Decreto legislativo 08/04/2003, n. 66. Art. 8 Pause

Nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retributive della durata di dieci minuti previste dall'art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata – l'onere del lavoratore di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita; le modalità alternative, così come il godimento di riposi compensativi, devono invece essere provati dal datore di lavoro (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di un lavoratore, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per aver confermato in sede di gravame il rigetto della domanda di condanna della società datrice al pagamento di somme a titolo retributivo, per il mancato godimento dei dieci minuti di pausa previsti dalla contrattazione collettiva di categoria applicabile ai dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata).

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