ORDINANZA sul ricorso 18014/2018 proposto da: SICURITALIA S.P.A. contro Z.P. la Corte territoriale ha ritenuto di concordare con il giudice di prime cure, quanto alla violazione, da parte di SICURITALIA s.p.a., dell'obbligo di cd. "repèchage" in relazione al licenziamento dello Z. (avvenuto, poichè questi, in seguito a malore, non aveva più ottenuto il rilascio del porto d'armi, condizione necessaria allo svolgimento delle sue mansioni di guardia giurata).
VIGILANZA PRIVATA Provvedimento n. 27831 Proroga al 30 novembre 2019 I821 - AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI
con mansioni di guardia giurata ed inquadramento, da ultimo, nel 4^ livello del c.c.n.l. di settore, dal 1 gennaio 2009 ... che la procedura di "cambio appalto" si era rivelata illegittima in quanto infine attivata con soggetto estraneo (la GLOBAL SECURITY s.r.l.), sicchè i loro licenziamenti dovevano ritenersi illegittimi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Sentenza Societa' Azionaria Gestione Aeroporto Torino – S.A.G.A.T. S.p.a.,