L'affidabilità della condotta richiesta dalla legge per ottenere la qualifica di guardia particolare giurata armata
In materia di detenzione e porto di armi, l'Autorità di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; l'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, R.D. n. 773/1931, il compito dell'Autorità di P.S.
Le seguenti specifiche prescrizioni per il territorio della Provincia di Latina: A) i servizi di trasporto valori espletati in provincia di Latina da ... che il numero delle guardie giurate impiegate in ogni singolo servizio e l'equipaggiamento delle stesse armi corte....
La vigilanza privata si caratterizza per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, laddove l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva, ma solo passiva, degli immobili; cionondimeno è innegabile una certa loro correlazione funzionale, nel senso che la difesa attiva si innesta e consegue ad attività di controllo dei luoghi e di segnalazione di situazioni di allarme. Qualora sussistono chiari riscontri della contiguità tecnico-operativa tra i due servizi è giustificato l'accorpamento funzionale in sede di affidamento.
L'art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931 prevede che l'Amministrazione competente al rilascio o rinnovo del porto d'armi "può", e non più "deve", rifiutarlo ai soggetti condannati per i delitti di cui al primo comma per i quali sia intervenuto il beneficio della riabilitazione, così configurando come discrezionale (e non più vincolata) la valutazione rimessa all'Autorità di pubblica sicurezza.