Roma, 31 mag. - "La diffusa e puntuale motivazione del giudice del rinvio ha dato conto della gravita', senz'altro del tutto peculiare, caratterizzante gli atti persecutori attribuiti all'imputato, cosi' come della particolare, eccezionale gravita' delle condotte criminose, che hanno condotto all'omicidio come esito di tale progressione". Lo scrive la quinta sezione penale della Cassazione nella sentenza depositata oggi, spiegando perche', il 23 aprile scorso, confermo' l'ergastolo per Vincenzo Paduano, l'ex guardia giurata accusata di aver tramortito, strangolato e dato alle fiamme l'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, studentessa 22enne, il 29 maggio del 2016 nel quartiere della Magliana a Roma. Paduano, detenuto nel penitenziario di Rebibbia, in primo grado era stato condannato al carcere a vita, pena ridotta a 30 anni di reclusione nel primo giudizio di appello, che era stato poi annullato con rinvio dalla Cassazione: i giudici di piazza Cavour avevano, in quell'occasione, disposto un nuovo processo solo per rideterminare - al fine di aumentarla - la pena, ritenendo che il reato di stalking contestato all'imputato non potesse essere assorbito in quello di omicidio. La Corte d'assise d'appello di Roma, quindi, nel settembre 2019, seguendo le indicazioni della Cassazione, aveva ricalcolato la pena, definendola con l'ergastolo, condanna che e' diventata definitiva con la decisione dell'aprile scorso dei giudici del 'Palazzaccio' di rigettare il ricorso della difesa. "Il giudice del rinvio - si legge ancora nella sentenza depositata oggi - ha sottolineato l'estrema gravita' delle condotte di Paduano e l''andamento progressivamente crescente' della sua aggressivita' nei confronti della vittima, derivante dall''esasperato bisogno di controllo sulla vita' della ex fidanzata e dall''impossibilita' di mantenere il controllo totale sulla vita di lei'". In particolare, osserva la Corte, gli atti persecutori posti in essere da Paduano erano "volti a destabilizzare la vittima" e caratterizzati, come evidenziato dal giudice del rinvio, da una "progressiva ingravescenza a fronte delle resistenze" della ragazza. Fonte AGI 31 MAG 21
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