REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati - Presidente rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli - Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 142 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2021 - avverso la sentenza n. 1/2021 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro in data 7 gennaio 2021, Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia - discussa e decisa all'udienza collegiale del 28 aprile 2021
promossa da
I.V. S.R.L. con sede in R., in persona del Legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mario Martucci presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) è domiciliata;
Appellante
contro
B.M., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Lopa e dall'Abogado Ernesto Perillo, del "Ilustre Colegio de Abogados de Lucena", avvocato stabilito ai sensi del D.Lgs. n. 96 del 2001 presso il Foro di Roma presso lo studio dei quali in Milano è domiciliato.
Appellato
OGGETTO: Incidenza dell'Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali - AFAC sugli istituti retributivi indiretti.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza n. 1/2021 in data 7 gennaio 2021, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da B.M. contro la Società I.V. - presso la quale il primo era alle dipendenze come guardia giurata di 4^ livello CCNL per i Dipendenti da Istituti e imprese di V.P. e S.F. - ha accolto la domanda diretta al computo dell'AFAC (Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali) dichiarando "-accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la mancata incidenza della voce AFAC sugli istituti contrattuali e, per gli effetti, condanna la società convenuta al pagamento della somma di Euro 628,01, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente al computo dell'A.F.A.C. tra gli elementi fissi della retribuzione dal mese di gennaio 2018 con conseguente adeguamento della propria paga base;".
La pronuncia, comportante la condanna della resistente alla rifusione della spese del grado, è stata motivata con riferimento alle disposizioni di CCNL di cui agli artt. 105, 106, 109 e 142, desumendone il Tribunale che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 106 era quella disciplinata dall'art. 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del Contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo senza coincidere con quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. ex art. 142 e che aveva portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013 : "Rilevante nella attribuzione della natura retributiva e non indennitaria alla voce di cui all'art.109 CCNL, è ancora la disposizione dell'art.106 del CCNL che include espressamente tra le altre componenti del "Salario Unico Nazionale", a sua volta elemento costitutivo della "Retribuzione Normale" (art.105 CCNL), l'indennità di vacanza contrattuale, quale elemento costitutivo degli elementi fissi della retribuzione da computarsi nella base di calcolo degli istituti contrattuali."
L'indennità di cui all'art. 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e quindi nella retribuzione normale di cui all'art. 105 (che comprende tale salario unico), di modo che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 era stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro con la conseguenza di poter incidere su ogni istituto che richiamava quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro".
Reputando corretti i conteggi allegati dal lavoratore, il primo Giudice si è quindi risolto per condannare l'Azienda all'importo dianzi indicato.
I.V. ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma mediante il rigetto delle domande azionate dal M. in primo grado, con vittoria di spese.
L'appellante svolge due doglianze.
Con la prima contesta l'applicazione "della voce AFAC su ogni istituto retributivo.
Sul punto occorre ribadire, anche in tale sede, che la voce retributiva AFAC "acconto futuri aumenti contrattuali" è stata erogata in osservanza del principio secondo cui tale voce non può rientrare nella base del calcolo della tredicesima, quattordicesima mensilità e del Trattamento di Fine Rapporto, come invece erroneamente stabilito dal Tribunale di Milano., del cui conforme indirizzo è l'A. (Associazione I.V. e S.F.) che ne conferma gli assunti con la circolare n. 21/2006 (cfr: circolare della associazione di categoria A.).
La I.V. srl ha provveduto, pertanto, in linea con il prefato orientamento, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 20,00 lordi mensili.
L'orientamento dell'A. indica che la copertura economica AFAC di Euro 20,00 (lorde) non è ricompresa nell'importo del salario unico nazionale (paga conglobata) di cui all'art. 106 CCNL e, pertanto, ne discende la non incidenza su tutti gli istituti contrattuali.
Ciò posto, la copertura economica ex art. 109, stante la sua natura di elemento economico provvisorio erogato a titolo di acconto sul futuro una tantum, non può in alcun modo rientrare, come invece erroneamente stabilito dal Giudice di prime cure, nella paga base conglobata.
Infatti, detta somma, non a caso, a differenza degli aumenti previsti dal C.C.N.L. con decorrenza 01/02/2013 - 01/02/2014 - 01/02/2015, non è ricompresa nell'importo del Salario Unico Nazionale (paga base conglobata) di cui all'art. 106 del C.C.N.L. ma è disciplinata da un ulteriore ed apposito articolo del C.C.N.L. (art. 109), nel quale viene espressamente indicata quale "Copertura Economica".
