricorrente per giusta causa riconoscere a favore del ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso , ai sensi dell'art. 57 Ccnl applicato pari a mesi 3 e 15 giorni , in ragione dell'anzianità di servizio del ricorrente
5) Accertare e dichiarare il comportamento illegittimo del datore di lavoro per violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 2087 c. per avere attuato comportamenti vessatori ,nonché per demansionamento come descritti in narrativa a carico delricorrente tanto da averlo costretto a dimettersi e conseguentemente condannare la resistente al risarcimento dei danni conseguenti da determinare equitativamente ex art. 1226 c.c. come indicati nel paragrafo 9 del presente atto
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
Il ricorso proposto da D.B.A. appare soltanto parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, in virtù delle motivazioni di seguito enunciate ed esposte.
Principiando la disamina delle plurime questioni sottoposte al vaglio dell'odierno giudicante dalla domanda di accertamento della unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le odierne convenute, dal 2/3/2009 al 31/1/2019, appare di ragione, per il principio della ragione liquida, anche in considerazione della divergenza di opinioni, registrata in sede giurisprudenziale, in ordine alla applicabilità, al caso di specie, della fattispecie decadenziale di cui all'art. 32 comma 4 lett. d) L. n. 183 del 2010 (cd C.L.), esaminare il merito della domanda che, a parere del giudicante, appare destituita di fondamento.
Giova rammentare i principi enucleati per via giurisprudenziale in tema di cd codatorialità.
Per condivisibile giurisprudenza, oltre al collegamento economico-funzionale tra diverse imprese, al fine di ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, deve individuarsi la cd unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1507; Trib. Roma sez. lav., 16/01/2020, n. 423).
Ritiene il giudicante come, pur nell'innegabile e non contestata ricorrenza, nel caso di specie, di un gruppo societario, nell'alveo del quale meritano ricomprensione le odierne convenute, facente capo all'imprenditore G.P., difetti nel caso di specie prova dell'esistenza del requisito indicato sub d), vale a dire della promiscua e contestuale utilizzazione della prestazione lavorativa del D.B. in favore delle varie società titolari delle distinte imprese, alla stregua di valorizzazione indifferenziata e contemporanea delle attività lavorative appannaggio delle varie imprese, rispetto alle quali è assunta la cd codatorialità e l'annessa responsabilità solidale relativamente alle obbligazioni azionate dal lavoratore.
Il D.B. risulta essere stato assunto, in data 2/3/2009, da C. s.p.a., transitato in capo a P.S. (società, per altro, dallo stesso non evocata in giudizio) dal 1/1/13 al 14/1/13, e proseguito il rapporto di lavoro, sino alle rassegnate dimissioni, alle dipendenze di I..
Ebbene, nessuno dei testi escussi ha inequivocabilmente confermato la circostanza che, nei periodi alle formali dipendenze delle rispettive imprese, il ricorrente abbia svolto la propria prestazione lavorativa contemporaneamente in favore di altra impresa o di altro soggetto, tra quelli convenuti in giudizio, sì da integrare gli estremi della promiscuità dell'attività, fondamentale all'accertamento della cd codatorialità, risultando, viceversa, plurime emergenze istruttorie di segno opposto.
Di seguito si riportano le dichiarazioni maggiormente significative acquisite dai testi escussi in causa.
T.D.M.:
conosco il ricorrente sin dal 2009, l'ho conosciuto professionalmente presso una delle sedi di quella che all'epoca era la C., io ho lavorato sia per questa società, poi per pochissimi giorni una quindicina di giorni circa sono passata a P.S. e poi successivamente sono transitata in capo a I. s.p.a., fino al 15 Aprile del 2019 (…)
il ricorrente per un periodo prima che entrasse S. ha gestito a livello commerciale anche dei dipendenti che stavano su Torino, non mi ricordo se questi dipendenti erano tutti di C. o anche di CLR, io però non mi sono mai occupata di questa ultima società per cui non so dire se si trattasse di una consorziata o meno. Credo però sia una società separata, che comunque fa parte del gruppo imprenditoriale che fa riferimento al C.P. (…)
Lui ha fatto lo stesso passaggio mio, da C. è passato in Puma per 15 giorni e poi in I., è stato un passaggio che non ha avuto soluzione di continuità, è stato continuativo con riferimento alle mansioni alle attività esercitate, le ricadute della sua prestazione erano su tutte le società ma in maniera preponderante per l'ultima per la quale si era assunti. Quando mi riferisco a tutte le società mi riferisco anche, oltre a quelle già nominate a CLR, voglio essere preCISe non voglio dire inesattezze, io mi riferisco a alcuni clienti di CLR, anche perché non so definire con esattezza il tempo il momento di passaggio dei dipendenti dall'una all'altra società, i clienti erano di CLR, mi riferisco al fatto che anche il sig. T. è passato in I. ma non so dire con esattezza quando. Quando eravamo in C., l'attività di direttore commerciale che io ricordi era svolta soltanto in favore di questa società. Per un periodo mi sembra di ricordare che le offerte economiche venivano anche svolte in favore di una società che si chiamava C., che faceva sempre riferimento al P. ma non so in che modo.
T.G.P.:
Non so se nel periodo in cui ha iniziato a lavorare per I. abbia svolto attività anche in favore di C., sono entrato in azienda nel 2013 per cui di quello che è iniziato antecedentemente non ho conoscenza, dopo il mio ingresso inazienda che io ricordi no. I. è un'azienda che opera in proprio con una sua autonomia e che io sappia il ricorrente non aveva in questo periodo coinvolgimenti con altre società, per quanto mi compete.
