Tribunale Agrigento, Sez. lavoro, Sent., 05/01/2022, n. 3 Con ricorso, depositato in data 7 settembre 2017, M.E. conveniva in giudizio la E. di G.G.

Mercoledì, 05 Gennaio 2022 20:54

Con ricorso, depositato in data 7 settembre 2017, M.E. conveniva in giudizio la E. di G.G. e, premesso di essere stato assunto dall'impresa convenuta il 1 aprile 2004 con le mansioni di guardia ai fuochi (7^ livello), deduceva di essere stato licenziato dal datore di lavoro, con raccomandata del 8 aprile 2017, per giustificato motivo oggettivo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento dott. Alfonso Pinto, in seguito all'udienza del 5 gennaio 2022, tenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2721/2017

promossa da

M.E., rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Chiara Sanfilippo, giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

G.G., quale titolare dell'impresa individuale "E. di G.G.", rappresentato e difeso dall' avv.to Gaetano Romano, giusta procura in atti,

-resistente-
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso, depositato in data 7 settembre 2017, M.E. conveniva in giudizio la E. di G.G. e, premesso di essere stato assunto dall'impresa convenuta il 1 aprile 2004 con le mansioni di guardia ai fuochi (7^ livello), deduceva di essere stato licenziato dal datore di lavoro, con raccomandata del 8 aprile 2017, per giustificato motivo oggettivo.

Deduceva l'illegittimità del licenziamento, non sussistendo - a suo dire - le ragioni giustificatrice dello stesso e chiedeva, quindi, la tutela prevista dall'art. 8 della L. n. 604 del 1966.

Assumeva, inoltre, che, in maniera parimenti illegittima, il datore di lavoro aveva mantenuto, nei propri confronti, l'inquadramento nel 7 ^ livello retributivo, in difformità dalla previsione del CCNL per i dipendenti delle società cooperative di vigilanza antincendio e chiedeva, quindi, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per il diverso inquadramento, effettivamente spettante, oltre a quanto ancora dovuto a titolo di 14^ mensilità, 5^ scatto e indennità sostitutiva di ferie, per un totale di Euro 15.392,13.

Si costituiva in giudizio G.G., quale titolare dell'impresa individuale "E. di G.G.", e resisteva alle avverse domande, preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale (stante la competenza del Tribunale di Catania) nonché l'inammissibilità e\o l'improcedibilità della domanda relativa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 6 comma due della L. n. 604 del 1966.

Nel merito eccepiva la legittimità del licenziamento nonché l'infondatezza della domanda di differenze retributive e quella relativa alle altre voci, in quanto regolarmente corrisposte.

La causa è stata istruita con l'ammissione della documentazione prodotta dalle parti mentre non sono state ammesse le prove orali dalle stesse articolate.

Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.

E' sufficiente rilevare che, in base a quanto risulta dal contratto di lavoro sottoscritto il 1 aprile 2004 tra le parti, la sede di lavoro è stata individuata nella "Elisuperficie di Canicattì (AG), sita presso Ospedale di Canicattì". Mette quindi conto premettere che "ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa" (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3154 del 08/02/2018; analogamente Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14449 del 27/05/2019).

Quindi "la nozione di dipendenza aziendale di cui all'art. 413 cod. proc. civ. (non coincidente con quella di unità produttiva quale si desume da altre norme di legge) deve intendersi in senso lato, in armonia con la "mens legis", mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa" (Sez. L, Ordinanza n. 23110 del 16/11/2010).

Ciò debitamente premesso, va adesso rilevato che "la deduzione con cui si sostiene l'incompetenza per territorio (nei casi in cui la competenza territoriale non è inderogabile) è un'eccezione in senso proprio, la quale non soltanto deve essere sollevata dalla parte interessata, ma deve essere altresì corredata dalla prova dei fatti su cui si fonda, secondo il disposto dell'art. 2697 cod. civ., cosicché spetta a chi eccepisce l'incompetenza l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6632 del 26/06/1999).

