con designazione della singola guardia giurata in servizio come "pattuglia", secondo il Regolamento della Questura di Milano ... nel turno superiore alle 30 unità, comportante la legittima assegnazione alle mansioni proprie della guardia giurata, decisivo ai fini di accertare
Mansioni di guardiania e portierato e destituito dal servizio con Provv. del 5 luglio 1921, previa contestazione di addebiti con comunicazione ... riposto nel personale addetto alla guardiania/portierato) non erano idonee a modificare la decisione assunta in sede sommaria, a mente della quale ...
SENTENZA TRA G.P. E B.H.I. s.p.a. E M.I. s.r.l. in liquidazione che aveva lavorato presso la struttura alberghiera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis - Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco - Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1347 dell'anno 2022
TRA
G.P.
assistito e difeso dall'avv. Michelangelo Salvagni
- appellante -
E
B.H.I. s.p.a.
assistita e difesa dagli avv. Lia Meroni, Marcella Mensi e Federico Hernandez
- appellata e appellante incidentale -
E
M.I. s.r.l. in liquidazione
assistita e difesa dagli avv. Matteo Treccani, Mariano Delle Cave e Ernesto Rossi Scarpa Gregorj
- appellata -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 10 marzo 2020, G.P. esponeva:
che aveva lavorato presso la struttura alberghiera di Via A. n. 51/53 tra il 02.05.2007 e il 20.05.2019;
che il rapporto di lavoro era stato così formalizzato:
a) dal 02.05.2007 al 30.12.2018, con la M.I. s.r.l. (d'ora in avanti, M.), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento dapprima, sino al 28.02.2010, nel 3 livello e, dal 01.03.2010, nel 2 livello del CCNL Turismo, con qualifica di "segretario di ricevimento";
b) a seguito di cessione di ramo d'azienda, dal 31.12.2018 al 20.05.2019 con la B.H.I. s.p.a. (d'ora in avanti, B.), con contratto a tempo indeterminato e inquadramento nel 2 livello del CCNL T.S.C. Impresa;
che durante l'intero rapporto di lavoro aveva svolto presso l'Albergo di Via A. n. 51/53 con autonomia operativa e di iniziativa, funzioni di direzione esecutiva, sia generale dell'hotel, sia relativa al settore ricevimento, rientranti nel profilo di "responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria" e, comunque, riferibili al 1 livello del CCNL applicato;
che con lettera del 20.05.2019 era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
che il licenziamento era, sotto diversi profili, illegittimo.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
"1) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dal 02.05.2007 al 20.05.2019, o altro periodo ritenuto di giustizia, nel superiore livello 1 del CCNL Turismo;
2) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo dal 02.05.2007 al 20.05.2019, l'indennità di cassa o di maneggio denaro;
3) condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli dedotti in premessa, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive pari a Euro.57.315,27 o altra somma che sarà ritenuta di giustizia;
4) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, l'illegittimità del licenziamento del 20.05.2019 intimato al ricorrente dalla B.H.I. S.p.A., in quanto privo di giustificato motivo e dunque in violazione dell'art. 3 della L. n. 604 del 1966;
5) condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 8 L. n. 604 del 1966, a risarcire al ricorrente il danno mediante il pagamento di un'indennità pari alla misura massima di dieci mensilità, o diversa misura ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a Euro.2.159,40, o diversa somma ritenuta di giustizia, per un importo complessivo di Euro.21.594,00, ovvero ad altra misura da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della L. n. 604 del 1966 sulla base della retribuzione globale di fatto pari a Euro 2.159,40, o diversa somma ritenuta di giustizia".
3. Radicatosi il contraddittorio, la B. contestava in fatto e in diritto la prospettazione attorea, eccepiva la prescrizione del diritto alle reclamate differenze salariali e chiedeva di chiamare in causa la M..
Quest'ultima, costituitasi volontariamente in giudizio, eccepiva anch'essa la prescrizione dei crediti e contestava la fondatezza della domanda attorea.
4. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 3546/2022 pubblicata il 19 aprile 2022, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato a P.G. e condannava la B. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro.21.594,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
5. Rilevava il primo giudice:
che "dall'analisi delle dichiarazioni dei testi, emerge che il ricorrente ha in realtà svolto mansioni rientranti nel suo livello, sebbene la teste P. (collega di lavoro ma assegnata alle mansioni di receptionist), per esempio, abbia riferito che, fin dall'assunzione, a maggio 2007, in virtù di una esperienza pregressa, il ricorrente era stato individuato dal direttore dell'epoca quale responsabile del ricevimento in sostituzione di altro soggetto (ma sul punto non ha fornito ulteriori ragguagli né ha saputo indicare il soggetto sostituito e la sua reale mansione)";
che "peraltro, il teste D., sempre di parte ricorrente, ha riferito che "dopo un anno dall'assunzione, G. ha assunto il ruolo di coordinatore del ricevimento" e il teste R., di parte resistente B.H. spa, ha indicato il ricorrente quale caporicevimento, riferendo altresì che "prima di G. c'era un caporicevimento di nome F.R."";
che "il teste D., segretario di ricevimento…ha precisato che l'attività di determinazione delle tariffe avveniva sotto la supervisione del Direttore";
che "con riferimento alla circostanza della sottoscrizione dei contratti, i testi non hanno riferito circostanze rilevanti";
che, pertanto, "non appare accoglibile la domanda di differenze retributive relative al I livello, né sono stati depositati conteggi subordinati con riferimento al II livello con riferimento a residui periodi";
che "ugualmente deve rigettarsi la domanda relativa all'indennità di cassa";
che "nel caso di specie, è emerso solo che il ricorrente, in qualità di caporicevimento, assisteva alla verifica di cassa che effettuavano i segretari, i quali raccoglievano l'incasso monetario del proprio turno e avevano l'obbligo di far quadrare la cassa e di versare l'incasso in una fessura della cassaforte";
che "con riferimento al licenziamento, deve rilevarsi che, sebbene non sia stato depositato il contratto stipulato con il terzo appaltatore, ma solo la lettera inviata alle sigle sindacali per comunicare l'operazione e il numero dei lavoratori coinvolti, non è contestato che vi sia stata la dedotta esternalizzazione del servizio ricevimento";
che "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell'attività, è sufficiente, per la legittimità del recesso, l'effettività della scelta imprenditoriale - che la predetta soppressione abbia comportato -, la quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità;
che "nel caso di specie, non sembra che tale vicenda possa essere seriamente messa in dubbio, non essendo stati forniti elementi di fatto da cui evincersi che la scelta non è stata effettiva e che comunque non ha riguardato il settore in cui era collocato il ricorrente (gli elementi indicati a pag.31 appaiono tardivamente>;
che "un dato che può considerarsi certo è che è stato soppresso, nella sede di lavoro del ricorrente, il settore del ricevimento, in quanto questo è stato esternalizzato";
che "la società B.H.. spa presenta un numero considerevole di sedi (v. visura) e, con particolare riferimento alla sede di M., parte ricorrente ha indicato una serie di uffici nei quali, anche con mansioni inferiori, G. avrebbe potuto essere impiegato";
che "parte resistente nulla ha dedotto o provato in modo specifico, mentre è emerso che la signora T. è stata trasferita a M. (v. sua deposizione) e che da responsabile è stata assegnata a mansioni inferiori di addetta all'amministrazione e che lavora da remoto.
