Con ricorso, depositato in data 7 settembre 2017, M.E. conveniva in giudizio la E. di G.G. e, premesso di essere stato assunto dall'impresa convenuta il 1 aprile 2004 con le mansioni di guardia ai fuochi (7^ livello), deduceva di essere stato licenziato dal datore di lavoro, con raccomandata del 8 aprile 2017, per giustificato motivo oggettivo.

SENTENZA nella causa n. 1445/2021 R.G. promossa da M.G., contro G.I. S.R.L. e contro E.B. S.R.L.

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LAVORO: SAVIP, 'GUARDIE GIURATE LICENZIATE A ROMA E FOGGIA, POLIGRAFICO DI STATO NE RISPONDA' 

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Sicurezza: Savip, 133 vigilantes senza lavoro, "doppio danno" 

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La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 347/2017, pubblicata il 18.8.2017, ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di S.S., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 223/2016, resa in data 23.6.2016, con la quale - in accoglimento della domanda dello S., impiegato con mansioni di tecnico esterno (on field), impegnato in attività di manutenzione straordinaria degli apparati in tutta la provincia di Ancona - era stata dichiarata la nullità dell'Accordo collettivo aziendale del 27.2.2013, nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, con condanna della società datrice a corrispondere al ricorrente le differenze retributive commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, oltre accessori, come per legge.

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