REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Presidente -
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.L., nato a (OMISSIS);
A.K., nato a (OMISSIS);
U.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. EPIDENDIO TOMASO. Cameralizzata.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli, Sezione Penale Minorenni, decidendo in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4), tenuto conto della diminuente ex art. 98 c.p., e applicata, infine, la disciplina del reato continuato, oltre alla riduzione per la scelta del rito abbreviato, riformava, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Napoli, in data 23.1.2019, decidendo in sede di udienza preliminare, aveva condannato C.L., A.K. e U.C. ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di tentata rapina e di omicidio aggravato, loro in rubrica ascritti.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione i suddetti imputati, con distinti atti di impugnazione.
2.1. L' U., in particolare, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Raffaele Chiummariello, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 627 c.p.p., e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, che sono state negate dal giudice di secondo grado ripercorrendo le considerazioni svolte sul punto dal giudice di primo grado, sulla base, tuttavia, di un quadro probatorio nel quale era stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4), che la stessa corte territoriale ha escluso, uniformandosi ai principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione in data 14.7.2020.
Sicchè la corte di appello, nel negare con motivazione apparente le circostanze attenuanti generiche, ha violato il dictum della sentenza di annullamento con rinvio, in cui la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso degli imputati anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p., ha fatto obbligo al giudice del rinvio di procedere, nel caso in cui si fosse determinato nel senso di escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 62 c.p., n. 4), ad "una nuova valutazione complessiva dell'intera vicenda", al fine di valutare nuovamente "le ragioni della concessione delle attenuanti generiche".
2.2. L' A., nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Musella, deduce vizio di motivazione, articolando motivi di impugnazione sovrapponibili a quelli già indicati con riferimento alla posizione dell' U..
2.3. Il C., nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Mario Covelli, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, nel rigettare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato solo le modalità di esecuzione del delitto, senza prendere in considerazione gli altri parametri, di cui avrebbe dovuto tenere conto, ai sensi del D.P.R. n. 444 del 1988, artt. 1 e 9.
3. Con requisitoria scritta del 25.10.2021, depositata sulla base della previsione del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.
5. Premesso che è del tutto incontestato che i tre ricorrenti hanno tentato di impossessarsi della pistola di ordinanza della guardia giurata D.C.F., appostandosi nei pressi del suo luogo di lavoro e colpendolo alle spalle, nonchè al capo, con assi di legno, cagionandogli ferite talmente gravi da determinarne la morte, va rilevata la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi.
Come da tempo affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, infatti, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche.
Per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pertanto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchè la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).
Ed invero in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).
In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 2, nn. 1) e 3), il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come - in caso affermativo - alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (cfr. Cass., Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, rv. Rv. 276354).
Orbene il giudice del rinvio ha fatto buon governo di tali principi, in quanto, con motivazione articolata e dotata di intrinseca coerenza logica, in completa adesione al dato normativo come interpretato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, pur prendendo in considerazione gli elementi indicati dai ricorrenti a sostegno della invocata applicazione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche, ne ha sottolineato l'insufficienza, individuando nella personalità dei prevenuti e nella particolare gravità dei reati commessi (tentata rapina e omicidio aggravato) il principale ostacolo al riconoscimento del beneficio di cui si discute.
In particolare la corte territoriale ha evidenziato la gravità della condotta posta in essere dai ricorrenti, anche alla luce delle conseguenze da essa determinate (la morte della persona offesa); la mancanza di ponderazione da parte degli imputati sulle possibili conseguenze dell'azione criminosa ideata; il cinismo dimostrato dagli stessi nel commentare quanto accaduto mentre si trovavano in commissariato, concordando una versione dei fatti in modo da limitare ovvero eludere le rispettive responsabilità; il movente dell'azione criminosa, la rapina della pistola, finalizzata all'uso o alla vendita dell'arma, che dimostra, quanto meno, la vicinanza dei prevenuti a circuiti criminali; l'assenza di un sincero segno di resipiscenza (cfr. pp. 15-18 della sentenza oggetto di ricorso).
Appare, pertanto, evidente, come l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4), del tutto legittimamente non è stata presa in considerazione ai fini della decisione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui rigetto è stato più che adeguatamente motivato con riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 c.p., prescindendo completamente da ogni riferimento alla circostanza, per l'appunto esclusa, di avere agito con crudeltà nei confronti della vittima.
Tale percorso argomentativo risulta del tutto conferme al perimetro entro il quale doveva muoversi il giudice del rinvio, al quale nella sentenza di annullamento innanzi indicata era stato assegnato il compito, ove l'epilogo decisorio fosse stato nel senso di escludere la menzionata circostanza aggravante, di una nuova valutazione complessiva dell'intera vicenda, ai fini della decisione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
E a tanto la corte di appello ha provveduto.
Le censure dei ricorrenti, sotto altro verso, appaiono di natura tale da involgere profili attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità Ciò vale in particolar modo per i rilievi articolati dal C., che denuncia la mancata considerazione da parte della corte territoriale dei parametri cui deve attenersi l'indagine sulla personalità del minore prevista dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 9, sui quali, peraltro, si è concentrata l'attenzione d.c. di appello, che ha evidenziato come le "svantaggiate condizioni socio-economiche e abitative del medesimo non presentano elementi di particolare eccezionalità o drammaticità, avendo il C. un buon rapporto con la figura paterna e con una zia materna, che ha sopperito alla mancanza della madre dell'imputato" (cfr. p. 15).
Senza tacere che, riconosciuta comunque in favore di tutti i ricorrenti la speciale diminuente della minore età, di cui all'art. 98 c.p., il ricorso appare del tutto generico, posto che il ricorrente non indica in che termini i parametri di cui alla menzionata disposizione normativa avrebbero giustificato il riconoscimento in suo favore delle ulteriori circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p..
Sul punto, infine, alla luce della incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, il motivo si appalesa anche come dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità, in violazione del disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3.
Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2022
