Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 01/02/2022, n. 4364 con mansioni di guardia giurata notturna non armata

Martedì, 01 Febbraio 2022 19:33

Aveva lavorato alle dipendenze di M.S. e S. di G. A. dal 02/05/2009 al 06/12/2010, con mansioni di guardia giurata notturna non armata,

presso il "P.A." in G. e a "Via N." in R., zona L. R.; ... - aveva pertanto maturato un credito complessivo di euro27.395,11 a titolo di differenze retributive conseguenti ad un inquadramento in livello superiore, indennità sostitutiva di permessi e festività soppresse non goduti, 13^ e 14^ mensilità, maggiorazione per lavoro straordinario e festivo, t.f.r.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma

4^ sezione lavoro

riunita in camera di consiglio composta dai sigg.ri Magistrati:

dott. Francescopaolo PANARIELLO - Presidente rel.

dott. Fabrizio RIGA - Consigliere

dott.ssa Isabella PAROLARI - Consigliere

ha pronunciato in grado di appello il giorno 30/11/2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello, iscritta al n. 3864/2017 r. g. sezione lavoro, vertente

TRA

G.A., elett. dom.ta in Via O. n. 9, R., rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Puccinelli in virtù di procura in calce al ricorso d'appello.

APPELLANTE

E

P.D., elett. dom.to in Via C. n. 2, R., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Dell'Alpi, unitamente agli avv.ti Riccardo Faranda e Pasquale Maria Crupi, in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado.

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositata in data 30/05/2017.
Svolgimento del processo

Con ricorso depositato e ritualmente notificato P.D. esponeva che:

- aveva lavorato alle dipendenze di M.S. e S. di G. A. dal 02/05/2009 al 06/12/2010, con mansioni di guardia giurata notturna non armata, presso il "P.A." in G. e a "Via N." in R., zona L. R.;

- il rapporto di lavoro era stato formalizzato con contratto solo in data 17/07/2009;

- il rapporto di lavoro era regolato dal ccnl commercio;

- in considerazione degli orari di lavoro osservati, aveva percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;

- aveva pertanto maturato un credito complessivo di euro27.395,11 a titolo di differenze retributive conseguenti ad un inquadramento in livello superiore, indennità sostitutiva di permessi e festività soppresse non goduti, 13^ e 14^ mensilità, maggiorazione per lavoro straordinario e festivo, t.f.r.

Pertanto adìva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna di G.A. al pagamento della predetta somma, oltre accessori e spese.

Costituitasi in giudizio, G.A. contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

In particolare eccepiva che per gli stessi titoli il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n.r.g. 34311/2011 munito di formula esecutiva in data 27/06/2012, non opposto ed estinto per avvenuto pagamento, come risultava dai documenti nn. 2-15 prodotti in giudizio.

Pertanto spiegava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Assunte le prove testimoniali ammesse, ridotta la pretesa creditoria del ricorrente alla somma di euro24.541,77 in base a nuovi conteggi, il giudice adìto, con sentenza del 30/05/2017, dichiarava che fra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 02/05/2009 al 06/12/2010, condannava la resistente a pagare al ricorrente la somma di euro22.525,00, oltre accessori, rigettava le altre domande del ricorrente e quella riconvenzionale, condannava la resistente a rimborsare le spese di lite.

Avverso tale decisione G.A. proponeva tempestivo appello con ricorso depositato presso questa Corte in data 14/11/2017. L'appellante censurava la sentenza impugnata, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente:

- omesso di indicare le vari voci per le quali era stata riconosciuta quella somma in modo forfettario;

- omesso di valutare la documentazione prodotta (docc. 2-15), da cui risultava evidente la duplicazione dei titoli, ed omesso di pronunziare sull'eccezione di duplicazione dei titoli;

- omesso di rilevare la mancanza di qualunque prova sull'inizio del rapporto di lavoro dal 02 maggio 2009 anzi che dal 17 luglio 2009, come risultava dal contratto di assunzione e dalle deposizioni testimoniali;

- riconosciuto permessi retribuiti e lavoro straordinario;

- omesso di rilevare in ogni caso la mancata prova del mancato godimento dei permessi (per 56 ore annuali) e del lavoro straordinario notturno e festivo;

- omesso di considerare il contratto stipulato da G.A. con Security Line, alla quale, nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese, era stato affidato il servizio di sorveglianza notturna preso il condominio di Via N. km 15 "P.A.", ciò che smentiva l'assunto del P. sul lavoro straordinario notturno;

- omesso di considerare le deposizioni dei testimoni, che avevano confermato l'esistenza e l'operatività di tale contratto di servizio;

- rigettato la domanda riconvenzionale per lite temeraria;

- condannato essa resistente al rimborso delle spese di lite.