T.B.S.:
In questa fase il ricorrente non svolgeva la propria attività anche in favore di altre società facenti riferimento al cavalier G.P., non che io sappia, in precedenza rispetto al 2013 ci interfacciavamo ma io svolgevo l'attività operativa su servizi che venivano passati dal gruppo C., ma li facevo in autonomia, c'era la mia azienda.
T.V.E.A.:
Per quanto è a mia conoscenza l'attività del di B. nella fase in cui lo stesso era alle dipendenze di I. non è stata svolta in favore di altre società del gruppo.
T.S.R.:
Che io sappia da quando è entrato in I. ha svolto l'attività soltanto in favore di questa società.
Infondata appare altresì la domanda di accertamento del superiore inquadramento contrattuale.
Il D.B., ab origine inquadrato alla stregua di Quadro, assume di aver svolto attività di fatto riconducibili alla qualifica dirigenziale, anche in ragione del ruolo rivestito, di alter ego dell'imprenditore G.P., e dell'attribuzione, in proprio favore, di poteri di rappresentanza esterna.
Il CCNL applicato al ricorrente prevede, all'art. 33, che al livello di Quadro appartengano quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.
All'art. 2 lettera d) il CCNL M. specifica che il dirigente è la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa", mentre il CCNL applicato specifica, all'art. 2, che sono Dirigenti coloro che "a norma dell'art. 2094 c.c., ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma.
Secondo l'art. 1, Sono dirigenti a norma dell'art. 2094 c.c., ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma.
2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
3. Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:
- i direttori;
- i condirettori;
- i vice direttori;
- gli institori, a norma dell'art. 2203 e seguenti del c.c.;
- i procuratori, di cui all'art. 2209 c.c., con stabile mandato "ad negotia";
- i capi di importanti servizi e uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi precedenti.
La giurisprudenza, pronunciatasi sulle caratteristiche che devono ricorrere affinchè ad un lavoratore possa attribuirsi la qualifica dirigenziale, non è univoca sul punto.
Secondo un orientamento più restrittivo, la qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura deve differenziarsi quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo -dirigente') (Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2018, n. 7295; Trib. Venezia, sez. lav., 30 novembre 2011, n. 733).
Secondo altro più estensivo orientamento, la qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo (Cass. civ., sez. lav., 04 agosto 2017, n. 19579).
Come affermato, inoltre, da Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2010, n. 5809, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, è necessario e sufficiente che sia dimostrato l'espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi con ampia autonomia decisionale, e non occorre anche una formale investitura trasfusa in una procura speciale, perché richiedere anche tale requisito significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte.
Ciò premesso, appare di ragione riportare i più rilevanti stralci delle dichiarazioni rese dai testi, in punto di concrete attività svolte dal D.B., al fine di accertare la sussistenza degli elementi fattuali per ascrivere allo stesso la qualifica dirigenziale.
T.D.M.:
partendo da una indagine di mercato lui selezionava le aziende che potevano essere di nostro interesse e a quel punto li contattavamo per chiedere un appuntamento e presentare i nostri servizi, il cliente chiedeva un'offerta economica lui mi comunicava la tariffa da applicare e io stilavo l'offerta economica sulla base di un format già prestabilito, lui aveva un range di mobilità e poi si confrontava esclusivamente con il cavalier P. per concordare insieme il risultato finale (…)
il ricorrente aveva ampia scelta all'interno del range, che veniva definito dalla proprietà, salve poi le eccezioni del caso.
A chiarimenti: quando lui è passato in I. il suo riferimento era sempre il C.P.. Per quanto riguarda le gare d'appalto gli veniva fatta una delega per l'apertura delle buste e per i sopralluoghi, parliamo di C. o I., c'era un ufficio gare molto competente quindi in realtà per le gare pubbliche non è che il ricorrente potesse decidere nulla poi c'erano delle gare private come ad esempio O., che era un cliente in portafoglio del ricorrente e a quel punto essendo un suo cliente lui aveva dei margini di scelta, parlava sempre col cavalier P., lui proponeva una tariffa al cavalier P., rappresentava tutta la situazione della gara e quindi anche i vari costi da sostenere magari per la formazione del personale e a quel punto si decideva la tariffa da applicare, lui la proponeva e il cavalier P. avallava oppure no.
Il ricorrente era attivo prevalentemente a Milano o comunque nella zona nord però è successo che è andato anche a Firenze, Bologna e Roma, essendo direttore di filiale aveva contatti con la prefettura di Milano per avere quello che serviva, ad esempio le guardie giurate devono essere decretate e quindi tutta la parte burocratica, chiaramente il titolare di licenza non era il ricorrente, ho specificato la sede, so che lui spesso andava in Prefettura, ma io non me ne occupavo per cui non so riferire nel dettaglio che cosa facesse in particolare (…)
per quanto riguarda il range economico di cui ho parlato in precedenza salvo eccezioni la tariffa non doveva scendere al di sotto di 10,50 Euro, ovviamente in su era tutto da guadagnare, veniva fissato un limite minimo, era sicuramente una indicazione verbale che derivava dal rapporto diretto del ricorrente con il cavalier P. credo che un paio di tabelle erano uscite, le ricordo visivamente, relativamente ad una prima gara che era il Politecnico di Torino per C. e poi c'erano delletabelle dei costi per I. per O., il dottor R. in I. e l'amministratore delegato e diciamo che si è sempre occupato di tutta la parte finanziaria dell'azienda anche se poi è arrivato un responsabile finanziario, è lui che ha sempre gestito la parte finanziaria ed anche la parte relativa ai costi del personale ovviamente lui è un'altra persona di fiducia del C.P. che si confronta sempre con il dottor R. per qualsiasi cosa per l'aspetto commerciale io non ricordo un passaggio con il dottor R. ma hai visto il rapporto di fiducia tra il dottor R. e il cavalier P. immagino che il dottor R. fosse informato di tutto, però non interveniva nella gestione della parte commerciale perché lavorando con il ricorrente so che il ricorrente mi diceva che avrebbe parlato con il cavalier P. e poi mi dava riscontro.
