A norma dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro, nell'esercizio dell'impresa, è tenuto ad adottare tutte le misure attinenti all'efficienza e al buon andamento del servizio, idonee ad evitare o a limitare eventuali danni a carico dei lavoratori,
Appello avverso la sentenza n. 6716 emessa dal pretore G.L. di Roma in data 6 aprile / 4 maggio 1994
La revoca del porto d’armi non e’ sufficiente a giustificare il licenziamento di una guardia giurata
SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - IVU - Organo della Federazione Provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci