REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice del Tribunale di MASSA Dott. Augusto LAMA, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 841/2018 R.G.
promossa da:
B.B., n. a M. (M.) il (...), ivi res., viale della Stazione, 201, agli effetti del presente ricorso elettivamente domiciliato in Massa (MS), via G. B. La Salle, 9 presso lo studio dell'Avv. Enrico PESCE, del Foro di Massa Carrara, che lo rappresenta e difende, per delega posta a margine del presente ricorso e con indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) del difensore medesimo debitamente comunicato in atti.
- RICORRENTE -
contro
Società "I.G.V. S.r.l.", con Sede legale in P., corso G., 56 ed unità operativa in C. (M.), fraz. M., viale G., 135, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", Sig. N.C., in atti meglio generalizzato, per il resto meglio in atti indicata, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano GARGINI, del Foro di Pistoia, presso il cui Studio in Pistoia, Galleria Nazionale, 32 è elettivamente domiciliata e con indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) del difensore medesimo debitamente comunicato in atti.
- RESISTENTE -
OGGETTO: Rivendicazione di differenze retributive in rapporto di lavoro di Guardia Giurata e relative opposizioni.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con tempestivo ricorso ritualmente notificato il Sig. B.B., meglio in atti generalizzato, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, competente per materia e territorio, la Società "I.G.V. S.r.l.", pure meglio in atti indicata, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", esercente attività di servizi antifurto e di vigilanza privata per aziende e privati, nonché di investigazione privata nel territorio della Toscana e della Provincia di La Spezia, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio presunto diritto al pagamento di giusta e maggiore retribuzione, nei termini ed estremi meglio chiariti nel ricorso, per effetto delle prestazioni di lavoro di Guardia Giurata rese dal ricorrente medesimo alle dipendenze della Società convenuta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti a tempo pieno e, dapprima determinato, poi indeterminato, con inizio il 5 giugno dell'anno 2013 e termine, a seguito di dimissioni per giusta causa del lavoratore ricorrente, il 16 agosto dell'anno 2016, regolato, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, dal CCNL Istituti di Vigilanza Privata in vigore all'epoca dei fatti, posizione contrattuale e retributiva di Guardia Giurata di VI Livello per complessivi € 7.882,16 (settemilaottocentottantadue/16).
Più specificamente il Sig. B. rivendicava il pagamento di € 4.161,60 (quattromilacentosessantuno/60) a titolo di differenze retributive spettanti, € 3.000,00 (tremila) a titolo di restituzione di un'asserita indebita trattenuta operata dalla Società resistente sul trattamento di fine rapporto (TFR) liquidato al ricorrente per presunta violazione del patto di non concorrenza da egli commesso dopo la cessazione del rapporto di lavoro in oggetto ed infine di € 720,56 (settecentoventi/56) a titolo di restituzione di altra asserita indebita trattenuta operata dalla Società resistente sul trattamento di fine rapporto (TFR) liquidato al ricorrente per violazione dei termini di mancato preavviso, oltre ad una generica domanda di risarcimento del danno da determinarsi nella misura del 50% della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, con vittoria di spese di giudizio.
