contro ORLANDO Giuseppe BARISIELLO Saverio; intimati Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 11.11.1982 Dep. il 5.4.1983 (R.G. n. 4568-82) Con ricorso notificato l'11.2.1977 Giuseppe Orlando e Saverio Barisiello, dipendenti dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe (IVU), assunti rispettivamente nel 1951 e nel 1955 e che già avevano ricevuto nel 1972 (anche grazie all'anzianità convenzionale "combattentistica") il numero massimo di otto scatti retributivi consentiti da un accordo aziendale del 1966
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Gennaro PANDOLFELLI Presidente
" Antonio CHIAVELLI Consigliere
" Nicola CARUCCI Rel. "
" Salvatore NARDINO "
" Gabriele ALICATA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - IVU - Organo della Federazione Provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - Via XX Settembre, 1 presso gli Avv.ti Pietro Rescigno e Carlo Capua che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale del ricorso;
Ricorrente
contro
ORLANDO Giuseppe BARISIELLO Saverio;
intimati
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 11.11.1982 Dep. il 5.4.1983 (R.G. n. 4568-82);
udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 21.10.1986 - la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Carucci;
udito l'Avv. Rescigno;
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gennaro Salvatore Tridico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato l'11.2.1977 Giuseppe Orlando e Saverio Barisiello, dipendenti dell'Istituto di Vigilanza dell'Urbe (IVU), assunti rispettivamente nel 1951 e nel 1955 e che già avevano ricevuto nel 1972 (anche grazie all'anzianità convenzionale "combattentistica") il numero massimo di otto scatti retributivi consentiti da un accordo aziendale del 1966, chiedevano che - stante il diniego dell'IVU - il Pretore del Lavoro di Roma riconoscesse loro il diritto ad un scatto ulteriore maturato nel 1975, spettante a norma dell'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1973, che stabilisce invece il numero massimo di sei scatti, ma con inizio dal 1° aprile 1963, sicché lo scatto rivendicato costituiva il quarto della nuova serie.
Con sentenza del 18.2.1981 il Pretore rigettava la domanda, accogliendo la tesi dell'IVU, secondo cui doveva darsi prevalenza (rispetto alla norma contrattuale nazionale) alla disciplina contenuta nell'accordo aziendale, più favorevole ai lavoratori se considerata nella sua globalità, la quale si era attuata mediante il raggiungimento del massimo di otto scatti.
Su appello dei lavoratori il Tribunale del Lavoro di Roma, con sentenza del 5 aprile 1983 riformava la decisione di primo grado - col conseguente accoglimento delle domande - rilevando che era stata dal primo giudice disattesa la chiara disposizione del nuovo contratto collettivo del 1973, che non opera alcuna distinzione - per l'attribuzione del numero massimo di sei scatti triennali di anzianità a partire dal 1° aprile 1963 - tra dipendenti assunti anteriormente e successivamente a tale data, distinzione che avrebbe richiesto un'apposita disposizione transitoria (inesistente nella specie) e non legittimamente effettuabile, tanto più che l'art. 2 del citato contratto collettivo sancisce la sostituzione ad ogni effetto "di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini anche locali, fatte salve le condizioni di miglio favore previste dalla legge".
L'I.V.U. propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo.
L'Orlando ed il Barisiello non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Denunziando violazione e falsa applicazione dei principi di diritto desumibili dagli artt. 2077, 1362 e segg. c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi l'IVU censura la sentenza per non avere questa considerato che il carattere di miglior favore della disciplina contenuta degli accordi aziendali ed il comportamento univoco e concludente delle parti in materia di computo degli scatti di anzianità' escludono che con la disciplina degli accordi aziendali possa cumularsi quella sopravvenuta dell'art. 52 C.C.N.L., rimanendo invece in vigore, come la sola applicabile in via esclusiva, la normativa aziendale, in ogni caso già esaurita nei suoi effetti nella specie esaminati, Il Tribunale inoltre non ha considerato - nel ritenere venuta meno l'operatività della normativa aziendale - che l'art. 2 CCNL contiene una mera clausola di stile, inefficace nel preteso senso di abolire una disciplina più favorevole al lavoratore. In definitiva i dipendenti conseguivano un illegittimo vantaggio - attraverso la sovrapposizione delle due discipline.
Il Tribunale, trascurando il dato di fatto dell'avvenuto esaurimento della possibilità di scatti, ha applicato la nuova disciplina proponendosi ulteriormente una questione di (impossibile) coesistenza temporanea delle due discipline succedutesi nel tempo.
Il Ricorso non e fondato.
Il problema di specie attiene alla successione di disciplina convenzionali collettive. La sua risoluzione non può prescindere dal principio di autonomia che regge la materia, nel senso che, fermo il rispetto delle norme inderogabili, è la volontà delle parti a costituire la regola del rapporto giuridico controverso. E proprio sulla premessa di tale principio questa Corte, occupandosi della relazione fra un precedente contratto aziendale ed un successivo contratto nazionale modificativo di determinati istituti, ha ritenuto che, non potendosi configurare alcuna gerarchia fra le due fonti normative, non abbiano neppure alcun rilievo - sul tema - la pretesa natura di specialità della disciplina contenuta nel primo rispetto a quella contenuta nel secondo né la considerazione dell'eventuale trattamento di maggior favore per il lavoratore in esso contemplato, giacché trattasi in definitiva di una questione di successione temporale di contratti, che le parti sono libere di regolare secondo i modi risultanti dall'accordo delle loro volontà. Da ciò la conseguenza che tale loro volontà concorde possa anche eliminare qualche vantaggio che al lavoratore derivava dalla vecchia disciplina (salvo comunque il limite del diritto quesito), senza con ciò violare l'art. 2077 c.c., che riguarda solo i rapporti fra il contratto collettivo e quello individuale e non anche i rapporti fra contratti collettivi di diverso livello (v. fra le più recenti pronunzie Cass. 3047-85, 2808-84, 1501-84, 927-84).