T.A.M.A.
Il cavalier P. era la proprietà e legale rappresentanza della società C., lui relativamente alla parte commerciale decideva nello specifico, da parte del commerciale veniva posta all'attenzione del cavalier P. la possibilità di un eventuale contratto con un determinato cliente e lui confermava eventualmente la tariffa e diceva di procedere col contratto eventualmente. Ad esempio, era il C.P. che dava l'ok per la predisposizione dei contratti alle tariffe individuate e poi procedeva alla firma degli stessi, veniva su ogni contratto fatta un'analisi del costo da parte del settore finanziario e poi veniva dato l'ok da parte del cavalier P.. Per quanto riguarda i vari passaggi c'era la presa del cliente, l'analisi del costo del personale, veniva poi redatto il contratto dal B.O. con ovviamente prima la conferma di P. che poi provvedeva alla sottoscrizione del contratto ed inviato alla parte commerciale. L'analisi finanziaria veniva fatta da un altro ufficio con a capo il dottor R..
T.G.P.
Per quanto riguarda i margini di autonomia le posso dire quello che attualmente avviene, il margine è circoscritto nel senso che almeno io nella parte di ricerca del cliente, acquisizione dello stesso e poi nella gestione del rapporto contrattuale era escluso qualsiasi tipo di firma di contratti e le tariffe erano sempre coordinate con l'azienda, per quanto riguarda la piccola clientela ad esempio retail, la clientela minuta c'erano delle tariffe ben precise da applicare, se parliamo di attività molto più importanti, meglio grandi anche lì la tariffa veniva concordata e viene concordata con la direzione d'azienda anche perché nella composizione della tariffa ci sono altri fattori relativi all'eventuale surroga del personale che già opera presso il cliente, ed è importante capire bene il costo del personale per poter operare una tariffa congrua e redditizia per l'azienda, si arrivava sul potenziale cliente, si chiedeva al cliente di cosa avesse necessità e a quel punto procedevamo con l'emissione di un'offerta avendo già individuato tutte le problematiche anche operative relative anche all'utilizzo del personale per evitare che il personale fosse utilizzato in servizi non autorizzati ne parlavamo con la direzione operativa, per avere la fattibilità del servizio in base anche al personale disponibile, c'era ad esempio il dottor D.N., che era il responsabile operativo, era uno dei componenti, la parte finanziaria in questa fase non interveniva necessariamente ne parlavamo direttamente con il responsabile commerciale che gestiva l'area commerciale che per un periodo di tempo è stato in carico al cavalier G.P. e ad oggi facciamo riferimento oltre che al dottor N. al dottor L.R. inqualità di amministratore delegato, il P. se n'è occupato fino a più o meno il 2015, una volta determinata la tariffa applicabile si manda l'offerta al cliente. A seguito dell'eventuale assegnazione del contratto al cliente vengono attivati tutti quanti gli organi aziendali comunicando il lancio del servizio mentre per quanto riguarda la parte contrattuale viene definita ufficio con il suo legale interno e siglata e firmata da chi ha potere decisionale in questo caso il dottor D.N. ed il dottor L.R. in qualità di amministratore delegato, questa è la conclusione dell'eventuale acquisizione di un possibile cliente.
(…) qualche volta che io sappia è ricorrente ha avuto delega per la partecipazione agli appalti, anche a me è capitato ma è solo una presenza in appalti pubblici per rappresentare l'azienda, è un ruolo rappresentativo e non decisionale o operativo
T.S.B.:
(…) lui nel 2013 era funzionario commerciale, si è sempre occupato del commerciale, cercava di sviluppare l'area commerciale, attraverso il reperimento di clienti, che venivano contrattualizzati in prevalenza per servizi fiduciari, una volta individuato il cliente insieme ai responsabili dell'azienda, al direttore finanziario formulavano un'offerta, c'era una trattativa ma c'erano i preposti alla individuazione dell'offerta, ad esempio il dottor L.R. era il direttore finanziario, il dottor N. era titolare della licenza, ma non so dire se si occupasse anche lui della determinazione dell'offerta comunque ogni offerta uno sviluppo con la direzione prima di essere evasa.
T.R.G..