Pedissequamente alla domanda di cui sopra, pertanto, il Sig. B. chiedeva declaratoria di illegittimità della clausola scritta contenuta nel contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato (All. n. 2 del fasc. di p. resist.) che fissava in giorni trenta il termine di preavviso di recesso di una delle parti stesse, perché apposto in violazione dell'art. 139 del CCNL Istituti di Vigilanza Privata in vigore all'epoca del fatti, che invece determina, per i lavoratori dipendenti aventi, come il ricorrente la qualifica di Guardia Giurata di VI Livello, secondo le previsioni del CCNL suddetto, il termine di quindici giorni antecedenti il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c. e perché la clausola suddetta non risulta accompagnata da alcuna attribuzione, a favore del lavoratore ricorrente, di benefici economici e di carriera quale corrispettivo della deroga alla disciplina sul termine di preavviso contrattualmente previsto, nonché, altrettanto, declaratoria di illegittimità della clausola scritta contenuta sempre nel contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato (All. n. 2 del fasc. di p. resist.) che fissava, a carico del lavoratore ricorrente, ai sensi dell'art. 2125 c.c., un patto di non concorrenza, con la quale il lavoratore ricorrente si era impegnato, per un periodo di 6 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a non assumere impegni od incarichi da persone od enti che potevano svolgere attività in concorrenza quella svolta dalla Società datrice di lavoro, né a svolgere direttamente, o indirettamente, per interposta persona, una consimile attività, con previsione nello stesso contratto, in caso di violazione del patto suddetto di una penale di € 3.000,00 da trattenersi sul TFR e sulle altre voci di conclusione del rapporto di lavoro, clausola, che, secondo parte ricorrente era da considerare illegittima, sia in sé e per sé, perché limitativa del diritto, costituzionalmente garantito, di un lavoratore, di cercarsi un'altra occupazione ed una fonte di sostentamento e guadagno per sé e per la propria famiglia, sia, comunque per la ritenuta eccessiva onerosità della clausola stessa, quanto alla durata del patto (6 mesi) ed all'entità della penale stabilita nel contratto suddetto in caso violazione del patto stesso (€ 3.000,00).
Il ricorso si concludeva, pertanto, con le conseguenti richieste di annullamento delle anzidette clausole e di condanna della Società "I.G.V. S.r.l.", in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", alla corresponsione delle differenze retributive indicate, come da conteggi di parte in atti e come meglio sopra chiarito in complessivi € 7.882,16 (settemilaottocentottantadue/16), oltre alla generica domanda di risarcimento del danno da determinarsi nella misura del 50% della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, il tutto con gli accessori di legge e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva ritualmente la convenuta Società"I.G.V. S.r.l.", in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", meglio in atti indicato, che contestava tutti gli argomenti di controparte e, in particolare, ribadiva la piena legittimità delle clausole previste dal contratto di lavoro con il Sig. B., sia per quanto riguarda il termine di preavviso, che per quanto riguarda la clausola di non concorrenza, ritenuta legittima sia in sé e per sé, perché prevista dall'art. 2125 c.c., sia perché ritenuta non eccessivamente onerosa sia per quanto attiene alla durata del patto (6 mesi), che per quanto attiene all'entità della penale stabilita nel contratto suddetto in caso violazione del patto stesso (€ 3.000,00); la difesa della resistente Società denegava, inoltre, a sussistenza di voci retributive, tanto di fine rapporto, che non, da corrispondere ancora al Sig. B., da cui la richiesta conclusiva di rigetto di tutte le domande contenute nel ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio ed ammesse le prove richieste, si dava sfogo all'istruttoria dibattimentale che peraltro si articolava essenzialmente, oltre che nella diretta discussione tra i difensori delle parti sulla legittimità della due clausole meglio sopra descritte contenute nel contratto di lavoro a suo tempo intercorso tra le parti, con i rispettivi richiami giurisprudenziali e nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti stesse, mentre l'istruttoria testimoniale si articolava nell'escussione di un solo teste, tale Sig.ra G.M., dipendente della Società "I.G.V. S.r.l.", anche in una CTU tecnico-contabile ricostruttiva delle eventuali differenze retributive spettanti al Sig. B. delegata al Dott. M.B., noto all'Ufficio, che, con qualche difficoltà in relazione alla necessità di calcolare le stesse alla luce anche delle due clausole anzidette, alla fine rassegnava le proprie definitive conclusioni nell'elaborato scritto finale.
All'esito, dichiarata chiusa l'istruttoria, la parte rimasta costituita in giudizio, cioè quella ricorrente, concludeva come da rispettive note d'udienza alla cui lettura, per migliore comprensione, si rinvia ovvero come da verbale d'udienza od altri atti equipollenti.
