Cass. pen., Sez. VI, (data ud. 08/11/2002) 18/12/2002, n. 42817 La guardia particolare giurata che conduca un autofurgone portavalori ha lo status soggettivo di incaricato di un pubblico servizio

Mercoledì, 18 Dicembre 2002 17:35

La guardia particolare giurata che conduca un autofurgone portavalori ha lo status soggettivo di incaricato di un pubblico servizio e, per ragione di tale servizio, ha il possesso del denaro e dei valori affidatigli: ne consegue che, nel caso si appropri di questi, ricorrono tutti gli elementi per integrare il reato di peculato.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dai Signori:

Dott. Renato Fulgenzi Presidente

1. Dott. Ilario S. Martella Consigliere

2. Dott. Francesco Serpico Consigliere

3. Dott. Carlo Piccininni Consigliere

4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da <B. A.>, nato a Castellammare di Stabia il 3 - 10 - 1964 avverso la sentenza in data 20 aprile 2001 della Corte d'Appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianfranco ladecola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 aprile 2001, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza resa in data 31 marzo 2000 dal Tribunale di Avellino, appellata da <B. A.>, con la quale il <B.> era stato dichiarato colpevole del reato previsto e punito dagli artt. 110 e 314 c. p., così diversamente qualificato il reato di furto aggravato, nonché del reato di cui agli artt. 110, 367 e 61 n. 2 c. p, e dei reati di detenzione e porto di armi da sparo in concorso e di ricettazione di alcuni veicoli rubati, e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso <B. A.>, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli o ad altra Corte per un nuovo esame.

In particolare:

- con il primo motivo di ricorso si lamenta travisamento del fatto e contraddittorietà della motivazione, in quanto non sarebbe stata disposta la rinnovazione del dibattimento mediante l'acquisizione delle bobine relative alle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze degli imputati, sarebbe stata data eccessiva rilevanza a semplici elementi indizianti che avrebbero potuto essere diversamente interpretati, sussisterebbero contraddizioni nell'iter motivazionale della sentenza impugnata, specificamente in riferimento alla scelta del luogo ove effettuare la sosta (e dove sarebbe poi stata perpetrata la "rapina"), al possesso da parte dei rapinatori di un autocarro e non di una macchina veloce e alla mancata utilizzazione del sistema antirapina, e, in buona sostanza, non vi sarebbe alcun riscontro alla tesi di un previo accordo tra i rapinatori ed il <B.>; - con il secondo motivo di ricorso si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato come peculato il fatto originariamente contestato come furto aggravato, in quanto il <B.>, dipendente di un istituto privato addetto al trasporto di valori, non potrebbe essere ritenuto incaricato di pubblico servizio; conseguentemente il <B.>, quale affidatario dei valori trasportati, si sarebbe al più reso autore del reato di cui all'art. 646 c. p.;

- con il terzo motivo si rileva che l'avere il <B.> fornito agli inquirenti notizie infondate sarebbe stato erroneamente qualificato come reato ai sensi dell'art. 367 c. p., in quanto il prevenuto, nella sua veste di indagato, avrebbe avuto il diritto, nella sua strategia difensiva, di fornire versioni dell'accaduto a proprio vantaggio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, fatta eccezione per la contestazione relativa al delitto di cui all'art. 367 c. p, in riferimento alla quale deve dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione.

Il primo dei motivi di ricorso investe direttamente la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, denunciandosi travisamento del fatto e contraddizioni nell'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nella ricostruzione della vicenda processuale, laddove il giudice d'appello ha ritenuto provato che <B. A.>, quale autista del furgone portavalori della ditta "La Supervigile", addetto al trasporto della somma di lire 789.000.000 agli uffici avellinesi della Amministrazione Postale, anticipò ai suoi complici il trasporto del danaro, il tragitto che il furgone avrebbe percorso e soprattutto il luogo in cui avrebbe effettuato una sosta ("Bar Fina"), e li mise al corrente del complesso meccanismo di funzionamento del sistema di allarme e di apertura della cassaforte, organizzando in concorso con gli altri maIviventi, rimasti ignoti, la "rapina" e così impossessandosi dell'ingente somma.

In tema di controllo sulla motivazione, è infatti noto che alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass., S.U., 31 maggio 2001, Jakani).

L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione per essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risaltare ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass., S.U., 24 novembre 1999, Spina).

"Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass., S.U., 30 aprile 1997, Dessimone. Cass. 21 aprite 1999, Jovino). In sostanza, "in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass., 30 novembre 1999, Moro).

Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie e nei limiti propri del sindacato riservato a questa Corte in relazione al dedotto vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 c. p. p., il primo motivo di ricorso risulta infondato.