Per quanto riguarda le attività svolte dal ricorrente nell'ambito dei ruoli da me indicati, riferendomi alla parte commerciale si occupava della gestione di tutti i clienti che portava in azienda, se è giusto il termine lui andava a caccia di clienti, gestiva l'offerta economica sempre con l'unico interlocutore dell'azienda che era G.P. per capire le tariffe da applicare in base al tipo di servizio, all'esigenza del personale, ad esempio se c'era una surroga del personale era un tipo di costo e se era del personale nuovo era un altro tipo di costo, gestiva poi i problemi del cliente, se il cliente aveva qualche problema si riferiva a lui e poi io intervenivo come operativo sul personale, ho avuto la possibilità di fare qualche viaggio con lui a Bologna, Firenze e Roma perché oltre all'aspetto commerciale c'erano anche delle clausole operative dove occorreva valutare se fare o meno un servizio e chi impiegare, c'erano servizi in cui andava impiegata la guardia giurata ed altri servizi in cui andava impiegato il non armato o portierato, in occasione di questi viaggi si operavano sopralluoghi operativi e commerciali finalizzati alla decisione di questi aspetti, sarò stato due volte a Bologna, una volta a Roma e una volta a Firenze, lui però faceva anche tanti viaggi senza la mia presenza. Per quanto riguarda la decisione e l'autonomia operativa circa le tariffe, c'era una tariffa minima del portierato che partiva intorno ai 10 e 50 o 11 Euro ora uomo tenendo conto dell'inserimento del personale quindi da sesto livello se invece l'appalto obbligava la surroga del personale lì c'era un esame diverso perché dovevamo vedere il costo del personale per poi formulare l'offerta, se il personale lo mettevamo noi il margine era dalla tariffa minima in poi, con riferimento alla surroga in base alle buste paga il dottor R. si occupavadi sviluppare il costo al fine di formulare la tariffa al cliente, sulla surroga se ne occupava il dottor R. come calcolo di offerta, per quanto riguarda il cavalier P. se ad esempio di B. faceva un appalto, anzi un sopralluogo finito il sopralluogo si sentivano a quanto pare possiamo uscire egli parlava del sopralluogo in azienda e del presumibile tariffario che poteva applicare e lui dava l'ok piuttosto che no in base a quello che si dicevano. Per quanto riguarda questo periodo io ero impiegato nelle cooperative del consorzio mentre di B. che aveva un livello più alto di me era assunto direttamente come gruppo C., dopo questa fase noi siamo passati a I., e fondamentalmente le mansioni erano sempre quelle (…)
Per quanto riguarda l'attività di direttore di filiale , in ufficio eravamo due persone, io che mi occupavo dell'aspetto operativo poi c'era S.Z. che si occupava della segreteria e dopo qualche tempo, dall'anno 2010 all'anno 2016 mi sono stati affiancate due persone come vice , in questi sei anni, uno era D.V. che è stato con noi poco, penso un annetto e poi successivamente nel 2014 o 2015 C.V. sempre come mio vice, questa era la struttura, lui era il nostro riferimento su tutto quello che muovevamo su Milano perché noi gestivamo anche altre zone, come Lodi, Verona, Piacenza, ma anche il nordest, in Toscana e in Piemonte c'erano però altre strutture operative simili alle nostre (…)
A chiarimenti: a seguito del passaggio da C. a I. l'interlocutore è rimasto G.P.. il ricorrente riceveva deleghe per partecipare a gare d'appalto da C., in particolare da G.P., mentre come I. l'amministratore delegato è R. e quindi le riceveva da lui, sto parlando di una delega di partecipazione, quando ci sono delle gare un po’ particolari le aziende vogliono che si presentino i manager delle aziende e quando magari erano impossibilitati magari delegavano come hanno delegato anche me negli anni, faceva il sopralluogo e in base al tipo di servizio c'era un vademecum operativo che consentiva poi di formulare l'offerta, poi la parte amministrativa andava nel suo ufficio e la parte operativa veniva nel mio ufficio. Per quanto riguarda accessi in prefettura ci andavo anche io per depositare titoli di guardie giurate per le volture piuttosto che documenti nuovi per nuove guardie giurate, questo facevamo in prefettura e ci andavamo sia io che lui. Per quanto riguarda la partecipazione alle gare il ricorrente mi ha portato con sé a parecchie gare. La partecipazione alla gara per l'azienda la portava D.B. sulla scrivania dal momento in cui fissavano la data per il sopralluogo operativo si andava insieme per capire la struttura e le persone da impiegare, riferendomi a gare d'appalto pubblico ad esempio abbiamo partecipato ad una gara presso regione Lombardia in cui c'è stato un sopralluogo fatto da me e dal ricorrente, ci siamo andati insieme, abbiamo visto la struttura e gli uomini, ci siamo informati se il personale doveva o meno essere surrogato ed era così perché c'era l'ex articolo quattro per la determinazione del costo dell'offerta al cliente la cosa è passata al dottor R. perché doveva formulare l'offerta in quanto c'era la surroga del personale, il D.B. poi ha portato materialmente sul tavolo l'offerta che però era stata formulata dal R.. Sia in C. che in I. c'era un ufficio gare che si occupava di trovare i clienti e poi formulare l'offerta ma oltre all'ufficio gare il ricorrente formulava offerte direttamente sulla email aziendale al cliente per portare a casa il contratto.