Ciò premesso, il Tribunale osserva: la domanda di cui al ricorso è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti meglio appresso specificati.
Premessa la piena e completa ufficializzazione del rapporto di lavoro dedotto nel presente giudizio, in tutte le sue fasi di sussistenza, sia quella coperta dall'iniziale contratto di lavoro a tempo determinato (doc. n. 2 del fasc. di p. ric.), dal 5 giugno dell'anno 2013 al 31 marzo dell'anno 2014, che quella coperta dal successivo contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 28 novembre dell'anno 2013 alla conclusione del rapporto stesso (All. n. 2 del fasc. di p. resist.), la delegata CTU tecnico-contabile, dopo una lunga fase di contrasti tra i CTP nominati dalle parti e tra questi ed il CTU, ha infine determinato in complessivi € 1.358,38 (milletrecentocinquantotto/38) le differenze retributive ancora spettanti al Sig. B. in relazione ad alcune specifiche voci retributive, precisamente ad alcune retribuzioni giornaliere, soprattutto con riferimento d interventi operati presso l'ex Ospedale Civile di Carrara, ad alcuni mancati riposi, ad alcuni giorni di reperibilità assicurata dal ricorrente con la relativa indennità ed altre consimili limitate voci retributive.
Per quanto riguarda, invece, il TFR, questo risulta essere stato corrisposto regolarmente ed integralmente, ma su questa voce retributive, come sulle altre analizzate, ricostruite e confermate dal CTU, pesa l'importo delle trattenute operate dalla Società "I.G.V. S.r.l." in forza delle due anzidette clausole contenute nel suddetto contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato.
A questo proposito, la clausola scritta contenuta nel contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato (All. n. 2 del fasc. di p. resist.) che fissava in giorni trenta il termine di preavviso di recesso di una delle parti stesse, appare effettivamente illegittima perché apposta in violazione dell'art. 139 del CCNL Istituti di Vigilanza Privata in vigore all'epoca del fatti, che invece determina, per i lavoratori dipendenti aventi, come il ricorrente la qualifica di Guardia Giurata di VI Livello, secondo le previsioni del CCNL in questione, in quindici giorni antecedenti la data del recesso il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c.; quest'ultima disposizione, infatti, rinvia, per la fissazione del termine di preavviso del recesso di una delle parti del rapporto di lavoro subordinato, non alla mera autonomia individuale delle parti stesse, bensì, secondo l'originaria espressione letterale della norma, mai incredibilmente corretta sul piano formale!, "alle norme corporative, agli usi, o secondo equità", dunque, in sostanza, alla disciplina dei contratti collettivi, con la conseguenza che la modifica della norma collettiva anzidetta non appare legittima.
Inoltre, va richiamata la disciplina di cui all'art. 2077, comma 2, c.c., secondo la quale "le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro."
Infatti, secondo la costante interpretazione dell'art. 2118 c.c. da parte della giurisprudenza di legittimità, la modifica della clausola collettiva sui termini di preavviso è legittima solo ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l'attribuzione di benefici economici e di carriera (v., "ex multis", Cass. Civ., Sez. Lav. n. 4991/2015, 18122/2016, 14457 del 9 giugno 2017, Ord. n. 19080 del 18 luglio 2018).