Parte resistente non ha fornito la prova - di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo - della impossibilità di ricollocare anche il ricorrente in una posizione inferiore in mansioni rientranti nella sua categoria legale";
che "il ricorrente ha ritenuto di ricollegare alla sostenuta illegittimità del licenziamento la sola sanzione economica della indennità risarcitoria, che correttamente è stata limitata in 10 mensilità".
6. Con ricorso del 25 maggio 2022 il G. interponeva appello.
In data 18 novembre 2022 si costituiva la B. e spiegava gravame incidentale.
In pari data si costituiva anche la M..
7. Con il primo motivo, l'appellante principale lamenta il mancato riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel 1 livello del CCNL.
Assume la parte che dalle prove testimoniali è emerso "lo svolgimento in fatto proprio di quelle funzioni di direzione esecutiva e di coordinamento di un settore complesso negate dal Tribunale".
Inoltre, soggiunge l'appellante, "il Tribunale non ha considerato la rilevante circostanza per cui era la stessa M. - al cap. 3.24 della memoria di primo grado - ad aver affermato che il G. collaborava con il Direttore e relativamente non solo al mero ricevimento, ma su ogni aspetto relativo all'organizzazione dell'hotel".
8. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia che la "sentenza è inoltre viziata laddove il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel 2 livello, attribuito solo dal marzo 2010, per il periodo dal 02.05.2007 al febbraio 2010".
Invero, precisa l'appellante, "la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia".
9. Con il terzo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di cassa o di maneggio denaro.
Il G. censura le argomentazioni del Tribunale opponendo:
che "per l'insorgenza del diritto da parte del lavoratore all'indennità di cassa, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro comporti l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario";
che "ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta";
che il Tribunale "ha omesso completamente di valutare quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi in punto di gestione del denaro contante e di obbligo di accollo degli ammanchi".
10. Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante, sul presupposto della fondatezza dei precedenti motivi, chiede la condanna della B. al pagamento della somma indicata nel ricorso introduttivo.
11. Prima di esaminare la doglianza di cui al primo motivo, è opportuno riportare le declaratorie contrattuali e le deposizioni testimoniali.
Declaratorie
I livello
Appartengono al I livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce tutta l'attività relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing e di relazioni esterne;
- responsabile dei servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse coordina con adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del settore turistico, l'attività del servizio, sovrintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
- responsabile vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina e sovrintende all'attività della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi di marketing dell'azienda;
- responsabile tecnico di area;
- analista sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria attività in assoluta autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
- responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
- responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici, intendendosi per tale colui che coordina e gestisce il servizio di ricevimento, portineria e camere (housekeeping);
- capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;
- altre qualifiche dì valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
II Livello
Appartengono al II livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- capo ricevimento;
- primo portiere;
- primo maitre d'hotel;
omissis
- coordinatore del centro prenotazioni;
- capo servizio amministrativo;
- capo servizio personale;
omissis
- assistente del direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;
omissis
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
III livello
Appartengono al terzo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori e cioè:
- impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
- controllo amministrativo;
- corrispondente in lingue estere;
- segretario ricevimento cassa o amministrazione (il primo segretario di cui al CCNL 14 luglio 1976, che svolga funzioni di capo ricevimento, verrà inquadrato al secondo livello come capo ricevimento, restando, viceversa, al terzo livello con le qualifiche di segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il primo segretario che non svolga le funzioni di capo ricevimento; la figura di cassiere di cui al CCNL 14 luglio 1976 confluisce in quella di segretario ricevimento e cassa o amministrazione);
omissis
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Deposizioni testimoniali
P.R.
"…Ho lavorato per la resistente. Ero receptionist presso H.I.E.R., poi divenuto B.B.H.R.. Io ero dipendente M.I. s.r.l.; ho lavorato da aprile 2007 al 20/5/2019; poi è subentrata C.H. per cessione d'azienda da M.I. e a noi dipendenti hanno (fatto) un nuovo contratto di pari livello e a tempo indeterminato; io ho preferito rimanere dipendente di M.I. e quindi mi sono licenziata…
Sul cap. 12 il ricorrente, pertanto, nel periodo dal 02.05.2007 al 20.05.2019, si è innanzitutto occupato di:
a) organizzare quotidianamente, in totale autonomia decisionale e operativa, la giornata lavorativa del personale a lui sottoposto e, in particolare per:
i. il personale turnante di mattina e con orario "spezzato", dovendo: verificare il versamento della cassa da parte del portiere notturno; controllare il fondo cassa di Euro 500.00; fornire agli addetti al ricevimento le direttive in merito ai check out delle camere da predisporre per la mattinata; controllare l'assegnazione dei clienti in arrivo nella giornata e nella giornata successiva; disporre eventuali cambi di tipologia di camera e provvedere ad informarne la governante;
ii. il personale turnante di pomeriggio e con orario "spezzato", dovendo: controllare il fondo cassa di Euro 500.00; verificare le operazioni di check in svolte da personale uscente; fornire agli addetti al ricevimento le direttive in merito ai check in da effettuare nel pomeriggio; sovraintendere alle operazioni di check in all'arrivo dei clienti circa tipologia di camera prenotata e la tariffa concordata in caso di convenzioni e/o in caso di ospiti della catena I.;
iii. il personale turnante di notte, dovendo: controllare il fondo cassa di Euro 500.00; controllare le operazioni di check out effettuate dagli addetti al ricevimento; controllare le operazioni di check in effettuate dagli addettial ricevimento nel turno di notte; controllare le fatture emesse a sospeso; predisporre la chiusura notturna, stampando e controllando i report notturni;
b) pianificare il lavoro dell'intera settimana, organizzando e coordinando, alle 9.00 di ciascuna mattina, un briefing tra i capi reparto, ossia, a titolo esemplificativo: il Responsabile Manutentore (sino al 30.10.2017 Sig. R.F.), la Responsabile della sala colazioni (Sig.ra R.B.), la Responsabile Governanti (Sig.ra V.D.) e, in quella sede:
i. esaminare dettagliatamente i problemi ed eventuali anomalie sorte durante la giornata precedente, come ad esempio, eventuali cambi camere per problemi di manutenzione, pulizie, segnalazioni di rumori e/o mancato funzionamento dei condizionatori, lamentele dei clienti per mancato gradimento dell'alloggio, segnalazioni in merito alla pulizia della camera,
ii. decidere le azioni da intraprendere, fornendo ai vari capi reparto le conseguenti indicazioni come, ad esempio: provvedere al cambio della camera scusandosi con il cliente, decidere il blocco della camera fornendo l'input per i lavori di manutenzione, fornire indicazioni per l'effettuazione di pulizia a fondo della camera: è vero.
