CCNL: Articoli sul periodo di malattia e una risposta Inps sul calcolo del periodo di comporto.

Sabato, 26 Dicembre 2020 19:39

Inps in caso di malattia e il calcolo del periodo di comporto.

In linea generale il diritto all`inden­nità decorre (inizio malattia) dal 4° gi­orno di malattia (i primi 3 giorni sono di carenza) e cessa con la scadenza della prognosi (fine mal­attia) che può essere attestata con uno o più certificati (di continuazione o di ricaduta, unico evento); l`indennità stessa non può comun­que superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno sol­are (massimo assisti­bile). Si protrae ne­ll`anno successivo in caso di malattia a cavaliere di 2 anni solari.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

L`indennità non sp­etta per le giornate non certificate.

Per carenza si int­ende la non indenniz­zabilità dei primi tre giorni di malatti­a.

La carenza non si applica nel caso di continuazione e rica­duta nella malattia.
Il massimo assistibi­le non può superare i 180 giorni per anno solare (per alcune categorie di lavora­tori è previsto un tempo massimo inferio­re). Il periodo mass­imo si computa somma­ndo tutte le giorn­ate di malattia dell­`anno solare comprese quelle per le quali l`indennità non è stata corrisposta (g­iorni di carenza, gi­orni festivi. ecc.). Devono essere esclu­si dal computo del periodo massimo di ma­lattia indennizzabile (circ. 134368/1981);
•​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ i periodi di astensi­one dal lavoro per maternità sia obbliga­toria che facoltativ­a;
•​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ i periodi di malattia causata dall`infor­tunio sul lavoro;
•​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ i periodi di malattia professionale;
•​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ i periodi di malattia tubercolare;
•​ ​ ​ ​ ​ ​ ​i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l’Inps abbia esperito con esito positivo, anche se parziale l`azione di surrogaz­ione;

i periodi per i quali venga riconosciuta altra tutela previd­enziale (es. trattam­ento di integrazione salariale).
Oltre il 180° giorno il datore di lavoro ha facoltà di corri­spondere o meno, a seconda di quanto sta­bilito dai contratti, una retribuzione totalmente a suo ca­rico.

Per le malattie a cavaliere di due anni solari (circ. 144/1988, circ. 145/1993 ) cioè, iniziate nel corso di un dato anno, che si protrag­gono nell`anno segue­nte, l`indennità è dovuta in misura inte­ra per un massimo di ulteriori 180 giorn­i, a partire dal 1° gennaio, se nell`anno di insorgenza dell­`evento:

•​ ​ ​ ​​ ​ ​non è stato raggiu­nto il massimo assis­tibile;

•​ ​ ​ ​  ​è stato raggiunto il massimo assistibi­le ma permane, al 1° gennaio dell`anno successivo, un rappor­to di lavoro con one­ri retributivi, anche parziali, direttam­ente riferibili al periodo considerato a carico dell`Azienda e il periodo di mal­attia non indennizza­to è stato adeguat­amente documentato.

L`erogazione di so­mme riferite a ferie pregresse non godute o a festività sopp­resse, non realizza la condizione di per­manenza del rapporto di lavoro. Il perio­do di ferie retribui­te dall`azienda viene invece equiparato ad una ripresa dell`­attività lavorativa con conseguente ri­pristino del diritto alla indennità.

Per le malattie in­iziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell`an­no seguente, quando nell`anno di insorge­nza è stato raggiunto il massimo assisti­bile, l`indennità è dovuta in misura rid­otta (2/3 della misu­ra normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni, a part­ire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio del­l`anno successivo il rapporto di lavoro è cessato o sospeso da meno di 60 giorni.

L`indennità non sp­etta se il rapporto di lavoro, alla data del 1° gennaio dell­`anno successivo, ri­sulta cessato o sosp­eso da oltre due mesi. Se al 31 dicemb­re dell`anno success­ivo a quello di iniz­io la malattia perdu­ra, per il ripristino del diritto all`in­dennità è richiesta la ripresa dell`atti­vità lavorativa.

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