T.V.E.A.:
Nella prima fase come dicevo prima ha svolto esclusivamente la funzione di responsabile commerciale l'azienda dal punto di vista commerciale è come se avesse due rami completamente distinti e separati perché buona parte della committenza dell'azienda proviene da gare e d'appalti con grandi enti e organizzazioni pubbliche o private e tutto questo filone dipende dall'ufficio gare ubicato a Roma dopodiché c'è un rapporto con la clientela retail che all'epoca ed ancora oggi veniva seguito da due persone in particolare che sono il ricorrente e G.P., lui doveva ricercare sul mercato clienti che avessero necessità di servizi ed in particolare per quanto riguarda la parte disarmata e curare anche il rapporto con i clienti stessi rispetto a questo una precisazione è d'obbligo, I. dal 2013 ad oggi ha un'unica unità locale che è quella di Roma nel senso che da un punto di vista funzionale amministrativo ed economico tutte le decisioni e gli input partono da Roma, questo posso dirlo nella mia duplice veste, sia per la parte fatta come responsabile della filiale di Bologna che per quello che faccio oggi, c'era un'attività legata al procacciamento dei nuovi clienti e dalla gestione quotidiana delle problematiche che emergono in un'azienda di servizi legate allo sviluppo di nuove opportunità commerciali, ed anche al mantenimento del livello qualitativo dei servizi. Per quanto riguarda i margini di operatività e di autonomia nella scelta della ricerca commerciale l'autonomia c'era, in particolare sul tessuto della Lombardia commerciale della Lombardia, dal punto di vista delle decisioni oggi come allora la nostra azienda è un'azienda molto centralizzata in quanto le dinamiche che riguardano diversi aspetti vengono prese da Roma, ad esempio sia per le gare pubbliche che per alcune offerte che riguardano i clienti più importanti la funzione del personale si occupa di analizzare i costi del personale, questi costi vengono stabiliti sulla base di tabelle ministeriali e vengono discusse da un punto di vista tecnico con l'attuale amministratore delegato che è il dottor L.R. sotto un profilo strategico invece ci sono anche altre funzioni che vengono interessate, è una di queste sicuramente G.P. che nella fase iniziale era il presidente del consiglio d'amministrazione, anche se non ricordo l'arco temporale esatto, quando noi stabiliamo un prezzo per le gare così come per gli enti essendo un servizio esclusivamente di manodopera la cosa più importante è mappare il costo delle risorse attualmente presenti, e questa attività viene fatta da Roma, ancora oggi la faccio. Poi esiste un'altra fase nell'acquisizione dei clienti legata all'acquisizione del personale al cosiddetto cambio di appalto quando i dipendenti di un'azienda uscente entrano alle dipendenze dell'azienda subentrante ed anche questa attività che comporta relazioni con i sindacati e le controparti viene seguita a livello centrale , in tutti gli appalti più importanti è capitato che io partissi per andare a Milano a discutere queste fasi, ci sono state volte in cui il ricorrente era con me ma la funzione era della direzione del personale.
Non posso escludere che il ricorrente abbia anche venduto servizi di vigilanza armata oltre che seguire la clientela retail, la distinzione è esclusivamente di tipologia di clientela. Nel nostro settore il costo del personale e il 90% dell'offerta perché al costo del personale si aggiunge i costi della sicurezza, i costi generali sulla base dell'analisi del contesto del cliente e l'utile di impresa , la base di partenza che determina la tariffa è il costo del personale, questo tipo di caratteristiche e di scelte economiche riguardano anche il posizionamento commerciale dell'azienda , le vedo prendere da Roma, sul costo delpersonale le indicazioni le fornivo io, la tariffa sulle analisi dei costi parte da Roma ma poi immagino ci fossero delle indicazioni e valutazioni di carattere commerciale che sicuramente venivano condivise con il ricorrente, anche ad esempio con riferimento alla strategia più o meno aggressiva sul cliente. La decisione ad esempio di effettuare eventuali scelte che avessero un particolare impatto sulla clientela e sulla tariffa offerta veniva presa da Roma. Da quello che so la sottoscrizione del contratto anche da un punto di vista formale al luogo da parte dell'amministratore delegato del presidente, non mi risulta che ci siano procure di alcun tipo. Per quanto riguarda il coordinamento di personale l'esercizio di eventuali altri poteri disciplinari la disciplina è centralizzata su Roma è capitato durante la collaborazione con il ricorrente che ci fossero procedimenti disciplinari in Lombardia o su Milano ed in tutte le occasioni quando c'era bisogno della presenza salivo io, chiaramente lui era presente ma dal punto di vista delle scelte e di quella che era la politica disciplinare dell'azienda veniva decisa da Roma, anche io ad esempio non sono autonomo nel prendere provvedimenti disciplinari discuto prima con Dimitri presidente del consiglio d'amministrazione. Per quanto riguarda il profilo assunzionale sicuramente il ricorrente ha fatto dei colloqui, i colloqui venivano fatti su base locale ma le proposte vengono avanzate a Roma e con Roma si decide quale profilo contrattuale adottare, e che tipologia contrattuale scegliere, anche le proroghe banalmente vengono proposte dalle varie sedi ma decise a Roma, e questo avviene tutt'oggi. nelle mie qualità in tutti questi anni non ho mai avuto nessun contatto con C., non mi è mai capitato che personale o dipendenti di I. svolgessero attività in favore di altre società
T.S.R.:
(…) l'amministrazione è sempre stata a Roma, in ambito amministrativo nessuna sede a margini di operatività, l'amministrazione fa capo a me a Roma, loro mi fanno da tramite , e se nel caso specifico il responsabile commerciale è un problema amministrativo lo dirotta a me su Roma, la fatturazione parte tutta da Roma, nell'ambito delle sedi operative c'è poco di amministrativo da svolgere in autonomia io come amministrativa intendo la parte contabile e tutto ciò che ha a che fare con l'amministrazione dal punto di vista contabile, i turni sono gestiti da all'operativo, per quanto riguarda il personale c'è un ufficio personale quindi nelle sedi secondarie c'è un referente che qualora ci siano problematiche le smista presso i vari uffici di competenza su Roma, sempre centrali su Roma, dall'approvvigionamento del materiale di consumo dell'ufficio alle divise del personale, la minuteria la fanno i piccoli uffici ma gli acquisti importanti partono da Roma. Le assunzioni vengono fatte da Roma. Non so se il ricorrente abbia partecipato a colloqui pre assuntivi essendo su Milano.