Quindi concludeva come in epigrafe.

Costituitosi in giudizio, P.D. contestava la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto.

Precisava che il decreto ingiuntivo era stato da lui ottenuto a titolo di permessi, ferie non godute e differenza di t.f.r. e che aveva già tenuto conto di ciò nel ricorso introduttivo del presente giudizio, quanto al t.f.r., e nella successiva istanza di riduzione della domanda, quanto alle somme già ottenute in sede monitoria per ferie non godute e permessi, lasciando le somme ancora dovute per tali due titoli.

Quindi concludeva come in epigrafe.

Con ordinanza del 15/10/2019 la Corte sospendeva in parte l'esecuzione.

Disposta la trattazione scritta come modalità alternativa all'udienza originariamente fissata per il 30/11/2021, in tale data questa Corte ha deciso come da dispositivo contestualmente depositato.
Motivi della decisione

1. Va premesso che il Tribunale ha fondato la sua decisione sulle seguenti ragioni:

a) le deduzioni del ricorrente hanno trovato riscontro sia nei documenti prodotti, sia nelle deposizioni testimoniali (T. e C.), che hanno confermato il periodo del rapporto di lavoro, le mansioni e l'orario di lavoro;

b) gli indici sintomatici della subordinazione, elaborati dalla giurisprudenza, sono tutti presenti nel caso concreto;

c) quanto alla retribuzione percepita, la resistente non ha prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare il pagamento di somme maggiori di quelle dedotte dal ricorrente come ricevute;

d) infatti, ad eccezione della differenza per 13^ mensilità, la difesa della convenuta si è incentrata sui permessi contrattuali, sulle festività soppresse, sul lavoro straordinario e su quello festivo;

e) quanto alle festività nazionali e a quelle infrasettimanali, il dipendente ha diritto di assentarsi dal lavoro senza alcun decremento della retribuzione;

f) quanto ai permessi contrattuali, dalle buste paga molto dettagliate risultano pagate le ferie, il lavoro supplementare ma non i permessi retribuiti;

g) nel settore dei negozi aperti al pubblico, cui si applica il ccnl commercio, il permesso è previsto per ricondurre l'orario di lavoro a quello di 40 ore settimanali, per cui il datore di lavoro deve concedere, oltre alla mezza giornata di chiusura, un'ulteriore mezza giornata di permesso (art. 32 ccnl commercio);

h) pertanto il ricorrente, che non ha fruito di alcun permesso retribuito, ne ha diritto ai sensi dell'art. 68 ccnl commercio, della cui applicabilità non può dubitarsi, in quanto, a prescindere dall'iscrizione della resistente all'associazione datoriale stipulante, ne è stata fatta applicazione di una pluralità di istituti di parte normativa, sicché si è al cospetto di un obbligo volontariamente assunto dal datore di lavoro;

i) in ogni caso è la stessa L. n. 54 del 1977 che prevede i permessi retribuiti integrati dalla contrattazione collettiva;

j) con riguardo al lavoro straordinario, vi è la prova, tuttavia per il quantum è possibile procedere ad una liquidazione equitativa, facendo anche ricorso al notorio e tenuto conto dell'importo mensile percepito nel corso del rapporto di lavoro;

k) la domanda riconvenzionale è infondata e pertanto va rigettata.

2. Ciò posto, l'appello è fondato e va pertanto accolto.

2.1. Con il primo motivo la G. si duole dell'omessa indicazione delle vari voci per le quali è stata riconosciuta quella somma in modo forfettario, ciò che non è ammissibile.

Il motivo è fondato, dal momento che la liquidazione operata dal Tribunale non è giustificata in relazione a specifici titoli, ciò che invece è comunque necessario per consentire il controllo delle parti e, altresì, del giudice dell'impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione della documentazione prodotta (docc. 2-15) da cui risulta evidente la duplicazione dei titoli. Si duole, correlativamente, dell'omessa pronunzia sull'eccezione di duplicazione dei titoli.

Il motivo è in parte fondato.

In via di principio va ricordato che la parcellizzazione del credito per farne oggetto di una pluralità di giudizi nell'ambito dell'unico rapporto obbligatorio è contrario al principio costituzionale della ragionevole durata del processo e rende pertanto improcedibile la domanda successivamente proposta (Cass. ord. 27/07/2018, n. 19898; Cass. sez. un. 15/11/2007, n. 23726).

Nel caso in esame tale duplicazione risulta documentata solo in relazione ai permessi (anche sostitutivi delle festività infrasettimanali) e alle ferie asseritamente non goduti.

