REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE PENALE
composta dai signori:
Dr. Andrea TRONCI - Presidente estensore
Dr. Vito FANIZZI - Consigliere
Dr.ssa Margherita GRIPPO - Consigliere
all'udienza del 20/10/2015
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DIBATTIMENTALE
nel processo penale a carico di:
C.A., nato il (...) a L. - residente Viale J., 66 - M. elettivamente domiciliato presso l'Avv. Fabrizio Lamanna - Foro di Taranto
- CONTUMACE -
appellanteavverso la sentenza n. 319/2014 emessa il 07/02/2014 dal Tribunale di Taranto - con la quale, imputato:
A) del reato p.p. dagli artt. 81, 629 c.p. per avere, nella qualità di amministratore unico dell'Istituto "Europolice", in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con minacce di licenziamento, costretto i dipendenti S.D. e altri a sottoscrivere e ricevere prospetti di retribuzione indicanti importi superiori a quelli effettivamente percepiti ed altresì costretto i suindicati dipendenti a non richiedere il pagamento della 13 e 14 mensilità relative agli anni 2000 e 2001;
B) del reato p.p. dagli artt. 81, 610 c.p. per avere, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con le minacce indicate sub a), costretto le persone sopra indicate a sottoscrivere un foglio senza data contenente una dichiarazione di dimissione. (In Taranto sino a giugno 2001),
veniva ritenuto responsabile dei reati ascrittigli al capo a) della rubrica limitatamente alle persone offese S.D. e altri e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, con il vincolo della continuazione, condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro1600,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Condannato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede civile e alla rifusione in favore di esse delle spese di costituzione in giudizio che liquida: nella misura complessiva di Euro 1500,00 con riferimento a S.D. e C.G. difesi entrambi dall'avv. G. De Feis; nella misura di Euro 1200,00 con riferimento a G.M. difeso dall'avv. Balistreri; nella misura di Euro 1200,00 con riferimento a Q.G. difeso dall'avv. F. De Feis, oltre i.v.a, e c.p.a. per tutte come per legge.
Dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo b) della rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione. Assolto dai reati di cui al capo a) della rubrica contestati ai danni di B.F., S.G. e C.G. perché il fatto non sussiste;
con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Lorenzo Lerario;
con l'intervento della parte civile:
1) Q.G., nato l'(...) a T.
2) S.D., nata il (...) a T.
3) C.G., nato il (...) a T. - tutte parti civili predette elettivamente domiciliate presso Guglielmo De Feis - Foro di Taranto
- PRESENTE IL DIFENSORE -
4) G.M., nato l'(...) a T. - elettivamente domiciliato presso l'Avv. Luca Balistreri - Foro di Taranto
- PRESENTE IL DIFENSORE-
con l'assistenza del Cancelliere sig.ra Tiziana Urselli;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza in data 07.02.2014 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, dichiarava C.A. colpevole del delitto di estorsione continuata ascrittogli, con la sola eccezione dei fatti in danno di B.F., S.G. e C.G., "per avere, nella qualità di amministratore unico dell'istituto "Europolice", in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con minacce di licenziamento, costretto i dipendenti S.D., ... C.G. e altri ... a sottoscrivere e ricevere prospetti di retribuzione indicanti importi superiori a quelli effettivamente percepiti ed altresì costretto i suindicati dipendenti a non richiedere il pagamento della 13^ e 14^ mensilità relative agli anni 2000 e 2001". Donde la condanna del prevenuto, con le concesse attenuanti generiche, alla pena complessiva di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa, cui seguiva la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili (S.D., C.G., Q.G. e G.M.).
Contestualmente, il C. medesimo fruiva della declaratoria di prescrizione in ordine all'ulteriore addebito elevato a suo carico, ai sensi dell'art. 610 c.p., per aver costretto i medesimi dipendenti di cui sopra, con le già indicate minacce, "a sottoscrivere un foglio senza data contenente una dichiarazione di dimissione".
2. Avverso detta pronuncia interponeva tempestiva impugnazione il difensore di fiducia del C., il quale denunciava come la statuizione di condanna del proprio assistito fosse stata basata sulle sole "testimonianze dei lavoratori, che, in tempi passati, hanno prestato servizio presso la società del sig. C. e che, in questo processo si sono costituiti parti civili e sono, sicuramente, portatori di interessi". Testimonianze affette da "numerose contraddizioni" e ritenute perciò tali da non garantire, "senza ulteriori elementi esterni, ... un quadro esaustivo dell'intera vicenda che, ad oggi, non si attanaglia alla realtà dei fatti, proprio a causa della mancata osservanza di quell'imprescindibile principio, quale è l'affidabilità in ordine alle fonti di prova".