Sul cap. 13 il ricorrente, inoltre, nel periodo dal 02.05.2007 al 20.05.2019, ha altresì svolto funzioni di tipo amministrativo in totale autonomia, quali:
a) la gestione dell'evasione delle fatture con pagamento a sospeso (generalmente con pagamento differito a 30 giorni);
b) la gestione, quale unico responsabile, delle fatture con pagamento a sospeso della catena I.;
c) l'inserimento dei blocchi delle camere dei gruppi, occupandosene in prima persona o delegando e fornendo le indicazioni ai Segretari di Ricevimento, Sigg.ri D.D. e R.P.;
d) l'inserimento delle tariffe dei tour operator/wholesalers e delle società convenzionate, occupandosene in prima persona o delegando, sotto la propria supervisione, il Sig. R.C. (Sales Manager): è vero.
Cap. 15 il ricorrente, pertanto, presso l'hotel di Via A. n. 51/53 - hotel di grandi dimensioni, contendo 120 camere e appartenente alla catena internazionale come I.-I.H.G., la terza più grande per numero di camere al mondo - dal 02.05.2007 al 20.05.2019, ha svolto le seguenti funzioni:
a) dal settembre 2009 al 20.05.2019, in qualità di coordinatore del servizio di ricevimento:
i. gestire e coordinare tutte le operazioni relative al reparto ricevimento,
ii. effettuare il controllo della qualità delle prestazioni dei dipendenti,
iii. creare un ambiente efficiente e collaborativo in modo da soddisfare gli standard aziendali,
iv. coordinare e supervisionare tutte le operazioni dall'arrivo del cliente (check in) fino alla fase di partenza (check out),
v. fornire agli addetti al ricevimento le direttive in merito ai check in anticipati dal medesimo autorizzati,
vi. effettuare il controllo il versamento e la chiusura della cassa,
vii. effettuare il controllo delle chiusure,
viii. effettuare l'aggiornamento dei dati della produzione,
ix. dirigere le attività da svolgere presso il ricevimento,
x. pianificare gli orari lavorativi, predisporre i turni, modificare gli stessi in relazione alle esigenze aziendali e personali dei singoli addetti,
xi. rispondere in tempo reale a tutte le richieste pervenute a mezzo e-mail, da clienti individuali, da gruppi e/o società convenzionate;
xii. fornire dettagliate e mutevoli direttive sul lavoro ai propri sottoposti del settore ricevimento, anche in merito a:
- emissioni di fatture,
- pagamenti differenziati (split payment, fatture emesse al netto dell'iva per clienti non soggetti ad iva, la fatturazione elettronica),
- pagamento, importo ed esenzione tasse di soggiorno;
xiii. in caso di errori, essendo la figura di raccordo per tutti i dipendenti dell'hotel di ciascun reparto - ma anche per le società e i partners della struttura - provvedere in prima persona a: emettere note di credito, effettuare i rimborsi su carta di credito per pagamenti errati o per il caso di eventuali promozioni non applicate o applicate erroneamente, effettuare le nuove emissioni di fatture sbagliate (nell'intestazione, nell'importo totale, nei singoli addebiti, nello scorporo iva e base imponibile);
b) dal 02.05.2007 al 20.05.2019, in qualità di Reservation Manager (Responsabile dei servizi prenotazione), essendo il destinatario primario di tutte le richieste di prenotazione:
i. gestire e coordinare tutte le operazioni relative al reparto prenotazioni,
ii. controllare le prenotazioni inserite dai receptionist,
iii. controllare la correttezza delle tariffe applicate,
iv. stabilire eventuali promozioni in relazione a determinati periodi,
v. gestire i clienti in lista di attesa, in caso di richiesta di un cliente con le liste chiuse alla vendita, ricontattare immediatamente il richiedente appena vi fosse disponibilità per confermare la prenotazione;
vi. garantire comunque la disponibilità di camere, anche all'ultimo minuto, ai clienti cd. fidelity, controllando sempre il numero di prenotazioni in modo da lasciare alcune stanze libere, chiudendo alle vendite la struttura non appena raggiunto il numero di 108 camere vendute sulle 120 totali, in modo da avere una disponibilità residua per tutti i suddetti clienti; qualora ciò non fosse possibile, gestire in totale autonomia le waiting list (liste di attesa);
c) in qualità di Sales Manager:
i. quale unico addetto sino al 25.09.2011, sottoscrivere nuovi contratti e/o il rinnovo degli stessi con tour operator, whole salers, consortia, società convenzionate, ii. in collaborazione con il Sig. R.C. dal 26.09.2011 al 20.05.2019, sottoscrivere nuovi contratti e/o il rinnovo degli stessi per consortia e società convenzionate;
iii. seguire personalmente le trattative e i pagamenti per i singoli gruppi e/o anche gruppi di serie, anche per la vendita della sala meeting con i tutti i servizi annessi (coffee break, light lunch, camere): è vero fino al punto c); preciso, però, che G., con riferimento al punto c) cercava i contatti e stringeva rapporti, inoltre seguiva il contratto, in quanto alla firma non sono sicura che firmasse lui.
Sul cap. 15 lett. d) dal 02.05.2007 al 20.05.2019, in qualità di Revenue Manager:
i. fungere da supervisor del piano commerciale e della politica tariffaria adottata, provvedendo al cambio delle tariffe in relazione alle reali disponibilità delle camere, cercando di puntare al completo riempimento dell'hotel attraverso revisioni al ribasso delle tariffe, sempre in relazione al calendario degli eventi in programma nella città di Roma e/o alle festività e/o ai ponti;
ii. controllare e analizzare le tariffe dei competitors, effettuando rilevazione di dati statistici, valutazione delle previsioni occupazionali e della domanda storica;
iii. creare offerte, pacchetti ed aggiornarli sul sito dell'hotel e sui siti di prenotazioni online, gestendo le disponibilità e tariffe sui vari portali come Booking.com, Expedia, Venere etc.,
iv. costruire e curare la brand reputation dell'Hotel, rispondendo alle recensioni su siti specializzati di settore (quale, ad esempio, Tripadvisor),
v. studiare e lanciare di promozioni (come, ad esempio, le cd. flash promo), soprattutto con destinatari gli intermediari (tour operator e/o agenzie di viaggi);
vi. gestire i canali di comunicazione con i social network, curando i contenuti e pubblicando offerte e promozioni, comunicando le novità e attraendo i clienti informandoli di news ed eventi organizzati dall'albergo e sul territorio: sul punto posso dire che G., se io gli preparavo lo sconto, perché me lo chiedevano o glielo proponevo io, lui dava o negava l'autorizzazione; io credo che in collaborazione con il Direttore lui contribuisse a determinare la politica tariffaria.
