ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA - Soggetto autorizzato alla scorta di valori - Necessità di specifica autorizzazione prefettizia per il trasporto degli stessi - Esclusione - Fattispecie.
L'attività di vigilanza e di custodia prevista dall'art.134 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), in mancanza di esplicite previsioni contrarie dell'atto di autorizzazione, può essere esplicata anche mediante il trasporto dei beni da vigilare (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 221 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, in relazione all'art. 257 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, il titolare di licenza per la scorta di valori, che ne aveva effettuato senza apposita autorizzazione anche il trasporto).
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 05/12/2003
1. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 2000
3. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 016443/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MENGHI SARTORIO ARTURO N. IL 07/06/1938;
avverso SENTENZA del 19/09/2002 TRIBUNALE di FORLÌ;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. Meloni V. che ha concluso:
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore avv. BONIZZATO Giuliano (Rimini). MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 19.9.2002 del Giudice monocratico del Tribunale di Forlì, Menghi Sartorio Arturo fu condannato alla pena di euro 67,14 di ammenda, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 221 R.D. 18.6.1931 n. 773 in relaz. all'art. 257 R.D. 6.5.40 n. 635 ("in quanto, essendo titolare di licenza per la custodia e la vigilanza dei beni mobiliari e immobiliari, effettuava, oltre alla già autorizzata scorta dei valori, anche il trasporto degli stessi, senza aver ottenuto per tale variazione l'autorizzazione prefettizia"), in Forlì il 6.8.99.
Avverso tale sentenza propose appello (poi convertito in ricorso per Cassazione ex artt. 593 co. 3 e 568 co. 5 c.p.p.) il difensore dell'imputato, il quale sostiene, con il primo motivo, "l'insussistenza della contravvenzione contestata, dovendosi desumere dagli artt. 7-8-9 della licenza, che 'alle Guardie Giurate spetta l'integrale controllo del mezzo di trasporto'; con la logica conseguenza che, per effettuare una scorta conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 7-8-9 della licenza, la stessa non può aver luogo che a bordo di un mezzo condotto da una guardia", a nulla rilevando, secondo il ricorrente, "che il mezzo sia o non sia di proprietà dell'Istituto di Vigilanza". È fondato ed assorbente tale primo motivo (quanto meno nella sua istanza fondamentale di insussistenza del reato), non potendosi escludere, in base al vigente quadro normativo, che il soggetto autorizzato alla "scorta" possa esplicare la relativa attività congiuntamente al trasporto dei beni che ne costituiscono l'oggetto. Infatti, l'art. 134 TULPS (compreso nel Titolo 4^ "delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata") non definisce - e, quindi, nemmeno delimita - l'attività di scorta, limitandosi a stabilire, per quanto qui interessa, che "senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari; inoltre, l'art. 257 del R.D. 6.5.40 n. 635, richiamato nel capo di imputazione, stabilisce soltanto, rispettivamente ai co. 1 e 4, i requisiti contenutistici obbligatori ("deve contenere") della domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della legge e dell'atto di autorizzazione. In tali norme disciplinanti la materia manca, come si diceva, qualsiasi cenno alle modalità con cui i servizi di vigilanza o custodia vanno esercitati; da siffatta mancanza di previsione discende che le modalità stesse sono, da un punto di vista strettamente normativo, a condotta non tipizzata e che particolari condizioni di esercizio possono essere regolamentate, come del resto riconosciuto nella sentenza impugnata, solo dall'atto di autorizzazione. Nel caso in esame, quindi, esattamente il Giudicante ha esaminato gli articoli della licenza che interessano la questione (7-8-9), rilevando che non esiste "nel citato provvedimento amministrativo alcun accenno alla possibilità per l'Istituto di eseguire operazioni di trasporto valori, ne' si ritiene che tale facoltà possa desumersi in via interpretativa sulla base dei citati artt. 7, 8) e 9) della licenza";
che, di conseguenza, "appare inconfutabile che i mezzi cui si fa menzione in tali articoli debbano essere intesi come i mezzi di proprietà di enti o privati, a favore dei quali il servizio di scorta o vigilanza è prestato, condotti da personale estraneo all'istituto di vigilanza". Tale conclusione, decisiva ai fini della sussistenza o meno del reato, non è condivisibile, perché frutto di una petizione di principio, non collegata alle premesse, in quanto, anche da un punto di vista logico, una condotta vincolata nei termini citati non può di certo discendere dalla mancanza di una qualsiasi previsione regolamentare; siffatta mancanza di particolari norme (in senso ampio) disciplinanti la concreta esplicazione delle attività di vigilanza e custodia induce, invece, a ritenere che le dette concrete modalità di esercizio dell'attività sono libere (salvi, beninteso, i limiti fissati in via generale dal cit. art. 257 co. 4 R.D. 6.5.1940 n. 635) e che l'attività stessa ben può, in mancanza di esplicite previsioni contrarie dell'atto di autorizzazione, essere esplicata anche mediante il trasporto dei beni da vigilare. Sulla base dei rilievi che precedono deve, in definitiva, ritenersi che la sentenza impugnata è inficiata dalla violazione degli artt. 134 R.D. 773/1931 e 257 R.D. 635/1940; la sentenza stessa, pertanto, va annullata senza rinvio, appunto perché la condotta incriminata non rientra nella previsione punitiva di cui alle norme citate.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004