A chiarimenti: per quanto riguarda l'ambito territoriale di competenza del ricorrente nell'aspetto commerciale io l'ho sempre localizzato su Milano, sulle altre sedi abbiamo altri referenti. Nello specifico non so se in Lombardia o in altre regioni avesse delle competenze preciso però che in altre regioni avevo dei referenti specifici, nell'ambito della Lombardia sicuramente era lui, se si spostasse da Milano posso supporlo ma non le saprei dire.
Emerge, alla luce delle riportate risultanze istruttorie, ictu oculi l'assenza, in capo al D.B., delle caratteristiche tipiche del lavoro dirigenziale, in termini di ampiezza decisionale, della connessa responsabilità e dell'ambito di operatività, sotto il profilo oggettuale e territoriale nonché dell'attitudine, nell'ambito delle direttive programmatiche del datore di lavoro, ad imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda sì da escludere, pur volendo seguire l'orientamento giurisprudenziale meno restrittivo, la possibilità di ravvisare, in capo al D.B., gli indici semantici tipici del rapporto di lavoro dirigenziale.
In sintesi, il D.B. risulta essere stato attivo, all'interno delle società di diretta dipendenza, parti del gruppo societario facente capo all'imprenditore G.P., in ambito commerciale, quale Direttore Commerciale di area, occupandosi in larga prevalenza del reperimento, della contrattualizzazione e della gestione della clientela del settore vigilanza disarmata. Il costante riferimento e confronto con il Cav. P. risulta, in evidenza, non funzionale al perseguimento ed attuazione dei generali obiettivi imprenditoriali, ma alla concreta gestione delle singole relazioni commerciali. L'autonomia decisionale del D.B. appare, in tale ambito, significativamente confinata all'interno di un perimetro predeterminato e condizionato, da un lato, da parametri economici e di mercato eterodeterminati e, dall'altro, dal benestare dell'imprenditore, necessario alla finalizzazione dell'affare. I margini di operatività del D.B. non risultano, inoltre, estrinsecarsi in ulteriori filoni di attività, risultando evidente l'assenza di poteri di firma e di autonoma rappresentanza esterna, ricevendo lo stesso deleghe per la partecipazione ad appalti con ruoli meramente rappresentativi e privi di attitudine decisionale o operativa. Per quanto riguarda, infine, il ruolo di Direttore di sede o filiale, assegnato parallelamente a quello di Direttore Commerciale, lo stesso appare contrassegnato dal coordinamento di un numero particolarmente esiguo di risorse e dalla limitazione del riferimento territoriale alla sede di Milano.
Adeguato appare, di converso, alla luce di quanto osservato, l'inquadramento del ricorrente nel livello Quadro, quale lavoratore svolgente funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri, nell'ambito dei parametri più contenuti cui si è testé fatto cenno.
Venendo alle ulteriori domande svolte dal ricorrente, giova osservare quanto segue.
Allega il ricorrente che, al momento delle dimissioni, come risultante dalla busta paga del mese precedente, egli avrebbe avuto a disposizione 53,02 giorni di permessi e che gli stessi sarebbero stati erroneamente moltiplicati per il valore di Euro 25,01 e non per il valore giornaliero di Euro 166.44, originando differenze retributive per Euro 7.474,59. La circostanza costituisce oggetto di generica ed insufficiente contestazione ad opera del datore di lavoro, che assume di aver corrisposto al ricorrente tutto il dovuto non provvedendo alla specifica confutazione delle allegazioni e dei relativi conteggi, con la conseguenza che, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la somma richiesta deve ritenersi dovuta in favore del D.B..
Il ricorrente contesta, inoltre, al datore di lavoro, di non aver erogato alcuni giorni di retribuzione dovuta per il mese di febbraio 2019, in ragione del ritardo nella comunicazione telematica delle avvenute dimissioni. A partire dal 2016 la legge impone ai lavoratori dimissionari la convalida delle stesse attraverso apposita procedura telematica. Laddove, come nel caso di specie, il lavoratore non provveda all'esecuzione di tale incombente rispetto ad una iniziale manifestazione di volontà recessiva (palesata in altro modo), e non svolga attività lavorativa, egli non può pretendere la retribuzione per il periodo occorrente alla corretta formalizzazione delle dimissioni, trattandosi di onere a suo carico.
Avanza, inoltre, domanda il ricorrente di restituzione della somma trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, sull'assunto che le dimissioni rassegnate sarebbero ricollegabili ad una presunta giusta causa.
Nella lettera di dimissioni del 31/1/2019 il ricorrente opera un riferimento al presunto demansionamento subito ed alla privazione del benefit della vettura aziendale "per mera ritorsione", nonché alla retrocessione di ruolo in favore di un soggetto appena assunto, situazione che, rispetto alla lettera di licenziamento, si sarebbe protratta per "alcuni mesi".