Capitolo 15, punto e) dal 02.05.2007 al 20.05.2019, in qualità di G.R.M.:
i. nel caso di clienti fidelizzati della catena I. (secondo i livelli Base, Gold, Platinum, Ambassador e Spire) che si rivolgevano direttamente all'ufficio Guest Relation della catena I. per qualunque problematica riscontrata durante la loro permanenza in hotel, analizzare la problematica e la sua veridicità, rispondere entro 48 ore ad I. specificando l'accaduto e come era stato risolto il problema, pena il rischio di incorrere in multe elevate comminate dalla catena stessa I.;
ii. sempre per i clienti fidelizzati della catena I., garantire ai medesimi la disponibilità anche per le date chiuse alla vendita, qualora la loro richiesta fosse pervenuta almeno 72 ore prima della data arrivo e, per far fronte a tali richieste, chiudere, come detto, le vendite ad almeno 8 camere libere per evitare il cd. overbooking: è vero.
Capitolo 15 f) dal 02.05.2007 al 20.05.2019, in qualità di Loyalty manager I. (Responsabile tessere di fidelizzazione), porre in essere tutte le attività di coordinamento e controllo delle risorse impiegate presso il ricevimento, al fine di raggiungere ogni mese la quota minima di n. 40 nuove tessere di fidelizzazione con il 75% di e-mail fornite dagli ospiti valide, pena il rischio di incorrere in multe elevate comminate dalla I. qualora al termine del trimestre solare non fossero stati raggiunti almeno 120 tesseramenti: è vero.
Capitolo 15 g) dal settembre 2009 al 20.05.2019, nello svolgimento della funzione di direzione esecutiva della governante, coordinare le attività delle governanti che si sono succedute negli anni, fornendo le direttive in merito alle esigenze anche sopravvenute, come, ad esempio, per il caso di: cambio di tipologie di camere, camere da porre fuori servizio per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, cambio camere su richiesta del cliente, richieste non evase, ordini di servizio per il rifacimento della sala meeting: è vero.
Capitolo 15 h) dal settembre 2009 al 20.05.2019, svolgimento della funzione di direzione esecutiva responsabile della manutenzione, pianificare le camere da mettere fuori servizio per la manutenzioneordinaria e straordinaria in relazione alle effettive necessità di occupazione delle stesse, dal medesimo autonomamente valutate: è vero.
Capitolo 15 i dal settembre 2009 al 20.05.2019, in funzioni di supporto all'amministrazione:
i. in stretto contatto con la responsabile dell'amministrazione che necessitava di supporto - per la scarsa conoscenza della lingua inglese e del programma informatico utilizzato in albergo - gestire l'invio delle fatture con pagamento a sospeso, l'eventuale emissione di note di credito per tariffe errate e/o per errata intestazione,
ii. sollecitare i pagamenti sospesi ove risultassero non saldati e/o saldati parzialmente,
iii. gestire le fatture a sospeso della catena I., l'importo da applicare alle loro prenotazioni - che variava due volte all'anno - essendo l'unico abilitato a reperire tale dato,
iv. effettuare il rientro dei pagamenti sospesi sul programma aziendale effettuati tramite conto corrente e/o tramite bonifico bancario,
v. per i top partner compilare on line sulle loro extranet degli statements (dichiarazioni), indicando il numero fattura, la data, l'importo, il numero di prenotazione, la data di arrivo e partenza, il nominativo dell'ospite, provvedendovi in prima persona o delegando e supervisionando i segretari di ricevimento (Sig.rri D.D. e R.P.).
Capitolo j dal settembre 2009 al 20.05.2019, nello svolgimento della funzione di direzione esecutiva del responsabile del ristorante:
i. preparare e consegnare al suddetto responsabile gli ordini di servizio contenenti i menù, l'orario delle cene, il numero persone paganti, il numero totale di persone per i gruppi che avevano fatto richiesta della mezza pensione, gli ospiti per la colazione, gli ospiti con intolleranze alimentari,
ii. richiedere la preparazione eventuali box breakfast per ospiti che sarebbero partiti prima dell'apertura della sala: è vero; lui proponeva ai tour operator le soluzioni possibili, quanto ai menu e alle possibili variazioni e una volta effettuata la scelta, dava le disposizioni al responsabile della cucina e del ristorante, per es. quando c'erano esigenze legate a clienti celiaci o vegani.
Capitolo 15 k settembre 2009 al 20.05.2019, nell'ambito dell'attività di formazione del personale del settore ricevimento, provvedere alla formazione del suddetto personale sulle attività di marketing e vendita (crosselling, upsselling e downselling delle camere), e servizi ancillari (servizi complementari che servono a rendere più piacevole il soggiorno dei clienti e che aumentano il margine di profitto), dovendo:
i. seguire i corsi on line, la maggior parte in lingua inglese, nonché session call obbligatorie, su differenti tematiche, quali, ad esempio: accoglienza dei clienti, customer care, problem solving, servizi "pre" e "post" soggiorno,
ii. provvedere a formare ed a istruire tutti gli addetti al ricevimento,
iii. dopo aver seguito i suddetti corsi e le session call, superare positivamente, entro il 31 marzo di ogni anno solare, i relativi test di verifica, unitamente ad altri tre differenti impiegati (come sopra dal medesimo formati),
iv. per ciascun nuovo assunto nel settore ricevimento (negli anni, i Sig.ri S.D.P. ed altri) e per gli stagisti (tra cui, negli anni, le Sig.re G.G., V.B., L.D.G.), effettuare personalmente la formazione degli stessi e/o delegare la Sig.ra R.P. - in qualità di Segretario di Ricevimento - mantenendone la supervisione: è vero.
Capitolo 20 in merito al diritto alla percezione dell'indennità di cassa, mai corrisposta, come prevista dall'art. 404 del CCNL applicato2, si evidenzia che il ricorrente, nel periodo dal 09.04.2007 al 20.05.2019:
a) è stato adibito quotidianamente ad operazioni di cassa, con carattere di continuità,
b) ha avuto la piena e completa responsabilità della gestione di cassa,
c) con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze per ammanchi: è vero. Lui faceva il controllo alle 15.00 e la mattina alle 8.00…Lui ha iniziato a maggio 2007 a svolgere questa funzione.
In via generale c'erano disposizioni ma noi chiedevamo al ricorrente…
Noi avevamo un cassetto con il fondo cassa in contanti dove veniva raccolto l'incasso monetario del proprio turno; a ogni fine turno, il personale del turno provvedeva a versare l'incasso in una cassaforte chiusa, attraverso una fessura. Io non avevo la chiave ma eravamo responsabili del contenuto della cassa; non ricordo se il G. avesse anche l'accesso alla cassaforte. Ci sono stati ammanchi nel cassetto e di quello abbiamo risposto tutti.