Avuto riguardo a tali principi, è sufficiente rilevare che parte resistente ha solo allegato ma non ha comprovato (né offerto di provare) che nel luogo, indicato in contratto come sede di lavoro (appunto Canicattì che si si trova nel circondario di questo Tribunale) non avesse nemmeno un rudimentale complesso di beni di cui il ricorrente, quale lavoratore subordinato, si servisse nell'espletamento delle sue mansioni.

Passando, quindi, all'eccezione di inammissibilità, si rileva che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento (pacificamente ricevuto dal lavoratore il 11 aprile 2017) il ricorrente ha inviato il 15\20 aprile 2017 l'impugnativa stragiudiziale dello stesso e, nel successivo termine di giorni 270 (previsto dall'art. 32 della L. n. 153 del 2010), ha proposto il tentativo di conciliazione, con raccomandata del 19 giugno 2017.

Nell'invito di negoziazione assistita - ricevuto dal datore di lavoro il 24 giugno 2017 - il lavoratore aveva fissato il termine di giorni trenta, entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare la sua eventuale volontà conciliativa.

E', dunque, dalla scadenza di detto termine - quindi dal 24 luglio 2017 - che ha cominciato il suo decorso il termine di giorni sessanta entro il quale il lavoratore avrebbe dovuto proporre il ricorso giudiziario, termine che risulta rispettato, posto che il ricorso introduttivo è stato depositato, come detto, il 7 settembre 2017.

Nel merito, adesso, l'impugnativa di licenziamento è fondata e deve essere accolta.

Sul punto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604 del 1966, l'onere della prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento grava sul datore di lavoro.

Ebbene, nella lettera di licenziamento, il datore di lavoro ha indicato - quale giustificato motivo del licenziamento - la cessazione "dell'appalto relativo alla Elisuperficie di Canicattì alla quale era addetto" e, quindi, per "la soppressione del posto di lavoro".

Nella memoria costitutiva il datore di lavoro ha specificato che il lavoratore era addetto all'Elisuperficie di Canicattì.

In seguito - ha proseguito il G. - l'Elisuperficie di Canicattì è stata affidata in appalto ad altra società, mentre sono rimaste nella sua gestione soltanto le elisuperfici di R. e S., ".. risultando impossibile l'adibizione ad altre aree, sia perché già stabilmente occupate da altri addetti, sia perché comunque ricadenti in luoghi lontani dal domicilio del ricorrente".

Tanto esposto, mette conto rilevare che "In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12101 del 13/06/2016).

Ed ancora "in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale" (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29099 del 11/11/2019; (Sez. L - , Sentenza n. 23789 del 24/09/2019).

Alla luce di questi condivisibili principi è evidente che il datore di lavoro non ha affatto offerto di provare queste dirimenti circostanze dal momento che estremamente generica è stata articolata la prova sulla impossibilità di adibire alle altre elisuperfici di R. e S., non essendo nemmeno allegato il numero dei dipendenti addetti a tali sedi, il fabbisogno lavorativo, i servizi resi.

In altre parole il datore di lavoro ha offerto di provare piò che altro il c.d. cambio appalto e non anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in altre posizioni, anche di livello inferiore.

E' poi del tutto irrilevante la distanza di tali sedi dal domicilio del ricorrente, essendo riservata a quest'ultimo la valutazione di tale aspetto. Il licenziamento è dunque illegittimo e va quindi accolta la tutela obbligatoria ex art. 8 L. n. 604 del 1966 chiesta dal lavoratore sicchè il resistente va condannato a riassumere il lavoratore o, in alternativa, a corrispondegli un 'indennità sostitutiva che si stima adeguato fissare - tenuto conto dell'anzianità di servizio - in cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

E' pure parzialmente fondata la domanda volta al pagamento delle differenze retributive.

Dal contratto individuale di lavoro - sottoscritto, come detto, il 1 aprile 2014 - il lavoratore è stato inquadrato come "guardia ai fuochi - livello 7^" con richiamo al CCNL per i dipendenti delle aziende di vigilanza antincendio.