La Corte d'Appello, infatti, facendo corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 192 c, p. p., ha raggiunto il convincimento della responsabilità penale di <B. A.> in ordine ai reati a lui ascritti, collegando logicamente gli indizi raccolti a carico del ricorrente, e cioé: la previa conoscenza del trasporto da parte dell'imputato; la accertata presenza in anticipo dei rapinatori sul luogo del delitto ("Bar Fina") con tutti i mezzi idonei per effettuare il colpo (due vetture ed un autocarro di provenienza furtiva, quest'ultimo indispensabile per trasportare l'ingombrante bottino) e l'essere il <B.>, quale addetto alla guida del furgone portavalori, l'unico in grado non solo di scegliere autonomamente il percorso da seguire, ma anche di decidere la sosta in quel particolare bar; l'avere i malviventi, nel corso dell'azione, reclamato la consegna dello speciale congegno per disinserire l'allarme e aprire la cassaforte (la "chiavitella"), mostrando così di essere perfettamente a conoscenza del particolare meccanismo; il comportamento tenuto dal ricorrente nel corso dell'azione criminosa.

Tali indizi, accuratamente valutati, in conformità alle regole logiche e del diritto, nel loro complesso e in logica coordinazione, sono stati ritenuti, dalla Corte d'Appello, gravi, precisi e concordanti, sì da costituire prova della responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti a lui contestati. Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ordine all'eccepito travisamento dei fatti. In proposito deve ribadirsi che tale vizio è valutabile e sindacabile in sede di legittimità solo in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi, tassativamente previste, della mancanza o illogicità della motivazione, sempre che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato. Il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'esame del giudice e che non può costituire vizio deducibiIe in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto, come già si è visto, alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione (Cass., I, sent. n. 11871 del 4 - 12 - 1995, rv. 203251).

Quanto alla mancata rinnovazione del dibattimento mediante l'acquisizione delle bobine relative alle intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze degli imputati (rinnovazione a suo tempo richiesta al fine di dimostrare l'assenza di collegamenti con i complici e quindi Ìestraneità ai fatti da parte dell'imputato), va rilevato che la Corte d'Appello di Napoli, nel respingere la relativa istanza, ha ampiamente e adeguatamente motivato, nella sentenza impugnata, in ordine alla irrilevanza sotto il profilo probatorio di tali intercettazioni.

Anche le residue censure sono infondate.

Correttamente, infatti, la Corte di merito ha precisato che il <B.>, quale guardia particolare giurata, aveva lo status soggettivo di incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 c. p., svolgendo attività, istituzionalmente affidata, di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari di un ente che, ancorché privatizzato, esplicava servizi pubblici.. In particolare, la guardia particolare giurata che, come il ricorrente, conduca un autofurgone portavalori, in quanto incaricato di un pubblico servizio e per ragione di tale servizio, ha il possesso del danaro e dei valori affidatigli, secondo la nozione di possesso desunta dall'art. 314 c. p.. Ne consegue che, nel caso in cui concorra nell'appropriazione del denaro e dei valori affidatile per la custodia e per il trasporto, denaro e valori appartenenti ad una amministrazione che, anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, esplica servizi pubblici (Sez. VI, sent. n. 10138 del 25 settembre 1998, rv. 211571), ricorrono tutti gli elementi necessari per integrare l'ipotesi di peculato, non potendosi dubitare della natura pubblica dei beni oggetto dell'appropriazione (Sez. VI, sent. n. 396 del 16 gennaio 1991, rv. 186211).

Altrettanto correttamente la Corte ha motivato in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 367 c. p., avendo il <B.> consapevolmente fornito, nell'immediatezza dei fatti, ai Carabinieri una falsa versione degli eventi, con l'evidente scopo di allontanare da sé ogni possibile sospetto in ordine alla sua partecipazione all'azione criminosa, così fuorviando le indagini. D'altra parte sussiste il delitto di simulazione di reato anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, si faccia apparire come consumato da ignoti un reato commesso dallo stesso autore della denuncia (Sez. VI, sent. n. 8437 del 2 ottobre 1985, rv. 170534) e, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini (sez. VI, sent. n. 5786 del 18/5/2000, rv. 220574).

Il reato di cui all'art. 367 c. p. risulta però commesso in data 6 febbraio 1995: è quindi decorso, in riferimento a tale imputazione, il termine di prescrizione previsto dall'art. 157, comma primo, n. 4, c. p., pur prolungato ai sensi dell'art. 160, ultimo comma, dello stesso codice. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale reato, che va dichiarato estinto per prescrizione, con eliminazione della pena corrispondente, che risulta specificamente determinata dal primo giudice in mesi tre di reclusione, irrogati in aumento, ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., sulla pena base stabilita per il delitto di peculato. Ne deriva che la pena residua va fissata in anni tre e mesi tre di reclusione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 367 c.p., che dichiara estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione, determinando la pena residua in anni tre e mesi tre di reclusione. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2002

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 18 DIC. 2002.

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