Tribunale Lecce, Sent., 25/01/2023, n. 260. Le minacce furono profferite anche in presenza della sua barista M.P. di P.. Finì con il rivolgersi alla vigilanza privata de La Fenice.

Mercoledì, 25 Gennaio 2023 10:08

Le minacce furono profferite anche in presenza della sua barista M.P. di P.. Finì con il rivolgersi alla vigilanza privata de La Fenice. ... E in ciò si differenzia dall'estorsione che è un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ed è plurioffensivo perché lede sia il diritto di autodeterminarsi nel patrimonio che la libertà personale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Monocratica Penale

Il Giudice Datt. Ssa Maria Francesca Mariano, alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

nei confronti di;

B.V., nato a C. il (...) e residente a P. in via B., n 57nata a L. il (...) ed ivi residente in Piazza B., n 7, libero presente; difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Bellisario, del foro di Lecce, presente

B.E., nato a G. il (...) e residente a P. in via B., n 57, libero assente; difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Bellisario del Foro di Lecce, presente P.C. C.L.M. nato in A. il (...), presente; difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Pastore del Foro di Lecce, presente

IMPUTATO

VEDI ALLEGATO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto di citazione a giudizio del 10 marzo 2021 V.B. e E.B. venivano rinviati a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato ascritto.

All'udienza del 6 ottobre 2021 in assenza degli imputati, assistiti dal Difensore di fiducia, e della Parte Civile L.M.C., rappresentato dal suo Difensore, venivano invitate le Parti a formulare nuovamente le rispettive richieste di prove e il Tribunale ammetteva le stesse come da relativa ordinanza.

All'udienza del 15 giugno 2022 veniva esaminata la persona offesa e il teste G.M.R., con rinuncia del PM ai restanti testi di lista e revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove riguardo a costoro.

All'udienza del 25 gennaio 2023 veniva esaminato il teste di parte civile M.P. con rinuncia al teste E.F. e revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove sul punto. Quindi l'imputato si sottoponeva ad esame.

All'esito, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio pronunciando la seguente sentenza.

L.M.C. ha dichiarato quanto segue.

Nel gennaio febbraio 2018 intendeva aprire un'attività e ne cercava una idonea da acquistare. Un'amica della sua compagna gli disse che a Parabita era in vendita un Bar. Quindi si recò a vederlo. Il proprietario chiese 20 mila euro precisando che vendeva anche i fatturati. In conclusione il C. acquistò solo l'attrezzatura. Diede un acconto e convennero di attendere il mese di marzo per rateizzare il pagamento. Titolare dell'immobile era I.V., i signori B. erano il suocero ed il marito di lei. In sostanza consegnò loro 5 mila euro e firmarono una scrittura privata. Per le rate successive non fissarono un importo preciso. Tuttavia sorsero mole difficoltà anche con i macchinari tanto che il giorno dell'inaugurazione non c'era acqua e dovette recarsi in Acquedotto, la corrente elettrica arrivò solo una settimana prima, la vetrina andava revisionata e costo' 1.240 euro. Aveva appena iniziato a lavorare che si vide arrivare V.B. e il padre V. chiedendogli il denaro. Lui prese tempo, spiegando loro che non era nemmeno finito il mese, ma costoro erano li tutti i giorni con la stessa pretesa. Osservavano che il Bar non lavorava e sostenevano che con loro lavorava; quindi dopo una settimana presero a minacciarlo. C. non negò mai il suo debito, chiedeva solo tempo per guadagnare. Ma le minacce divennero così insistenti che fu costretto a mettere le telecamere, iniziò ad avere paura, anche perché non aveva mai avuto debiti mentre i B. dicevano che non avrebbe più aperto se non avesse pagato entro fine mese, in sostanza prospettando danni futuri e irreparabili. Le minacce furono profferite anche in presenza della sua barista M.P. di P.. Finì con il rivolgersi alla vigilanza privata de La Fenice. Gli dicevano "tu sei una testa di cazzo, devi pagare, io ti faccio chiudere il locale e ti faccio terra bruciata dappertutto". Da un cliente apprese che poiché questa situazione era nota la gente non andava da lui per evitare. Anche su Facebook avevano postato dei commenti sgradevoli dicendo che il locale era sporco, provenienti da persone che si firmavano ad esempio come 'cugina' del B.. C. aveva speso dieci mila euro per aggiustare tutto oltre ai 5 mila dati loro. Ma alla fine sporse denuncia. I B. si recarono da lui dicendogli che se ritirava le denunce si riprendevano l'attrezzatura e gli restituivano 5 mila euro. Il teste rispose di andare a parlare con l'avvocato. Ma da quel momento la sua compagna che abitava in Alezio iniziò a ricevere lettere anonime. Ricevette una telefonata in cui l'interlocutore gli disse "se domenica non paghi quanto ci devi, ti prendiamo a calci nel sedere, ti buttiamo fuori e ti prendiamo tutta l'attrezzatura". Insomma C. era terrorizzato.

G.M.R. ha dichiarato di essere agente della Securpol Security. Fu inviato presso l'esercizio Il Gatto Nero dei B. a Parabita. Giunto sul posto c'era dentro una signora e fuori ad un tavolino tre uomini che discutevano tranquillamente, di cui uno sui 65 anni. C. lo chiamò in disparte con la scusa di vedere se l'impianto di allarme funzionava e gli chiese la cortesia di attendere una ventina di minuti. In fase di indagine aveva dichiarato che C. gli disse che non c'era nessuna rapina in atto, ma che lo aveva chiamato per via di una discussione animata. Il teste ha confermato, precisando, però, che quando arrivò non c'era nessuna discussione accesa.