Osservava poi il legale appellante come le condotte addebitate al prevenuto, ove pure poste in essere, in ogni caso "non integrerebbero affatto il reato espressamente previsto e disciplinato dall'art. 629 c.p.".
A tale riguardo, rappresentava il proposto gravame come, in ragione dello stato di profonda crisi (dipendente solo dal mancato pagamento dei debiti da parte di coloro che avevano usufruito dei servizi prestati dalla "Europolice") in cui versava al tempo la società dell'imputato - non a caso sfociato nel fallimento e nella conseguente chiusura dell'azienda - il C., esercitando per certo un proprio diritto, "stava provvedendo a modificare la struttura della sua azienda passando ad essere una società cooperativa": ciò che lo avrebbe comunque costretto, non potendo il numero dei soci essere maggiore di quello dei non soci, "al licenziamento di una parte del personale". Di qui l'assenza dell'elemento costitutivo della minaccia, ritenendosi peraltro sintomatica dell'erroneità della statuizione del primo giudice, la circostanza che, sia pur solo per taluni dipendenti, la condotta del C. sia stata ritenuta immune da censure sul piano penale.
Ancora, lamentava l'appellante che il primo giudice non avesse tenuto in considerazione la prova di taluni pagamenti pure effettuati dal C., ritenendo la relativa documentazione "non assistita dal requisito della certa corrispondenza al vero non essendo stata esibita ai testi", sottolineando altresì come il dato oggettivo del licenziamento di taluni dipendenti - S., G., B. e C. - infine eseguito dal C. costituisse prova logica della reale finalità dallo stesso perseguita con il proprio comportamento: vale a dire, non certo quella di perseguire un profitto - giacché, in tal caso, non avrebbe adottato tale soluzione - "quanto piuttosto salvare la sua azienda".
Carattere meramente subordinato rivestivano le richieste residuali di contenimento della pena in misura pari ai minimi edittali, con il riconoscimento dei benefici di legge.
3. Reputa la Corte che la sentenza impugnata si sottragga alle censure che le sono state rivolte, meritando piena ed integrale conferma.
E' fin troppo evidente che la mera titolarità di un interesse, per certo discendente dalla qualità di persona offesa, ancor più se costituita parte civile (veste peraltro propria solo di alcuna delle odierni parti lese), non comporta certo l'automatica inattendibilità di un teste, imponendo unicamente - in conformità all'insegnamento consolidato del giudice di legittimità - l'obbligo di un particolare scrupolo nella disamina delle sue dichiarazioni, cui il Tribunale risulta essersi puntualmente attenuto.
Logico corollario di quanto precede è che l'assunto difensivo della inaffidabilità - per così dire, in re ipsa - delle dichiarazioni testimoniali delle parti offese non ha alcun fondamento e va quindi disatteso.
Per vero, nel proposto gravame, come detto in precedenza, si parla altresì di "numerose contraddizioni" in cui i testi suddetti sarebbero incorsi, ma a supporto di detta affermazione - essa sì astrattamente idonea ad inficiarne l'attendibilità - il legale appellante si è limitato a confutare del tutto apoditticamente il giudizio formulato dal giudice di prima istanza, dunque senza sviluppare alcuna concreta argomentazione atta a legittimare il superamento della condivisibile motivazione del detto giudice, che ha parlato di divergenze attinenti "o alla esatta entità del divario tra buste paga e pagamenti effettivi o alle evoluzioni del rapporto lavorativo", tali da trovare "una ragionevole spiegazione nella enorme distanza temporale tra i fatti e la loro resocontazione in udienza, cui si ricollega una inevitabile, a tratti, approssimazione narrativa" e, comunque e soprattutto, tali da "avere un rilievo sicuramente marginale, poiché non escludono gli elementi costitutivi dell'estorsione (l'accettazione, sotto minaccia di licenziamento, di una minor retribuzione e di una falsa quietanza)".