Nel caso in specie la clausola scritta inserita nel contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato (All. n. 2 del fasc. di p. resist.) che fissava in giorni trenta il termine di preavviso di recesso di una delle parti stesse effettivamente modificava "in peius" per il lavoratore le previsioni di cui all'art. 139 del CCNL Istituti di Vigilanza Privata in vigore all'epoca del fatti, che invece determina, per i lavoratori dipendenti aventi, come il ricorrente la qualifica di Guardia Giurata di VI Livello, secondo le previsioni del CCNL in questione, in quindici giorni antecedenti la data del recesso il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c. ed inoltre la clausola suddetta non risulta accompagnata da alcuna attribuzione, a favore del lavoratore ricorrente, di benefici economici e di carriera quale corrispettivo della deroga alla disciplina sul termine di preavviso contrattualmente previsto, per cui la stessa appare del tutto illegittima e pertanto viene annullata, ad ogni effetto contrattuale e di legge, con conseguente annullamento della trattenuta di € 720,56 (settecentoventi/56) operata dalla Società resistente sulle voci retributive di fine rapporto spettanti al Sig. B..
Quanto alla clausola scritta contenuta sempre nel contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato (All. n. 2 del fasc. di p. resist.) che fissava, a carico del lavoratore ricorrente, un patto di non concorrenza, la stessa appare invece legittima alla luce delle previsioni di cui all'art. 2125, comma 1, c.c., che ammette la possibilità del patto con cui si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, purché, pena la nullità dello stesso, risulti da atto scritto e purché sia pattuito, a favore del prestatore di lavoro stesso, un corrispettivo ed infine che il vincolo sia contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata di questo vincolo, a mente di quanto prevede l'art. 2125, comma 2, c.c., non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.
Nel caso in specie queste condizioni appaiono complessivamente rispettate, perché la clausola scritta contenuta sempre nel contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato (All. n. 2 del fasc. di p. resist.) fissava, a carico del lavoratore ricorrente, ai sensi dell'art. 2125 c.c., un patto di non concorrenza, con la quale il lavoratore ricorrente si impegnava, per un periodo di 6 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, quindi ampiamente nei limiti di cui all'art. 2125, comma 2, c.c., a non assumere impegni od incarichi da persone od enti che potevano svolgere attività in concorrenza quella svolta dalla Società datrice di lavoro, né a svolgere direttamente, o indirettamente, per interposta persona, una consimile attività, cioè un'attività imprenditoriale svolta nel settore dei servizi antifurto e di vigilanza privata per aziende, privati e di investigazione privata, e nello stesso territorio in cui opera la Società "I.G.V. S.r.l.", ossia Toscana e Provincia di La Spezia, ipotesi che nella specie risulta essersi effettivamente verificata, in relazione all'accertata riassunzione del Sig. B., in data 1 settembre dell'anno 2016, quindi solo quindici giorni dopo la conclusione del rapporto di lavoro con la Società resistente, avvenuta il 16 agosto precedente, alle dipendenze della Società "I.V.L. S.r.l.", operante appunto nello stesso settore di attività, quello dei servizi antifurto e di vigilanza privata per aziende, privati e di investigazione privata, e nello stesso territorio, Toscana e Provincia di La Spezia, in cui opera la Società "I.G.V. S.r.l.", evento denunciato dalla difesa della Società resistente, dimostrato dal certificato del Centro per l'Impiego della Provincia di Massa Carrara prodotto (doc. n. 11 del fasc. di p. resist.) e comunque pacificamente ammesso anche dalla stessa parte ricorrente.
Peraltro e cionondimeno si ritiene l'eccessiva onerosità della clausola stessa, in parte quanto alla durata del patto (6 mesi) ma, soprattutto ed essenzialmente, quanto all'entità della penale stabilita nel contratto suddetto in caso violazione del patto suddetto, prevista nella misura di € 3.000,00 (tremila), che appare eccessivamente penalizzante per la posizione del Sig. B., in relazione al suo inquadramento contrattuale collettivo di Guardia Giurata di Guardia Giurata di VI Livello, secondo le previsioni del CCNL Istituti di Vigilanza Privata sopra richiamato, oltre che in relazione alla previsione costituzionale del diritto al lavoro (artt. 1 e 4 Cost.) ed alla giusta retribuzione (art. 36 Cost.) per cui, in parziale accoglimento di questa parte del ricorso, si riduce a mesi tre la durata del patto di non concorrenza suddetto e ad € 1.000,00 (mille) l'entità della penale stabilita nel contratto meglio sopra indicato in caso violazione del patto di concorrenza in oggetto.
