Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 15/04/2016) 13/05/2016, n. 20095. Guardia giurata alle dipendenze dell'Istituto di vigilanza "Deltapol", e in particolare quale autista di un furgone blindato portavalori, di un plico

Domenica, 13 Marzo 2016 07:58

Guardia giurata alle dipendenze dell'Istituto di vigilanza "Deltapol", e in particolare quale autista di un furgone blindato portavalori, di un plico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/11/2013 della Corte d'appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Gaetano De Amicis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, Avv. Gianluca Calderara, in sostituzione dell'Avv. Carlo Piersantelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 22 novembre 2013 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che dichiarava B.G. responsabile del reato di peculato commesso in Roma il (OMISSIS), condannandolo alla pena di anni tre di reclusione, con una provvisionale di Euro 50.000,00 in favore della costituita parte civile, per essersi appropriato, nella sua qualità di guardia giurata alle dipendenze dell'Istituto di vigilanza "Deltapol", e in particolare quale autista di un furgone blindato portavalori, di un plico contenente la somma di Euro 50.000,00 del quale stava effettuando il trasporto per la relativa consegna al destinatario.

2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del B., che ha dedotto un unico motivo incentrato su vizi della motivazione con riferimento alla detenzione in capo all'imputato della chiave di apertura della cassaforte, nonchè in relazione alla ritenuta credibilità della testimonianza resa dal capo scorta, quale unico soggetto in possesso delle chiavi di apertura della cassaforte.

La sentenza, secondo il ricorrente, non spiega il motivo per cui è pervenuta alla conclusione che i primi a scendere dal mezzo siano state le altre due guardie giurate e non il B.: la ricostruzione, dunque, è carente là dove ha recepito acriticamente le risultanze dell'esame testimoniale degli altri due agenti riguardo alla circostanza della discesa dal mezzo. Si assume, in tal senso, che ritenendo certo un dato che tale non è - quello, cioè, relativo alla sequenza cronologica della discesa dal mezzo - si perviene alla conclusione che solo l'imputato avrebbe potuto impossessarsi del plico, quando invece è altrettanto possibile ritenere che sia stato il B. a scendere per primo dal mezzo.

Non è stata valutata criticamente, inoltre, la testimonianza del capo scorta, L.S., riguardo all'esatta posizione della chiave di apertura della cassaforte, non risultando adeguatamente spiegato il motivo per cui la sottrazione dovrebbe essere avvenuta quando il B. era solo a bordo, e non quando egli è sceso dal mezzo; nè è stato spiegato come il B. avrebbe potuto aprire la cassaforte, quando non è certo che fosse proprio lui in possesso della chiave.

Tutti i testi, peraltro, hanno confermato che era materialmente impossibile comprendere chi si trovasse a bordo del mezzo nel momento in cui si è verificata l'apertura anomala della cassaforte, con la duplice conseguenza: a) che la sequenza di discesa dal furgone non è una circostanza incontrovertibile dalla quale indurre l'identità del soggetto che ha aperto la cassaforte; b) che il possesso della chiave da parte dell'imputato è circostanza non dimostrata ed è indicata come mera possibilità teorica da parte del caposcorta, che quella chiave doveva avere con sè secondo il protocollo.

Motivi della decisione
1. Inammissibili devono ritenersi tutti i profili di doglianza prospettati nel ricorso, in quanto sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

Il ricorso, invero, non è volto a rilevare omissioni ed illogicità ictu oculi percepibili, nè a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto alla intrinseca coerenza dei passaggi delineati nella motivazione, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice d'appello, che ha linearmente ricostruito il compendio storico- fattuale posto a fondamento del tema d'accusa e gli elementi costitutivi della correlata affermazione di responsabilità, confutando le censure difensive e ponendo in rilievo, segnatamente:

a) la non controversa circostanza che nell'esercizio ove le tre guardie giurate si erano fermate per consumare la colazione entrarono, dapprima, il caposcorta con l'altro elemento dell'equipaggio, e solo dopo il loro rientro sul mezzo, il B.; b) che sulla base delle varie componenti del quadro probatorio ivi compiutamente rappresentato, e in particolare degli elementi univocamente offerti dalla registrazione elettronica dei movimenti delle serrature del furgone, ivi compreso lo scorrevole della cassaforte, i primi a recarsi nell'esercizio furono proprio i colleghi del ricorrente, che scesero dal mezzo mentre egli ancora si trovava a bordo; c) che la cassaforte fu aperta subito dopo la prima discesa del personale dal furgone, e non dopo la risalita del personale, con la contestale discesa dell'autista; d) che l'anomala apertura della cassaforte, anche in ragione della piena compatibilità degli orari con la sosta del furgone al bar, doveva temporalmente collocarsi nel momento in cui ebbe a verificarsi la prima discesa dal mezzo per la consumazione della colazione, e non al momento della seconda discesa, che era, per l'appunto, quella del B..

Muovendo da tale impostazione ricostruttiva della sequenza temporale degli accadimenti, i Giudici di merito hanno sottoposto ad un rigoroso vaglio delibativo tutti i possibili profili della vicenda in esame (ivi compreso quello inerente alla presenza della chiave sul cruscotto) ed hanno coerentemente escluso la fondatezza della contrapposta tesi difensiva, attribuendo la riferibilità della condotta appropriativa del plico scomparso - del quale era stata in effetti acclarata, quel giorno, la presenza all'inizio del servizio di trasporto - all'unica persona (ossia il B.) che si trovava a bordo del mezzo nel momento in cui la cassaforte, senza alcun ragionevole motivo di servizio, è stata aperta, e che, pertanto, ha avuto la possibilità di aprire in quel frangente lo scorrevole, avendo comunque la disponibilità della chiave elettronica, a prescindere dal fatto che nessuno ne avesse notato la presenza sul cruscotto (ove era in effetti rimasta, secondo quanto precisato in dibattimento dallo stesso caposcorta L.S., che durante le soste avrebbe dovuto portarla con sè).

In tal senso, inoltre, i Giudici di merito hanno, con stringenti sequenze argomentative, osservato che l'unica anomalia rilevata dall'esame delle registrazioni era quella riconducibile all'apertura della cassaforte pochi secondi dopo la chiusura in corrispondenza della prima sosta, e che, sulla base dei dati probatori disponibili, la seconda apertura era stata effettuata proprio dal B. - unico membro dell'equipaggio rimasto sul veicolo mentre gli altri due stavano procedendo alla consegna di un plico ad un istituto di credito - utilizzando la chiave lasciata sul cruscotto dal caposcorta e premurandosi di chiudere preventivamente le portiere dall'interno per cautelarsi nel caso di un imprevisto rientro immediato da parte dei colleghi (tenuto conto del fatto che l'intera operazione richiedeva solo pochi istanti e che il breve lasso temporale necessario per il completamento delle operazioni a terra era più che sufficiente alla realizzazione dello scopo, anche in ragione delle ridotte dimensioni del plico, che agevolmente ne consentivano l'occultamento sulla persona).

3. La Corte d'appello, dunque, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del correlativo tema d'accusa, non mancando di evidenziare, al riguardo, gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa.

In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle conformi pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.

4. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro millecinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2016

Pubblicato in Le Pecore Nere