Conseguentemente e conclusivamente, può dunque tenersi ferma la puntuale ricostruzione della complessiva vicenda di cui trattasi, quale sintetizzata dal primo giudice nella parte motiva della propria pronuncia, ove così si legge:
"I testi escussi G. e altri dichiaravano concordemente di avere lavorato con funzioni di guardia privata alle dipendenze dell'azienda Europolice, operante nel settore della vigilanza privata, negli anni ricompresi tra il 2000 e il 2002. Occorre evidenziare che il periodo lavorativo relativo a ciascuno di loro si può ricostruire, per alcuni, in base alle rispettive dichiarazioni, per altri, in base alle buste paga confluite agli atti del processo. Ed invero: L. all'udienza del 12.11.2007 precisava di avere lavorato per la Europolice dal 2.5.2001 al 20.12.2001, G. all'udienza dell'11.3.2005 di essere stato assunto nel giugno 2001 e di avere prestato servizio fino all'aprile 2002, Z. di avere lavorato dal dicembre 2000 e per un anno e mezzo; di Q. risultano allegate agli atti le buste paga dal gennaio 2001 all'aprile 2002, di G. le buste paga dal gennaio 2001 al novembre 2001. di C. le buste paga dal giugno 2001 all'aprile 2002, di S. le buste paga dal settembre 2000 all'aprile 2002. Tutti i testi indicavano nell'odierno imputato il titolare formale e sostanziale della predetta azienda (risultando in ciò riscontrati dal teste di P.g. T. che indicava nell'imputato l'amministratore unico della Europolice) e che l'assunzione veniva disposta dall'azienda dopo la partecipazione ad un corso di formazione in "tecnica operativa".
Tale corso - della durata di circa quattro mesi - comportava inoltre per i partecipanti l'obbligo del pagamento, nella prospettiva di essere dichiarati idonei ed assunti con contratto a tempo indeterminato, della somma di cinque milioni di lire (cfr. contratto per l'ammissione al corso, prodotto dalla difesa di G.) che sarebbe stata a sua volta scomputata dalla retribuzione mensile (cfr. testi G., pag.7, Q. all'udienza dell'11.03.2005 a pag.54, C. pag.6, Z. a pag.21). I testi dichiaravano che, una volta assunti, sottoscrivevano una busta paga - dagli stessi riconosciuta in quella acquisita in copia al fascicolo dibattimentale (cfr. L. pag.18, Z. pag.28, C. pag.9, G. a pag.37, S. a pag.49) - correlata alle ore di lavoro svolte mensilmente, senza tuttavia che, per volontà del C., l'importo ivi risultante corrispondesse a quello effettivamente erogato. Invero il C. in parte operava una compensazione tra lo stipendio e le rate per il pagamento del corso di formazione, in altra parte scomputava anche ulteriori importi giustificandoli come contributo "per la crescita dell'azienda" (quanto al divario tra l'importo indicato in busta paga e quello effettivamente corrisposto in contanti G. a pag.10, 30, riferiva di circa un milione e trecento mila lire nominali rispetto a quattrocento effettive; L. all'udienza del 12.11.2007 pag.19 riferiva di ricevere solo la metà, così anche la Z. pag.28, 29; C. pag.7 quantificava il divario in circa duecento mila lire in meno, S. pag.42 riferiva di un divario di circa quattrocento mila lire; G. all'udienza dell'11.03.2005 a pag.17 quantificava il contributo imposto in circa 350, 400 Euro mensili per "aiutare l'azienda"; Q. all'udienza dell'11.03.2005 a pag.62 riferiva di ricevere circa trecento mila lire in meno). Il pagamento della minor somma avveniva poi mediante contante prevalentemente ad opera del S., persona di fiducia del C. addetta all'amministrazione dell'azienda ma anche direttamente ad opera direttamente di quest'ultimo (cfr. Z. pag.25).
A fronte delle singole recriminazioni il C. era aduso controbattere a tutti costoro che se non avessero accettato di firmare buste paga con importi inferiori a quelli effettivi avrebbero potuto dimettersi o essere licenziati ottenendo una generalizzata accondiscendenza (cfr. G. pag.17, 18, e pag. 12: "io mi stavo naturalmente zitto perché ho una famiglia da mantenere", Z. pag.26: "o prendevo quei soldi che mi davano o rimanevo senza lavoro", G. pag.38: "ci diceva di lasciare il contributo altrimenti rischiavamo anche il posto", L. pag.17 e all'udienza del 12.11.2007 a pag.21: di fronte al rifiuto di firmare le ulteriori buste paga C. rispondeva "allora farò carte false per mandarti a casa", S. pag.50, C. pag.5).
