Corte d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 21/02/2020, n. 139 C.L. ha adito con ricorso del 23.4.2013 il tribunale di Cosenza per addebitare alla società di vigilanza privata O. s.r.l., per la quale ha lavorato.

Venerdì, 21 Febbraio 2020 17:55

C.L. ha adito con ricorso del 23.4.2013 il tribunale di Cosenza per addebitare alla società di vigilanza privata O. s.r.l., per la quale ha lavorato sino al 9.7.2013: a) di averlo assunto come "vigilante" sin dall'8.2.2012,

ma di averlo "regolarizzato" solo dal 27.2.2012; b) di non averlo retribuito per le ore "effettuate in esubero" rispetto al suo orario di lavoro "part-time"; ... imponga alla società di vigilanza l'uso solo di mezzi autorizzati e vieti l'impiego di automezzi che non siano di sua proprietà o nella sua disponibilità ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott.ssa Barbara Fatale - Presidente

dott. Rosario Murgida - Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppina Bonofiglio - Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 06/02/2020 la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 1144 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

TRA

C.L. (avv. Marco Vetere)

appellante

E

O. s.r.l. (avv. Mario Ferraro)

appellato

oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Rivendicazioni salariali e risarcimento danni.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. C.L. ha adito con ricorso del 23.4.2013 il tribunale di Cosenza per addebitare alla società di vigilanza privata O. s.r.l., per la quale ha lavorato sino al 9.7.2013: a) di averlo assunto come "vigilante" sin dall'8.2.2012, ma di averlo "regolarizzato" solo dal 27.2.2012; b) di non averlo retribuito per le ore "effettuate in esubero" rispetto al suo orario di lavoro "part-time"; c) di avergli corrisposto "una retribuzione mensile assolutamente inadeguata alla qualità e quantità di lavoro prestato" e di non avergli riconosciuto "le ore di lavoro straordinario, notturno, festivo, la tredicesima e la quattordicesima mensilità oltre al TFR maturato"; d) di non avergli corrisposto la "indennità per rimborso chilometrico" che gli spettava in quanto per lavorare "era costretto ad utilizzare la propria autovettura"; e) di non aver regolarizzato i suoi "contributivi previdenziali né quelli assicurativi".

2. Ha perciò chiesto che la società sia condannata a pagargli la somma complessiva di Euro 27.747,15 di cui: 1) Euro 12.011,55 "per differenze retributive", riferite anche ad una "indennità di piantonamento fisso per un totale di 224.71 ore", a "lavoro straordinario diurno per un totale di 967 ore", a una "indennità di lavoro domenicale per 229 ore"; 2) Euro 13.129,59 per "rimborso chilometrico"; 3) Euro 1.251,92 a titolo di TFR; 4) Euro 930,86 per tredicesima mensilità ed Euro 423,23 per quattordicesima. Ha chiesto, altresì, che si dichiari il comportamento della società "come assolutamente antisindacale e per effetto" la si condanni al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

3. Il tribunale, condividendo le difese della convenuta, ha rigettato le sue domande. Ha affermato che: a) il ricorso è indeterminato e generico per quanto attiene al "lavoro straordinario, domenicale o di piantonamento", giacché è privo di "una puntuale indicazione dei giorni e delle ore in cui sarebbe stato svolto tale lavoro"; b) il ricorso è privo di "una chiara indicazione della causa petendi" delle "altre voci retributive" che il lavoratore rivendica; c) le più precise allegazioni formulate dal ricorrente in corso di causa sono inammissibili perché, in parte, si risolvono nella "allegazione di fatti nuovi" e, comunque, sono state operate dopo la prima udienza; d) anche i capitoli della prova testimoniale articolata in ricorso sono generici e quindi inammissibili; e) il ricorrente non ha contestato i documenti che controparte ha prodotto per provare il pagamento delle mensilità accessorie e del TFR, e ha quietanzato le buste paga; f) è altrettanto generica la domanda di pagamento dell'indennità chilometrica, "non essendovi compiuta rappresentazione dei luoghi raggiunti" e considerando che l'art. 99 del CCNL non prevede appositi compensi o indennità per il percorso verso le località di lavoro; g) nel periodo antecedente alla sua assunzione, è documentato che il ricorrente abbia "svolto un corso di formazione", senza che egli "abbia formulato istanze istruttorie in senso contrario"; f) "l'attività antisindacale del datore di lavoro è restata circostanza non dimostrata". Ha compensato le spese di lite.

4. Il ricorrente appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma, con conseguente accoglimento delle domande che il tribunale ha disatteso, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.

