Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 10/11/2023) 19/12/2023, n. 50658. Assunzioni come guardie giurate, presso società private, tramite la Win Smile soc. coop., con richiesta di curriculum, documentazione amministrativa, indicazione della necessità

Martedì, 19 Dicembre 2023 07:23

Assunzioni come guardie giurate, presso società private, tramite la Win Smile soc. coop., con richiesta di curriculum, documentazione amministrativa, indicazione della necessità di sottoporsi ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. AIELLI Lucia - rel. Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 27/1/2023;

preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale;

udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto;

l'inammissibilità dei ricorsi;

udite le conclusioni dell'avv. Belcastro Giovanni, il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento nonchè l'applicazione di pene sostitutive.

Svolgimento del processo
1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 27/1/2023, in parziale riforma di quella Tribunale di Roma del 15/6/2021, riduceva la pena inflitta agli imputati per i reati di truffa loro ascritti.

2. I giudici di merito hanno accertato che i due imputati, insieme a Benassi, non ricorrente, mediante la pubblicizzazione, via Web, della falsa notizia di assunzioni come guardie giurate, presso società private, tramite la Win Smile soc. coop., con richiesta di curriculum, documentazione amministrativa, indicazione della necessità di sottoporsi alla visita medica, con la prospettiva della remunerazione di 1.100,00 Euro mensili, inducevano in errore centinaia di giovani sulla possibilità di essere assunti e si procuravano un ingiusto profitto perchè si facevano consegnare da ciascun aspirante, la somma di Euro 35,00 per l'espletamento della visita medica.

2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati A.A. e B.B. lamentando violazione di legge in relazione all'art. 513 c.p.p. I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto utilizzabili, a fini di condanna, le dichiarazioni rese dal coimputato Benassi alla cui acquisizione la difesa si era opposta.

3. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62 c.p., n. 4. La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 c.p., n. 4 facendo riferimento all'entità della somma Euro 35,00, invero, esigua, nonchè al danno non patrimoniale (lesione di una aspettativa), non rientrante nei parametri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'aggravante in parola.

4. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa motivazione in relazione alla richiesta difensiva di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In sede di legittimità il difensore ha chiesto l'applicazione della nuova normativa introdotta dalla Riforma Cartabia in tema di pene sostitutive.

Motivi della decisione
1.I ricorsi sono inammissibili.

1.1.I motivi con cui si contesta la violazione di legge in relazione all' art. 513 c.p.p. e art. 62 c.p., n. 4, sono inammissibili perchè generici oltre che manifestamente infondati. Con tali motivi si ripetono doglianze proposte con l'atto di appello senza alcun confronto con la motivazione articolata dal giudice di secondo grado che in maniera pertinente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti degli imputati in fase di indagini preliminari, acquisite al dibattimento senza il loro consenso. I ricorrenti contestano infatti l'interpretazione della Corte romana secondo la quale sarebbe sufficiente il consenso implicito desunto nella specie dalla mancata opposizione all'acquisizione di tali dichiarazioni.

Premesso che nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che il consenso dei predetti A.A. e B.B. all'utilizzo, non prestato in modo espresso, fosse implicito nella mancata opposizione, da parte dei loro difensori, all'acquisizione e alla lettura delle dichiarazioni rese dal Benassi prima del dibattimento, si ritiene di condividere e far proprio l'indirizzo giurisprudenziale, cui si è ispirato il giudice di appello, secondo il quale, poichè la norma in questione non prevede che il consenso debba manifestarsi in modo espresso e formale, nulla impedisce di desumerlo, per implicito, dal fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di opposizione da parte della difesa (Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Rv. 262942).

Nè si può ritenere che il dissenso fosse stato espresso in forma esplicita posto che dal verbale di udienza nulla emerge ed i ricorrenti si limitano, genericamente, a contestare tale affermazione senza nulla allegare al riguardo.

1.2. Inammissibile per genericità anche il secondo motivo. La Corte di merito ha valorizzato, ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, sia l'entità della somma (Euro 35,00) non certo irrisoria sborsata dalle persone offese, ma anche le ulteriori conseguenze pregiudizievoli subite dalle stesse. Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, questa Corte ha chiarito (cfr. Sezioni Unite n. 35535 del 12.7.2007, Rv 236914), che "non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alta persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti".

Alla luce delle superiori considerazioni corretta appare la decisione che ha avuto riguardo non solo all'entità, non esigua della somma consegnata dalle persone offese, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalle stesse tenuto conto della particolare pregnanza dell'aspettativa lavorativa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).

1.3. Il successivo motivo non è ammissibile, perchè non devoluto al giudice di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745), risultando del tutto generico il richiamo contenuto nell'atto di appello, "alle ulteriori conseguenze di legge", a proposito delle rideterminazione della pena.

2. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 545 bis c.p.p., avanzata davanti al collegio, in sede di legittimità, deve rilevarsene l'inammissibilità.

E' stato affermato, infatti, che, l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata ala CDrte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo datai ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Rv. 285229; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Rv. 285228).

3. Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2023

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