Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 06/03/2018) 25/06/2018, n. 16692 procedura di "cambio appalto" si era rivelata illegittima in quanto infine attivata con soggetto estraneo (la GLOBAL SECURITY s.r.l.), sicchè i loro licenziamenti dovevano...

Lunedì, 25 Giugno 2018 07:43

con mansioni di guardia giurata ed inquadramento, da ultimo, nel 4^ livello del c.c.n.l. di settore, dal 1 gennaio 2009 ... che la procedura di "cambio appalto" si era rivelata illegittima in quanto infine attivata con soggetto estraneo (la GLOBAL SECURITY s.r.l.), sicchè i loro licenziamenti dovevano ritenersi illegittimi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente -

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere -

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere -

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24348-2015 proposto da:

C.M., CO.AN., P.A., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE MARCHIS GOMEZ, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- ricorrenti -

contro

NEWPOL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA FAIELLO, giusta procura in atti;

SICURTALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORO, giusta procura in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 6185/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/08/2015, r.g. n. 334/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Carlo De Marchis ed Ezio Moro per delega verbale dell'avvocato Claudio Moro.

Svolgimento del processo
Con ricorso promosso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, P.A., Co.An., C.M. e B.M., esponevano di essere stati dipendente di SICURITALIA s.p.a. con mansioni di guardia giurata ed inquadramento, da ultimo, nel 4^ livello del c.c.n.l. di settore, dal 1 gennaio 2009 al 10 febbraio 2013, data del loro licenziamento per cessazione dell'appalto del servizio di vigilanza presso la banca BNL/BNP PARIBAS, cui erano adibiti; che, in occasione di tale evento, la SICURITALIA aveva stipulato con la s.r.l. NEWPOL l'accordo previsto dagli artt. 25 e ss. del c.c.n.l. per il mantenimento dei livelli occupazionali in caso di cambio di appalto, in base al quale essi avrebbero dovuto essere assunti da quest'ultima alle stesse condizioni economiche e normative già in vigore presso la cedente; che, peraltro, la NEWPOL non li aveva assunti; che la procedura di "cambio appalto" si era rivelata illegittima in quanto infine attivata con soggetto estraneo (la GLOBAL SECURITY s.r.l.), sicchè i loro licenziamenti dovevano ritenersi illegittimi.

Costituendosi nella fase sommaria, la SICURITALIA deduceva la piena legittimità del proprio comportamento, in quanto aveva contrattato con il soggetto giuridico che, al momento, risultava aggiudicatario dell'appalto e che, solo successivamente, per questioni di intestazione della licenza prefettizia ex art. 134 t.u.l.p.s. per i servizi di vigilanza privata nell'ambito territoriale di Roma, posseduta da GLOBAL SECURITY s.r.l. e non da NEWPOL, tale appalto era stato assegnato alla GLOBAL SECURITY s.r.l., società peraltro facente parte del medesimo "gruppo societario", come dimostrato dal fatto - documentalmente provato - che il S., sottoscrittore per NEWPOL del verbale di accordo con SICURITALIA, all'epoca era membro del consiglio di amministrazione sia di NEWPOL che di GLOBAL SECURITY nonchè socio di capitale, con il 99% delle quote, di quest'ultima.

Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo SICURITALIA adempiente agli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, risultando semmai inadempiente la NEWPOL; che, viceversa, nella fase a cognizione piena, il Tribunale autorizzata la chiamata in causa della NEWPOL, che costituendosi eccepiva l'improduttività di effetti giuridici del verbale di accordo con SICURITALIA anche in quanto firmato da rappresentante senza poteri (poichè per statuto la rappresentanza della società spettava al Presidente del Consiglio di Amministrazione e non ad un semplice membro del consiglio qual'era il S.), rovesciava il verdetto della fase sommaria, ritenendo che la diversità di soggetto giuridico effettivamente subentrante nell'appalto avesse inficiato l'intera procedura; che in conseguenza, ritenuti i licenziamenti de quibus assoggettati alle procedure di cui alla L. n. 223 del 1991, disponeva la loro reintegra nel posto di lavoro, condannando altresì la NEWPOL al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura massima.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo la SICURITALIA; resistevano le altre parti.

