In linea generale il diritto all`indennità decorre (inizio malattia) dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono di carenza) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia) che può essere attestata con uno o più certificati (di continuazione o di ricaduta, unico evento); l`indennità stessa non può comunque superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno solare (massimo assistibile). Si protrae nell`anno successivo in caso di malattia a cavaliere di 2 anni solari.
L`indennità non spetta per le giornate non certificate.
Per carenza si intende la non indennizzabilità dei primi tre giorni di malattia.
La carenza non si applica nel caso di continuazione e ricaduta nella malattia.
Il massimo assistibile non può superare i 180 giorni per anno solare (per alcune categorie di lavoratori è previsto un tempo massimo inferiore). Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell`anno solare comprese quelle per le quali l`indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi. ecc.). Devono essere esclusi dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile (circ. 134368/1981);
• i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa;
• i periodi di malattia causata dall`infortunio sul lavoro;
• i periodi di malattia professionale;
• i periodi di malattia tubercolare;
• i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i quali l’Inps abbia esperito con esito positivo, anche se parziale l`azione di surrogazione;
i periodi per i quali venga riconosciuta altra tutela previdenziale (es. trattamento di integrazione salariale).
Oltre il 180° giorno il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere o meno, a seconda di quanto stabilito dai contratti, una retribuzione totalmente a suo carico.
Per le malattie a cavaliere di due anni solari (circ. 144/1988, circ. 145/1993 ) cioè, iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell`anno seguente, l`indennità è dovuta in misura intera per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se nell`anno di insorgenza dell`evento:
• non è stato raggiunto il massimo assistibile;
• è stato raggiunto il massimo assistibile ma permane, al 1° gennaio dell`anno successivo, un rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, direttamente riferibili al periodo considerato a carico dell`Azienda e il periodo di malattia non indennizzato è stato adeguatamente documentato.
L`erogazione di somme riferite a ferie pregresse non godute o a festività soppresse, non realizza la condizione di permanenza del rapporto di lavoro. Il periodo di ferie retribuite dall`azienda viene invece equiparato ad una ripresa dell`attività lavorativa con conseguente ripristino del diritto alla indennità.
Per le malattie iniziate nel corso di un dato anno, che si protraggono nell`anno seguente, quando nell`anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l`indennità è dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio, se al 1° gennaio dell`anno successivo il rapporto di lavoro è cessato o sospeso da meno di 60 giorni.
L`indennità non spetta se il rapporto di lavoro, alla data del 1° gennaio dell`anno successivo, risulta cessato o sospeso da oltre due mesi. Se al 31 dicembre dell`anno successivo a quello di inizio la malattia perdura, per il ripristino del diritto all`indennità è richiesta la ripresa dell`attività lavorativa.
