REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4002 del 2018, proposto dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catanzaro in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,;
contro
la signora -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza, resa in forma semplificata, del Tar Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, -OMISSIS--, che ha accolto il ricorso proposto avverso il decreto prot. n. -OMISSIS-del 4 ottobre 2018, con il quale il Prefetto della Provincia di Catanzaro ha rigettato le istanze di rinnovo del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate e della licenza di porto d'armi per difesa personale, a tassa ridotta.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14 luglio 2022, il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Svolgimento del processo
1. In data 4 ottobre 2018, il Prefetto della Provincia di Catanzaro ha emesso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate e la licenza di porto d'armi per difesa personale, a tassa ridotta.
Il provvedimento, in particolare, ha tratto fondamento dal difetto del requisito dell'affidabilità della condotta nell'uso delle armi per via dei rapporti di stretta parentela della richiedente con soggetti coinvolti in contesti di criminalità organizzata.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Catanzaro la signora -OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento, chiedendone l'annullamento.
3. Con sentenza n. -OMISSIS- -OMISSIS-il Tar Catanzaro, sez. I, ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il diniego dell'amministrazione.
In particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato la carenza di istruttoria e di motivazione in relazione al difetto di affidabilità considerato che l'amministrazione si è limitata a rilevare che la signora -OMISSIS- è figlia e sorella di soggetti gravati da numerosi, rilevanti precedenti penali e di polizia, ma non ha evidenziato ulteriori elementi tali a indurre a ritenere che tali soggetti possano condizionare l'attività della ricorrente.
4. La citata sentenza n. -OMISSIS- -OMISSIS-è stata impugnata dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catanzaro con appello notificato in data 24 aprile 2018 e depositato il successivo 21 maggio, censurando la valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto carente l'istruttoria compiuta dalla Prefettura.
5. La signora -OMISSIS- non si è costituita in giudizio.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
7. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Come esposto in narrativa, oggetto della presente controversia è il decreto della Prefettura di Catanzaro che ha respinto le istanze di rinnovo del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate e della licenza di porto d'armi per difesa personale, a tassa ridotta, presentate dalla signora -OMISSIS-.
2. L'appello è fondato.
Giova premettere che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440 del 1993, "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare armi, e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, in modo da scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera, restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità".
La normativa riguardante la detenzione e il porto d'armi risponde all'esigenza di consentire un rigoroso e costante controllo volto a permettere all'Autorità di pubblica sicurezza di valutare, anche a prescindere dai risvolti penalmente rilevanti, che la condotta dei richiedenti o titolari dei permessi non diano timore di abusare del titolo di polizia (Cons. St., sez. III, 28 ottobre 2020, n. 6608).
In particolare, la licenza di portare armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. Ai fini di tale giudizio di affidabilità l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti di reato (o comunque anche vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale) concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi. In sostanza, l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza.
La valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; pertanto il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Cons. St., sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759; 6 dicembre 2019, n. 8360; 27 aprile 2015 n. 2158; 14 ottobre 2014 n. 5398).
In questa valutazione possono essere apprezzati, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi privi di rilievo penale, purché la considerazione che se ne renda non sia irrazionale e sia motivata in modo congruo (Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974).
Nei confronti di colui che chiede l'autorizzazione a detenere armi, infatti, deve esistere una perfetta e completa sicurezza sul corretto utilizzo delle stesse, poiché la normativa in materia persegue lo scopo di prevenire l'abuso da parte di soggetti non completamente affidabili.
Uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell'istante, potendo il diniego giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, bensì un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto. I provvedimenti inibitori in materia di armi possono infatti essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse accessibili ad un terzo nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto. Il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da emende o da indizi negativi, deve anche assicurare non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali.
3. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso in esame, la valutazione compiuta dall'amministrazione, desumibile all'ampia ed esaustiva istruttoria, risulta, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, pienamente legittima ed esente da censure.
La Prefettura, con una motivata valutazione - che, come detto, è connotata da un'ampia discrezionalità - ha reputato che il comportamento dell'interessata, pur non integrando gli estremi di un qualche tipo di reato penale, abbia inciso, specificamente, sull'affidabilità nell'uso delle armi per il vissuto familiare caratterizzato dal comportamento delittuoso dei congiunti consanguinei, tutti sottoposti a misure di prevenzione di P.S., a condanne penale per reati diversi, fra i quali l'associazione di tipo mafioso e l'estorsione. In particolare, risulta che il padre dell'appellata annovera condanne penali per detenzione illegale a qualsiasi titolo di armi o di parti di esse, di munizioni, di esplosivi, di aggressivi chimici e violazione delle norme sulla criminalità organizzata, nonché già sottoposto al provvedimento dell'avviso orale di P.S. in data 7 febbraio 2012; un fratello è stato condannato per rapina, detenzione illegale di armi e munizioni, porto illegale di armi, danneggiamento, furto, associazione di tipo mafioso; lo stesso risulta, altresì, imputato in diversi procedimenti penali per associazione di tipo mafioso, estorsione e in materia di stupefacenti; infine, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per 5 anni; un secondo fratello è stato segnalato in stato di detenzione, per danneggiamento, acquisto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, guida di veicolo senza aver conseguito la patente di guida, sequestro di persona, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti; lo stesso risulta, altresì, imputato in diversi procedimenti penali per associazione di tipo mafioso, estorsione e in materia di sostanza stupefacente; infine, è stato destinatario del provvedimento della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. per anni 1.
L'affidabilità della condotta richiesta dalla legge per ottenere la qualifica di guardia particolare giurata armata è connessa all'assenza di un rischio di violazione della stessa nell'esercizio di un servizio di vigilanza armata, che nel caso specifico non risulta escluso per via del contesto familiare della appellata (peraltro in passato deferita all'autorità giudiziaria per il reato di omessa denuncia di arma comune), attivo nell'ambiente malavitoso locale e adeguatamente comprovato dal quadro informativo acquisito agli atti del procedimento.
4. Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso in primo grado.
Le spese e gli onorari del giudizio di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tar Catanzaro, sez. I, -OMISSIS--, che annulla, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna parte appellata alla rifusione delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tre mila).
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