Con sentenza depositata il 7 agosto 2015, la Corte d'appello di Roma accoglieva il reclamo, ritenendo soddisfatta, e quindi non meritevole di accoglimento, le domande per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro con la GLOBAL SECURITY. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i lavoratori, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono le società con distinti controricorsi.

Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. nonchè art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5 anche in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Lamentano che la sentenza impugnata omise del tutto di esaminare la dedotta illegittimità dei licenziamenti intimati da Sicuritalia in violazione dei requisiti di legittimità previsti per il giustificato motivo oggettivo dalla L. n. 604 del 1966, così come richiesto col ricorso introduttivo del giudizio e ribadito in sede di reclamo, limitandosi piuttosto a verificare che i ricorrenti avevano trovato altra occupazione presso la GLOBAL SECURITY s.r.l..

Il motivo, anche a voler prescindere dalla sua formulazione, caratterizzata da continue commistioni tra considerazioni in diritto e riproduzione di decine di pagine degli atti difensivi della pregressa fase di merito, è infondato posto che i ricorrenti, che pure invocarono la violazione della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991 (pag. 46 ricorso), basano ora preminentemente la loro tesi sull'assenza di giustificato motivo oggettivo in relazione alla circostanza che la lettera di licenziamento faceva riferimento alla procedura di "cambio appalto" di cui agli artt. 25 e segg. c.c.n.l., sfociata in un accordo (4.2.13) che prevedeva il passaggio alla società subentrata nell'appalto (la Newpol), mentre essi vennero assunti dalla Global Security, deducendo, ma senza allegare alcun elemento di riscontro, che essi reperirono autonomamente, e non in base all'accordo sindacale, tale occupazione. Deve peraltro considerarsi che la lettera di licenziamento, riprodotta dai ricorrenti, poneva chiaramente alla base del licenziamento non già l'accordo sindacale menzionato, bensì la "cessazione, in data 11 febbraio 2013, del servizio di vigilanza dalla scrivente società prestato presso Intesa San Paolo e Banca Nazionale del Lavoro in (OMISSIS) presso cui Lei era stabilmente impiegato". La cessazione di tale appalto è pacifica in quanto assolutamente non contestata tra le parti.

Risulta pertanto arduo ritenere, come invocano i ricorrenti, illegittimo i licenziamenti de quibus per carenza di giustificato motivo oggettivo, essendo l'accordo sindacale menzionato conseguenza della cessazione dell'appalto e non la ragione obiettiva del licenziamento.

In sostanza la censura dei ricorrenti risulta basarsi esclusivamente su argomenti di carattere formale non concludenti (la procedura di cambio appalto in tesi non rispettata poichè la subentrante era la Newpol e non la Global) laddove i licenziamenti erano fondati sulla pacifica perdita dell'appalto presso i menzionati Istituti bancari. Inoltre la sentenza impugnata ha accertato che l'effettiva subentrante nell'appalto fu la Global e non la Newpol (causa mancanza delle necessarie licenze ex art. 134 t.u.l.p.s.) ritenendo che in tal modo la procedura di "cambio appalto", in effetti avviata in base alla disciplina collettiva applicabile, venne sostanzialmente rispettata. Nè a diversa soluzione può condurre il richiamo al principio espresso da questa Corte (sent. n. 12613/07) secondo cui in caso di previsione contrattuale collettiva che preveda il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante, tale tutela si aggiunge ma non elimina quella generale prevista dall'ordinamento contro i licenziamenti illegittimi: nel caso di specie, come detto, i licenziamenti in esame risultano ampiamente motivati dalla pacifica perdita dell'appalto presso cui i dipendenti lavoravano.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, artt. 2118 e 2697 c.c., anche in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18 nonchè degli artt. 2427 del c.c.n.l. di categoria.

Lamentano che la sentenza impugnata pervenne all'accoglimento del reclamo di Securitalia in base ad un principio teleologico (raggiungimento dello scopo, id est il reperimento di altra occupazione) estraneo alla disciplina legale e contrattuale collettiva omettendo dunque di esaminare la legittimità del licenziamento alla luce della normativa richiamata ed all'obbligo di repechage.