Per i turni del personale il G. era autonomo, non si consultava con il Direttore…"
D.D.
"…ho lavorato come segretario di ricevimento dal 2007 al 2019 maggio, da aprile 2007 a maggio 2019; inizialmente sono stato dipendente di M.I. s.r.l., ciò fino a novembre 2018; poi sono passato alle dipendenze di B. hotel fino a maggio 2019…
Cap. 12/13 (sopra riportati, n.d.e.): è vero.
Cap. 15 lett a) (sopra riportato, n.d.e.): è vero.
Io ero al ricevimento; io svolgevo le stesse mansioni della sig.ra P.; a volte è capitato che sostituissi G. quando lui era assente, per esempio per ferie, perché anch'io mi occupavo dei turni.
Cap. 15 lett. b) (sopra riportato, n.d.e.): è vero; tutte le prenotazioni passavamo da G..
Cap. 15 lett c) (sopra riportato, n.d.e.): mi risulta di sì, ma non conosco i dettagli.
Cap. 15 lett. d) (sopra riportato, n.d.e.): questa attività veniva svolta da G. ma sotto la supervisione del Direttore.
Cap. 15 lett. e) (sopra riportato, n.d.e.): è vero, si trattava la risoluzione dei problemi e delle lamentele dei clienti;
Cap. 15 lett. f), g), h), i), j, k) (sopra riportati, n.d.e.): è vero.
Cap. 20 (sopra riportato, n.d.e.): è vero; non so se avesse accesso alla cassaforte…
I pagamenti avvenivano sia in contanti che con carta di credito.
Ad ogni turno, noi del ricevimento avevamo l'obbligo di verificare che la cassa quadrasse, in presenza del G. se c'era lui; se non c'era lui lo faceva il collega che ci dava il cambio. G. lo faceva alle 15,00 sempre.
A pagare in caso di ammanchi erano gli addetti al ricevimento; anche G. rispondeva economicamente quando era al ricevimento.
Conosco le circostanze e in particolare il ruolo svolto da G. in quanto, stando nello stesso posto di lavoro, ho potuto osservare quanto ho riferito.
Non ricordo le date precise, ma mi pare che dopo un anno dall'assunzione, G. ha assunto il ruolo di coordinatore del ricevimento…"
T.R.
"…Io sono dipendente B.H.I. dal 30.12.2018; il mio luogo di lavoro è a R., in via A., Hotel R. T.; ho lavorato nello stesso luogo da marzo 2007 (e anche prima), solo che il mio datore di lavoro era M.I.. Ero responsabile amministrativa e lo sono stata sino al 30.12.2018. Dal 30.12.2018 ho continuato a fare il lavoro amministrativo però alcune competenze…sono state trasferite a M. perché a M. c'è la sede legale.
Cap. 3.8/3.22 3.8 Il Lavoratore è stato assunto in data 2 maggio 2007 per svolgere le mansioni di segretario di ricevimento (cfr. doc. 1).
3.9 Il segretario di ricevimento è quell'addetto all'accoglienza dei clienti in arrivo ed alle attività di check out alla fine della loro permanenza.
3.10 Il segretario di ricevimento è anche colui che fa da receptionist e quindi rispondere alle telefonate anche dei potenziali clienti, facendo presente i prezzi applicati dall'albergo per pernottamenti e vitti.
3.11 Il segretario di ricevimento lavora in turno, per cui egli, a seconda delle esigenze aziendali, può essere da solo (anche per assenza di malattia o ferie dei colleghi) oppure affiancato da altri colleghi con mansioni analoghe.
3.12 Riguardo all'attività di maneggio danaro, occorre fare una premessa.
3.13 Gli incassi dell'albergo per almeno il 90% derivavano da pagamenti anticipati con bonifici in occasione della prenotazione o con carta di credito/bancomat sia in occasione della prenotazione, sia al momento del pagamento.
3.14 Il pagamento in contanti era molto raro.
3.15 I segretari di ricevimento, in ogni caso, avevano a disposizione grazie alla disponibilità dell'amministrazione di un fondo cassa di Euro 500,00.
3.16 Tale fondo serviva per consentire di venire incontro ad esigenze di cambio o di resto per i clienti che procedevano al pagamento in contanti.
Al momento del cambio di turno, il segretario uscente e quello entrante redigevano nota spesa co-firmata delle movimentazioni avvenute nell'arco di tale turno.
3.18 Il danaro contante, unitamente alla nota co-firmata, veniva immesso dal segretario di ricevimento in cassaforte.
3.19 I controlli sulla correttezza della notula di riepilogo e del danaro contante spettavano solo al Direttore e all'amministrazione, in persona della Sig.ra R.T. (cfr. doc. 5), la quale si recava in banca per i relativi versamenti ed era l'unica persona censita per tale attività.
3.20 Alla cassaforte potevano accedere solo il Direttore e l'impiegata T..
3.21 Eventuale piccole discrepanze del fondo cassa venivano ripianate dalla Direzione, su iniziativa e approvazione del Direttore.
3.22 I Direttori erano assunti come Quadri: è vero.
Cap. 3.22/3.39 3.23 Dal 1 marzo 2010, il Ricorrente veniva promosso al secondo livello (cfr. doc. 2).
3.24 Egli, fino alla fine del rapporto con M. (31 dicembre 2018), ha sempre svolto le mansioni di assistente al Direttore.
3.25 Egli aveva funzioni coordinamento del personale di servizio addetto al ricevimento, sulla base dell'organizzazione di orari e del lavoro in generale, che ha sempre dato il Direttore.
3.26 Quando poi era assente un addetto al ricevimento, il Ricorrente lo sostituiva personalmente.
3.27 Pertanto le attività di coordinamento del servizio di ricevimento della clientela erano svolte sulla base di procedure e modelli organizzativi dati dal Direttore, non certi dettati da lui o di sua autonomia iniziativa.
3.28 La gestione delle prenotazioni avveniva da parte del Ricorrente, dando seguito alle richieste dei clienti o dei suoi superiori, sulla base di offerte commerciali definite dagli amministratori di M., dal Direttore e, poi, successivamente da R.C. (che era inquadrato come primo livello), responsabile commerciale.
3.29 Il Ricorrente si interfacciava, via mail o via telefono, con i clienti per la gestione di tali incombenze. Tuttavia la responsabilità di tutte le operazioni di prenotazione ed accessorie era in capo al Direttore (cfr. doc. 3 il contratto del Direttore Colombo).
3.30 Con l'occasione, il Ricorrente inviava, su indicazione dell'amministrazione dell'albergo, anche i solleciti a clienti eventualmente morosi. Tale mansione, in ogni caso, veniva svolta anche dalla Sig.ra T., che verificava i flussi di cassa e che era l'unica, insieme al Direttore, ad avere rapporti con le banche.