Per gli altri titoli - retribuzione maggiorata per lavoro straordinario, notturno e festivo - non sussistendo una prova scritta, era necessario per il P. promuovere un'azione di cognizione ordinaria, senza poter ricorrere al procedimento monitorio. Dunque in tali limiti sussiste quella ragione processuale idonea a giustificare il frazionamento della tutela giurisdizionale.

Nel caso in esame, pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio non è improcedibile o inammissibile, in quanto resta ammissibile in relazione alla domanda di condanna al pagamento della retribuzione maggiorata a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo.

A tal riguardo occorre, allora, valutare la prova testimoniale, nonché il documento prodotto dalla resistente in primo grado all'udienza del 17/01/2017, sul quale il Giudice si era riservato e poi l'aveva ammesso (si tratta del contratto stipulato dalla G. con la Security Line, alla quale era stato affidato il servizio di vigilanza notturna di "P.A.", dove di giorno lavorava il P.).

2.3. Con altri due motivi l'appellante lamenta l'omesso rilievo della mancanza di qualunque prova sull'inizio del rapporto di lavoro dal 02 maggio 2009 anzi che dal 17 luglio 2009, come risulta dal contratto di assunzione e dalle deposizioni testimoniali, nonché l'errato riconoscimento dei permessi retribuiti e del lavoro straordinario pur in mancanza della prova dell'asserito mancato godimento.

I due motivi sono complessivamente fondati.

Per i permessi si è già detto sopra, sicché la relativa domanda è improcedibile.

In ogni caso, così come per il lavoro straordinario, dalla prova testimoniale assunta in primo grado non risultano dimostrati i relativi fatti costitutivi.

Il testimone T.S. ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di Security Line per circa due anni; ha confermato che tale società aveva un contratto in associazione temporanea di imprese con MT presso "P.A."; ha dichiarato che il P. era dipendente della MT ma con mansioni di portiere (non armato) del comprensorio ed aveva lavorato da luglio 2009 a dicembre 2010 osservando l'orario dalle 14,00 alle 19,30 da lunedì a venerdì; ha precisato che il P. non voleva mai effettuare il turno di sabato e di domenica; ha aggiunto che il dipendente che faceva il turno successivo a quello del P. era G.R..

Il testimone C.A. ha dichiarato di aver lavorato per MT dal 2009 al 2011 presso il comprensorio "P.A." nonché preso un cantiere a La Rustica dove faceva vigilanza fissa; di aver lavorato con P. in entrambe le postazioni: a "P.A." dalle 23,00 alle 07,00 e il fine settimana sia di sabato sia di domenica; ha aggiunto che i turni venivano consegnati a mano da tale M., il padre di A.G., titolare della ditta individuale M.S. e S.; ha affermato che dopo un anno si lavorava o a "P.A." dalle 23,00 alle 07,00 o alla Rustica con turni di 12 ore; ha infine confermato che G.R. lavorava a "P.A." dalle 23,00 alle 07,00.

Questo testimone è poco attendibile, in quanto non ha precisato se il turno notturno era il suo o anche del P.; ha dichiara che G.R. lavorava con lui ed il P., ma la presenza di tre guardie giurate non armate nello stesso comprensorio nello stesso turno non è verosimile. Si aggiunga che la sua dichiarazione relativa a cosa accadde dopo un anno non è riferibile se non in minima parte al P., posto che costui ha iniziato a luglio 2009 ed ha terminato a dicembre 2010: quindi dopo un anno, escludendo agosto 2010, si era già a settembre 2010 e pertanto verso la fine del rapporto di lavoro. Inoltre questo testimone non ha saputo precisare come mai a "P.A." l'orario fosse di 8 ore giornaliere ed invece a La Rustica fosse di dodici ore. Infine questo testimone ha indicato il padre di G.A. con il nome di "M." ed invece è risultato chiamarsi Roberto ed è stato sentito pure come testimone (v. infra). Queste numerose incertezze, imprecisioni ed inverosimiglianze rendono, dunque, la deposizione del C. poco utile per l'esatta ricostruzione dei fatti oggetto di causa.

A ciò si aggiunga che, viste queste dichiarazioni del teste C., alla successiva udienza del 17/01/2017 la resistente chiedeva al Giudice l'autorizzazione a produrre il contratto concluso con la Security Line relativo al servizio di sorveglianza notturno a "P.A."; il Giudice dapprima si riservava, poi ammetteva la produzione del documento, che effettivamente smentisce la deposizione del teste C. e lo rende ancor meno attendibile. Al riguardo si consideri che il contratto in esame ha decorrenza 01/05/2008 e quindi è anteriore al rapporto di lavoro del P. ed effettivamente prevede servizio di vigilanza armata della zona dalle 24,00 alle 06,00. Tale documento, dunque, esclude in radice l'asserito turno notturno di vigilanza come svolto dal P..

