Numero 00629/2022 e data 21/03/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 novembre 2021
NUMERO AFFARE 00854/2021
OGGETTO:
Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. -OMISSIS- contro il Prefetto di -OMISSIS- avverso decreto di rigetto dell’istanza tesa ad ottenere il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola per difesa personale;
LA SEZIONE
Vista la relazione, trasmessa con nota n.557/PAS/U/009849/0089.D.75 in data 21.7.2021, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Riccardo Amato;
Premesso:
Il Sig. -OMISSIS- presenta ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento del decreto del Prefetto di -OMISSIS- n.0006282 in data 8.3.2021 di rigetto dell’istanza tesa ad ottenere il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola per difesa personale.
L’Amministrazione riferente evidenzia che l’Istituto di vigilanza privata ISSV S.p.A. - Puma security chiedeva alla Prefettura di -OMISSIS- il rilascio del decreto di nomina a G.P.G. e della licenza di porto di pistola per difesa personale a favore del ricorrente. Nel corso dell’istruttoria emergeva che a carico dell’interessato risultavano deferimenti e condanne per guida senza patente, rissa e spaccio di stupefacenti, da cui si desumeva la mancanza dei requisiti soggettivi necessari per ottenere i chiesti titoli. Il Prefetto, pertanto, previa comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in relazione ai quali il ricorrente proponeva le proprie osservazioni, con il decreto in premessa rigettava l’istanza.
Avverso il rigetto il ricorrente proponeva ricorso straordinario, eccependo che a suo carico è stata emessa una sola sentenza di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, per la quale ha ottenuto la riabilitazione nel 2020, mentre le segnalazioni per guida senza patente e rissa sono risalenti nel tempo. Il ricorrente aggiungeva che la riabilitazione è un atto conclusivo di un giudizio che ha accertato che egli ha dato prove di buona condotta; pertanto, il Prefetto non riportava nel provvedimento di rigetto alcun elemento sopravvenuto tale da giustificare dubbi sull’attuale affidabilità dell’interessato in ordine allo svolgimento dell’attività di guardia giurata con porto d’armi.
L’Amministrazione riferente evidenzia che il Prefetto di -OMISSIS-, in relazione all’articolo 138 del TULPS, ha esercitato i propri poteri discrezionali, effettuando una attenta valutazione della affidabilità del richiedente, imposta dalla delicatezza dei compiti affidati alla G.P.G. che è anche dotata di arma. Dai pregiudizi a carico del ricorrente, ancorché datati o assistiti da riabilitazione, emerge comunque un giudizio prognostico di inaffidabilità che ha indotto l’autorità prefettizia ad adottare l’atto inibitorio impugnato, al fine di prevenire abusi in danno della sicurezza pubblica.
Considerato:
La Sezione premette che la materia è disciplinata dall’art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, che indica i requisiti minimi che la guardia giurata deve possedere per ottenere il conferimento della nomina.
Detti requisiti si aggiungono a quelli dettati in generale dagli artt. 8 e 13 dello stesso T.U. per tutte le autorizzazioni di polizia, fra i quali l’idoneità e l’affidabilità del soggetto a svolgere i servizi connessi all’attività stessa, nonché il mantenimento di una condotta irreprensibile.
Orbene, già in precedenti pronunce, è stato sottolineato come l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure: ciò in quanto “pur dopo la dichiarazione di incostituzionalità in parte qua dell'art. 138, comma 1, n. 5 del T.U.L.P.S., di cui alla sentenza della Corte cost. n. 311 del 1996, si richiede una buona condotta per aspetti incidenti sull'attitudine e sull’affidabilità dell'aspirante a esercitare le funzioni concesse alla licenza” (fra le tante pronunce, Cons. St., sez. I, 10 febbraio 2012 n. 3202).
Inoltre è stato messo in evidenza come la discrezionalità goduta dall’amministrazione può essere sindacata solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti e la relativa valutazione può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (ex multis: Cons. Stato, sez. I, n. 1575/2017).
Orbene, non è illogica la valutazione dell’Amministrazione allorché - nell’esercizio del suo potere ampiamente discrezionale - ha ritenuto, come nel caso di specie che, poiché a carico del ricorrente risultavano “vari pregiudizi penali, quali guida senza patente, rissa, spaccio di sostanze stupefacenti e pene accessorie di interdizione dai pubblici uffici per anni 5, divieto di espatrio per anni 3 ritiro della patente di guida per anni 3”, non sussistevano i requisiti di affidabilità normativamente previsti per l’esplicazione delle funzioni di guardia particolare giurata, a nulla rilevando la circostanza che la condanna sia stata assistita da riabilitazione e che le altre condotte contestate siano risalenti nel tempo.
Per le su esposte ragioni la Sezione ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Amato Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