5. Nella resistenza della appellata, che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.

6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, in ricorso egli avesse indicato il numero complessivo delle ore di straordinario, di piantonamento, di lavoro notturno e domenicale di cui aveva denunciato il pagamento nella misura che aveva ulteriormente precisato nella "perizia di parte" che aveva prodotto.

6.1. Il motivo è infondato, perché, in effetti, il ricorso era carente dell'indicazione sia dell'orario di lavoro pattuito che il ricorrente assumeva di aver ecceduto, sia delle occasioni in cui ciò era avvenuto e per quale durata. Egli si era infatti limitato a indicare l'ammontare complessivo delle ore di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, per cui non aveva ricevuto retribuzione. Sennonché, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il ricorso con cui si rivendica il pagamento di spettanze retributive è valido solo se, tra gli indispensabili elementi di fatto, indica anche "l'orario di lavoro" svolto dal prestatore. Tale esigenza è viepiù avvertita quando la pretesa creditoria scaturisce dall'esecuzione di lavoro straordinario, perché l'indicazione dell'orario di lavoro che si deduce "straordinario" implica ancor prima che sia allegata la durata della prestazione lavorativa ordinaria. Ma nel caso di specie - lo si ribadisce - il ricorrente non ha indicato quale fosse il suo ordinario orario di lavoro (giornaliero, settimanale o mensile), né la misura (quotidiana, settimanale o mensile) in cui è stato costretto ad eccederlo.

6.2. Questi dati non si ricavano neppure dalla perizia contabile che ha allegato al ricorso, perché nella relazione che l'accompagna si assume, genericamente, che il ricorrente abbia "prestato la sua opera per 8 ore e più al giorno", senza perciò indicare (nella medesima relazione o nei fogli di calcolo allegati) quale fosse l'orario giornaliero che egli avrebbe dovuto osservare, né l'articolazione dei turni di lavoro, né la durata effettiva di questi turni (con l'indicazione dell'orario iniziale e finale di ciascuno di essi), né l'ammontare preciso dell'eccedenza oraria giornaliera per la quale il ricorrente rivendica il compenso ("8 ore e più"). La relazione, in effetti, consta di fogli di calcolo con l'indicazione della "differenza paga" spettante al ricorrente, nei quali però i crediti per straordinario diurno, lavoro domenicale e indennità di piantonamento (fisso o di sala operativa) sono elencati, mensilmente, nel loro ammontare complessivo e, quindi, senza l'indicazione sia dei giorni nei quali le prestazioni eccedenti l'orario normale si assumono rese, sia della collocazione oraria delle stesse prestazioni. A ciò dovendosi aggiungere, per un verso, che anche la perizia contabile sconta la mancata indicazione dell'orario di lavoro ordinario, previsto nel contratto individuale di lavoro, che si assume superato per effetto delle prestazioni di lavoro supplementare o straordinario; per altro verso che,

comunque, "non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza" - Cass. n. 13989/2008.

7. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante (implicitamente riconoscendo la genericità delle allegazioni in punto di articolazione oraria della sua prestazione lavorativa) sostiene che le lacune espositive avrebbero potuto essere colmate mediante la prova testimoniale che aveva articolato, giacché i testimoni "avrebbero potuto riferire ... sui vari turni ed orari di lavoro effettivamente prestati dal ricorrente".

7.1. Sennonché, correttamente il tribunale ha ritenuto inammissibile il relativo capitolo di prova, perché esso rimetteva al testimone la conferma della generica circostanza secondo cui il ricorrente: "ha prestato attività lavorativa ben oltre l'orario di lavoro previsto dal CCNL di categoria". Anche il capitolo di prova, dunque, sconta la medesima genericità che affligge le allegazioni attoree in ordine alla durata tanto della prestazione oraria dovuta (che peraltro non era quella normale prevista dal CCNL di categoria, ma quella ridotta che le parti avevano pattuito nel contratto di lavoro a tempo parziale), tanto della prestazione straordinaria effettivamente resa.

7.2. Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio. Sicché le lacune espositive di tale atto ostano all'espletamento della istruttoria testimoniale. Ed invero, il testimone o si limiterebbe a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, oppure potrebbe tentare di fornirgli contenuti specifici, riferendo sulla consistenza oraria dell'impegno lavorativo del ricorrente, che dall'atto introduttivo del giudizio non si desume. È però evidente che nel primo caso la conferma del teste sarebbe inservibile per la sua genericità, mentre nel secondo caso sarebbe inutilizzabile perché finirebbe per introdurre nel processo fatti nuovi, non allegati dal ricorrente, in violazione delle preclusioni che caratterizzano il rito del lavoro.