La testimone S.G., attuale compagna del P. da dicembre 2009, ha dichiara che il P. in quel periodo faceva l'addetto alla sicurezza non armata alla Rustica presso l'attuale Agenzia delle Entrate, da lunedì a venerdì, sempre il sabato e talora la domenica; ha precisato che l'orario di lavoro era dalle 17,00 alle 07,00 oppure dalle 19,00 alle 07,00, oppure dalle 07,00 alle 19,00; ha precisato di aver accompagnato il P. "una volta" a "P.A." per il servizio di guardiania; ha infine dichiarato che il P. lavorava pure nei giorni festivi.

Ad avviso della Corte, questa testimonianza va valutata con molta prudenza, in quanto proveniente da persona legata al P. da un rapporto sentimentale; inoltre la Saguto non ha saputo dire quante volte il P. facesse il turno notturno, ma ha confermato che il sabato lavorava sempre ed ha dichiarato che l'orario di lavoro era di 12 ore al giorno. Al riguardo, tuttavia, si è visto come il C., collega di lavoro del P., ha dichiarato che il ricorrente osservata l'orario di 8 ore al giorno, il che smentisce completamente la deposizione della Saguto.

Il testimone G.R., padre di G.A., ha dichiarato che il P. andava via alle 19,30 momento in cui era il testimone a prendere il turno successivo fino alle 24,00, quando poi arrivavano le guardie particolari giurate armate; ha precisato che il P. lavorava solo a "P.A." dalle 14,00 alle 19,30 da lunedì a sabato; ha escluso che ci fosse un prospetto turni ed ha insistito nell'affermare che a "P.A." il servizio di vigilanza non armata era svolto solo dal P. e da lui testimone.

Anche questo testimone va valutato con prudenza, essendo legato da rapporti di parentela con G.A.. Peraltro, egli da un lato ha confermato che il P. lavorava sei giorni a settimana, ma ha poi indicato un orario giornaliero di cinque ore e mezza al giorno, che per sei giorni a settimana fa un totale di 33 ore, quindi senza straordinario, anzi addirittura sotto il limite delle 40 ore.

In conclusione, il convincimento che può trarsi da queste testimonianze, all'esito di un loro prudente apprezzamento, è il seguente:

- non è provato l'inizio del rapporto di lavoro al 02/05/2009, sicché resta ferma la data indicata nel contratto di lavoro, ossia quella del 17/07/2009;

- non è provato il lavoro notturno né quello festivo;

- è provato il lavoro prestato su sei giorni a settimana compreso il sabato (lo ammette anche il padre della G.);

- è provato un orario di almeno cinque ore e mezza per sei giorni a settimana, per un totale di 33 ore quindi senza alcun lavoro straordinario. Sul punto ci sarebbe la testimonianza del C. che riferisce di otto ore al giorno per sei giorni a settimana, ma - come sopra visto - la sua deposizione è in gran parte inattendibile;

- non è provato alcun lavoro notturno, né festivo.

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., pertanto, l'onere probatorio che incombeva sul P. non è stato assolto, sicché le domande relative al lavoro straordinario, notturno e festivo vanno rigettate.

2.4. Con altro motivo l'appellante si duole dell'errato rigetto della domanda riconvenzionale per lite temeraria.

Il motivo è infondato.

E’ vero che l'indebito frazionamento della tutela giurisdizionale è un comportamento che integra gli estremi della "lite temeraria" rilevante ex art. 96 c.p.c., alla luce della giurisprudenza sopra ricordata.

Ma è altresì vero che nel caso in esame l'improcedibilità (o l'inammissibilità) della domanda attiene solo ad alcuni titoli, ossia ai permessi e alle ferie non goduti, non anche alla retribuzione per lavoro straordinario, notturno e festivo. Ciò esclude, dunque, la sussistenza di una "lite temeraria".

3. La sentenza impugnata va pertanto riformata e le domande del P. vanno rigettate.

4. Atteso l'esito del gravame e quello complessivo della lite, le spese dei due gradi di giudizio vanno poste a carico del P., liquidate come in dispositivo, sul punto restando in tal modo assorbito l'esame dell'ultimo motivo di appello, con cui la G. lamenta l'errata condanna al rimborso delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello così provvede:

a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dall'appellato con ricorso di primo grado;

b) condanna P.D. a rimborsare a G.A. le spese dei due gradi di giudizio, che liquida per ciascun grado in euro2.300,00, oltre cpa ed IVA.
Conclusione

Così deciso in Roma il 30 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2022.

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