Il recesso senza preavviso, da qualunque parte del rapporto di lavoro intervenga, ai sensi dell'art. 2119 c.c., presuppone l'intervento di una causa di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, imputabile alla controparte contrattuale (ex plurimis Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18513). Applicando tali principi al caso di specie, si osserva come il benefit dell'auto aziendale sia stato revocato nei primi giorni del settembre 2019, la revoca della funzione di Direttore di filiale in favore di V.L. ha avuto luogo il 19/9, mentre l'allegazione del presunto demansionamento nella lettera di dimissioni appare del tutto sprovvista di riferimenti circostanziali e temporali. Il lasso di tempo trascorso alle dipendenze della convenuta, successivamente alla verificazione dei fatti addotti a sostegno dell'esistenza di una causa di improseguibilità del rapporto, appare, dunque, del tutto incompatibile con la nozione normativa di giusta causa, che esonera il prestatore di lavoro dal preavviso, con la conseguenza che la trattenuta a tale titolo operata dalla società non dovrà essere restituita al D.B..
Infondata appare la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, pari all'importo dell'Avviso di accertamento fiscale n. (...), relativo all'anno 2014, nel quale è stato evidenziato un debito del ricorrente per maggiore imposta, interessi e sanzioni per Euro 6.626,05, a causa della mancata dichiarazione, tra i redditi imponibili, delle voci (considerate retributive) "D.I.", "T.I. " e "R.S.F.".
Va, difatti, applicato nel caso di specie, il principio di volontaria concausalità nella produzione del danno, e quello di autoresponsabilità del soggetto che afferma di aver ricevuto un danno.
La ben nota prassi del mascheramento di voci tipicamente retributive (retribuzione ordinaria, straordinario) in voci non retributive, quali quelle utilizzate nel caso di specie, esenti da imposizione fiscale o contribuzione, in assenza dei requisiti di fatto (es: esecuzione di trasferte o rifusione di esborsi mai sostenuti) appare, difatti, censurabile sotto ogni prospettiva, sia quella del datore di lavoro, che consegue ad esempio un vantaggio contributivo, sia quello del lavoratore, che consegue un vantaggio fiscale, trattandosi di somme esenti da imposizione, con la conseguenza che il prestatore di lavoro, per altro ben consapevole dell'assenza dei presupposti di utilizzazione del titolo di erogazione, che scientemente indichi tali somme come esenti nella propria dichiarazione dei redditi, non potrà, in caso di accertamento fiscale, rivalersi nei confronti del datore di lavoro.
Un ulteriore motivo di doglianza del ricorrente concerne la revoca dell'auto aziendale che, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, avrebbe costituito un fringe benefit, utilizzabile dal ricorrente in via promiscua, che sarebbe stata revocata, senza motivo alcuno, sin dal 6/9/2018.
Nella prospettazione difensiva della resistente l'autovettura non avrebbe costituito fringe benefit (ma l'uso promiscuo non è contestato), e la scelta sarebbe stata assunta per ragioni organizzative del parco macchine, per altro in concomitanza con la privazione del ruolo di Responsabile di Filiale in capo al ricorrente, che avrebbe avuto a disposizione altre auto, sino al termine del rapporto.
Tale prospettazione appare, tuttavia, smentita dalla lettura del doc. 12 fascicolo parte ricorrente, contenente le doglianze del D.B. circa l'accaduto e l'allegazione secondo cui egli non avrebbe più avuto, sino al gennaio 2019, un mezzo da utilizzare per gli spostamenti.
Per condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale (sent. 6 maggio 2014),
Dalla scelta - organizzativa e legittima - di richiedere la restituzione dei veicoli, non può tuttavia derivare la conseguenza - illegittima - di ridurre il trattamento retributivo fondamentale del lavoratore. Non può dubitarsi che la concessione in uso promiscuo dell'autovettura, effettuata dal datore di lavoro in esecuzione di specifico accordo in tal senso, con caratteri di continuità e stabilità per oltre dieci anni, assuma i caratteri dell'elemento retributivo in natura. Secondo la giurisprudenza, (omissis).. Solo nel caso in cui il fringe benefit non sia strumentale allo svolgimento della prestazione lavorativa può essergli riconosciuta natura retributiva, trattandosi di un bene o di un servizio concesso al lavoratore al fine di accordare a quest'ultimo (ed alla di lui famiglia) un beneficio ulteriore rispetto al trattamento retributivo concordato (così Tribunale Teramo 28/10/2010; cfr. anche Tribunale Firenze 26/01/2007. "Il "fringe benefit" concesso dall'azienda al dipendente è remunerazione che fa parte della retribuzione lavorativa (quantificato forfetariamente in busta paga) e si sostanzia normalmente nella concessione in uso personale, ma non esclusivo, di un bene"). Nel caso in esame, ciòè quello che avveniva: i lavoratori potevano utilizzare il bene aziendale anche per fini personali, traendone la corrispettiva utilità economica (come del resto riconosciuto anche dal datore di lavoro nella busta paga, nella quale espressamente veniva indicata l'utilità figurativa tratta dall'uso aziendale del mezzo per fini personali). Deve quindi trovare applicazione, al riguardo, il principio di irriducibilità della retribuzione (cfr. ex multis, Cass. 10 giugno 1999, n. 5721; Cass. 15 ottobre 2013 n. 23366), nella interpretazione datane dalla giurisprudenza della Suprema Corte". (Omissis) Non può ritenersi, ad avviso