3.31 Altrettanto, il Ricorrente aggiornava i report di presenze in albergo per consentire alla direzione di valutare i flussi e l'andamento della clientela, cosi come lo stesso G., sulla base delle indicazioni date dal Direttore, riscontrava le richieste dell'affiliante H.I. su adeguamento dell'albergo alle procedure.
3.32 Le attività che il Ricorrente si imputa da pag. 5 a pag. 11 del Ricorso sono attività che hanno svolto i Direttori, A.F., prima, e I.C., poi, a cui il Ricorrente, prima come segretario di ricevimento, e poi come assistente, ha sempre fatto riferimento
3.33 Inoltre le attività di Sales Manager o di Revenue Manager sono sempre state svolte dal Direttore (F. e poi C.) e/o da R.C..
3.34 Peraltro prima dell'arrivo del Direttore I.C., all'epoca in cui amministratore era M.P., le attività di organizzazione del lavoro e di carattere commerciale venivano svolte con il supporto della Società A. S.r.l.
3.35 Le attività di pianificazione del lavoro, in ogni caso, sono sempre state svolte dai Direttori che si sono avvicendati. Il Sig. G. doveva al più riportare agli altri responsabili le indicazioni e direttive della Direzione dell'Albergo.
3.36 Le attività di direzione esecutiva sono sempre assorbite dai Direttori anche con riguardo alla parte commerciale fino all'arrivo di R.C. (cfr. doc. 4).
3.37 La vacatio tra i Direttori F. e C. che si sono alternati è durata meno di 3 mesi, come ricorda anche Controparte. Precisamente essa è durata dal 7 settembre 2010 al 15 novembre 2010 (cfr. doc. 6 in cui si notano la cessazione di F. e la assunzione di C.).
3.38 In ogni caso, il Ricorrente, anche in questo periodo, ha sempre svolto funzioni di coordinamento di attività definite e impostate dagli amministratori della Società oppure da A..
3.39 Si contesta infine che il Ricorrente fosse responsabile della manutenzione: è vero.
Il mio ufficio era al primo piano, anzi inizialmente era al primo piano, G. al piano terra.
Non ricordo quando, ma poi sono stata collocata al piano terra.
G. non mi ha supportata nel mio lavoro; quello che ha fatto lo ha fatto perché rientrava nel suo lavoro, per es. parlare in inglese con i tour operator.
I solleciti in Italia li facevo io…
G. ne faceva alcuni in Italia, altri all'estero…"
R.E.
"…Ho lavorato per M.I. presso Hotel Express…dal 2012…al 31.12.2018; poi ho continuato a lavorare presso lo stesso albergo, ma c'è stato il passaggio da M.I. a B.H.…
Le mie mansioni sono state sempre quelle di addetto al ricevimento, a maggio 2019 sono stato assunto dalla società H. s.r.l…
Cap. 10 a quanto consta a B., al momento del passaggio a fine 2018 il Ricorrente eseguiva in parte mansioni di desk che erano proprie degli altri segretari di ricevimento e dunque rispondeva alla e-mail e alle telefonate, eseguiva delle quotazioni/preventivi, svolgeva l'assegnazione delle camere degli ospiti. Le quotazioni e preventivi erano peraltro sempre soggetti a ad approvazione da parte del Direttore, Sig. I.C. e/o della sig.ra R.T., addetta amministrativa: G. era capo ricevimento, nel senso che si occupava dei gruppi, per qualche periodo ha fatto i turni del movimento, lui coordinava gli orari degli addetti al ricevimento, sempre coordinato da C.; C. aveva la supervisione di tutto, aveva l'ultima parola.
Cap. 11 Circa l'80% dei pagamenti dell'Hotel avveniva con moneta elettronica e dunque il "maneggio" di possibile denaro era sporadico e del tutto limitato. Il Ricorrente al massimo si limitava a mettere in una busta il contante e poi era sempre e solo il direttore, sig. I.C. a incaricarsi dei depositi in banca e delle contabilizzazioni necessarie. Dunque anche già solo per questo elemento non si comprende come possa il Ricorrente rivendicare alcuna indennità di cassa: era un movimento normale, non so se era l'80%. È vero che in banca andava il Direttore, ma ogni addetto al turno, all'uscita dal turno, faceva una pre-chiusura, metteva in busta l'incasso che veniva controfirmato dall'entrante in turno; alle 15.00, alle 23.00, alle 2.00 si mettevano i soldi in cassaforte; ce li metteva chi finiva il turno, non apriva la cassaforte ma inseriva il danaro in una fessura.
La cassaforte veniva aperta dal direttore e dalla T.. I soldi venivano ritirati forse da una guardia giurata, forse solo per un periodo.
Cap. 13 dal gennaio 2007 fino al 2015 l'organico di M.T. è stato in regime di c.d. "tutela reale" giacché l'organico complessivo impiegato dalla cedente è stato superiore alle 15 unità: nel periodo in cui ci sono stato io eravamo 15 dipendenti. G. è entrato nel 2014.
Cap. 21 Il Sig. G., a seguito del passaggio presso B., svolgeva mansioni del tutto simili a quelle già svolte presso M.T. e analoghe a quelle degli altri colleghi addetti al ricevimento, tutti peraltro inquadrati al livello IV e III, dunque livelli inferiori. Le sue mansioni erano molto simili a quelle degli altri colleghi segretari con un'attività maggiormente dedicata al "back-office" e all'organizzazione del lavoro dei colleghi di ricevimento: è vero.
Cap. 23 Il Ricorrente non svolgeva gli stessi turni di lavoro dei colleghi ma era presente in una fascia oraria compresa tra le h 09,00 e le 18,00 con una pausa di circa un'ora al giorno: è vero, ma solo all'inizio; poi è diventato 8.30 - 16.30/17.00; lui non stava al ricevimento come altri colleghi, poiché era capo ricevimento; il suo ufficio era dietro al ricevimento; aveva una scrivania e un computer, non interveniva con il pubblico, ma solo quando c'erano questioni problematiche.
Cap. 24 Il Ricorrente svolgeva da solo attività che sono solitamente svolte da chiunque operi al desk di ricevimento di un hotel, ad es. rispondere alla mail e alle telefonate, eseguire delle quotazioni/preventivi, svolgere l'assegnazione delle camere degli ospiti. In ogni caso il Ricorrente demandava quasi del tutto il rapporto diretto con gli ospiti dell'hotel agli altri segretari di ricevimento: ha già risposto.
Cap. 26 La sig.ra R.T. si occupava di tutte le incombenze di carattere contabile e amministrativo, ivi inclusa la fatturazione e il disbrigo di tutte le pratiche contabili: è vero.
Cap. 27 Il sig. I.C. nella sua qualità di direttore sovrintendeva a tutto il personale dell'Hotel, incluso il sig. G. e, inter alia, era il solo a poter approvare i budget sia per i clienti individuali che per i gruppi nonché a sovrintendere alla contabilità finale, ivi inclusi i rapporti con le banche: è vero.