I dipendenti testimoniavano inoltre di avere sottoscritto anche la busta paga della tredicesima e quattordicesima mensilità degli anni 2000 e 2001 senza ricevere importi effettivi (cfr. G. a pag.13, S. pag.44: "il C. con tono minaccioso mi riferiva che la tredicesima me l'avrebbe anche corrisposta, ma dal lunedì seguente non avrei più dovuto lavorare per la Europolice", G. all'udienza dell'11.03.2005 pag.10 riferiva che il C. gli aveva detto: "sono disposto anche a dartela la tredicesima mensilità ma da domani ritieniti licenziato"; C. a pag.8,9; G. all'udienza dell'11.03.2005 pag.6,7, Q. all'udienza dell'11.03.2005 a pag.64; Z. pag. 21). Alcuni di essi lamentavano in dibattimento il ricorso all'uso strumentale delle contestazioni disciplinari o del potere organizzativo datoriale al solo fine di inibire o contenere le giuste doglianze sulle false condizioni di pagamento (S. pag.45, L. pag.16, Z. pag.30: "se tu non accettavi quello che loro dicevano ti mandavano in posti che non andavano bene") nonché la prassi aziendale di far firmare una lettera di dimissioni "in bianco" prima che se ne verificasse il presupposto (C. pag.9: questa lettera di dimissioni senza data ci "fu fatta firmare dall'amministrazione, il motivo era quello che dovevamo continuare a lavorare, se nel caso loro avessero avuto dei problemi magari ci mettevano la data e ci mandavano a casa". Q. a pag.56 all'udienza dell'11.03.2005: "era una minaccia verbale che se non firmavo dovevo essere licenziato", G.: "al momento dell'assunzione ci fecero firmare per forza le dimissioni in bianco", S. pag.53). Ed infatti quand'anche il documento non venisse poi di fatto utilizzato dall'azienda, avendo i lavoratori riferito che le lettere di dimissioni loro mostrate erano autentiche, pur tuttavia esso rappresentava comunque uno strumento di pressione psicologica per l'accettazione delle condizioni retributive in atto (cfr. lettere di dimissioni agli atti di C., di Q. esibite ai testi). La teste Z. in specie riferiva di pressioni psicologiche tali da metterla nelle condizioni di non reagire ai mancati pagamenti (pag.27), il teste L. di un clima di oppressione tale da fargli preferire la cassa integrazione (pag.15) e tutti poi precisavano con apprezzabile genuinità di non avere mai subito prospettazione di eventi lesivi diversi o ulteriori rispetto a quelli del licenziamento (cfr. G. pag.24, Z. pag.26).
In ragione di siffatti prevaricatori comportamenti si dimettevano la Z. (cfr.pag.30: "ho dato le dimissioni perché non riuscivo più a lavorare psicologicamente bene"), e il Q. (cfr.pag.59 verbale udienza dell'11.03.2005) mentre venivano licenziati la S. per asserite ragioni disciplinari (cfr. lettera del 02.08.2002) ed il G. per asserita "mancanza di requisiti oggettivi" (cfr. lettera di licenziamento del 07.02.2003, agli atti), nonché i dipendenti B.F. e C.G. (cfr. relative lettere di licenziamento agli atti).
Risultava inoltre che nell'anno 2001, il C. inviava comunicazione scritta ai dipendenti nella quale prospettava loro la necessità, se avessero voluto conservare il proprio posto di lavoro, di versare all'azienda una somma di alcuni milioni di lire, per divenire soci della cooperativa, così determinando in alcuni di loro la scelta di dimettersi non disponendo della somma richiesta (cfr. G. pag.14 e "comunicazione" della Europolice agli atti, prodotta dalla difesa G.)".