Preso atto della circostanza che le somme erogate a titolo di copertura economica ex art. 109 C.C.N.L. non possono far parte, in maniera incontrovertibile, degli importi del salario unico nazionale - paga base tabellare conglobata di cui all'art. 106 del C.C.N.L., ne discende che dette somme non possono rientrare nella base del calcolo della tredicesima, quattordicesima mensilità e del Trattamento di Fine Rapporto, come invece erroneamente stabilito dal Tribunale di Milano".
Con la seconda censura, la parte lamenta una erronea determinazione del quantum.
L'appellato si è costituito resistendo alle doglianze formulate dall'appellante e ha concluso per la reiezione del gravame con vittoria di spese.
Anche in relazione alla presente fattispecie, la Corte ritiene di dare continuità alla soluzione apprestata con la sentenza resa nella causa n. 1319/2019 RG in data 3 marzo 2020 relativa a una controversia del tutto sovrapponibile, laddove - in adesione a un ulteriore precedente - era stato stabilito quanto segue.
" La materia del contendere attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art. 109 del CCNL applicato (Copertura Economica: "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi") e precisamente se rientri nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da ricomprendere nella base di calcolo per la determinazione del dovuto a titolo di festività, straordinario, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, banca ore, ferie e t.f.r., come sostengono gli appellati o sia invece una mera indennità provvisoria, in quanto tale da non computare nel montante retributivo, come sostiene l'appellante.
E' indubbio che la "copertura economica" di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che "L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso, Cass. sent. n. 8803/14). Se si tratta di un'"anticipazione", non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent. n. 14356/14)".
Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di "provvisorietà" dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura "pienamente retributiva", essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso.
La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale" a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. a2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti.
Ad identica conclusione è pervenuta questa Corte nell'analizzare le disposizioni del CCNL S.F., aventi il medesimo tenore di quelle esaminate in questa sede (cfr. CA MI n. 2067/19). "
Anche il secondo motivo, che investe la somma Euro 628,01 esposta in condanna, va disatteso conformemente ai rilievi opposti dal creditore che ha evidenziato come la retribuzione mensile fosse pari a Euro 1.405,66 e che :
"- la paga oraria, seguendo il dettato contrattuale (come fatto da controparte) si determina dividendo la retribuzione mensile per 173 (coefficiente orario CCNL) ossia = 1.405,66 : 173 = 8,13Euro;
- la paga oraria di straordinario al 30% è dunque pari a 8,13Euro x 30% = 10,56Euro e non a 8,66Euro come erroneamente si evince invece dalla medesima busta di settembre 2019, per cui il M. per il mese di settembre 2019 ha diritto a vedersi corrispondere a titolo di straordinario 30% per le n. 36,75 ore di lavoro svolto, l'importo di Euro 69,90, ossia 1,90Euro (10,56Euro importo orario corretto di straordinario 30% - 8,66Euro importo errato remunerato da I. per remunerare lo straordinario 30%) x 36,75;
- per il mese di settembre 2019, l'incidenza della voce retributiva AFAC su 36,75 ore di lavoro straordinario al 30% non determina un valore di 5,50Euro come erroneamente indicato dall'odierna appellante, bensì 69,90Euro come indicato dall'appellato nei propri conteggi correttamente elaborati coi principi del CCNL e CIP di settore e confermato dal Giudice di prime cure;
- di seguito anche per i mesi successivi, erroneamente contestati dalla odierna appellante, le differenze retributive risultano correttamente dovute così per come indicate nei conteggi del M. allegati al ricorso di primo grado e qui integralmente richiamati.
L'odierno appellato ha quindi eccepito l'erroneità del calcolo privilegiato da controparte con riferimento al computo dell'AFAC nelle mensilità supplementari e nel TFR, in uno con l'indebita e ingiustificata contrazione delle percentuali relativa al lavoro straordinario, al cospetto dell'art. 116 del CCNL, dedicato alla Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario, quale disposizione che prevede che:
"Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105, con le seguenti percentuali:
a) 35% per le ore di lavoro normale - nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale - prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88;
b) 25% fino al 31 marzo 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall'art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
c) 30% dal primo aprile 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall'art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
d) 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero;
e) 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88. Tutte le maggiorazioni previste dal presente Contratto non sono cumulabili tra loro, nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.
Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono ogni altra norma in contrario.".
L'appello va pertanto integralmente respinto come da dispositivo che segue, ponendo a carico della Società appellante le spese processuali del presente grado nella misura ivi liquidata in applicazione dei criteri posti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto del valore della controversia, del suo grado di complessità, del numero degli appellati nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1/2021 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
Condanna la Società appellante a rifondere a B.M. le spese del presente grado liquidate in complessivi Euro 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae a favore dei Difensori antistatari.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 28 aprile 2021.
Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2021.