Il motivo è infondato per le considerazioni sopra esposta, dovendosi aggiungere che la questione del repechage, pure accennata nel motivo in esame, non risulta assolutamente trattata dalla corte di merito, sicchè sarebbe stato onere dei ricorrenti chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame. A tal fine non è evidentemente sufficiente, ex art. 366 c.p.c., la mera riproduzione integrale degli atti del giudizio posto che il requisito dell'autosufficienza non può ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

3.- Col terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, L. n. 248 del 2007, art. 7, L. n. 604 del 1966, art. 7, art. 1227 c.c., nonchè degli artt. 25-27 del c.c.n.l. di categoria, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Lamentano che la sentenza impugnata non considerò che i ricorrenti vennero assunti dalla società Global non nell'ambito del procedimento di "cambio appalto" previsto dal c.c.n.l., bensì per loro iniziativa (tale il fatto decisivo di cui si lamenta il mancato esame), ottenendo peraltro, in tesi, condizioni economiche e normative inferiori, e lamentando altresì che la Sicuritalia aveva già conferito, prima del licenziamento, l'incarico relativo all'appalto Intesa e BNL/BNP alla Global Security, anche qui affidando inammissibilmente alla mera riproduzione di numerosi documenti la selezione, da parte di questa S.C., delle parti rilevanti al fine del decidere e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716). Si dolgono ancora che il D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4 bis aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 31/08, prevedeva che, per le attività di servizi in appalto, solo l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto da parte del nuovo appaltatore e l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, comportava l'esenzione dal rispetto della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, mentre nella specie tale invarianza non vi era stata, come ammesso sostanzialmente dalla sentenza impugnata.

Anche tale motivo è infondato posto che i licenziamenti de quibus si basavano sulla esistenza di un g.m.o. di licenziamento che, come visto, è risultato sussistente, e non per riduzione di personale, di cui comunque l'attuale ricorso non contiene chiari elementi per affermarne l'applicazione.

I ricorrenti lamentano in subordine il mancato rispetto della procedura di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 7 così come novellato dalla L. n. 92 del 2012, e cioè la preventiva comunicazione alla D.T.L. ed i successivi adempimenti.

Non risulta tuttavia che la questione sia menzionata dalla sentenza impugnata, sicchè sarebbe stato onere dei ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame.

4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 25-27 del c.c.n.l. di categoria del 2013 (istituti di vigilanza privata), nonchè degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. in relazione all'assunzione alle dipendenze della Global Security s.r.l..

Lamentano che la sentenza impugnata omise di considerare che la loro assunzione presso quest'ultima società avvenne per esclusiva iniziativa dei lavoratori e non all'interno della procedura di "cambio appalto" prevista dal c.c.n.l.

Il motivo è infondato, difettando di qualsivoglia concreta allegazione e documentazione in ordine all'effettivo reperimento dell'occupazione presso la società Global ad esclusiva iniziativa dei dipendenti stessi, e considerato inoltre che di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicchè sarebbe stato onere dei ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, chiarire e documentare quando, in quale atto ed in quali termini essa venne effettivamente e ritualmente devoluta al giudice del gravame.

Questi ha del resto accertato che i ricorrenti "hanno continuato a svolgere le proprie mansioni alle dipendenze della Global Security" ed al contempo risulta dedotto dagli stessi attuali ricorrenti (cfr. pag. 116 ricorso) che l'effettiva aggiudicatrice dell'appalto (OMISSIS) fu la Global Security presso cui essi proseguirono a lavorare con identiche mansioni (pag. 8 sentenza impugnata), sicchè la censura continua a rimarcare unicamente un dato formale, e cioè che l'aggiudicataria dell'appalto venne indicata nella lettera di licenziamento quale la Newpol e non la Global Security (peraltro società collegate), circostanza che, come visto, non può condurre ad una declaratoria di illegittimità del recesso.

5.- Il ricorso deve in definitiva rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2018

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