Ciò posto, è appena il caso di osservare che non mutano in alcun modo i termini della questione:
- il riferimento alla ristrutturazione societaria, con annessa necessità di far luogo a taluni licenziamenti, per via dell'allegata impossibilità che una società cooperativa avesse un numero di non soci maggiore di quello dei soci, atteso che la minaccia del licenziamento, fatta aleggiare sul capo dei sette dipendenti per i quali è intervenuta condanna, è stata da essi concordemente rapportata all'ipotesi di mancata accettazione della minor retribuzione di fatto corrisposta (si vedano anche le lettere di dimissioni formalizzate in epoca non sospetta dalla Z. e dal C., in cui l'esplicitata causale della scelta è rapportata proprio alla "mancata retribuzione" percepita) e non certo alla summenzionata ristrutturazione societaria, che si colloca infatti, dal punto di vista cronologico, in epoca successiva all'inizio delle condotte delittuose, sì che essa non ha per certo alcuna reale attinenza con l'oggetto del presente processo;
- il richiamo alla produzione effettuata all'udienza di discussione del giudizio di primo grado, poiché la documentazione relativa a pretesi "acconti" versati per i mesi di agosto e dicembre 2001 riveste carattere parziale, alla luce dell'arco di tempo in contestazione, e deve ritenersi in ogni caso superata dalla produzione delle buste paga, donde la sua scarsa significatività, in uno con il rilievo - già opportunamente evidenziato nella impugnata sentenza - della mancata esibizione di tali carte ai dipendenti, onde consentire agli stessi di chiarirne il significato, anche alla stregua della riferita sottoscrizione anticipata di (fittizie) lettere di dimissioni (cfr. il capo d'accusa sub b), per il quale è intervenuta declaratoria di prescrizione, dopo essere stata accertata l'effettività del fatto), ulteriormente sintomatica delle prassi non lecite in uso presso l'Europolice; per non dire poi della documentazione attestante le transazioni intervenute con diversi lavoratori, in relazione alle loro pretese economiche, comunque indicative del riconoscimento, da parte del datore di lavoro, di debiti nei confronti dei dipendenti;
- la sottolineatura dell'intervenuta assoluzione del C. da taluni fatti estorsivi del pari ascritti a suo carico, posto che il primo giudice è stato esplicito nel significare - ancora una volta, senza che sia dato rilevare alcuna confutazione ex adverso - che la statuizione liberatoria, quanto agli episodi in danno di S.G., C.G. e B.F., trova la propria ragion d'essere esclusivamente nel mancato adempimento del relativo onere probatorio a carico dell'Accusa, tenuto conto che la S. è risultata irreperibile e non è stata perciò esaminata in sede dibattimentale, al pari delle restanti due parti lese, addirittura nemmeno comprese nella lista testimoniale predisposta dal p.m.;
- la presunta contraddittorietà ravvisabile nell'intervenuto licenziamento della S. e del G. (per ciò che concerne il pur accennato licenziamento del B. e del C., la circostanza è comunque superata dalla testé richiamata assoluzione), non vedendosi per quale mai ragione detto fatto dovrebbe essere rappresentativo del mancato perseguimento dell'ingiusto profitto da parte del C., com'è ovvio ampiamente realizzato attraverso la corresponsione di somme diverse ed inferiori rispetto a quelle dovute.
Nulla quaestio, infine, in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, valendo in proposito il puntuale richiamo alla giurisprudenza del giudice di legittimità già citata dal Tribunale, a proposito della sicura integrazione del requisito costitutivo della minaccia nella prospettazione - qui addirittura espressa - della perdita del posto di lavoro manifestata ai dipendenti in caso di mancata accettazione della diversa ed inferiore somma rispetto a quella risultante dalla busta paga, per di più in un contesto territoriale sempre connotato da endemica difficoltà di reperire una stabile occupazione. Mentre, per altro verso, nessuna rilevanza assume lo stato di crisi della "Europolice" indotto dal mancato incasso dei propri crediti - ciò che il primo giudice ha invece valorizzato in funzione del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62 bis c.p. - che avrebbe semmai legittimato altro tipo di condotta ad opera del C..
Infine, anche le censure residuali, in tema di trattamento sanzionatorio non meritano accoglimento: la pena a carico dell'imputato, invero, è stata già determinata dal primo giudice (con riferimento alla più significativa componente detentiva, quella pecuniaria apparendo comunque congrua) muovendo dal minimo edittale, applicandovi la decurtazione massima di un terzo per le già concesse attenuanti generiche ed apportando, da ultimo, un contenutissimo aumento di gg. 10 di reclusione ed Euro 100,00 di multa a titolo di continuazione per gli ulteriori episodi estorsivi, senza nemmeno considerare la continuazione interna a ciascun fatto estorsivo in danno del singolo lavoratore.
Segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese del grado, nella misura indicata in dispositivo quanto a quelle in favore delle parti civili.
P.Q.M.
Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,
CONFERMA
la sentenza emessa in data 07.02.2014 dal Tribunale monocratico di Taranto ed appellata da C.A., che condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, verso l'Erario e verso le costituite partici civili, queste ultime liquidate in Euro 1.200,00 oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti civili patrocinate dall'avv. F. De Feis e L. Balistreri, ed in complessivi Euro 1.440.00, oltre accessori di legge, per quelle patrocinate dall'avv. G. De Feis.
Termine di gg. 30 per il deposito della motivazione.
Conclusione
Così deciso in Taranto, il 20 ottobre 2015.
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015.