7.3. Né potrebbe ritenersi che questi fatti nuovi possano qualificarsi come chiarimenti, ai sensi dell'art. 253, c. 1, c.p.c., poiché la norma consente al giudice di rivolgere ai testimoni domande utili a chiarire i "fatti già introdotti", ma non lo autorizza ad introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione. E non potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire a carenti allegazioni che quell'istruttoria inibiscono.

8. Con il terzo motivo, l'appellante (1) lamenta che l'inammissibilità della prova testimoniale, non essendo stata eccepita dalla controparte, non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio e (2) sostiene che, comunque, il giudice, prima di dichiarare inammissibile la prova testimoniale, avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per le quali i fatti capitolati, anche se provati, non avrebbero portato comunque all'accoglimento della sua domanda.

8.1. Il motivo è infondato, sotto il primo profilo, sia perché alla prima udienza del 9.6.2015, il difensore della convenuta eccepì che "i capitoli di prova non sono sufficientemente specifici", sia perché, comunque, le disposizioni dell'art. 244 c.p.c., relative alle modalità e ai termini di formulazione dei capitoli di prova testimoniale, hanno natura di norme di ordine pubblico volte alla salvaguardia della "regolarità del contraddittorio" (Cass. 7508/2007) la cui violazione è rilevabile d'ufficio e non è sanabile dell'acquiescenza delle parti (cfr. in motivazione Cass. 5950/2014). La valutazione del requisito di specificità dei capitoli di prova si riflette, pertanto, sull'ammissibilità della prova stessa.

8.2. Sotto il secondo profilo, il motivo è infondato perché la mancata specificazione dei fatti da dimostrare, sui quali sia stato articolato il capitolato di prova, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nonostante la acquiescenza della controparte e determina, di per sé sola, l'inammissibilità della richiesta istruttoria.

9. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante sostiene che i documenti prodotti da controparte siano stati erroneamente ritenuti idonei a dimostrare il pagamento di quanto egli rivendica a titolo di mensilità accessorie e di TFR. Sostiene, in particolare, che dei bonifici prodotti dalla società convenuta il tribunale non avrebbe dovuto tener conto perché sono privi di causale riferibile a quelle poste retributive.

Il motivo è infondato, perché va condivisa la valutazione del tribunale in merito alla mancata contestazione di quei bonifici da parte del ricorrente, il quale, si aggiunga, non solo non ha tempestivamente negato di aver ricevuto i relativi importi, ma non ha nemmeno dedotto che i relativi pagamenti siano valsi ad estinguere crediti diversi. Invero, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento, che il debitore assume riferito ad un determinato credito, è onere del creditore controdedurre e provare che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.

10. Con il quinto motivo, l'appellante sostiene di aver ritualmente contestato i restanti documenti prodotti da controparte, che il tribunale avrebbe dovuto giudicare privi di "alcun valore probatorio" perché dagli stessi si desumeva l'insufficienza della retribuzione percepita rispetto alle "ore effettivamente svolte" che erano di gran lunga superiori a quelle retribuite, siccome si evinceva dagli episodi che aveva dedotto in ricorso, relativi a prestazioni lavorative per le quali aveva ricevuto lodi o rimproveri dalla società, sebbene le avesse rese in giornate che non risultavano dai prospetti paga.

Il motivo è infondato perché, da un canto, l'appellante non contesta quanto il tribunale ha rilevato in ordine al fatto che i prospetti paga prodotti dalla convenuta recano la sua sottoscrizione per quietanza (ossia "a saldo di ogni competenza del periodo", come si legge in sentenza); d'altro canto, perché la valutazione dell'insufficienza dell'importo delle buste paga quietanzate rispetto alle ore di lavoro che egli deduce di aver concretamente svolto necessiterebbe del preventivo accertamento dell'effettiva durata della sua prestazione lavorativa: ma si è già detto che tale accertamento è precluso dalle carenza di allegazione e prova in merito all'eccedenza oraria per cui rivendica la retribuzione.

11. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato riconoscimento dell'indennità chilometrica e sostiene che essa gli spetta perché, sebbene la società abbia sede in R., egli ha prestato servizio "presso le località di F., A., S." e, per farlo, ha usato la propria autovettura nonostante la normativa vigente imponga alla società di vigilanza l'uso solo di mezzi autorizzati e vieti l'impiego di automezzi che non siano di sua proprietà o nella sua disponibilità.

