Integra il reato di peculato e non quello di peculato mediante profitto dell'errore altrui la condotta del dipendente di un istituto portavalori che si appropri del danaro contenuto in un plico, non sigillato, prelevato presso un ufficio postale, in quanto, in tal caso, il predetto s'impossessa non già di una somma consegnatagli dal soggetto passivo per un errore sull'"an" o sul "quantum", ma di quanto doveva essergli effettivamente consegnato, approfittando di un errore sulle modalità della consegna. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 28/06/2017)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.S.D., nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila il 28/06/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Loy Francesca, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore dell'imputato, avv. Anna Maria Domanico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui P.S.D. è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione perchè ritenuto colpevole del reato di peculato.
A P. è contestato, quale dipendente dell'I.V.R.I con le mansioni di capo equipaggio addetto al trasporto di valori, di essersi appropriato, avendone la disponibilità in ragione del suo ufficio, della somma di Euro 11.000, facente parte dei complessivi 21.600 Euro, contenuti nel plico preso in consegna presso la filiale di Poste Italiane s.p.a. di (OMISSIS).
Secondo la ricostruzione fattuale recepita nelle sentenze di merito, P. avrebbe commesso il reato approfittando del fatto che il direttore dell'ufficio postale avesse dimenticato di sigillare la busta di sicurezza in cui era stato riposto il denaro; l'imputato, accortosi che la busta non era stata chiusa, aveva proceduto ad applicare ad essa il bollettino prestampato non sul lato sinistro della busta medesima, come normalmente avveniva, quanto, piuttosto in corrispondenza dell'apertura, dove era posta la striscia adesiva sigillante, la cui protezione era stata rimossa dal Direttore.
L'imputato, nel compiere tale operazione, spillò il bollettino sulla busta e, successivamente, arrivato preso la sede I.V.R.I., nell'attesa che la sala "conta" desse il via libera allo scarico dei plichi, avrebbe allentato le spille apposte, prelevato il denaro, e rimosso la linguetta della strisca adesiva per sigillare la busta.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 620- 623- 624 c.p.p., e vizio di motivazione.
La sentenza sarebbe viziata per aver attribuito all'imputato la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. P., si assume, sarebbe stato una guardia giurata dell'istituto di vigilanza I.V.R.I, cioè di un soggetto di diritto privato, con mansioni di capo equipaggio dei furgoni utilizzati per il ritiro delle banconote; non sarebbe stata provata in sentenza la derivazione pubblica delle somme oggetto di appropriazione, nè il dolo e non sarebbe stata considerata la natura meramente materiale della prestazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attribuzione del reato all'imputato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 316 c.p.; l'imputato avrebbe approfittato dell'errore del soggetto passivo, costituito dalla mancata chiusura del plico.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge ed omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più, in generale, al trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato quanto al quarto motivo di ricorso.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la guardia giurata, quando svolge attività di vigilanza e custodia di beni mobili di proprietà dell'Ente Poste, che ancorchè trasformato in società per azioni esplica servizi pubblici, ha la qualifica di incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e pertanto, qualora si appropri di tali beni a lui affidati e dei quali ha il possesso, ricorrono tutti gli elementi per configurare il delitto di cui all'art. 314 c.p. (Sez. 6, n. 6847 del 26/01/2016, Miele, Rv. 267015; Sez. 6, n. 25152 del 03/04/2013, 3ebrane, Rv. 256810; Sez. 6, n. 42817 del 08/11/2002, Botta, Rv. 223017).
3. Inammissibile, perchè generico, è il secondo motivo di ricorso.
Sono state dedotte censure che si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p..
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè considerati maggiormente plausibili, o perchè assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talchè la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
Si è spiegato, con solidissima trama argomentativa: a) perchè deve ritenersi raggiunta la prova che il plico contenente il denaro fu consegnato aperto; b) la ragione, legata alla esigenza di evitare un procedimento disciplinare, per la quale non sarebbero attendibili le prime dichiarazioni rese all'organo ispettivo di Poste Italiane dal direttore dell'ufficio postale, in cui questi riferì, contrariamente a quanto successivamente fatto, che il plico fosse stato consegnato chiuso; c) il senso, obiettivamente confermativo delle successive dichiarazioni del direttore dell'ufficio postale, delle dichiarazioni dalla dipendente V., che spiegò come non fosse attendibile il contenuto della dichiarazione, da essa sottoscritta in un primo momento, nella quale attestò che il plico fosse stato confezionato con il massimo scrupolo; d) il senso delle conversazioni telefoniche intercettate, da cui sarebbe emersa la consapevolezza del direttore di aver consegnato aperto il plico, contenente il denaro; e) la valenza delle dichiarazioni rese dagli altri membri dell'equipaggio del furgone, che, sollecitati sul punto, non avrebbero affatto escluso che il plico potesse essere non chiuso; f) la valenza decisiva della sequenza di fotogrammi da cui si evincerebbe che il bollettario venne prima attaccato con delle spille metalliche sulla busta, in corrispondenza della apertura di questa, e, successivamente, fu staccato dalla sua allocazione, lasciando tre lacerazioni sulla stessa busta, per poi essere riattaccato con della colla in un punto più basso; g) il ragionamento inferenziale tramite il quale si è ritenuto che P. fu l'unico soggetto che, dopo aver ricevuto il plico ed accortosi che questo non fosse stato chiuso, potè, dapprima, spillare il bollettario nella parte superiore della busta, in corrispondenza dell'apertura, e, successivamente, staccare il bollettario, appropriarsi del denaro, e riattaccare la documentazione in altro posto.