del Tribunale, che trattandosi di fringe benefit, l'elemento retributivo "soppresso" non sia tutelato dalla garanzia prevista dal medesimo decreto c.d. spending review per "la retribuzione fondamentale". L'espressione "retribuzione fondamentale" è all'evidenza atecnica: essa, tuttavia, non può essere fatta coincidere con la retribuzione minima tabellare (se questa fosse stata l'intenzione del legislatore, infatti, ben avrebbe potuto farsi a ciò esplicito riferimento). Al contrario, "retribuzione fondamentale" è espressione che, nella sua valenza atecnica, sembra alludere proprio a quella nozione di retribuzione base, elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina quale oggetto del principio di irriducibilità ex art. 2103 c.c. Applicando i sopra menzionati principi al caso in esame, va rilevato che le mansioni esercitate dai lavoratori sono rimaste immutate sia quanto a natura, sia quanto a modalità di esercizio; non risulta che alla eliminazione della voce retributiva "fringe benefit auto" sia corrisposto l'aumento di altra voce retributiva o l'attribuzione di una diversa utilità, né che siano state modificate le mansioni svolte dai ricorrenti. Per queste ragioni, va accolta la domanda svolta in via subordinata dai lavoratori e va quindi accertato il carattere di retribuzione irriducibile del benefit connesso all'uso promiscuo dell'auto aziendale, da determinare con riguardo alle tariffe A. nel valore mensile pari alla somma lorda di euro 190,40 per il 2013
Ne consegue, pertanto, che applicando le tabelle A. prodotte agli atti di causa per gli anni 2018 e 2019, il controvalore del benefit illegittimamente revocato, da corrispondere al D.B., va quantificato, nel periodo 6/9/2018 - 31/1/2019, in complessivi Euro 2.595,57, sulla base dei conteggi offerti dalla difesa del ricorrente, qui integralmente condivisi e non oggetto di specifica contestazione.
Vanno, da ultimo, affrontate le questioni, poste a base della richiesta risarcitoria del ricorrente, avanzata sub (...)) delle conclusioni, dal medesimo annessa a presunte condotte vessatorie, configuranti mobbing/straining, ed al demansionamento subito.
Nella prospettazione riassuntiva, offerta dalla difesa del ricorrente, i comportamenti vessatori e demansionanti sarebbero consistiti nella ricezione, nell'agosto e settembre 2018, di contestazioni relative a danneggiamenti e mancate riparazioni di auto usate dal personale operativo, nella richiesta di restituzione della vettura aziendale, nella sostituzione del ricorrente con la sig.a L. nella carica di Direttore di filiale di M., e nella richiesta di adeguata motivazione delle richieste di rimborso, nel novembre del 2018.
Tale prospettazione appare, tuttavia, inidonea a fondare una positiva valutazione di mobbing o straining, difettando prova circa l'intento vessatorio sotteso a tali determinazioni aziendali (per altro, in larga parte, astrattamente legittime), nonché della produzione di danno alla integrità psicofisica del lavoratore (richiesto anche nella forma attenuata del cd straining), che giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c. (Trib. Napoli, sez. lav., 27 gennaio 2022).
In merito al demansionamento, infine, posto che, sulla base della ricostruzione istruttoria e della marginalità del ruolo di Direttore di filiale di M., rispetto al ruolo di Direttore Commerciale, e della totale assenza di allegazioni circa la consistenza ed entità della dequalificazione professionale subita quale conseguenza della privazione del ruolo di Direttore di Filiale, non vi è possibilità di addivenire ad una valutazione del danno ed alla sua eventuale quantificazione, la relativa domanda risarcitoria deve essere respinta.
Il ricorso del D.B. merita, pertanto, accoglimento limitatamente alle due voci retributive riconosciute in narrativa, con condanna del solo datore di lavoro al pagamento delle relative somme. Tenuto conto di ciò, del parziale accoglimento della domanda, e della superfluità delle spese di lite sostenute, essendo la proposta conciliativa formulata dal giudice in corso di causa, ed accettata da I., ampiamente superiore alla somma riconosciuta al ricorrente, appare di ragione disporre la compensazione di due terzi delle spese di lite, con condanna di parte resistente I. al pagamento del restante terzo delle spese di lite in favore del ricorrente, come da liquidazione analitica in dispositivo. Le spese di lite tra il ricorrente e le restanti due convenute vanno, invece, compensate, sussistendo i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., in ragione della complessità degli accertamenti e di sussistenza di giurisprudenza di segno contrario in ordine alla ricorrenza della cd codatorialità in capo al gruppo societario convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da D.B.A. e, per l'effetto, condanna I.S.S.V. s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 7.474,59 a titolo di differenze retributive ed Euro 2.595,57, a titolo di controvalore di benefit aziendale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
rigetta le ulteriori domande in quanto giuridicamente infondate;
dispone la compensazione, nella misura di due terzi, delle spese di lite tra il ricorrente e I.S.S.V. s.p.a. e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento del restante terzo delle spese di lite del ricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente, C.I.S. s.r.l. in liquidazione e P.G..
Conclusione
Così deciso in Milano il 11 maggio 2022.
Depositata in Cancelleria il 11 maggio 2022.