Ebbene proprio la declaratoria contrattuale contenuta all'art. 15 del CCNL per i dipendenti delle società cooperative di vigilanza antincendio prevede che, per ciò che riguarda il 7 ^ livello, "appartengono a questo livello i lavoratori di prima assunzione che non hanno mai svolto specifiche mansioni di guardia - fuoco. Il periodo di permanenza a questo livello è pari a dodici mesi".

Per ciò che riguarda il 6 ^ livello contrattuale, la declaratoria prevede che "appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono le loro mansioni sulla base di disposizioni predeterminate. Riceveranno istruzioni dirette dai loro superiori in livello. Profili: guardia ai fuochi; guardia ai fuochi imbarcato; impiegato d'ordine".

E' dunque evidente - alla luce della declaratoria riportata - che il passaggio dal 7^ al 6^ livello contrattuale è unicamente ed oggettivamente legato al mero decorso del tempo di 12 mesi, la disposizione contrattuale presumendo che, decorso questo periodo, il lavoratore, inizialmente privo di esperienza, abbia svolto le "specifiche mansioni di guardia - fuoco".

Non ha, quindi, rilievo quanto dedotto dal datore di lavoro secondo cui, in concreto, il ricorrente non avrebbe mai svolto funzioni antincendio posto che, come detto, la disposizione contrattuale individua un preciso limite temporale (appunto di 12 mesi), decorso il quale per il lavoratore non può più dirsi che non abbia "mai svolto specifiche mansioni di guardia - fuoco".

Parimenti priva di pregio è la circostanza - documentata dal datore di lavoro - per cui, nel 2006, il lavoratore ricorrente era stato dichiarato non idoneo fisicamente all'espletamento dell'attività di addetto antincendio presso elisuperfici ed aeroporti minori perché le mansioni oggetto del contratto di lavoro innanzi richiamato erano di "guardia ai fuochi", non risultando alcuna modifica contrattuale.

Spetta, inoltre, la 14 ^ mensilità per gli ultimi quattro anni di servizio, non essendovi contestazione sulla circostanza che la stessa sia prevista dalla contrattazione collettiva ed emergendo - oltre tutto - dalla stessa produzione documentale della parte resistente che sia stata corrisposta per alcuni anni.

Vi è - quindi - che non risulta invece documentata l'avvenuta corresponsione per il 2013 siccome per gli anni successivi, per i quali si evidenzia che dall'ottobre del 2014 le buste paga non sono state più quietanziate dal lavoratore.

Va invece rigettata la domanda con cui è stato chiesto il cosiddetto "5^ scatto" per il quale, oltre a mancare la compiuta allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, il lavoratore non ha documentato la fonte contrattuale che lo contemplava, essendo stato prodotto solo uno stralcio del CCNL.

Va inoltre rigettata la domanda volta al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie, asseritamente non godute, stante la palese genericità della relativa allegazione e della chiesta prova, non avendo il ricorrente allegato quante siano state e in quali anni le ferie non godute.

E' infatti noto che "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015).

Essendo stati i conteggi predisposti dal lavoratore solo genericamente contestati, non si è ravvisata la necessità di disporre c.t.u. contabile sicchè il datore di lavoro va condannato a pagare al ricorrente la somma di Euro 5.495,13 (a titolo di differenza tra 7^ e 6^ livello) ed Euro 2.320,00 (a titolo di 14^ mensilità) per un totale di Euro 7.815,13, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti,

dichiara illegittimo il licenziamento comminato da E. di G.G. nei confronti di M.E. il 1 aprile 2017;

condanna E. di G.G. a riassumere entro tre giorni M.E. od a pagagli la somma pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto goduta;

condanna E. di G.G. a pagare a M.E., per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di Euro 7.815,13, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo

condanna E. di G.G. a pagare a M.E. le spese del giudizio pari ad Euro 3013,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Conclusione

Così deciso in Agrigento, il 5 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2022.