Cap. 28 Il Sig. R.C., peraltro inquadrato anch'egli con un livello più alto del Ricorrente, si occupava di tutte le incombenze commerciali, ivi incluse tutte le attività di carattere promozionale e di accounting: è vero, ma con la supervisione di C..
Cap. 30 Soltanto il direttore I.C. era autorizzato a versare gli incassi in contante in banca (e non certo il Ricorrente, il quale al massimo si limitava, peraltro del tutto sporadicamente, a mettere in cassaforte i pochi contanti che fossero stati consegnati dai clienti): è vero in banca andava C..
Non rispondevamo di tasca nostra degli ammanchi. Dal 2015 C. ha introdotto la necessità della doppia firma, dell'uscente e dell'entrante nel turno; inoltre, si versava in due in cassaforte, non so se qualcuno pagasse di tasca propria; a me non è mai successo di avere ammanchi…
C. era sales manager, si occupava della parte commerciale; non so chi svolgesse questo ruolo prima ma so che C., da quando è arrivato, ha curato tutto l'aspetto commerciale dei contratti con Agenzie e aziende e l'aspetto delle tariffe; tutti i contratti erano firmati da C.. Ho visto i contratti di sfuggita. Non ho mai visto contratti firmati da G.. Io sono arrivato in concomitanza dell'arrivo di C.. Prima di G. c'era un capo ricevimento di nome F.R., ma io non c'ero.
Non ho mai visto G. negoziare contratti…"
12. Rileva il Collegio che se nelle deposizioni dei testi P. e D. sembrano emergere circostanze favorevoli alla tesi di parte attrice, le restanti deposizioni depongono in senso opposto.
La T. ha affermato che il G.: era assistente del Direttore; aveva funzioni coordinamento del personale di servizio addetto al ricevimento, svolte sulla base di procedure e modelli organizzativi dati dal Direttore, non dettati da lui o di sua autonomia iniziativa.
Trattasi di compiti che rientrano inequivocamente nel livello II (si rammenti: lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo, come:
- capo ricevimento;
- coordinatore del centro prenotazioni;
- assistente del direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici).
Di analogo tenore è la deposizione del teste R. (G. era capo ricevimento, nel senso che si occupava dei gruppi, per qualche periodo ha fatto i turni del movimento, lui coordinava gli orari degli addetti al ricevimento).
Pertanto, premesso che gravava sul ricorrente l'onere di provare l'espletamento di mansioni superiori a quelli di inquadramento, deve concludersi - stante la non univocità delle dichiarazioni testimoniali - che non sussiste il diritto del G. al riconoscimento dell'invocato 1 livello.
13. Il secondo motivo è fondato.
Va premesso che nessuno dei testi escussi ha dato atto di un intervenuto mutamento delle mansioni del G. nel corso degli anni.
P. e D. hanno riferito di medesime funzioni esercitate dal ricorrente sin dal 2007.
E la stessa T., pur confermando il capitolo di prova 3.23 (Dal 1 marzo 2010, il Ricorrente veniva promosso al secondo livello) non ha specificamente dichiarato che il Genovese, per effetto della promozione, ha cominciato da marzo 2010 a svolgere compiti diversi da quelli esercitati dall'inizio del rapporto.
Ed è anche significativo che con la lettera con cui è stato comunicato il passaggio di livello, la M. ha solo riconosciuto "un miglioramento economico" indicando il nuovo trattamento retributivo, senza assegnare (o dichiarare di assegnare) al ricorrente altra qualifica o diverse funzioni.
Deve, pertanto, ritenersi, che con il passaggio di livello la M. abbia voluto attribuire il giusto livello spettante al G. per le funzioni esercitate.
D'altra parte il Tribunale non ha affermato che il ricorrente non avesse diritto, dall'inizio del rapporto, al II livello, ma che non "erano stati depositati conteggi subordinati con riferimento al II livello con riferimento a residui periodi".
Ora, come opportunamente rimarcato dall'appellante, è consolidato il principio secondo cui la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia; pertanto, qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia, che deve essere specificamente denunziato in appello, potendo il giudice del gravame pronunziare sul riconoscimento della qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (ex aliis, Cass. 10407/2020).
La mancata produzione di specifici conteggi relativi al II livello non costituiva ragione per rigettare la relativa richiesta (implicitamente formulata), potendo (e dovendo) il Tribunale o condannare genericamente la società convenuta al pagamento delle somme corrispondenti al II livello (peraltro, come si dirà al punto 14, la sentenza sarebbe stata ugualmente specifica) o chiedere alla parte di depositare nuovi conteggi o disponendo apposita CTU.
A ciò, pertanto, deve provvedere questo Collegio.
14. In mancanza di specifici conteggi, può la B. essere condannata al pagamento, in favore del G. delle differenze salariali al medesimo dovute quale dipendente di II livello CCNL Turismo - Confcommercio.
È opportuno precisare che la condanna deve intendersi specifica (valevole come titolo esecutivo), poiché vi sono gli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con calcolo puramente matematico, avendo il ricorrente indicato la retribuzione percepita nel corso degli anni e allegato il CCNL applicabile e la superiore qualifica (II livello) spettantegli dal 2 maggio 2007 al 28 febbraio 2010 (cfr. Cass. SS.UU. 11066/2012).
15. L'eccezione di prescrizione sollevata da entrambe le società già in primo grado e reiterata in questa sede è infondata, poiché tra la data di cessazione del rapporto e l'introduzione del giudizio sono decorsi meno di cinque anni.
Invero, il rapporto è cessato nel 2020 nella piena vigenza della c.d. Riforma Fornero.
Orbene, in tema di crediti retributivi, posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 26246/2022).
16. Il terzo motivo è infondato.
Il teste R. ha ben precisato che il ricorrente "non stava al ricevimento come altri colleghi, poiché era capo ricevimento".
Dunque, le somme che venivano versate dai clienti non erano mai incassate dal G..
È emerso dalle varie dichiarazioni che ogni addetto al ricevimento (e quindi non il ricorrente) "all'uscita dal turno, faceva una pre-chiusura, metteva in busta l'incasso che veniva controfirmato dall'entrante in turno; alle 15.00, alle 23.00, alle 2.00 si mettevano i soldi in cassaforte; ce li metteva chi finiva il turno, non apriva la cassaforte ma inseriva il danaro in una fessura" così, in particolare, teste R.; ma negli stessi vd. P. ("a ogni fine turno, il personale del turno provvedeva a versare l'incasso in una cassaforte chiusa, attraverso una fessura"), D. ("ad ogni turno, noi del ricevimento avevamo l'obbligo di verificare che la cassa quadrasse, in presenza del G. se c'era lui; se non c'era lui lo faceva il collega che ci dava il cambio. G. lo faceva alle 15,00 sempre").
Il G. assisteva normalmente alle operazioni (affinché gli addetti provvedessero al deposito delle somme con le modalità previste) ma non aveva lui il maneggio del danaro.