Il vero problema si restringe dunque alla ricerca della volontà delle parti collettive, riconducibile ad un apprezzamento di fatto, peraltro da svolgersi nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica e dell'obbligo di adeguata motivazione da parte del giudice di merito.
A tale impostazione, che questa Corte ritiene l'unica coerente e produttiva per la giusta soluzione del caso in esame, il Tribunale di Roma si è sostanzialmente ottenuto nella sua ricerca nel senso effettivo da annettere alla nuova disciplina degli "scatti di anzianità" istituiti di vigilanza privata, in sostituzione di quella di cui all'Accordo Aziendale I.V.U. del 1966, nuova disciplina consistente nel fatto che, in luogo della misura dal 4 per cento, viene stabilito il numero massimo di sei scatti (sempre triennali e del 4 per cento) con decorrenza anteatta dal 1° aprile 1963.
E l'operazione interpretativa del Tribunale è del tutto corretta, sia sul piano legale che su quello logico, non riscontrandosi alcuna delle manchevolezza e contraddizioni segnalate da parte ricorrente.
Superata con le già esposte considerazioni sistematiche tutte le censure che poggiano sull'assunto della pretesa tutela di un a posizione più favorevole del lavoratore (assunto peraltro insostenibile anche sotto il profilo dell'interesse e della legittimazione del deducente datore di lavoro), non trova poi alcun utile aggancio nella lettera e negli altri criteri ermeneutici l'ulteriore assunto secondo cui l'art. 2 del Contratto Nazionale (che stabilisce la sostituzione ad ogni effetto delle norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini anche locali, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge) costituirebbe una mera clausola di stile , priva quindi di ogni effettiva portata. A tale clausola generale il Tribunale ha dato invece il suo giusto rilievo, per evincerne, nel contesto delle altre considerazioni relative, la specifica regola contrattuale che il nuovo ordinamento degli scatti fosse da applicare a partire dal 1° aprile 1963 (come appunto dettato dall'art. 52) qualunque fosse il livello retributivo raggiunto per anzianità a quella data dal singolo dipendente, posto che nessuna distinzione era fatta nel testo fra dipendenti assunti prima e dopo tale data, dalla quale soltanto iniziava la numerazione della nuova serie dei sei scatti.
Né appare giustificata la preoccupazione del ricorrente istituto (manifestata anch'essa "sub specie" di illogicità della motivazione) di cumulo di scatti attraverso l'applicazione della vecchia e della nuova normativa. Il Tribunale non ha in alcun modo asserito o implicitamente postulato che la nuova serie di scatti possa o debba sovrapporsi (come se. cioé - fosse possibile configurare la somma della percentuale di due scatti, pari all'8 per cento, per un certo periodo). E' nella logica della sentenza, invece, che la nuova disciplina - in relazione al "numero" degli scatti ammessi in successione di tempo - si applica a tutti indistintamente i dipendenti, sicché può anche accadere che qualcuno di essi - raggiunta una certa anzianità - ne fruisca in numero maggiore di otto (il numero massimo della vecchia normativa) se al 1° aprile 1963 ne aveva già conseguito più di due. Effetto questo del tutto fisiologico del principio (di generale applicazione nel campo del lavoro) secondo cui al progredire dell'anzianità' (cui presumibilmente si accompagnano maggiore capacità professionale e maggiori bisogni) corrisponda un graduale aumento della retribuzione, e la cui limitazione (prima ad otto e poi a sei scatti) è nella specie soltanto il frutto di una contrattazione delle parti, libere in ogni tempo di modificarla secondo discrezione, purché' nei limiti di legge,
E' pertanto artificioso ed apodittico (perché presuppone fondata l'indimostrata tesi interpretativa) l'assunto di un rapporto di esclusione reciproca fra la disciplina anteriore e quella posteriore, destinate invece, secondo il rilievo più sopra fatto, a regolare rapporti di lavoro in corso di svolgimento ovvero - in altre parole - ad incidere sulla dinamica dei rapporti stessi secondo il procedere del tempo.
Né infine (detto incidentalmente) appare giuridicamente corretta l'inclusione, fra gli scatti da considerare al fine di stabilire il raggiungimento del numero massimo contrattuale, di quelli direttamente derivanti dall'eventuale applicazione di disposizione di legge, quali i benefici combattentistici (cui pure si accenna nelle difese delle parti), in quanto estrinseci alla sfera di influenza della regolamentazione contrattuale.
Il ricorso dev'essere pertanto rigettato. Nulla per le spese, non risultando svolta attività difensiva dai due intimati non costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 21 ottobre 1986. Il Presidente.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 APRILE 1987