Richiamata, pertanto, la declaratoria di illegittimità della clausola scritta contenuta nel contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato (All. n. 2 del fasc. di p. resist.) che fissava in giorni trenta il termine di preavviso di recesso di una delle parti stesse, perché apposto in violazione dell'art. 139 del CCNL Istituti di Vigilanza Privata in vigore all'epoca del fatti, che invece determina, per i lavoratori dipendenti aventi, come il ricorrente la qualifica di Guardia Giurata di VI Livello, secondo le previsioni del CCNL suddetto, il termine di quindici giorni antecedenti il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c. e perché la clausola suddetta non risulta accompagnata da alcuna attribuzione, a favore del lavoratore ricorrente, di benefici economici e di carriera quale corrispettivo della deroga alla disciplina sul termine di preavviso contrattualmente previsto ed il conseguente annullamento, ad ogni effetto contrattuale e di legge, della trattenuta di € 720,56 (settecentoventi/56) operata dalla Società resistente sulle voci retributive di fine rapporto spettanti al Sig. B., di cui è stata ordinata, a carico della Società "I.G.V. S.r.l.", la conseguente restituzione ed operata pertanto la compensazione tra la penale nel patto di non concorrenza suddetto, nell'importo meglio sopra rideterminato e l'ammontare delle differenze retributive di fine rapporto, e non, rivendicate dal ricorrente a titolo di indennità di reperibilità ed interventi presso l'ex Ospedale Civile di Carrara, di indennità di utilizzo del veicolo personale per raggiungere il luogo di lavoro e di indennità per i mancati riposi, come accertate e ricostruite dalla CTU tecnico-contabile, in complessivi € 1.358,38 (milletrecentocinquantotto/38), si condanna la Società "I.G.V. S.r.l.", in persona del suo rappresentante "pro tempore", a corrispondere al Sig. B.B., in atti meglio generalizzato, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti a tempo pieno e, dapprima determinato, poi indeterminato, con inizio il 5 giugno dell'anno 2013 e termine, come detto, il 16 agosto dell'anno 2016, regolato, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, dal CCNL Istituti di Vigilanza Privata in vigore all'epoca dei fatti, posizione contrattuale e retributiva di Guardia Giurata di VI Livello, la somma di complessivi € 1.078,94 (millesettantotto/94), a titolo delle differenze retributive suddette, spettanti al medesimo, come da ricostruzione operata dalla disposta CTU tecnico-contabile, in base all'accertato rapporto di lavoro ed al C.C.N.L. suddetto, e non corrisposte, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi di legali sulla somma di cui sopra rivalutata dalle singole scadenze retributive al saldo effettivo.
Per tutto il resto il ricorso ed ogni altra domanda di parte resistente sono respinti ed in tal senso, tenuto conto del solo parziale accoglimento del ricorso, nei termini anzidetti, appare equo altresì dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di costituzione e rappresentanza nel presente giudizio, ad eccezione di quelle relative alla disposta CTU tecnico-contabile, già in atti liquidate, che pone definitivamente a carico della Società resistente.
Va disposta la provvisoria esecutività della presente Sentenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., il Tribunale di Massa, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, respinta ogni diversa o contraria istanza o domanda, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della clausola scritta contenuta nel contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato (All. n. 2 del fasc. di p. resist.) che fissava in giorni trenta il termine di preavviso di recesso di una delle parti stesse, perché apposto in violazione dell'art. 139 del CCNL Istituti di Vigilanza Privata in vigore all'epoca del fatti, che invece determina, per i lavoratori dipendenti aventi, come il ricorrente la qualifica di Guardia Giurata di VI Livello, secondo le previsioni del CCNL suddetto, il termine di quindici giorni antecedenti il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c. e perché la clausola suddetta non risulta accompagnata da alcuna attribuzione, a favore del lavoratore ricorrente, di benefici economici e di carriera quale corrispettivo della deroga alla disciplina sul termine di preavviso contrattualmente previsto e pertanto annulla, ad ogni effetto contrattuale e di legge, la trattenuta di € 720,56 (settecentoventi/56) operata dalla Società resistente sulle voci retributive di fine rapporto spettanti al Sig. B..