Orbene, a norma del CCNL, l'indennità di cassa spetta "al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze".
Come ben si vede, il G. non rientra tra il personale cui il CCNL conferisce il diritto all'indennità di cassa.
Va aggiunto che poco significative sono le dichiarazioni dei testi che hanno affermato che anche il G. rispondeva di eventuali ammanchi.
I testi non hanno specificato da chi e come hanno appreso tale circostanza e/o da quale preciso episodio hanno tratto tale convincimento.
La teste P. ha riferito che "ci sono stati ammanchi nel cassetto e di quello abbiamo risposto tutti", ma non ha offerto elementi certi per affermare che anche il G. abbia dovuto partecipare al pagamento delle somme mancanti.
Lo stesso dicasi per ciò che ha dichiarato il D. ("a pagare in caso di ammanchi erano gli addetti al ricevimento; anche G. rispondeva economicamente quando era al ricevimento").
E, d'altra parte, il ricorrente ha allegato, con l'atto introduttivo, che aveva "l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze per ammanchi" e non anche che in alcuni casi (e quali) le aveva realmente versate.
Né constano documenti di provenienza aziendale da cui emerge che il G. era obbligato a farsi carico di eventuali ammanchi o che, in alcuni casi, è stato chiamato a rifondere le differenze.
In definitiva, le dichiarazioni dei testi si fondano, in parte qua, su meri soggettivi convincimenti e non su fatti personalmente constatati.
17. Con il gravame incidentale, la B. censura la declaratoria di illegittimità del licenziamento.
Deduce la società.
che "le asserite sedi indicate in visura sono proprio quegli Hotel che B. non gestisce direttamente ma appalta a società terze secondo il modello di business di cui anche il Giudice stesso ha dato conto in sentenza. Quindi la circostanza che in visura risultano delle sedi non significa che su quelle B. operi direttamente, in quanto sono strutture esternalizzate a società terze in virtù di contratti di appalto";
che "il sig. G. aveva competenze specifiche unicamente nel settore del ricevimento dell'Hotel avendo sempre lavorato a livello operativo in ambito di albergo, per cui non sarebbe potuto di certo essere ricollocato a M., in uffici di direzione";
che "le posizioni indicate dal sig. G. in ricorso di primo grado, pag. 19, che il Giudice indirettamente richiama in sentenza, non potevano essere occupate dal sig. G. in quanto B. in sede ha solo uffici di direzione amministrativa, direzione del personale e commerciale con personale molto qualificato".
La situazione del sig. C. e della sig.ra T., citati da controparte in ricorso di primo grado, erano molto differenti da quella del sig. G..
Al momento del licenziamento del sig. G., B. non aveva alcun hotel a gestione diretta. Quindi non sarebbe stata possibile una ricollocazione presso una struttura a marchio B..
18. Il motivo è infondato.
È oramai consolidato l'orientamento della S.C. in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo cui spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri." (cfr. tra le tante Cass. nn. 5592 e 12101 del 2016). Il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore (cfr. Cass. n. 24882 del 2017). In sostanza sul datore di lavoro incombe la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore che può essere data con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo (cfr. Cass. n. 23789 del 2019) (così, in motivazione, Cass. 33341/2022).
Orbene, la B. si è limitata a censurare l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha valutato certi fatti o atti come indicativi della possibilità di una ricollocazione del dipendente, senza peritarsi di fornire la prova positiva della concreta impossibilità di un repechage.
I fatti allegati (mancanza, alla data del licenziamento, di hotel a gestione diretta; non ricollocabilità del G. nella sede di a M. in compiti assimilabili a quelli sino a quel momento svolti, ecc.) non hanno trovato il conforto di alcun elemento probatorio.
Né la prova per testi articolata in primo grado aveva tale finalità, poiché diretta solo a dimostrare la natura delle mansioni svolte dal ricorrente e da altri dipendenti nonché l'operato tentativo di definire di la vertenza in modo transattivo e/o di collocare il G. presso altra società.
In definitiva, va confermata la statuizione di illegittimità di licenziamento, per non aver la B&E assolto l'onere di dimostrare l'impossibilità di riutilizzo del lavoratore in altri posti di lavoro.
19. In conclusione, va rigettato l'appello incidentale mentre quello principale va accolto solo limitatamente al secondo motivo e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato che al G. spetta dal 2 maggio 2007 al 28 febbraio 2010 l'inquadramento nel II livello del CCNL di categoria, con condanna della B. al pagamento, in favore del G., delle correlative differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Come è noto, in tema di trasferimento d'azienda, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili.
E, nella specie, tanto non consta né è stato allegato.
Pertanto, in accoglimento della domanda di garanzia (impropria) formulata dalla B. già in primo grado e reiterata in questa fase, la M. va condannata a rifondere alla B. le somme che quest'ultima dovrà versare al G..
16. Considerato l'esito complessivo del giudizio, può confermarsi tra l'appellante e la B. la statuizione sulle spese del primo giudice, con integrale compensazione delle spese del gravame.
La M. va, invece, condannata al pagamento, in favore della B. delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano, in base al valore della controversia (ossia in base all'ammontare delle differenze retributive per il periodo maggio 2007 - febbraio 2010) come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza
terza sezione
definitivamente pronunciando
- sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 25 maggio 2022, da G.P. nei confronti della B.H.I. s.p.a., con chiamata in causa della M.I. s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 19 aprile 2022;
- sull'appello incidentale spiegato dalla B.H.I. s.p.a.;
così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
b) dichiara che al G. spetta dal 2 maggio 2007 al 28 febbraio 2010 l'inquadramento nel II livello del CCNL di categoria;
condanna la B.H.I. s.p.a al pagamento, in favore del G., delle correlative differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) condanna la M.I. s.r.l. in liquidazione a rifondere alla B.H.I. s.p.a. le somme di cui alla precedente lett. b);
d) conferma, nel resto l'impugnata sentenza.
Rigetta l'appello incidentale spiegato dalla B.H.I. s.p.a.
Conferma tra G.P. e la B.H.I. s.p.a. la statuizione sulle spese del primo giudice e compensa integrale tra le predette parti le spese del gravame.
Condanna la M.I. s.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore della B.H.I. s.p.a., delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi Euro.4.000,00 e, quelle del presente grado, in complessivi Euro.3.000,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2023.
Tale operazione non veniva fatta con l'assistenza della guardia giurata, che aveva il solo compito di aprire le porte al mattino e disinstallare l'allarme e poi si collocava nel punto vendita. ...
Guardia giurata al primo sopralluogo, segnalando ai superiori eventuali carenze disciplinari o negligenze e provvedendo a organizzare le sostituzioni dei lavoratori" ... adibire il lavoratore a mansioni di guardia giurata, quanto meno dal febbraio 2013, all'epoca di entrata in vigore....