4. A fronte di tale robusta trama argomentativa, il ricorrente assume che la sentenza sarebbe viziata in ordine alla prova che:
a) la somma fosse stata davvero tutta immessa nel plico consegnato dal direttore dell'ufficio postale; in tal senso si evidenziano alcune incongruenze nelle dichiarazioni, della cui attendibilità si dubita, rese dal direttore, soggetto fortemente esposto verso i creditori, che, si assume, era stato coinvolto nel (OMISSIS) in un altro ammanco ed aveva restituito la somma;
b) il plico contenente il denaro, all'atto della consegna, fosse o meno chiuso; in tal senso si valorizzano le dichiarazioni degli altri due componenti dell'equipaggio, che il (OMISSIS) avevano riferito alla Polizia giudiziaria di essere certi che il plico ricevuto fosse chiuso e che solo in un secondo momento, quando furono sottoposti da indagati ad interrogatorio, cambiarono versione all'evidente fine di allontanare da loro sospetti ed indizi di reità;
c) le modalità della condotta: l'imputato, si assume, avrebbe potuto nel tragitto tra l'ufficio postale ed il furgone, prelevare la somma - se il plico fosse stato aperto - e richiuderlo sigillandolo con il nastro di protezione, senza lasciare alcun segno esteriore sulla busta.
Si tratta, come è evidente, di censure, in parte, non dedotte in appello, come quella relativa al se il denaro fosse stato davvero immesso tutto nel plico, e, in parte, sostanzialmente volte a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove e nascondono l'intento di giungere ad una diversa ricostruzione del fatto.
La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perchè idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo.
Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965).
Ne discende l'inammissibilità del motivo.
5. Infondato, ai limiti della inammissibilità, è anche il terzo motivo di ricorso, peraltro, anch'esso non dedotto nel giudizio di appello.
Trattandosi, tuttavia, di questione che attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha il potere di procedere d'ufficio ad esaminare il tema.
Sostiene il difensore, che, ove pure si volesse dare per assunta la ricostruzione fattuale recepita nelle sentenze di merito, nondimeno i fatti dovrebbero essere ricondotti alla fattispecie del peculato mediante profitto dell'errore altrui, prevista dall'art. 316 c.p. e non in quella di cui all'att. 314 c.p.; nella specie, si assume, l'imputato avrebbe approfittato dell'errore, costituito dalla mancata chiusura del plico, del soggetto passivo.
Si tratta di un assunto non condivisibile.
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316 c.p. - da ritenere marginale e residuale rispetto a quella del peculato sanzionato dall'art. 314 c.p. - può essere configurata esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice che, nel prevedere la condotta del "giovandosi dell'errore altrui", postula che si tratti di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo (Sez. 6, n. 6658 del 15/12/2015, dep. 2016, Deidda, Rv. 265959; Sez. 6, n. 5515 del 06/03/1996, Covelli, Rv. 204879).
In particolare, si è affermato in maniera condivisibile che l'errore che rende configurabile la meno grave ipotesi di peculato prevista dall'art 316 c.p. deve cadere sull'"an" o sul "quantum debeatur".
L'art. 316 c.p., infatti, sanziona penalmente la disonestà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che viene meno al suo dovere di non accettare denaro o cose che gli siano consegnate per errore, o a quello di restituirle subito dopo di essersi avveduto dell'errore: in tali casi, infatti, l'agente si giova dell'errore di colui che consegna denaro, che non è in realtà tenuto a corrispondere alcunchè, o è tenuto a corrispondere una somma diversa e minore rispetto a quella consegnata (Sez. 6, n. 345 del 23/11/1971, dep. 1972, Porcu, Rv. 119919; Sez. 6, n. 278 del 06/02/1969, Sistarelli, Rv. 111579; più recentemente, Sez. 6, n. 9732 del 13/05/1992, Vassena, Rv. 191978; Sez. 3, n. 1289 del 22/04/1996, Mastrella, Rv. 102137).
Nel caso di specie, nessun errore fu compiuto in ordine all'entità della somma consegnata, atteso che all'imputato fu corrisposto esattamente quanto avrebbe dovuto essere dato.
P. si appropriò non di una somma consegnata a lui per errore nell'"an" o nel "quantum", ma di quanto esattamente doveva essergli consegnato: fece ciò non approfittando di un errore rilevante del soggetto consegnante, ma del fatto che la il plico contenente il denaro non fosse stato chiuso, cioè di un errore sulle modalità di consegna di quanto, lo si ripete, effettivamente doveva essere consegnato.
Ne discende l'infondatezza del motivo.
6. E' invece fondato il quarto motivo di ricorso.
Come già detto, la Corte di appello era stata investita di uno specifico motivo di impugnazione relativo al riconoscimento della circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è completamente silente; ne discende che essa deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2019