Ancora in parziale accoglimento del ricorso dichiara, ai sensi dell'art. 2125 c.c., la legittimità della clausola scritta contenuta sempre nel contratto di lavoro subordinato di trasformazione del rapporto di lavoro già in corso tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato (All. n. 2 del fasc. di p. resist.) che fissava, a carico del lavoratore ricorrente, un patto di non concorrenza, ma, ritenuta l'eccessiva onerosità della clausola stessa, quanto alla durata del patto (6 mesi) ed all'entità della penale stabilita nel contratto suddetto in caso violazione del patto suddetto (€ 3.000,00), ipotesi che nella specie risulta essersi effettivamente verificata, in relazione all'accertata riassunzione del Sig. B., in data 1 settembre dell'anno 2016, quindi solo quindici giorni dopo la conclusione del rapporto di lavoro con la Società resistente, avvenuta il 16 agosto precedente, alle dipendenze della Società "I.V.L. S.r.l.", operante nello stesso settore di attività, servizi antifurto e di vigilanza privata per aziende, privati e di investigazione privata, e nello stesso territorio, Toscana e Provincia di La Spezia, in cui opera la Società "I.G.V. S.r.l.", riduce a mesi tre la durata del patto di non concorrenza suddetto e ad € 1.000,00 (mille) l'entità della penale stabilita nel contratto meglio sopra indicato in caso violazione del patto di concorrenza in oggetto.
Operata pertanto la compensazione tra la penale suddetta, nell'importo meglio sopra rideterminato e l'ammontare delle differenze retributive di fine rapporto, e non, rivendicate dal ricorrente a titolo di indennità di reperibilità ed interventi presso l'ex Ospedale Civile di Carrara, di indennità di utilizzo del veicolo personale per raggiungere il luogo di lavoro e di indennità per i mancati riposi, come accertate e ricostruite dalla CTU tecnico-contabile, in complessivi € 1.358,38 (milletrecentocinquantotto/38), condanna la Società "I.G.V. S.r.l.", in persona del suo rappresentante "pro tempore", a corrispondere al Sig. B.B., in atti meglio generalizzato, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti a tempo pieno e, dapprima determinato, poi indeterminato, con inizio il 5 giugno dell'anno 2013 e termine, come detto, il 16 agosto dell'anno 2016, regolato, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, dal CCNL Istituti di Vigilanza Privata in vigore all'epoca dei fatti, posizione contrattuale e retributiva di Guardia Giurata di VI Livello, la somma di complessivi € 1.078,94 (millesettantotto/94), a titolo delle differenze retributive suddette, spettanti al medesimo, come da ricostruzione operata dalla disposta CTU tecnico-contabile, in base all'accertato rapporto di lavoro ed al C.C.N.L. suddetto, e non corrisposte, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi di legali sulla somma di cui sopra rivalutata dalle singole scadenze retributive al saldo effettivo.
Respinge nel resto il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione di quelle relative alla disposta CTU tecnico-contabile, già in atti liquidate, che pone definitivamente a carico della Società resistente.
Visti gli artt. 429 e 431 c.p.c., dichiara la provvisoria esecutività della presente Sentenza.
Visto l'art. 429, 1 comma, ultimo alinea, c.p.c., indica in giorni sessanta il termine per il deposito della presente Sentenza.
Conclusione
Così deciso in Massa il 1 febbraio 2022.
Depositata in Cancelleria 4 marzo 2022.