M.P., compagna del C. ha dichiarato che i B. padre e figlio all'inizio si recavano ogni mattina al bar, prendevano un caffè e chiedevano la restituzione del denaro. Poi iniziarono a chieder a lei quel denaro, pensando fosse ricca. Quindi iniziarono a minacciare di bruciare il locale se non avessero pagato; ma il compagno era in difficoltà perché aveva appena avviato un'attività ereditando numerose bollette per forniture relative alla precedente gestione non pagate e le minacce dei B. lo costrinsero anche a chiudere il locale per alcuni giorni. Inoltre le voci che costoro diffondevano circa il fatto che il locale fosse sporco ed altro, allontanava i clienti, finchè non fu costretto alla chiusura. Quando lei stessa si trasferì in un altro paese prese a ricevere lettere di auguri perché non stava più a Parabita e non portava a spasso il cagnolino, lettere che lei attribuiva agli imputati.

Va premesso che il bene tutelato dalla norma è il bene giustizia, volendo il Legislatore distogliere i consociati dal farsi giustizia da sé, in modo tale che nessuno agisca da solo a tutela delle proprie pretese ma si rivolga alle autorità preposte, evitando di sconvolgere la pace pubblica. L'orientamento nomofilattico ha ritenuto tale fattispecie un reato proprio esclusivo. E in ciò si differenzia dall'estorsione che è un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ed è plurioffensivo perché lede sia il diritto di autodeterminarsi nel patrimonio che la libertà personale. Il punto di differenziazione tra i due reati si è sempre incentrato sull'elemento soggettivo, in quanto nell'estorsione il soggetto mira ad un profitto, mentre nella ragion fattasi mira a conservare un vantaggio che riteneva gli spettasse legittimamente. Più recentemente la differenza si è spostata verso il profilo oggettivo e cioè sull'intensità della condotta violenta; ma tale orientamento non ha avuto seguito non essendovi parametri di misurazione adeguati dell'intensità della violenza o della minaccia. Del resto, a conferma di ciò, l'art. 393 al co 3 c.p. indica l'aggravante dell'uso di armi come modalità di attuazione della violenza o minaccia, e non un diverso delitto quando la violenza sia più grave. Le SSUU investite della questione anno chiarito la differenza strutturale tra le due norme, spiegabile in base al diverso scopo cui tendono le condotte: una pretesa indebita nell'estorsione, una pretesa asserita giuridicamente tutelabile nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

In sintesi l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo; di differenzia da quello di estorsione per l'elemento psicologico da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; il concorso del terzo è possibile solo se questi presti un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire ulteriori finalità (cfr. SSUU n 29541/2020).

In base a tali principi è innegabile che i prevenuti avessero diritto al versamento dei residui venti mila euro. Ma, invece di rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiarire una vicenda civilistica in cui si era creato del contrasto, ritenne di agire per conto proprio vessando, aggredendo verbalmente la persona offesa fino a metterla in difficoltà sul piano economico.

Bary V. in sede di esame ha negato tali circostanze, asserendo di essere socio lavoratore della srl di cui è titolare la sua fidanzata I.V.; e di essere stato a sua volta aggredito verbalmente dal C. che lo aveva accusato di aver subito da lui minacce di bruciargli la casa, cosa non vera.

Tali propalazioni, tuttavia, assumono natura di mere propalazioni difensive, posto che non si vede per quale ragione C. avesse dovuto chiudere per giorni un locale appena avviato se non per via del timore provato per le minacce ricevute, non riuscendo a far fronte al debito perché l'attività non procedeva come sperava. Il narrato della vittima è coerente, lucido, sofferto, in nulla teso ad ingigantire i fatti, anzi nel riconoscimento di un debito dovuto, di cui si sorprendeva solo per le modalità violente della pretesa risarcitoria, tali da indurlo a sporgere denuncia. Le sue propalazioni, inoltre, trovano sostegno in quanto affermato dalla compagna, che, lungi dall'essere compiacente per rendita da posizione, ha mostrato il suo sgomento per essere stata chiamata in causa in quanto persona con disponibilità economica e che, proprio per il clima intimidatorio creatosi, fu costretta ad andare ad abitare altrove. Ne consegue la piena credibilità della persona offesa che priva di valenza le opposte dichiarazioni rese dall'imputato.

Pertanto i prevenuti devono essere ritenuti colpevole del reato ascritto oltre ogni ragionevole dubbio.

Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare della reiterazione della condotta in più occasioni con pervicacia, si può determinare la pena da infliggere agli imputati, che si stima essere congrua nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 150 di multa.

La condanna al pagamento delle spese processuali segue come per legge.

I prevenuti non può usufruire delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di meritevolezza apprezzabili; Invece possono usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di soggetti totalmente incensurati alla prima esperienza criminosa, sicché può presumersi che in futuro si asterranno da condotte analoghe.

Il giudizio di responsabilità penale comporta la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in sede civile, nonché della rifusione delle spese di costituzione ed assistenza dalla stessa sostenute che si liquidano in Euro 960,00 oltre iva e cap come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.;

dichiara B.E. e B.V. colpevoli del reato ascritto e li condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 150 di multa ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e seg c.p.p.;

condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore della Parte Civile L.M.C., da liquidarsi nella competente sede civile, nonché della rifusione delle spese di costituzione ed assistenza dalla stessa sostenute che si liquidano in Euro 960,00 oltre iva e cap come per legge.

Pena sospesa per entrambi.

Conclusione
Così deciso in Lecce, il 25 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2023.

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