Il motivo è infondato:

a) in primo luogo, perché il lavoratore non ha indicato nel ricorso introduttivo del giudizio quale sia la disposizione (e quindi la fonte) attributiva del diritto all'indennità che rivendica;

b) in secondo luogo, perché egli non smentisce quanto il tribunale ha rilevato in ordine all'inapplicabilità dell'art. 100 del CCNL di categoria che disciplina "le ipotesi di cambio del luogo dove deve essere prestato il servizio per necessità di carattere transitorio e di breve durata" e, dunque, non riguarda il caso del "percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione" per il quale l'art. 99 del medesimo CCNL espressamente esclude che spetti un qualche compenso;

c) in terzo luogo, perché egli non nega di non aver contestato l'elemento che il tribunale ha ritenuto comunque ostativo all'applicazione della disciplina dettata dal summenzionato art. 100, e cioè il fatto che la sua adibizione a compiti di vigilanza in luoghi diversi da quello ove la società ha la propria sede lo ha favorito, avvicinandolo al suo luogo di residenza;

d) in quarto luogo, perché il ridetto art. 100 prevede il rimborso delle spese di viaggio solo nel caso in cui il lavoratore sia inviato ad una distanza di almeno dieci chilometri "dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro". Pertanto, la pretesa del ricorrente, per come è formulata, meriterebbe accoglimento solo se la sua normale località di lavoro coincidesse con la sede della società convenuta: ciò che egli non deduce, né prova (o chiede di provare);

e) in quinto luogo, perché l'eventuale utilizzo, da parte del prestatore, di mezzi non autorizzati per lo svolgimento delle sue mansioni non gli dà, di per sé solo, diritto ad ottenere l'indennità che rivendica in difetto di disposizioni, di legge o di contratto, che condizionano a tale evenienza l'erogazione di quella indennità o di una qualche forma di rimborso.

12. Con il settimo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di aver erroneamente ritenuto provato per documenti che nel periodo compreso tra l'8 febbraio 2012, data dalla quale aveva dedotto di aver iniziato a lavorare, e la data del 27 febbraio 2012 in cui è stata formalizzata la sua assunzione, egli ha svolto "un corso di formazione".

12.1. Il motivo è fondato, perché, in effetti, dai documenti allegati al fascicolo della convenuta tanto non si evince. Allegata con il numero 3 al fascicolo della convenuta si rinviene, infatti, solo la copia della comunicazione datata 7.2.2012 e destinata al Questore di Cosenza per informarlo della "ripartizione ore per materie del corso teorico - pratico per il conseguimento del decreto di guardia giurata particolare" da parte dell'odierno appellante. Ma non vi è prova (chiesta od offerta) che quella comunicazione sia stata recapitata e, soprattutto, che il programma formativo in essa indicato sia stato realmente svolto.

12.2. A fronte dell'incontestata allegazione del ricorrente di aver lavorato nel suddetto periodo, sarebbe spettato alla controparte datoriale dimostrare che l'aveva fatto nell'adempimento degli obblighi formativi propedeutici alla sua assunzione. Avrebbe dovuto cioè dimostrare che la prestazione lavorativa era stata resa con le modalità del tirocinio svolto sotto il controllo e le istruzioni dei "docenti" che aveva designato nella suddetta comunicazione di inizio corso.

Ciò in quanto, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, incombe su chi allega l'esistenza di un rapporto con finalità di addestramento e inserimento fornire la relativa prova, soprattutto quando, come nella specie, la corrispondente pattuizione non sia stata formalizzata per iscritto dalle parti del rapporto.

12.3. Ne consegue, in accoglimento di quest'ultimo motivo di gravame, la riforma parziale della gravata sentenza e l'attribuzione al ricorrente del compenso per i 19 giorni di lavoro compresi tra l'8 e il 27 febbraio. Assumendo come base di calcolo la retribuzione globale di fatto desumibile dalla busta paga di marzo 2012, che ammonta ad Euro 507,59 per 26 giorni di lavoro, si ottiene, in proporzione, che il compenso a cui il ricorrente ha diritto è pari ad Euro 370,93. L'importo dovrà essere maggiorato ex art. 429 c.p.c. di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.

13. L'accoglimento parziale delle pretese creditorie azionate induce a confermare la compensazione delle spese del primo grado disposta dal tribunale e a regolare allo stesso modo anche le spese del grado di appello.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da C.L., con ricorso depositato il 5.9.2018, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 350/18, pubblicata in data 6.3.2018, così provvede:

1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la società appellata a corrispondere all'appellante l'importo di Euro 370,93 a titolo di retribuzione per le prestazioni rese dall'8 al 27 febbraio 2012, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;

2. Conferma nel resto;

3. Compensa le spese del grado.
Conclusione

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 6 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2020.

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